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Bur n. 41 del 02 aprile 2024


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 64 del 12 marzo 2024

Ditta METROPOLE ABANO S.R.L. Conferimento della concessione mineraria n. 153 per l'utilizzo di acqua termale, denominata "METROPOLE", ubicata nel comune di ABANO TERME (PD). L.R. 40/1989.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si conferisce la titolarità della concessione mineraria per la coltivazione e l’utilizzo di acqua termale denominata “METROPOLE”, ubicata nel comune di Abano Terme (PD), e ricadente all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.), a seguito dell’evidenza pubblica indetta con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023.

Il Direttore

PREMESSO che

  • la concessione è stata originariamente rilasciata con D.G.R. n. 1341 del 31/05/2002 su un’area di 4.96.53 ettari in Comune di Abano Terme (PD) per 21 anni, fino al 31/05/2023. La concessione è stata trasferita con D.D.R. n. 224 del 18/06/2004 alla ditta G.B. THERMAE HOTELS S.R.L. e con D.D.R. n. 162 del 11/05/2022 all’attuale ditta Metropole Abano S.r.l..
  • con D.D.R. n. 202 del 30/05/2022 è stato disposto il differimento della scadenza della concessione fino al conferimento a seguito della procedura di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31/12/2024;

PRESO ATTO che la concessione di acqua termale denominata “METROPOLE” si estende su un’area di ha 4.96.53 (ettari 4 are 96 centiare 53) che ad oggi le pertinenze sono rappresentate da un pozzo che raggiunge una profondità di 1040 metri dal p.c. avente una temperatura dell’acqua di 86 gradi centigradi e una portata > di 400 litri al minuto, che alimenta lo stabilimento termale denominato “METROPOLE” autorizzato all’apertura e all’esercizio ai sensi del titolo III della L.R. 40/1989 con D.G.R. n. 671 del 12/02/1992;

VISTO il D.D.R. n. 266 del 13/07/2023 di avvio della procedura di evidenza pubblica in ottemperanza alle disposizioni impartite dalle DD.G.R. n. 994/2014 e n. 1827/2014 per il conferimento, ai sensi dell’art.13 della L.R. 40/1989, della concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “METROPOLE”, ricadente nel comune di Abano Terme (PD), per la durata di anni 21 (ventuno);

TENUTO CONTO che gli obblighi di pubblicità per la presentazione delle domande e per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni sono stati adempiuti con la pubblicazione nel B.U.R. della Regione del Veneto n. 97 del 25/07/2023, nella apposita sezione del sito web istituzionale della Regione nonché mediante affissione nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme (PD) per 60 giorni consecutivi a partire dal 25/07/2023 al 23/09/2023 come da comunicazione del Comune di Abano Terme (PD), acquisita al ns. prot. 526267 del 28/09/2023;

VISTA la domanda di assegnazione della concessione presentata per il tramite della Gestione Unica del B.I.O.C.E. dalla ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284) con sede legale in Via Valerio Flacco 99, Abano Terme (PD) e acquisita al prot. n. 516482 in data 22/09/2023, corredata dalla documentazione prevista dal disciplinare allegato al D.D.R. n. 266/2023;

CONSIDERATO che nei termini previsti dal citato D.D.R. n. 266/2023 è pervenuta la sola domanda di assegnazione da parte della ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284);

DATO ATTO che la succitata domanda e l’allegato programma di coltivazione sono stati pubblicati nel sito istituzionale della Regione e nell’Albo Pretorio del Comune di Abano Terme per un periodo di 15 giorni (quindici) dal 06/10/2023 al 21/10/2023 come da comunicazione del Comune di Abano Terme, acquisita al prot. 575853 del 23/10/2023 ed ai sensi delle D.G.R. n. 994/2014 e n.1827/2014 nonché dal disciplinare allegato al bando di gara Decreto n. 266 del 13/07/2023;

RILEVATO dalla documentazione presentata a corredo della citata istanza che:

