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Bur n. 39 del 26 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 57 del 04 marzo 2024

Voltura alla ditta Cogenio Srl dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ditta Cargill Srl per la Centrale Termoelettrica Cogenerativa, ubicata nello stabilimento di Castelmassa (RO), via Cerestar, n.1.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto, si trasferisce alla ditta Cogenio Srl per gli effetti del contratto di affitto del ramo d'azienda stipulato in data 25.07.2022, la titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con determinazione dirigenziale n. 21 del 11.01.2016 della Provincia di Rovigo e successive modifiche non sostanziali dell'AIA, inerente la centrale termoelettrica cogenerativa ubicata nello stabilimento di Castelmassa (RO), via Cerestar n.1, per le attività 1.1 di cui all'allegato VIII parte seconda del D. Lgs n. 152/2006.

Il Direttore

PREMESSO che: con determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 21 del 11 gennaio 2016 è stata rilasciata alla ditta Cargill Srl l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la centrale termoelettrica cogenerativa di potenza elettrica 53 MW ubicata nello stabilimento di Castelmassa (RO) in via Cerestar n. 1 (foglio 8, mappale 754, 756, 862 e 863 - foglio 9, mappale 2329 e 2343), inerente l’attività di “Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW codice IPPC 1.1 dell’allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs n. 152/06 e s.m, quale attività tecnicamente connessa, già in possesso di decreto Minsiteriale del 28.05.1991 e di Aia provvisoria rilasciata dalla Regione con decreto n. 133 del 24.10.2007 alla ditta Edison Spa, come successivamente volturata con decreto n. 50 del 30.05.2014 alla ditta Cargill srl”;

la determinazione n. 21/2016 autorizza l’attività della Centrale come attività connessa all’attività principale della Ditta Cargill identificata al codice IPPC 6.4 b2 “Fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali, con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg/g” e contiene pertanto prescrizioni relative all’installazione nel suo complesso con riferimento ad entrambe le attività;

con successiva determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 650 del 4 maggio 2022 è stata aggiornata per modifica non sostanziale l’autorizzazione AIA di cui alla determinazione n. 21 del 2016, autorizzando l’installazione di n. 4 caldaie ausiliarie da circa 12,25 MWt alimentate a gas naturale impiegate come back-up della centrale turbogas esistente per garantire la continuità della fornitura di vapore allo stabilimento stesso;

con successiva determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente Provincia di Rovigo n.1014 del 21 giugno 2023 è stata aggiornata per modifica non sostanziale l’autorizzazione AIA di cui alla Determina n. 21 del 2016, autorizzando la sostituzione di due turbogas esistenti, con due nuovi turbogas, ciascuno di potenza elettrica pari a 14,4 MWe ed una potenza termica di combustione pari a circa 40 MWt, al fine di migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dell’impianto;

VISTA l’istanza di voltura presentata dalla ditta Cogenio Srl, acquisita ai prot.reg. nn. 608182, 608216, 608232 del 10.11.2023, integrata con prot.reg. n. 670681 del 18.12.2023, e n. 62359 del 06.02.2024, inerente l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla Cargill srl con determinazione n.21 del 11.01.2016 dal Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo e successive modifiche per la centrale termoelettrica cogenerativa di cui alle attività 1.1 dell’allegato VIII parte seconda del D.Lgs n. 152/2006;

VISTO il contratto di affitto del ramo di azienda redatto in data 25 luglio 2022 e registrato a Milano il 27.07.2022 dal dott. Simone Chiantini – notaio in Milano (MI) – Rep. N. 28970, Racc. n. 16194, dal quale risulta che la Cargill Srl concede alla ditta Cogenio Srl la disponibilità dell’impianto e del complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati per il suo esercizio;

l’atto ricognitivo e modificativo, registrato a Milano in data 03.10.2023 dal dott. Simone Chiantini – notaio in Milano (MI) – Rep. N.31216, Racc.17702, dal quale risulta che tutte le condizioni sospensive del suddetto contratto d’affitto del ramo di azienda si sono verificate e pertanto lo stesso risulta efficace a decorrere dal 01.10.2023 per la durata di 10 anni;

