Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica la versione stampabile del BUR n. 48 del 16/04/2024
Scarica la versione firmata del BUR n. 48 del 16/04/2024
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 48 del 16 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA n. 117 del 03 aprile 2024

Ricerca acque per derivazione da falda sotterranea in Comune di Lonigo (VI) via Sisana per uso irriguo. Pratica n. 2088/AG.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso irriguo in comune di Lonigo (VI) a favore della ditta Dal Lago Antonio.
T.U. 11/12/1933, n.1775. Istanza della ditta in data 19.09.2022 prot. n. 430649 del 19.09.2022.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 19.09.2022 della ditta Dal Lago Antonio, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione di derivazione in via Sisana nel Comune di Lonigo (VI) (mod. 0,00059) d'acqua pubblica ad uso irriguo;

VISTI il titolo II del T.U. 11/12/1933 n. 1775, la L. n. 36/1994, il D.Lgs n. 112/98, la L.R. n. 11/2001, il D.P.R. n. 238/99, il D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. – le N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque e s.m.i.;

VISTA la nota dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 03.11.2023 Prot.n. 17087/2023, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, a condizione che il volume concedibile non sia superiore a 1.150 mc/anno, pari a mod. 0,00036;

decreta

ART. 1 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ART. 2 Salvi i diritti di terzi la Ditta Dal Lago Antonio, C.F. n. <<OMISSIS>>, Partita IVA n. <<OMISSIS>>, con sede a <<OMISSIS>>, via <<OMISSIS>> è autorizzata ad effettuare la ricerca di acque sotterranee, mediante la terebrazione di un pozzo in via Sisana nel Comune di Lonigo (VI), Fg. 22, mappale n. 266, mod. 0,00036 d'acqua ad uso irriguo;

ART. 3 La presente autorizzazione ha validità di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione e viene rilasciata alle seguenti condizioni:

  • la ricerca dovrà essere effettuata sino alla profondità minima compatibile con l'uso richiesto e comunque non superiore alla profondità di ml 45;
  • il pozzo non dovrà provocare danni ai pozzi vicini, pubblici o privati, debitamente autorizzati o denunciati, né turbative di alcun genere alle falde acquifere della zona;
  • l'Amministrazione concedente, non avendo competenze in materia di qualità delle acque prelevate, si ritiene sollevata da ogni responsabilità conseguente l'utilizzo di acque che presentino eventuali contaminazioni;
  • la portata massima emunta verrà comunicata all'Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza che, se necessario, potrà disporre l'inserimento di idonee apparecchiature atte ad evitare maggiori prelievi;
  • prima del rilascio della concessione siano eseguite, dopo la realizzazione del pozzo, prove di portata a tre a più gradini con portate almeno doppie di quella richiesta, volte a confermare sul campo la trasmissività dell’acquifero e le curve di abbassamento e di risalita, le eventuali interferenze con pozzi limitrofi, comunicandone i relativi siti all’Ufficio titolare della concessione, per le eventuali limitazioni o condizioni all’emungimento;
  • qualora il livello piezometrico dell'acqua del pozzo risultasse superiore a quello del piano campagna, al pozzo stesso dovranno essere applicate idonee apparecchiature atte ad evitare, durante l'esercizio, lo sperpero continuo di acqua e le sovrapressioni dovute alle manovre di apertura e chiusura;
  • il pozzo dovrà essere dotato di idonei strumenti misuratori – registratori della portata estratta ed utilizzata;
  • qualora l'acqua trovata, per la sua temperatura (superiore ai 15 °C) sia classificata come risorsa geotermica, l'uso è disciplinato dalla L. 9.12.1986 n.896, dal relativo regolamento D.P.R. n.395 del 27.5.1991 e dalla L.R. 10.10.1989 n.40; pertanto la Ditta dovrà interrompere tutte le fasi della ricerca oggetto del presente dispositivo e darne comunicazione alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza;
  • la ditta dovrà tempestivamente segnalare all'Ufficio Minerario per gli Idrocarburi – Sezione di Bologna – Via Zamboni n.1, eventuali manifestazioni di gas idrocarburi che si verificassero durante i lavori;
  • in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, qualora la terebrazione in argomento risultasse al di sotto dei trenta metri dal piano campagna, codesta ditta ha l'obbligo di comunicare all'ISPRA Servizi Tecnici-Dipartimento Geologia Applicata e Idrogeologia – Settore Idrogeologia via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma la data di inizio dei lavori, entro trenta giorni dall'inizio stesso, indicando l'esatta ubicazione su carta topografica I.G.M. al 25.000;
  • dovrà inoltre trasmettere sempre, al succitato indirizzo, entro 30 (trenta) giorni dal termine dei lavori, il progetto di emungimento con allegata una dettagliata relazione geotecnica e geologica;
  • copia della medesima documentazione dovrà altresì essere trasmessa alla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza e alla Direzione Ambiente, Unità Organizzativa servizio Idrico Integrato e Tutela Delle Acque, Calle Priuli, Cannaregio 99, 30121 Venezia;
  • ai sensi del D.M.11.3.1988 n.47 la Ditta è obbligata all'applicazione delle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle zone di cui all'art.1 del D.M. succitato ed in particolare alle lettere “A”, “B” e “L” (progetto di emungimento con relazione geologica e geotecnica);
  • gli interventi di ricerca e la conseguente terebrazione del pozzo dovranno rispettare le aree di salvaguardia e le distanze in zone di tutela assoluta e di rispetto, relative ai punti di captazione delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgvo n. 152/2006;
  • la testa del pozzo dovrà essere realizzata in modo da permettere la verifica della profondità e la misura del livello piezometrico della falda

ART. 4 Il presente decreto autorizza esclusivamente la ricerca d'acqua ma non il suo utilizzo, che rimane pertanto subordinato al rilascio del provvedimento finale di concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. n. 1775/1933 e Legge n. 36/94.

ART. 5 Il presente decreto sospende il procedimento di concessione di derivazione d'acqua fino alla presentazione da parte della ditta delle risultanze della ricerca effettuata.

ART. 6 Gli interventi che saranno realizzati in fase di ricerca sono da considerarsi a totale ed esclusivo rischio della ditta richiedente, la quale, in caso di mancato rilascio della suddetta concessione, non potrà pretendere alcun risarcimento da parte dell'Amministrazione Regionale del Veneto.

ART. 7 Il presente decreto di autorizzazione fa salvi tutti i pareri di altri Enti eventualmente interessati e solleva l'Amministrazione da eventuali danni che potessero provenire a terzi, persone, animali o cose per effetto di quanto autorizzato.

ART. 8 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai sensi della L.R. n.29 del 27/12/2011 e della DGR 14/05/2013 n.677.

Giovanni Paolo Marchetti

Torna indietro