  • il programma di coltivazione prevede che l’acqua termale della concessione denominata “METROPOLE” sarà utilizzata per le finalità terapeutiche stabilite dalla legge all’interno dello stabilimento termale denominato “METROPOLE” ricadente nel comune di Abano Terme (PD) originariamente autorizzato con D.G.R. n. 671 del 12/02/1992, oggetto di variazione nell’intestazione con D.G.R. n. 1475 del 05/04/1993, D.D.R. n. 275 del 14/07/1997 ed infine con D.D.R. n. 222 del 18/06/2004 intestato alla ditta G.B. THERMAE HOTELS S.R.L.;
  • la somministrazione della risorsa termale allo stabilimento “METROPOLE” avviene mediante contratto di somministrazione sottoscritto in data 25/07/2022 e registrato presso l’Agenzia della Entrate di Padova al n. 5351 in data 02/08/2022;
  • la ditta METROPOLE ABANO S.R.L. rappresenta soggetto avente le necessarie capacità tecniche, professionali ed economiche previste dal disciplinare approvato con D.D.R. n. 266/2023;
  • gli interventi in programma risultano coerenti con le prescrizioni contenute nel decreto della Direzione regionale commissioni valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR n. 24 del 12/03/2019) di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) sulle concessioni in essere, nonché per la futura riassegnazione delle stesse all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE), comprensivo delle valutazioni sull’incidenza ambientale sulla Rete Natura 2000;
  • il programma generale di coltivazione risulta coerente con l’esigenza di una corretta gestione della risorsa mineraria, con quanto previsto dal Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (P.U.R.T.) e con il programma annuale dei lavori (PAL) approvato ai sensi della L.R. 40/1989 con D.D.R. n. 45 del 29/02/2024 e che non prevede produzione di rifiuti di estrazione;

PRESO ATTO della comunicazione prot. n. 0610143 del 13/11/2023 di avvio del procedimento di conferimento della concessione.

CONSIDERATO che è stata richiesta al prot. 0103097 in data 27/11/2023, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informativa, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284) e che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura;

PRESO ATTO che l’art. 13 della L.R. 40/1989 prevede come indicato all’art. 11 del disciplinare del bando ad evidenza pubblica approvato con D.D.R. n. 266 del 13/07/2023 che la concessionaria deve presentare nei termini e modi che verranno indicati dal provvedimento di concessione, un deposito cauzionale a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione, della corretta gestione della stessa, dal ripristino e messa in sicurezza dei luoghi, per l’importo, determinato nella misura di 2 (due) annualità del canone di cui al comma 1 dell’art. 15 della L.R. 40/1989 e di Euro 10.000,00 per la messa in sicurezza e sistemazione di ciascuna captazione presente nell’ambito della concessione;

VISTO il D.D.R. n. 388 del 31/10/2023 di adeguamento biennale del canone di superficie delle concessioni di acqua minerale e termale;

PRESO ATTO che:

  • la delimitazione della concessione, come risultante dal verbale di delimitazione di rilascio originario di cui alla D.G.R. n. 1341 del 31/05/2002, si estende su una superficie di ha 4.96.53 (ettari 4 are 96 centiare 53) ed è riportata indicativamente nell’allegato A al presente decreto;
  • il canone annuo di superficie di cui all’art. 15 della L.R. n. 40/1989 è calcolato in Euro 1.735,96 (sulla base del canone unitario di Euro 57,86/ha o frazione con un minimo di Euro 1.735,96) e relativi adeguamenti biennali ai sensi del comma 9 del citato art.15;
  • all’interno della concessione è presente una opera di captazione (pozzo n. 1, attivo) il cui valore stimato ai sensi dell’art. 16 comma 4 della L.R. 40/89, come riportato nel bando approvato con D.D.R. n. 266/2023, è di Euro 74.052,00;
  • l’importo del deposito cauzionale è determinato in Euro 13.471,92 e deriva, ai sensi dell’art. 13 lettera m) comma 2 della L.R. n. 40/1989, dalla somma di due annualità del canone di superficie e i costi per la corretta ricomposizione dell’area, determinati in Euro 10.000,00 per ogni opera di captazione presente nell’ambito della concessione, come previsto dal bando approvato con D.D.R. n. n. 266/2023;
  • la ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284) ha presentato a garanzia degli adempimenti previsti dalla D.G.R. n. 1341 del 31/05/2002 e del D.D.R. n. 162 del 11/05/2022 una fidejussione della Banca Intesa San Paolo per l’importo di Euro 13.006,00;
  • il conferimento avviene a favore della precedente ditta concessionaria che pertanto non è tenuta a versare il canone d’uso delle pertinenze;