RITENUTO di accogliere l’istanza, concedendo alla ditta Cogenio Srl con sede legale in Firenze (FI) Via Di Novoli 33, C.F. e P.IVA 14851941006, la voltura della determinazione n. 21 del 2016 e successivi aggiornamenti di cui alle determinazioni n. 650 del 2022 e n. 1014 del 2023, inerente la centrale termoelettrica cogenerativa per le attività 1.1 di cui all’allegato VIII parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, confermando le prescrizioni e le condizioni specificate nelle determinazioni menzionate;

RITENUTO che in base alla documentazione agli atti risulta che debbano essere volturate per intero le prescrizioni contenute nelle determinazioni n. 650/2022 e n. 1014/2023, mentre la determinazione n. 21/2016, contenente prescrizioni sia relative alla centrale che all’attività principale cod. IPPC 6.4b, è da volturare solo per la parte relativa alla attività 1.1 e pertanto in particolare sono volturate le prescrizioni 5, 5.1 ( per la parte relativa ai camini E1 ed E2), 5.2, 5.5 (in relazione allo presa d’atto dello scarico di acque meteoriche SF 2), 5.6 ( solo seconda parte), 5.13, 5.14, 6, 7, 8, 11;

RITENUTO per facilità di lettura, di riportare nel presente atto le prescrizioni, già stabilite dalla Provincia di Rovigo per la centrale oggetto di voltura;

CONSIDERATO che nella determinazione n.21 del 11.01.2016 è specificato che la scadenza dell’autorizzazione integrata è il 23.11.2023, e che tuttavia risulta che sia in corso il procedimento di riesame dell’AIA, per la parte di competenza, da parte della Provincia di Rovigo e che, ai sensi dell’art.29-octies c. 11, “fino alla pronuncia dell’autorità competente in merito al riesame il Gestore continua l’attività sulla base dell’autorizzazione in suo possesso”;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni per procedere al riesame dell’AIA della Centrale e che pertanto a valle del rilascio della presente voltura questa Regione avvierà il relativo procedimento;

VISTO che, in relazione al Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante dell’AIA, la Ditta ha presentato, nelle integrazioni ricevute con prot.reg. n. 62359 del 06.02.2024 un’estrapolazione del PMC già approvato, contenente solo i controlli previsti per la centrale, e integrata sulla base di quanto prescritto da Arpav e formalizzato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 27 Aprile 2023, inviato dalla Provincia di Rovigo con prot. n 10631 del 09.05.2023, acquisito al prot.reg. n. 249620 del 10.05.1024, in cui è stata valutata la configurazione futura dell’installazione;

COSIDERATO che sul PMC presentato non è stato acquisito il parere di Arpav previsto ai sensi dell’art.29 quater c.6 del D.Lgs. n. 152/2006 e che pertanto il PMC sarà oggetto di completa valutazione nel corso del prossimo procedimento di riesame sopra menzionato;

RITENUTO quindi che debba essere volturato il PMC, per la parte dei controlli relativi alla centrale, già approvato e valutato in sede di conferenza dei servizi del 27.04.2023 sopra citata, e tenuto conto della valutazioni espresse da Arpav nella conferenza stessa;

VISTA la L.R. 54/2012 e il regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGR n. 232/2020, la DGR n. 24/2021, la DGR n. 473/2022,

decreta

1. di confermare quanto espresso nelle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto;

2. di volturare alla ditta Cogenio Srl con sede legale in Firenze (FI) Via Di Novoli 33, C.F. e P.IVA 14851941006, la determinazione del Dirigente dell’Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 21 del 11 gennaio 2016, per la parte relativa alla centrale termoelettrica cogenerativa di potenza elettrica 53 MW, e successivi aggiornamenti di cui alle determinazioni del Dirigente Area Ambiente della Provincia di Rovigo n. 650 del 4 maggio 2022 e n. 1014 del 21 giugno 2023, confermando le prescrizioni e le condizioni specificate nelle determinazioni menzionate;

