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Bur n. 54 del 23 aprile 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 91 del 03 aprile 2024

HestAmbiente s.r.l. - Inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro PD. Approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000, per le annualità 2022 e 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i. per le annualità 2022 e 2023 dell'inceneritore di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro PD gestito dalla società HestAmbiente s.r.l.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 27 del 02.02.2022 è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) per l’attività Punto 5.2 dell’All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. all’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro – Padova;

RILEVATO che tale decreto costituisce l’Allegato B del provvedimento autorizzatorio unico regionale rilasciato con Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 11 del 03.03.2022 ad Hestambiente srl ai sensi dell'art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016;

PREMESSO altresì che con Delibera della Giunta regionale n. 1116 del 13.09.2022 si è approvato, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i., l’aggiornamento della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani nell’inceneritore di Padova per l’annualità 2021 sulla base del parere espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Ambiente n. 4073 del 27.01.2022, così come integrato e modificato dal parere n. 4077 del 07.07.2022;

DATO ATTO come la tariffa di conferimento dei rifiuti urbani nell’impianto di incenerimento in parola con il succitato provvedimento è stata stabilita per il 2021 pari all’importo di 132,53 euro a tonnellata (centotrentadue/53), comprensivo del contributo a favore del Comune di Padova di 8,20 €/t, esclusi I.V.A., altri contributi e tributi di legge;

DATO ATTO altresì che a seguito dell’approvazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, questa Amministrazione ha sospeso ogni procedimento di approvazione della tariffa ex art. 36 della L.R. n. 3/2000 e ha proceduto con gli adempimenti previsti dalla citata delibera, in quanto norma sovraordinata;

RILEVATO infatti che l’inceneritore di Padova, gestito dalla società HestAmbiente s.r.l., nell’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR), approvato con Deliberazione della Giunta della Regione del Veneto n. 988 del 09.08.2022, è stata individuato come impianto di piano per il territorio regionale e per quanto concerne la citata Deliberazione ARERA individuato come impianto minimo;

DATO ATTO che con DGR n. 1691 del 30.12.2022, al fine di una più completa attuazione della regia regionale sui flussi di collocamento del rifiuto di origine urbana è stato individuato il “Soggetto competente” di cui al punto 7.2 della Delibera ARERA n. 363/2021/R/Rif, nella Direzione regionale competente in materia di rifiuti con il supporto della Segreteria tecnica istituita con DGR 1495 del 29.11.2022;

VISTA la nota prot. 271885 del 19.05.2023 con la quale, in conformità alle previsioni contenute nei commi 7.2 e 7.3 della citata deliberazione di ARERA recante “l’approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, la ditta ha predisposto il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal metodo ARERA, nonché tutta la documentazione, comprensiva delle integrazioni istruttorie, acquisita al prot. regionale n. 221542 del 16.05.2022, n.326249 del 16.06.2023 e n. 646286 del 04.12.2023;

RILEVATO che la succitata documentazione è stata presentata utilizzando gli schemi tipo adottati da ARERA con Determinazione n. 1/2022 DRIF comprensivi del piano economico finanziario quadriennale, relazione di accompagnamento, dichiarazione di veridicità e ulteriori documenti contabili utili per le valutazioni del soggetto competente;

DATO ATTO che alcune sentenze del TAR Lombardia hanno annullato la deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi", in quanto l'Autorità, a parere del Tribunale, è andata oltre i compiti che la norma le attribuisce;

RILEVATO che le decisioni del TAR Lombardia sono state confermate da quattro recenti sentenze della Seconda Sezione del Consiglio di Stato (nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023) che hanno rigettato i ricorsi intentati da ARERA e, pertanto, hanno confermato le sentenze del TAR di annullamento della deliberazione 363/2021/R/RIF di ARERA, limitatamente alla parte in cui sono dettate disposizioni per l'individuazione degli impianti di chiusura del ciclo "minimi";

PRESO ATTO che da tali sentenze viene confermato che solo dopo l'adozione del Programma nazionale – con l'individuazione in quella sede dei criteri per la qualificazione degli impianti come minimi - ARERA avrebbe potuto (e dovuto) disciplinare l'ambito tariffario, secondo la competenza che le è attribuita dall'ordinamento;

