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Materia: Viabilità e trasporti
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 170 del 15 marzo 2024
Affidamento diretto, previa trattativa diretta sul Mepa, ai sensi dell'art. 50, comma1 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, del "Servizio di analisi e valutazione critico-analitica per la definizione ottimale degli impatti sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti". CUP H72G18000240002 CIG B066FA3DE1 - CPV 79311000-7. Decreto a contrarre e impegno di spesa.
Con il presente provvedimento si procede all’affidamento diretto in Mepa ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, e relativo impegno di spesa del “Servizio di analisi e valutazione critico-analitica per la definizione ottimale degli impatti sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti” alla società ISFORT S.p.A. – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti con sede legale in Via Nizza, 45 – 00198 Roma – P.IVA 04726661004.
Il Direttore
PREMESSO che:
CONSIDERATO che:
PRESO ATTO che si rende opportuno avviare un’attività volta all’analisi del quadro giuridico attuale così riformulato e degli impatti e conseguenze sostanziali sulla distribuzione del FNT, fermo restando il principio di cui al comma 2-ter dell’ art. 27 del D.L. 50/2017 sopra richiamato in base al quale “al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un’assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo […] per l’anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria […], nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c) del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
RILEVATO che per la specificità e complessità dell’attività, risulta necessario pertanto procedere ad affidare ad un operatore economico esterno l’attività di analisi e valutazione critico-analitica per la definizione ottimale degli impatti sui servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito della ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti; l’intento è di appoggiarsi a un Istituto riconosciuto capace di produrre studi specialistici sulla mobilità e sui trasporti;
DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento;
VISTO l’art. 50, comma 1, lettera b) secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità:
“b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;
DATO ATTO che il sottoscritto Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti , in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si trova in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, approvato con DGR n. 38 del 28.01.2014 né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 – bis del D.lgs. n. 165/2001;
ATTESO che
RILEVATO che è pertanto necessario procedere all’affidamento di servizio la cui attività è meglio identificata e offerta in Mepa con il CPV 79311000-7;
CONSIDERATA la settorialità della materia e la specificità dell’attività, è stata individuata la società ISFORT S.p.A. - Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti con sede legale in Via Nizza, 45 – 00198 Roma – P.IVA 04726661004, prestatore di servizi iscritto in Mepa cui affidare il servizio in parola in considerazione dell’esperienza maturata in materia come si evince dal relativo sito internet aziendale e da incarichi similari già svolti presso altre pubbliche amministrazioni;
PRESO ATTO che secondo l’art. 37, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 sono inseriti nel Programma Triennale di acquisti di beni e servizi gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. b) del medesimo D.Lgs., e che pertanto non si è reso necessario inserire nella programmazione regionale la presente procedura;
PRESO ATTO che l’art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individui l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
DATO ATTO che secondo quanto previsto nel richiamato, art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023 gli elementi essenziali del contratto e i criteri di scelta dell’operatore economico sono così individuati:
PRESO ATTO che:
CONSIDERATA pertanto tale offerta congrua, conveniente e in linea rispetto alle caratteristiche del servizio da affidare e che l’operatore economico risulta in grado di fornire un “prodotto” rispondente alle esigenze dell’amministrazione;
RILEVATO che il servizio in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023;
CONSTATATO che la particolare tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione tali da richiedere la redazione del Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e che pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;
PRESO ATTO inoltre che:
RILEVATO:
DATO ATTO che:
VISTI:
il D.L. n. 138/2011 e ss.mm.ii;
il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
il D.lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.”;
il D.lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
la Legge regionale n. 25/1998 e ss.mm.ii.;
la Legge regionale n. 39/2001 e ss.mm.ii;
la Legge regionale 22.12.2023, n. 32 “Bilancio di previsione 2024-2026” e successive variazioni;
la D.G.R. 2048 del 19.11. 2013;
la D.G.R. n. 36 del 23.01.2024 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2024-2026”;
il Decreto n. 25 del 29.12.2023 del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali; ICT ed Enti locali;
il Decreto n. 26 del 29.12.2023 del Segretario Generale della Programmazione;
la L.R. 31 dicembre 2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Marco d'Elia
Allegati (omissis)
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