3. di stabilire che fino alla pronuncia della Regione Veneto in merito al procedimento di riesame che verrà avviato a seguito del rilascio della presente voltura il Gestore continuerà l’attività sulla base della presente autorizzazione;

4. di stabilire che la Ditta, per la centrale oggetto della presente voltura, eseguirà i controlli previsti dal PMC già approvato da Arpav in sede di CdS del 27.04.2023 ed in accordo con le valutazioni espresse nella CdS stessa e formalizzate nel verbale inviate dalla Provincia di Rovigo con propria nota n. 10631 del 09.05.2023;

5. di riportare di seguito, per facilità di lettura, le prescrizioni al cui rispetto è tenuta la Ditta Cogenio Srl nell’esercizio della centrale;

(voltura determinazione n.21 del 11.01.2016)

a) L’esercizio dell’attività è subordinato al rispetto delle migliori tecnologie disponibili (per quanto applicabili), come definite dalle BREF di settore;

b) L’Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame nei casi e con le modalità previste dall’art.29 octies c.3, ovvero quando ricorrano le condizioni di cui ai commi 4 e 6;

Emissioni (voltura determinazione n.21 del 11.01.2016 – configurazione pre-modifica)

c) I punti di emissione e relativi limiti, nella configurazione pre-modifica, sono i seguenti:
 

ID Camino

Descrizione

Portata
(Nmc/h)

Limiti NOx
(mg/Nmc)

Limite CO
(mg/Nmc)

E1

Camino fumi scarico GVR1

198,313

150

100

E2

Camino fumi scarico GVR2

198,313

150

100

Rif. Fumi secchi 15% O

 

d) Per quanto riguarda il limite degli NOx dei camini E1 ed E2, dei fumi provenienti dalle caldaie della centrale, qualora non utilizzati in processo nello stabilimento Cargill, si intende rispettato se la media delle concentrazioni rilevate durante l’effettivo funzionamento dell’impianto nell’arco delle 24 ore è inferiore o uguale al limite riportato in tabella e se ciascun valore di concentrazione oraria non è superiore al 125% di tale limite;

Rifiuti (voltura determinazione n.21 del 11.01.2016)

e) I rifiuti prodotti dall’attività devono essere gestiti nel rispetto della parte IV del D.Lgs.152/2006;

Scarichi idrici ( voltura determinazione n.21 del 11.01.2016)

f) Si prende atto dello scarico SF2, relativo alle acque meteoriche provenienti dall’area della sottostazione elettrica;

g) I punti di misurazione degli scarichi devono essere mantenuti accessibili per il campionamento e i controlli;

h) La Ditta deve adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’aumento anche temporaneo dell’inquinamento e deve comunicare tempestivamente qualsiasi evento che pregiudichi la qualità dello scarico;

Monitoraggio e controllo (voltura determinazione n.21 del 11.01.2016)

i) La Ditta deve comunicare ad Arpav, Comune, Provincia e Regione con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo delle emissioni, scarichi, rifiuti e rumore;

j) La Ditta dovrà tempestivamente informare la Regione, la Provincia, il Comune e l’Arpav, in caso di violazione delle condizioni dell’autorizzazione adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la non conformità, ai sensi dell’art. 29-decies c.2 del D.Lgs.152/2006;

k)  Ai sensi dell’art.29-decies c.3 e 11, nell’arco della validità dell’AIA, l’installazione sarà sottoposta ad ispezioni ambientali, intese come controllo documentale, tecnico, gestionale ed analitico relativo a tutte le matrici ambientali coinvolte nel Piano di Monitoraggio e Controllo, con cadenza almeno triennale. Le ispezioni saranno effettuate da personale del Dipartimento provinciale di Arpav di Rovigo con oneri a carico del Gestore, il quale dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento della verifica. Le modalità di tali controlli verranno specificate nel dettaglio, sulla base di quanto ritenuto rilevante ai fini dell’impatto ambientale, nella lettera che verrà trasmessa da Arpav entro il 31 gennaio dell’anno in cui verrà effettuata la prima ispezione integrata ambientale;

l) Ai sensi dell’art.29 decies c.2 il Gestore deve trasmettere alla Regione alla Provincia, all’Arpav e al Comune entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in atmosfera, acqua e suolo dell’anno precedente, ivi compresa una relazione dell’attività aziendale svolta nel periodo considerato;

