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Bur n. 41 del 02 aprile 2024


Materia: Energia e industria

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 63 del 12 marzo 2024

Rilascio del permesso di ricerca di risorsa geotermica denominato "LONGARONE" nel territorio dei Comuni di Longarone e Ospitale di Cadore (BL), ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010. Ditta SICET Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.

Note per la trasparenza

Si rilascia alla Ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “LONGARONE” nel territorio dei Comuni di Longarone e Ospitale di Cadore (BL), per quanto concerne l’esecuzione delle fasi di ricerca preliminare, costituite da studi di carattere bibliografico e da eventuali prospezioni indirette.

Il Direttore

VISTA l’istanza della Ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. (C.F. 02568600239), con sede a Bolzano in via Alto Adige n. 40, ha presentato istanza in data 14 febbraio 2023, acquisita a protocollo regionale n. 86146, per ottenere un permesso di ricerca di risorse geotermiche da denominare “LONGARONE” nel territorio dei Comuni di Longarone e Ospitale di Cadore (BL), su una superficie di circa 21,6 Km2;

PRESO ATTO che:

  • lo scopo della ricerca è il rinvenimento di una risorsa geotermica a bassa entalpia, con temperatura di prelievo inferiore a 90°C, da impiegare, nel caso di ottenimento della concessione, per il riscaldamento diretto di nuovi edifici o urbanizzazioni oppure mediante pompe di calore, con estrazione e successiva reimmissione del fluido nel sottosuolo;
  • l’area oggetto del permesso di ricerca richiesto è individuata nello stralcio cartografico allegato al presente decreto (Allegato A);
  • ai sensi dell’art. 3 comma 7 del D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 è stato pubblicato l’avviso dell’avvenuto deposito dell’istanza nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 75 del 1giugno 2023 e nell’albo pretorio dei Comuni interessati per raccogliere eventuali domande concorrenti;
  • con nota n. 0437116 del 17 agosto 2023 la Direzione Difesa del Suolo e della Costa ha comunicato alla Ditta l’assenza di domande concorrenti chiedendo la presentazione del progetto di ricerca ed evidenziando che detto progetto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è oggetto di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
  • la Ditta ha formalizzato la domanda del permesso di ricerca presentando alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa la documentazione tecnica del progetto di ricerca oggetto del permesso richiesto, che è stata acquisita a protocollo regionale n. 669376 in data 18/12/2023;
  • dall’esame della citata documentazione è emerso che il programma di ricerca è composto dalle seguenti fasi:
  1. consultazione bibliografica con acquisizione dei dati geologici non pubblici;
  2. progettazione definitiva che verrà sviluppata in funzione dell’esito della precedente fase e sarà funzionale all’attivazione della terza fase;
  3. perforazione di pozzi esplorativi;
  • dall’esame della citata documentazione emerge inoltre che solo le fasi I e II costituiscono l’attività del permesso in oggetto;
  • la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e Contenzioso, con note n. 501942 e n. 502008 del 2 novembre 2021, nell’esprimersi su due richieste analoghe, ha considerato che la fase I dell’attività di ricerca preliminare non può in alcun modo determinare impatti sull’ambiente e non comporta interferenze con le matrici ambientali, ritenendo pertanto non sussistere, per detta fase della ricerca, i presupposti per l’attivazione di una procedura di VIA. Anche la fase II, costituita da mera attività di elaborazione dati e di progettazione, per sua natura risulta esclusa dalla procedura di VIA;
  • il programma lavori prevede una durata di circa un anno delle fasi preliminari I e II, funzionali all’attivazione della successiva fase di ricerca;
  • la Ditta non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, come risultante da visura effettuata presso la Camera di Commercio di Bolzano e, in rapporto al programma lavori in progetto, ha presentato idonea documentazioni sulla capacità tecnica necessaria al rilascio del permesso di ricerca nonchè per la capacità economica;
  • è stata richiesta in data 17/01/2024, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. n. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, per la ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.;
  • che, ai sensi di quanto previsto dall’ art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159/2011, essendo decorsi i termini di legge dalla richiesta di informativa antimafia senza che sia intervenuta risposta, si può procedere al rilascio del permesso sotto riserva di revoca nel caso dovesse intervenire successivamente informativa interdittiva da parte del Prefetto;
  • la Ditta ha presentato l’attestazione del versamento di € 154,94 per le spese istruttorie;

RILEVATO CHE:

  • non sono pervenute domande concorrenti per l’acquisizione del permesso di ricerca di risorse geotermiche in aree coincidenti in tutto o in parte con quella oggetto dell’istanza presentata dalla Ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l.;
  • l’attività di ricerca è relativa all’acquisizione di dati non pubblici che non determinano impatti sulle matrici ambientali e che sono corrispondenti alle fasi I e II del progetto di ricerca;
  • l’oggetto di ricerca, costituito da risorsa geotermica a bassa entalpia, rientra per le proprie caratteristiche nella categoria delle risorse geotermiche di interesse locale per le quali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, le funzioni amministrative sono esercitate dalle Regioni territorialmente competenti;
  • ai sensi dell’art. 55 bis comma 1 lett. a della L. R. 10 ottobre 1989, n. 40, come modificata dalla L.R. 22.12.2023 n. 30, i permessi di ricerca di risorse geotermiche di interesse locale sono rilasciati dalla struttura regionale competente in materia di geotermia;
  • la natura delle attività delle fasi I e II, oggetto del permesso, non comporta la necessità di prevedere un deposito cauzionale a garanzia del ripristino di siti, né la predisposizione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e nemmeno la nomina del Direttore responsabile previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128;
  • con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa n. 41 del 23.02.2024, ai sensi dell’art. 16, comma 7 del D.Lgs. n. 22/2010 e della DGR n. 862 del 4 giugno 2013, è stato aggiornato per l’anno 2024 il canone per i permessi di ricerca all’importo pari a € 414,49 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell’area del permesso e che detto importo sarà oggetto di aggiornamento, sempre ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;