CONSIDERATO che il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022, al paragrafo 9.6 recepisce e fa proprio nella sostanza quanto impartito dalle disposizioni di cui alla Delib. n. 363/2021 di ARERA, che costituisce in realtà la corretta sedes materiae, date le competenze individuate dall'art. 198 bis del Codice dell'ambiente;

VISTO che l’Aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei rifiuti urbani e speciali (PRGR), è stato approvato successivamente al Programma nazionale ed è stato predisposto anche in coerenza con quanto impartito dalla programmazione sovraordinata (si veda a tal proposito il contenuto del paragrafo 2.2);

VISTO altresì che ARERA, con la Delibera 7/2024/R/rif del 23 gennaio 2024, recante “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”, ha recepito le citate sentenze del Consiglio di Stato, stabilendo che i criteri per la determinazione delle tariffe regolate si debbano applicare a decorrere dal 2024 e ha stabilito i tassi di remunerazione del capitale per il servizio integrato di gestione rifiuti urbani e per gli impianti di trattamento per il biennio 2024-2025;

RITENUTO che, non sussistendo più il concetto di validazione della tariffa, prevista al punto 7.4 della Delib. n. 363 del 2021 ai fini della successiva approvazione di ARERA per la tariffa 2022 e 2023, si debba comunque provvedere all’aggiornamento ed approvazione della tariffa per gli anni 2022 e 2023, ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000, al fine di assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione degli impianti di Piano;

RITENUTO di procedere, in linea con il principio di semplificazione, all’approvazione della tariffa ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000 facendo riferimento alla metodologia ARERA, che non è stata oggetto dei ricorsi e relative sentenze e costituirà il riferimento per la definizione delle tariffe per il biennio 2024-2025, come recentemente previsto con la Deliberazione ARERA n.7/2024/R/rif e confermata dalla Deliberazione ARERA n.72/2024/R/rif;

RILEVATO che, da un’accurata analisi svolta dalla Segreteria tecnica di Piano di cui alla DGR n. 1495 del 29.11.2022, vi è congruità del metodo MRT-2 di ARERA con le finalità e i principi esposti nell’art. 36 della L.R. n. 3/2000;

RILEVATO altresì che, allo scopo di non diversificare le modalità di approvazione delle tariffe degli impianti di piano, con Legge Regionale 17 ottobre 2023, n. 27 è stata attribuita alla Regione la competenza dell’approvazione dei progetti e delle autorizzazioni relativi a tali impianti e pertanto, ai sensi dell’art. 36 della legge regionale n. 3/2000, è l’Ente che ne approva anche la tariffa di conferimento con le medesime modalità previste per le modifiche sostanziali dell’AIA;

DATO ATTO inoltre che il metodo, basato sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ha il vantaggio di essere stato applicato in modo uniforme sul territorio regionale ed è basato su dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie delle Società;

VISTO che con nota prot. n. 91489 del 22.02.2024 è stato avviato il procedimento di approvazione della tariffa di conferimento dei rifiuti urbani per le annualità 2022 e 2023 ai sensi dell’art. 36 della Legge regionale n. 3 del 2000 e indetta la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art 14 e 14-ter della Legge n.241/1990 e s.m.i.;

PRESO ATTO delle risultanze della citata Conferenza di servizi, tenutasi in data 01.03.2024, che ha approvato le tariffe per le annualità 2022 e 2023, pari rispettivamente a 135,89 euro e 139,33 euro a tonnellata (I.V.A., altri contributi e tributi di legge esclusi) come sommatoria del costo industriale (rispettivamente 127,69 e 131,13 euro a tonnellata) e del contributo al Comune di Padova di 8,20 euro a tonnellata, con l’astensione del Comune di Padova, come da verbale trasmesso con nota prot. n. 146770 del 22.03.2024;

CONSIDERATO che nella relazione istruttoria presentata in Conferenza di servizi, predisposta secondo lo schema della relazione di accompagnamento di ARERA, è stata descritta l’attività di validazione eseguita sulla documentazione trasmessa e le conseguenti azioni correttive predisposte;