Caldaie ausiliarie (voltura determinazione n. 650 del 04.05.2022)

m) E’ autorizzata la modifica relativa all’installazione di n.4 caldaie di circa 12,25 MWt alimentate a gas naturale che saranno impiegate come back up della centrale esistente per garantire la continuità della fornitura di vapore allo stabilimento Cargill;

n) Alla messa a regime della centrale termoelettrica nella configurazione futura saranno mantenute solamente 3 delle 4 caldaie di back-up;

o) Sono autorizzati i seguenti punti di emissione:
 

ID Camino

Denominazione

Fase

Sistema di abbattimento

Portata
(Nm3/h)

Inquinante

VLE

(mg/Nmc)

E215

Nuova Caldaia n.1

Produzione Vapore

 

13600

NOx

100

E216

Nuova Caldaia n.2

Produzione Vapore

 

13600

NOx

100

E217

Nuova Caldaia n.3

Produzione Vapore

 

13600

NOx

100

E218*

Nuova Caldaia n.4

Produzione Vapore

 

13600

NOx

100

Rif. Fumi secchi 3% O2
*da dismettere alla messa a regime della nuova Centrale Turbogas

 

Configurazione di progetto (voltura determinazione n. 1014 del 21.06.2023)

p) E’ autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dei due turbogas esistenti con due nuovi turbogas, ciascuno di potenza elettrica pari a 14,4 MWe e una potenza termica di combustione pari a circa 40 MWt;

q) Devono essere rispettati i valori limite di emissione (VLE) riportati nella seguente tabella. I VLE sono riferiti a fumi secchi in condizioni normali (273,15 K e 101,3 kPa), con tenore di ossigeno di cui in tabella. I valori limite in concentrazione imposti si applicano durante i periodi di normale funzionamento, intesi come i periodi in cui le unità di produzione vengono esercite al di sopra del minimo tecnico, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite:
 

Camino

Altezza

Portata
[Nm3/h]

Denominazione

Inquinante

Valore limite di emissione

(mg/Nmc)

E1

30m

174000

Fumi scarico nuovo GVR1

NOx (come NO2)

50

CO

60

Assetto con post firing spento

NOx (come NO2)

30

CO

30

E2

30m

174000

Fumi scarico nuovo GVR2

NOx (come NO2)

50

CO

60

Assetto con post firing spento

NOx (come NO2)

30

CO

30

Rif. Fumi secchi 15% O - Valori intesi come media oraria

 

r) Le emissioni n. E1 ed E2 sono soggette a controllo in continuo mediante SME, conforme ai requisiti di cui all’All.VI alla parte V del D. Lgs.152/2006, ed in particolare conforme alla norma UNI EN 14181:2015, applicata solo all’assetto con post-firing acceso, garantendo comunque l’acquisizione in continuo dei dati. La taratura dello SME dovrà altresì prevedere i seguenti 3 assetti:

  • TG in marcia con post-firing spento
  • TG in marcia con post-firing al 50%
  • TG in marcia con il 100% del post-firing

Il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni deve essere mantenuto in funzione anche durante i transitori, e dovrà essere tenuta registrazione dei dati misurati.

s) In caso di misurazioni continue i valori limite di emissione si considerano rispettati, se la valutazione dei risultati evidenzia che, nelle ore operative, durante un anno civile:

