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Bur n. 40 del 29 marzo 2024


Materia: Informatica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 30 del 19 marzo 2024

Integrazione dell'Avviso pubblico per l'attivazione di una infrastruttura di supercalcolo (HPC) regionale - Super Computing Veneto, approvato con DGR n. 1154 del 19/09/2023.

Note per la trasparenza

Il provvedimento integra l'Avviso pubblico per l'attivazione di una infrastruttura di supercalcolo (HPC) regionale - Super Computing Veneto, approvato con DGR n. 1154 del 19/09/2023, al fine di adeguare lo stesso alla normativa in tema di climate proofing, di cui al Regolamento (UE)2021/1060.

Il Direttore

Premesso che:

- con Delibera n. 1554 del 19/09/2023, la Giunta regionale ha approvato l’“Avviso pubblico per l’attivazione di una infrastruttura di supercalcolo (HPC) regionale - Super Computing Veneto”, in attuazione dell’Azione 1.1.2 “Sostenere gli investimenti nelle infrastrutture di ricerca, nei centri innovazione e trasferimento tecnologico per la fornitura di servizi avanzati alle imprese” Sub B “Super Computing Veneto” del PR Veneto FESR 21-27;

- l’importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative all’Avviso di cui sopra è determinato in euro 15.000.000,00 e sarà finanziato mediante i fondi previsti nell’ambito dell’Obiettivo Specifico 1.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate” del PR Veneto FESR 2021-2027;

- il punto 8 del dispositivo della DGR n. 1154/2023 prevede di incaricare il Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, previo assenso della Direzione Programmazione Unitaria tramite apposito visto, di ogni ulteriore successivo atto volto a stabilire scadenze o condizioni ulteriori rispetto a quelli disposti dalla stessa DGR n. 1154/2023.

Posto che:

- il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, all’art. 9.4 prevede che gli obiettivi dei fondi debbano essere raggiunti conformemente all’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile come stabilito nell’articolo 11 TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che considera, tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile, il principio DNSH:

- il Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce all’art. 2, paragrafo 42, l’immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”;

- l’art. 73.2 j) del citato regolamento, assegna all’Autorità di Gestione, nell’ambito della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il compito di garantire l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni;

- la metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027 è descritta nella Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021;

- per facilitare il rispetto di questo importante requisito da parte dell’Autorità di Gestione, il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 6 ottobre 2023, ha adottato gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”.

Atteso che nell’allegato “Ambito di applicazione della verifica climatica per settore di intervento” al documento “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027”, tra gli interventi per cui si rende necessaria la verifica climatica vi rientrano “TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altra strumentazione wireless)”; pertanto, la relazione di verifica climatica deve essere effettuata anche per le infrastrutture di supercalcolo.

Ritenuto di:

- adeguare l’Avviso in oggetto all’art. 9.4 del Regolamento (UE) 2021/1060, prevedendo che il rispetto del principio di DNSH, con compilazione da parte del beneficiario della checklist (ALLEGATO A2 alla DGR n. 1154/2023) avvenga sia in fase di istruttoria, che di richiesta di saldo. In tal senso, la tabella di cui all’art. 16, terzo paragrafo, dell’Avviso in oggetto, limitatamente alla riga del “Saldo”, dovrà essere integrata con l’obbligo di presentazione della Check list DNSH (cfr. Allegato A2 DGR n. 1154/2023) anche in fase istruttoria;

- integrare l’elenco di cui all’art. 18, comma 4, dell’Avviso in oggetto, inserendo, tra le cause di decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità, la lettera “k) mancato rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), individuato nell’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni ivi previste”;

- adeguare l’Avviso in oggetto all’art. 73, par. 2, lett. j), del Regolamento (UE) 2021/1060, garantendo “l’immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”, prevedendo la necessità di condurre la verifica climatica, in ottemperanza al paragrafo 3.3 del documento “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (Comunicazione 2021/C 373/01)”.
Considerata la natura dell’intervento, se dalla valutazione del rischio risulta che il progetto presenti rischi climatici significativi (ad esempio e in via non esaustiva: le ondate di calore, le ondate di freddo, gli eventi di siccità, gli incendi, i regimi alluvionali, gli eventi piovosi estremi, le tempeste, le raffiche di vento, i danni da congelamento/scongelamento), questi devono essere gestiti e ridotti a un livello accettabile attraverso misure di adattamento mirate. Queste misure devono essere integrate attraverso una descrizione tecnica particolareggiata nel progetto e/o nel suo funzionamento allo scopo di migliorare la resilienza climatica ed esplicitate in una sezione dedicata della relazione generale del progetto. Conseguentemente, l’art. 13, comma 2, lettera a) dell’Avviso in oggetto deve essere riformulato come segue: “Inoltre, il beneficiario del sostegno, si obbliga a:

a. presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, insieme alla domanda di anticipo, il progetto esecutivo dell’operazione finanziata, la relazione estesa di verifica climatica e l’atto costitutivo di ATS”;

- integrare l’elenco di cui all’art. 18, comma 3, dell’Avviso in oggetto, inserendo, tra le cause di decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario, la lettera “m) mancata presentazione della relazione climatica ai fini della verifica delle disposizioni contenute all’articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) 2021/1060 “immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”.

