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Materia: Urbanistica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 48 del 07 marzo 2024
Conferma della revoca della delega al Comune di Gallio (VI) all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica e attribuzione della stessa alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134. DDR n. 31 del 15 febbraio 2024 - Decorrenza della revoca della delega.
Il Comune di Gallio (VI) ha comunicato la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia di paesaggio, di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004. Successivamente alla pubblicazione del decreto di revoca nel BUR, il Comune ha chiesto di posticipare la decadenza della delega al 17 maggio 2024. Pertanto con il seguente provvedimento si confermano la revoca della delega al Comune di Gallio (VI) e l’assegnazione della stessa competenza alla Provincia di Vicenza, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004, stabilendo la decorrenza della delega dal 17 maggio 2024.
Il Direttore
VISTA la nota del Comune di Gallio (VI), prot. n. 1277 del 6 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 63129 del 6 febbraio 2024, con la quale il Sindaco del Comune di Gallio (VI) ha comunicato la sopravvenuta mancanza dei requisiti per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all’art. 146, comma 6, del D.Lgs. n. 42/2004;
VISTA la successiva nota del Comune di Gallio (VI), prot. n. 1914 del 26 febbraio 2024, acquisita agli atti della Regione con prot. n. 96507 del 26 febbraio 2024, con la quale il Sindaco del Comune di Gallio (VI) ha richiesto che la decorrenza della revoca delle deleghe sia posticipata al 17 maggio 2024, in quanto fino al 16 maggio 2024 il Comune ha in corso una “Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio e delle funzioni paesaggistiche” con i Comuni di Lusiana Conco e Foza;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 “Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 “Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modificazioni e integrazioni. Presa d’atto della verifica effettuata”, che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l’elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l’elenco degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Gallio (VI) era stato inserito in detto elenco con decreto n. 134/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
VISTO il decreto della Direzione Pianificazione Territoriale 15 febbraio 2024, n. 31, con il quale sono state revocate le deleghe al Comune di Gallio (VI) e assegnate alla Provincia di Vicenza;
RITENUTO che la richiesta del Comune di Gallio (VI) sia condivisibile, in quanto consente una gestione efficiente della fase transitoria di riassegnazione delle deleghe;
VISTO l’art. 13, comma 2, lett. f) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n. 1 Statuto del Veneto”;
decreta
Salvina Sist
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