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Bur n. 36 del 19 marzo 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 13 del 28 febbraio 2024

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della società GATE GOURMET ITALIA S.R.L. con sede legale sita in Via delle Pinne n. 74 Fiumicino (Roma) e sede operativa sita in Via Venier S. n. 68/74 - Marcon (VE).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della società GATE GOURMET ITALIA S.R.L. con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo pervenuta con nota prot. n. 30122 del 14/02/2024 dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVET-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – igiene urbana veterinaria – Distretto di Venezia-Mestre (VE) presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Marcon (VE) (prot. reg.le n. 78156 del 14/02/2024 e prot. reg.le n. 78560 del 14/02/2024);
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVET-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – igiene urbana veterinaria – Distretto di Venezia-Mestre (VE) del 07/02/2024 (prot. reg.le n. 78560 del 14/02/2024).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza, e relativa documentazione a corredo, della società GATE GOURMET ITALIA S.R.L. P.IVA n. 09323640962 con sede legale sita in Via delle Pinne n. 74 – Fiumicino (Roma) e sede operativa sita in Via Venier S. n. 68/74 - Marcon (VE) pervenuta con nota prot. n. 30122 del 14/02/2024 dell’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVET-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – igiene urbana veterinaria – Distretto di Venezia-Mestre (VE) e presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Marcon (VE), intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 78156 del 14/02/2024 e prot. reg.le n. 78560 del 14/02/2024);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 3 Serenissima – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. SVET-C Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – igiene urbana veterinaria – Distretto di Venezia-Mestre (VE) a seguito del sopralluogo effettuato in data 07/02/2024 (prot. reg.le n. 78560 del 14/02/2024) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Marcon (VE) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto tramite il circuito digitale pagoPA con l’acquisto di n. 2 marche da bollo, una per la domanda e una per il riconoscimento le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della società GATE GOURMET ITALIA S.R.L. P.IVA n. 09323640962 con sede legale sita in Via delle Pinne n. 74 – Fiumicino (Roma) e sede operativa sita in Via Venier S. n. 68/74 - Marcon (VE), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP6883INTP1;
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il 28/05/2024, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. l’imposta di bollo è stata assolta tramite il circuito digitale pagoPA con l’acquisto di n. 2 marche da bollo, una per la domanda e una per il riconoscimento le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  6. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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