VISTA la L.R. 10/10/1989 n. 40 recante “disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” come modificata dalla L.R. 28/09/2021 n. 29;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

PRESO ATTO che con Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12/03/2019) è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.I.A. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128 – “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;

VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117 e, la D.G.R. 761 del 15.03.2010;

VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la D.G.R. n. 95 del 20.01.1998;

RITENUTO per tutto quanto argomentato, di conferire alla Ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284) la concessione mineraria di acqua minerale termale denominata “METROPOLE” nel Comune di Abano Terme per 21 anni a partire dal 01/01/2024;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di conferire, per le motivazioni in premessa esposte, alla ditta METROPOLE ABANO S.R.L. (C.F./P.IVA 05246000284), con sede legale nel comune di Abano Terme (PD), Via Valerio Flacco, 99 la concessione mineraria per l’utilizzo di acqua termale denominata “METROPOLE”, ricadente nel Comune di Abano Terme (PD), dal 01/01/2024 fino al 31/12/2045;
  3. di prendere atto che dalla documentazione agli atti l’area della concessione è pari a ha 4.96.53 (ettari 4 are 96 centiare 53), sulla quale è determinato il canone di cui all’art. 15 della L.R. 40/1989 a partire dalla data del presente provvedimento, come definita dal verbale di delimitazione di cui alla D.G.R. n. 1341 del 31/05/2002 originario titolo di rilascio della concessione, e che è riportata indicativamente nello stralcio planimetrico contenuto nell’Allegato A parte integrante del presente provvedimento;
  4. di subordinare l’efficacia del presente conferimento alla presentazione alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di adozione del presente provvedimento, della documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) di deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti dell’importo di Euro 13.471,92, oppure mediante polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La struttura regionale competente, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale o fidejussione previo accertamento dell'osservanza, da parte della concessionaria, degli obblighi derivanti dalla concessione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa struttura regionale provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;
  5. di svincolare, con decorrenza dalla data di accettazione dell’eventuale deposito cauzionale o fidejussione di Euro 13.471,92, la precedente fidejussione bancaria dell’importo di Euro 13.006,00 (Garanzia/Bolletta n. 45924/8200/00872143 del 16/06/2022 – D.D.R. n. 162 del 11/05/2022);
  6. di stabilire che la mancata presentazione del deposito cauzionale o della eventuale polizza fidejussoria prescritta al precedente punto 4, potrà comportare il ritiro amministrativo del presente provvedimento e il conseguente rientro della concessione a patrimonio regionale;
  7. di stabilire che la ditta è tenuta all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  1. trascrivere, ai sensi dell’art. 27 della L.R. 40/1989, il presente atto alla Conservatoria dei registri immobiliari e far pervenire alla Direzione regionale Difesa del Suolo e della Costa, entro tre mesi dalla trasmissione del presente provvedimento, nota di avvenuta sua trascrizione;
  2. corrispondere alla Regione, il canone annuo di superficie ai sensi dell’art.15 della L.R. 40/1989 per l’importo di Euro 1.735,96 e relativi adeguamenti biennali;
  3. mantenere in buono stato di conservazione le pertinenze minerarie che sono iscritte al patrimonio indisponibile regionale, svolgendo a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria ed effettuando gli eventuali interventi urgenti che si rendessero necessari per garantire la messa in sicurezza delle strutture minerarie;
  4. installare, in luogo accessibile prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi che includa la registrazione dei tempi di funzionamento e salvaguardarne la funzionalità con le modalità dell’art. 52 della L.R. 40/1989;
  5. sottoscrivere la certificazione di assoggettamento alla Gestione Unica del B.I.O.C.E. istituita con D.P.R.V. n.1586 del 18/07/1991, come previsto dall’art. 20 della L.R. 40/1989;
  6. assicurare ai funzionari della Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e dell’U.L.S.S. territorialmente competente la possibilità di svolgere l’attività di vigilanza sulle opere di captazione e sulle pertinenze della concessione mineraria, nonché fornire tutte le indicazioni che venissero richieste;