PRESO ATTO che, a differenza delle discariche, in merito alla valorizzazione del fattore k, la Regione del Veneto ha attribuito all’inceneritore di Padova un fattore k uguale ad uno per l’annualità 2022 e 2023, in ragione del fatto che esso non ha un tempo di vita residua limitato e pertanto non vi è una necessità di mitigare gli effetti del limite di crescita all’interno del periodo regolatorio, e che, d’altra parte, risultava opportuno valorizzare la progettualità programmata per l’ammodernamento impiantistico con realizzazione della nuova Linea 4 e dismissione Linee 1 e 2 del Termovalorizzatore di Padova, approvata nel PAUR n.11/2022;

CONSIDERATO che i ricavi dalla vendita dell’energia, sulla base di quanto previsto dal metodo ARERA, non vengono messi in sharing nel calcolo della tariffa e rappresentano pertanto un utile per la Società;

PRESO ATTO che i costi afferenti direttamente alla produzione di energia sono stati depurati dai costi operativi dell’impianto;

VISTO che dai costi operativi sono stati rimossi i COAL in quanto relativi al contributo ambientale versato dal gestore al Comune di Padova, pari a 8,20 euro a tonnellata, e di conseguenza anche il RITRA 2021 è stato ridefinito sulla base della tariffa 2021 al netto di tale contributo ambientale;

PRESO ATTO che durante la Conferenza di servizi del 01.03.2024 la Società ha informato che rinuncia al conguaglio della tariffa 2022, ma procederà al solo conguaglio della tariffa per l’annualità 2023;

RILEVATO che per le annualità 2022 e 2023 le tariffe approvate vanno applicate ai rifiuti urbani pianificati da programmazione regionale che ricomprendono quelli definiti all’art. 183 comma b-ter, ad esclusione del punto 2, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che per l’annualità 2024 e le successive, la tariffa regolata deve essere applicata a tutti i flussi programmati secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con DGR n.988/2022;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 3/2000 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 27/2023;

VISTE le Deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF, n.7/2024/R/rif e n.72/2024/R/rif;

VISTA la L.R. n. 27/2021 di modifica dell’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, che stabilisce che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e la contestuale approvazione della tariffa è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente e non più da deliberazione della Giunta regionale;

RILEVATO che sulla base della documentazione depositata agli atti e delle risultanze della Conferenza di servizi non sono emersi elementi ostativi all’approvazione della tariffa per il conferimento dei rifiuti ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 3/2000 per le annualità 2022 e 2023;

decreta

  1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di approvare la tariffa da applicare ai rifiuti urbani pianificati da programmazione regionale nell’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro – PD per l’annualità 2022 pari a 135,89 euro a tonnellata (I.V.A., altri contributi e tributi di legge esclusi); la tariffa è costituita dal costo industriale di 127,69 euro a tonnellata, a cui va aggiunto il contributo al Comune di Padova di 8,20 euro a tonnellata;
  3. di approvare la tariffa da applicare ai rifiuti urbani pianificati da programmazione regionale nell’impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo ubicato in viale della navigazione interna, 34, Loc. S. Lazzaro – PD per l’annualità 2023 pari a 139,33 euro a tonnellata (I.V.A., altri contributi e tributi di legge esclusi); la tariffa è costituita dal costo industriale di 131,13 euro a tonnellata, a cui va aggiunto il contributo al Comune di Padova di 8,20 euro a tonnellata;
  4. di applicare le tariffe come definite ai punti 2) e 3) ai rifiuti conferiti in impianto rispettivamente a partire dal 1 gennaio 2022 e 2023, con possibilità di conguaglio rispetto alla tariffa realmente riscossa solo per l’annualità 2023;
  5. di stabilire che le somme spettanti a titolo di conguaglio rispetto alle tariffe approvate al punto precedente dovranno essere compensate con i futuri conferimenti, anche mediante rateizzazione del pagamento;
  6. di stabilire che il recupero degli importi extra cap conteggiati per le annualità 2022 e 2023 nel PEF 2022-2025, potrà avvenire nell’ambito della validazione delle tariffe per gli anni successivi nel rispetto delle indicazioni di ARERA;
  7. di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica Ambiente della trasmissione del presente provvedimento alla Ditta HestAmbiente s.r.l., alla Provincia di Padova, al Comune di Padova, ai Consigli di bacino Rifiuti del Veneto e ARPAV - U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti, End of Waste e Sottoprodotti;
  8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

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