Precisato che:

- la relazione estesa di verifica climatica dovrà essere redatta da un tecnico abilitato;

- le spese per la redazione della relazione di verifica climatica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 6 dell’Avviso in oggetto e, precisamente, nella categoria “CONSULENZA E SERVIZI PROFESSIONALI”.

Dato atto che con nota prot. n. 137230 del 18/03/2024 la Direzione Programmazione Unitaria, preso atto delle modifiche da apportare all’Avviso in oggetto formalizzate con il presente atto, “non avendo osservazioni od obiezioni da formulare sul suo contenuto, con la presente si comunica l’assenso dell’Autorità di gestione in merito al Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale”.

TUTTO CIO’ PREMESSO

- VISTO l’Avviso pubblico per l'attivazione di una infrastruttura di supercalcolo (HPC) regionale - Super Computing Veneto, approvato con DGR n. 1154 del 19/09/2023;

- VISTO il Regolamento sulle Disposizioni Comuni (Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

- VISTA la Comunicazione della Commissione europea “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C 373/01), pubblicata a settembre 2021;

- VISTI gli “Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027” e relativo allegato, adottati dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 6 ottobre 2023;

- VISTA la nota prot. n. 137230 del 18/03/2024 della Direzione Programmazione Unitaria;

- RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13;

decreta

  1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento;
     
  2. di integrare, per le ragioni espresse in premessa, la tabella di cui all’art. 16, terzo paragrafo, dell’Avviso in oggetto, limitatamente alla riga del “Saldo”, inserendo l’obbligo di presentazione della Check list DNSH (cfr. Allegato A2 DGR n. 1154/2023) anche in fase istruttoria, in aggiunta a tutti i documenti già ivi elencati;
     
  3. di integrare l’elenco di cui all’art. 18, comma 4, dell’Avviso in oggetto, introducendo, tra le cause di decadenza parziale del sostegno, secondo il principio di proporzionalità, la lettera “k) mancato rispetto del principio DNSH (Do Not Significant Harm), individuato nell’art. 9 del Regolamento UE n. 852/2020, limitatamente alle spese per le quali non siano state rispettate le prescrizioni ivi previste”;
     
  4. di riformulare, per le ragioni espresse in premessa, l’art. 13, comma 2, lettera a) dell’Avviso in oggetto riformulato come segue: “Inoltre, il beneficiario del sostegno, si obbliga a:
  1. presentare entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, insieme alla domanda di anticipo, il progetto esecutivo dell’operazione finanziata, la relazione estesa di verifica climatica e l’atto costitutivo di ATS”;
  1. di integrare l’elenco di cui all’art. 18, comma 3, dell’Avviso in oggetto, introducendo, tra le cause di decadenza totale del sostegno nei confronti del beneficiario, la lettera “m) mancata presentazione della relazione climatica ai fini della verifica delle disposizioni contenute all’articolo 73 paragrafo 2 lettera j) del Regolamento (UE) 2021/1060 “immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno cinque anni”;
     
  2. di precisare che la relazione estesa di verifica climatica dovrà essere redatta da un tecnico abilitato;
     
  3. di precisare che le spese per la redazione della relazione di verifica climatica rientrano tra le spese ammissibili di cui all’art. 6 dell’Avviso in oggetto e, precisamente, nella categoria “CONSULENZA E SERVIZI PROFESSIONALI”;
     
  4. di dare atto che con nota prot. n. 137230 del 18/03/2024 la Direzione Programmazione Unitaria, preso atto delle modifiche da apportare all’Avviso in oggetto formalizzate con il presente atto, “non avendo osservazioni od obiezioni da formulare sul suo contenuto, con la presente si comunica l’assenso dell’Autorità di gestione in merito al Decreto della Direzione ICT e Agenda Digitale”;
     
  5. di incaricare AVEPA di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli Enti che abbiano presentato domanda di partecipazione all’Avviso in oggetto;
     
  6. di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;
     
  7. di dare atto che avverso i vizi del presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di decadenza di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza oppure alternativamente presentare ricorso al Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice ordinario, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, entro i limiti prescrizionali per l’impugnazione del provvedimento;
     
  8. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet di Regione del Veneto nelle pagine del PR FESR 2021-2027 al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/cronoprogramma-bandi-21-27;
     
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. del n. 33 del 14/03/2013;
     
  10.  di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Idelfo Borgo

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