CONSIDERATO necessario, sulla base dell’istruttoria svolta, stabilire le seguenti prescrizioni:

  • la Ditta permissionaria dovrà versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche;
  • concludere le fasi preliminari I e II entro un anno dal rilascio del permesso di ricerca:
  • qualora la Ditta intendesse completare il programma lavori con interventi successivi alle fasi I e II dovrà presentare formale istanza di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero domanda di provvedimento unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, integrata con le risultanze delle precedenti fasi, per l’approvazione delle ulteriori attività ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010;
  • lo svolgimento della fase III è inoltre subordinato agli adempimenti previsti dall’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 e del D.Lgs. n. 117/2008;
  • le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;

VISTI

  • il Regio Decreto del 29 luglio 1927, n. 1443 – Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno;
  • il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 – Norme di polizia delle miniere delle cave e il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 – Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nell’industria estrattiva cielo aperto o sotterranee;
  • il D.P.R. 27 maggio 1991, n. 395 – Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca della coltivazione delle risorse geotermiche;
  • il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Norme in materia ambientale;
  • il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117 - Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
  • il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 – Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n.99;
  • la L.R. 10 ottobre 1989, n. 40 - Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali;
  • la L.R. 18 febbraio 2016, n. 4 – Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale;
  • la DGR n. 985 del 18 giugno 2013 – Presa d’atto dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella Regione Veneto mediante prelievi d’acqua (STRIGE) affidato ad ARPAV e adozione di prime indicazioni operative per l’applicazione della normativa vigente;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare alla Ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. (C.F. 02568600239), con sede a Bolzano in via Alto Adige n. 40, il permesso di ricerca di risorsa geotermica, denominato “LONGARONE” nel territorio dei Comuni di Longarone e Ospitale di Cadore (BL), che interessa una superficie di 21,6 Km2 come individuata con linea rossa nella delimitazione riportata nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente decreto, per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del presente provvedimento, prorogabile per non oltre un biennio, come previsto all’art. 4 del D.Lgs. n. 22/2010, fatto salvo quanto stabilito al punto 4. del presente Decreto;
  3. di stabilire a carico della Ditta l’osservanza delle seguenti prescrizioni:
  1. versare, a norma del D.Lgs. n. 22/2010, il canone annuo anticipato relativo ai permessi di ricerca di risorse geotermiche stabilito dall’art. 16 del D.Lgs. n. 22/2010, come adeguato ai sensi del medesimo articolo e della DGR n. 862 del 4 giugno 2013;
  2. eseguire esclusivamente le fasi I e II del progetto di ricerca oggetto del presente permesso;
  3. concludere entro un anno dalla data del presente provvedimento le fasi I e II della ricerca e trasmettere alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa, entro lo stesso termine, la documentazione finale anche in caso di esito negativo;
  1. di stabilire che la Ditta, qualora intendesse proseguire il programma lavori con la fase III, secondo le valutazioni istruttorie della struttura regionale competente e in applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, è tenuta a:
  1. presentare, entro il termine di cui al precedente punto 3, lettera c), formale istanza di approvazione del progetto definitivo della fase III corredato dai risultati ottenuti;
  2. acquisire l’esito di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, e conseguentemente l’approvazione del completamento del programma lavori da parte della struttura regionale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 22/2010, dell’art. 60 del D.P.R. n. 128/1959 nonché l’approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi del D.Lgs. n. 117/2008;
  3. acquisire, in alternativa a quanto indicato al precedente punto b., il provvedimento unico regionale (PAUR) ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006 comprensivo della compatibilità ambientale e delle necessarie approvazioni per il completamento del programma lavori del permesso di ricerca;
  1. di stabilire ai sensi del comma 3 dell’art. 92 del D.lgs. n. 159/2011 che il presente permesso è sottoposto a condizione di revoca nel caso in cui dovesse intervenire a carico della ditta SICET – Società Italiana Centrali Elettrotermiche S.r.l. l’informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
  2. di stabilire che, in caso di mancata presentazione dell’istanza di cui al precedente punto 4., il permesso di ricerca ha la durata di un anno dalla data del presente provvedimento, ovvero, in caso di approvazione della fase di completamento del programma lavori, la durata stabilita al punto 2;
  3. di stabilire inoltre che le prescrizioni di cui al presente provvedimento devono ritenersi obblighi la cui inosservanza può comportare la decadenza del permesso di ricerca;
  4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ogni altro atto, nulla osta od autorizzazione di competenza della Regione, attinenti esclusivamente agli aspetti connessi con l’attività mineraria e previsti da specifiche normative fatto salvo quanto previsto al precedente punto 4, relativamente alla fase III;
  5. di stabilire che il rilascio del permesso di ricerca è accordato senza pregiudizio per ogni eventuale diritto di terzi;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

63_Allegato_DDR_63_12-03-2024_526436.pdf

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