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Bur n. 44 del 09 aprile 2024


Materia: Foreste ed economia montana

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTE E SELVICOLTURA n. 9 del 21 marzo 2024

Aggiornamento registro regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione. D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"; DGR n. 791 del 14 maggio 2015.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento aggiorna l’elenco dei materiali di base ammessi al Registro regionale per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione approvato in precedenza con DGR n. 791 del 14 maggio 2015.

Il Direttore

VISTO l’art. 10 del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione” con il quale si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano un registro dei materiali di base delle specie forestali elencate all’allegato I dello stesso decreto, presenti nel proprio territorio e che, sulla base dei registri regionali, il Ministero competente predisponga il registro nazionale dei materiali di base;

VISTA la DGR n. 3263 del 15 ottobre 2004 “D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 – Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. – Criteri e modalità tecniche per il controllo della provenienza e certificazione del materiale forestale di moltiplicazione”, con la quale era stato approvato l’elenco provvisorio dei popolamenti da seme regionali, costituito da n. 138 boschi da seme, dei quali 8 già iscritti al Libro Nazionale dei Boschi da Seme;

CONSIDERATO che successivamente l’elenco è stato aggiornato come da allegato A alla DGR n. 791 del 14 maggio 2015 “Approvazione dell’Elenco regionale dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione. D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386: Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;

PRESO ATTO che la stessa DGR n. 791 del 14 maggio 2015 dispone di incaricare il Direttore della struttura regionale competente all’adozione dei provvedimenti amministrativi che si rendessero necessari per l’eventuale aggiornamento o modifica dell’allegato A;

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF prot. n. 9403879 del 30 dicembre 2020, con il quale, tra l’altro, viene istituito il Registro Nazionale dei Materiali di Base, alimentato dai Registri Regionali dei Materiali di Base delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per le specie elencate nell’allegato I del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 presenti nel proprio territorio;

CONSIDERATO che nello stesso Decreto MIPAAF del 30 dicembre 2020 è previsto che gli organismi ufficiali, come definiti all’art. 2, comma 1), lettera n) , del D. Lgs. del 10 novembre 2003, n. 386, sono competenti per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di base ammessi nei Registri regionali e che i materiali di base sono individuati, previa ispezione formale, dagli organismi ufficiali, o loro delegati, come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. n), del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386;

PRESO ATTO che, sempre nel Decreto ministeriale MIPAAF 30 dicembre 2020, è previsto che ogni modifica ai registri regionali dovrà essere trasmessa a cura degli organismi ufficiali al Ministero competente, entro 15 giorni dalla avvenuta variazione, attraverso la compilazione della scheda di cui all’allegato 2 al Decreto ministeriale con l’inserimento dei dati aggiornati;

VISTA la nota dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto Agricoltura, registrata al prot. regionale al n. 648783 del 5/12/2023, con la quale viene richiesta l’ammissione di nuovi materiali di base, già oggetto di ispezione, da aggiungere all’elenco del materiali di base ammessi al Registro Regionale di cui alla DGR n. 791 del 14 maggio 2015;

CONSIDERATO che la richiesta di Veneto Agricoltura è stata inoltrata alla Regione del Veneto quale organismo ufficiale, con la motivazione che è stata rilevata per alcune specie una particolare carenza nei materiali di base che rende problematica in alcune annate di scarsa produzione la raccolta di materiali forestali di moltiplicazione;

PRESO ATTO che Veneto Agricoltura è stata incaricata, in base alla DGR n. 1387 del 20 novembre 2023, tramite sottoscrizione di apposita convenzione il cui schema è stato approvato con DDR n. 162 del 30 novembre 2023, di svolgere una attività complessiva di ricognizione dei Materiali di Base, ovvero dei boschi da seme, elencati nel Registro Regionale di cui alla DGR. N. 791 del 14 maggio 2015;

RITENUTO opportuno provvedere all’aggiornamento richiesto da Veneto Agricoltura, nelle more della ricognizione complessiva dei materiali di base indicata al punto precedente;

VISTO l’elenco dei materiali di base segnalati da Veneto Agricoltura ai fini dell’integrazione del Registro Regionale e le relative schede trasmesse, contenenti i dati necessari all’identificazione in conformità a quanto prescritto dal Decreto MIPAAF del 30 dicembre 2020;

CONSIDERATO che la richiesta di Veneto Agricoltura riguarda sia il riconoscimento di materiali di base relativi a ulteriori specie forestali in popolamenti già ammessi come materiale di base per altre specie nel Registro Regionale di cui all’allegato A della DGR del 14 maggio 2015, n. 791, sia il riconoscimento di nuovi boschi come materiali di base;

CONSIDERATO che i materiali di base da aggiungere rispettano i requisiti previsti all’allegato II del D. Lgs. 386/2003 per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione certificati come “identificati alla fonte”;

CONSIDERATO che una adeguata raccolta di materiali forestali di moltiplicazione di provenienza certificata nei soprassuoli identificati dalla Regione come materiali di base risulta di fondamentale importanza per il rilancio delle attività di vivaistica forestale ai fini del rimboschimento e imboschimento, con particolare riferimento agli interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati dalla tempesta Vaia e successivamente dal bostrico tipografo, ma anche in contesti rurali e periurbani, come misura di mitigazione del cambiamento climatico e per l’erogazione di servizi ecosistemici;

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF 11 giugno 2021, prot. n. 0269708, con il quale viene ridefinita la suddivisione del territorio italiano in regioni di provenienza ai sensi dell’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386;

VISTO l’allegato 2 del Decreto MIPAFF 30 dicembre 2020 che indica i dati specifici relativi a ciascun materiale di base da associare al riferimento unico del registro regionale ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale, come da modello stabilito dal regolamento CE n. 1597/2002;

RITENUTO pertanto di aggiornare il codice dei materiali di base già individuati nell’elenco allegato A alla DGR 791/2015, in base alle modalità di codifica previste al Decreto MIPAAF 30 dicembre 2020 e, nel contempo, provvedere all’attribuzione degli stessi alle nuove regioni di provenienza, di cui al Decreto MIPAAF 11 giugno 2021, nonché di procedere analogamente anche per i materiali di base di nuova identificazione, in aggiornamento al citato Allegato A alla DGR 791/2015;

VISTA la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;

VISTO il D. Lgs. del 10 novembre 2003, n. 386;

VISTA la DGR del 14 maggio 2015, n. 791;

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF del 30 dicembre 2020, prot. n. 9403879;

VISTO il Decreto Ministeriale MIPAAF del 11 giugno 2021, prot. n. 0269708;

ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di aggiornare l’elenco dei materiali di base ammessi al Registro Regionale dei Materiali di Base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione ai sensi del D.lgs 386/2003 come da elenco Allegato A, che integra e sostituisce l’allegato A della DGR 791/2015;
  3. di aggiornare la cartografia digitale dei materiali di base ammessi al Registro regionale resa disponibile tramite il geoportale della Regione del Veneto;
  4. di trasmettere il Registro Regionale aggiornato, alla Direzione generale dell’economia montana e delle foreste Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, competente in materia di vivaistica forestale entro 15 giorni dall’adozione del presente decreto;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Silvia Majer

(seguono allegati)

9_Allegato_A_DDR_9_21-03-2024_526921.pdf

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