  • nessuna delle medie sulle 24 ore supera i valori di emissione
  • nessuna delle medie orarie supera i valori limite di emissione di un fattore pari a 1,25

t) Il Gestore deve mantenere il sistema di gestione ambientale, come previsto dalla BAT n.1 della Decisione di esecuzione UE 2021/2326 del 30 novembre 2021, con una struttura organizzativa adeguatamente regolata, composta dal personale addetto alla direzione, conduzione e alla manutenzione dell’impianto;

u) Il Gestore deve garantire il mantenimento, per gli impianti di combustione, di quanto previsto dalle BAT n.12 della D.E. 2021/2326/UE, ed il valore del consumo totale netto di combustibile di riferimento deve rientrare nel range riportato nelle alla Tabella 23 della citata decisione;

v) Il Gestore, prima della messa a regime, dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia, al Comune e ad ARPAV il minimo tecnico dei nuovi impianti di combustione nella configurazione di modifica, eventualmente inviando un aggiornamento del PMC;

w) La data di messa in esercizio dei singoli impianti di combustione della centrale nella configurazione di modifica deve essere comunicata a Regione, Provincia, Comune ed Arpav con un anticipo di almeno 15 giorni; il termine per la messa a regime di ogni impianto di combustione, decorrente dalla data di messa in esercizio, è fissato in mesi due;

x) Deve essere effettuato un controllo analitico dei nuovi impianti di combustione nei primi 10 giorni di funzionamento decorrenti dalla messa a regime, trasmettendone gli esiti alla Provincia di Rovigo, alla Regione e ad ARPAV Dipartimento di Rovigo entro i successivi 45 giorni e dando comunicazione ad Arpav con almeno 15 giorni d’anticipo della data in cui intende effettuare ai prelievi;

y) Sia mantenuta registrazione delle ore/annue in cui i fumi sono espulsi dai camini E1 ed E2, sia con post firing acceso, che con post firing spento;

z) Dovranno essere aggiornati, conservati presso l’impianto e tenuti a disposizione degli Enti di controllo:

  • Apposita procedura di gestione dell’emergenza nel caso di superamento dei limiti autorizzati
  • Manuale operativo e manuale SME per la gestione dell’impianto

aa) Il completamento dei lavori di smantellamento della vecchia centrale dovrà avvenire senza pregiudizio per l’ambiente, adottando idonei accorgimenti;

bb) Entro due mesi dalla data di messa a regime deve essere eseguita una valutazione di impatto acustico nella nuova configurazione, i cui esiti dovranno essere comunicati a Regione, Provincia, Comune e Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo;

cc) Il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e gli interventi agli impianti dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste nel PMC approvato da ARPAV, in accordo con l’art.4 del presente provvedimento.

dd) Ai sensi del comma 20 dell’art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, se si verifica un superamento del valore limite di emissione durante i controlli di competenza del Gestore, le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti devono essere specificatamente comunicate dalla ditta a Regione, Provincia di Rovigo, Comune di Castelmassa e ARPAV Dipartimento di Rovigo entro 24 ore dall’accertamento;

ee) Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro le 8 ore successive al verificarsi dell’evento, a Regione Veneto, Provincia di Rovigo, Comune di Castelmassa e Dipartimento Provinciale ARPAV di Rovigo eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente, motivandone le cause e programmando le successive azioni correttive e monitoraggi. Analoga comunicazione dovrà essere fornita non appena ripristinata la completa funzionalità dell’impianto. Il Gestore è altresì tenuto ad adottare immediatamente misure idonee a limitare conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti. Il Gestore dovrà sospendere l'esercizio dell'attività o l’impianto dai quali si originano le emissioni fino a che la conformità non è ripristinata qualora il fatto possa arrecare pregiudizio alla salute.

6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmetterne copia alle ditte Cogenio Srl e Cargill Srl, al Comune di Castelmassa, alla Provincia di Rovigo, anche ai fini del coordinamento con il procedimento di riesame in corso per la Ditta Cargill, e ad Arpav - Dipartimento provinciale di Rovigo e Direzione Regionale Rischi Tecnologici e Fisici -.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo-. Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Paolo Giandon

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