  7. attenersi alle disposizioni impartite dalle autorità competenti in materia mineraria e sanitaria e osservare le norme di legge che regolano le stesse;
  8. presentare entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le rilevazioni effettuate nell’anno precedente;
  9. far effettuare da istituti universitari o da laboratori autorizzati dal Ministero della Salute almeno ogni 7 (sette) anni le analisi batteriologiche, chimiche e chimico fisiche delle acque e comunicare i risultati di tali analisi con le modalità di cui al punto 2 dell’articolo 24 della L.R. 40/1989;
  10. l’esercizio della concessione è tenuto all’osservanza delle misure di mitigazione indicate nello S.I.A. presentato dalla Gestione Unica del BIOCE il 14/06/2018 (pubblicato sul sito web della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via, progetto n. 39/2018), nonché delle prescrizioni del Decreto del Direttore delle Commissioni Valutazioni n. 22 del 25/02/2019 (pubblicato nel BUR Veneto n. 24 del 12.03.2019) con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale nell’ambito della procedura di V.IA. cumulativa per la prosecuzione dell’attività termale del Bacino Idro-minerario Omogeneo dei Colli Euganei (B.I.O.C.E.);
  1. di stabilire inoltre che qualora la ditta non realizzi gli interventi alle pertinenze necessari alla corretta coltivazione della concessione e/o non effettui tutte le operazioni necessarie al recupero ambientale delle zone eventualmente alterate dalla coltivazione, da realizzarsi entro e al termine della concessione, la Regione provvederà direttamente all’esecuzione degli interventi non realizzati, con addebito al concessionario medesimo, anche mediante prelievo dal deposito cauzionale di cui al punto 4;
  2. di stabilire inoltre che il mancato rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 7 possono comportare la decadenza dalla titolarità della concessione ai sensi dell’art. 34 della L.R. 40/1989;
  3. di stabilire ai sensi del comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 che il presente conferimento è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta METROPOLE ABANO S.R.L. informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
  4. di prescrivere espressamente alla ditta il rispetto inoltre delle seguenti disposizioni:
  1. comunicare entro 30 (trenta) giorni dalla loro approvazione, eventuali variazioni, trasformazioni o modifiche societarie;
  2. l’obbligo del rispetto delle norme di cui al D.P.R.128/59 ed al D.lgs. 624/96 in materia di polizia mineraria e in particolare il rispetto delle distanze imposte dall’art.62 del D.P.R. n.128 del 09/04/1959;
  3. presentare alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e, per conoscenza, al Comune, ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori per l’anno successivo con i contenuti indicati al comma 2 del medesimo art. 18;
  4. l’esercizio della concessione non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno, senza l’autorizzazione come previsto dal comma 4 dell’art. 17 della L.R. n. 40/1989;
  5. le opere di captazione della risorsa al momento dell’ultimazione, dovranno avere un’area di salvaguardia delle dimensioni di almeno metri 3 x 3 (tre per tre), isolata con recinzione o con idonei mezzi di protezione e provvista di segnaletica mineraria.
  6. i pozzi e le opere di captazione vetuste, obsolete e inutilizzate devono essere sottoposti, a cura del concessionario, a verifiche atte a dimostrare la corretta funzionalità, nonché il mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche e batteriologiche della risorsa. Qualora dette captazioni, a seguito delle verifiche di cui sopra, non diano garanzie per la salvaguardia e tutela della risorsa idrica dovranno essere sottoposte a sigillatura tramite cementazione, che nel caso di pozzi dovrà avvenire dal basso verso l’alto, con spesa a carico del concessionario;
  7. lo scarico dell’acqua deve rispettare quanto prescritto dalla normativa ambientale vigente, in particolare dall’art.102 del D.lgs. n.152 del 03/04/2006 e dagli art.34 e 35 del Piano regionale di Tutela delle Acque;
  1. di stabilire altresì, che il conferimento di cui al presente provvedimento è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi;
  2. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Abano Terme (PD), al Ministero della Salute, all’U.L.S.S. n. 6 “Euganea”, alla Gestione Unica del B.I.O.C.E., alla Direzione Regionale Gestione del Patrimonio, alla Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;
  3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

64_Allegato_DDR_64_12-03-2024_526437.pdf

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