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Bur n. 36 del 19 marzo 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 9 del 01 febbraio 2024

Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Sezione XII Produttori di fertilizzanti. Sostituzione dell'Allegato A al D.D.R. n. 7 del 23/01/2024.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sostituisce l’Allegato A al D.D.R. n. 7 del 23/01/2024 con cui si sono modificati i codici DG SANCO relativi agli impianti riconosciuti, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, quali produttori di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Provvedimento d’ufficio.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 7 del 23/01/2024 con cui si sono modificati i codici DG SANCO relativi agli impianti riconosciuti, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, quali produttori di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati riportati nell’Allegato A al suddetto provvedimento;

RAVVISATA la necessità di sostituire l’Allegato A per mero errore materiale nell’indicazione dei nuovi approval number;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A al presente provvedimento, che sostituisce l’Allegato A al D.D.R. n. 7 del 23/01/2024, con cui si sono recepite le modifiche del Codice DG SANCO degli stabilimenti che producono fertilizzanti organici o ammendanti utilizzando prodotti derivati, e aggiornata la Sezione XII di S.INTE.S.I.S. Stabilimenti del Ministero della Salute;
  3. il presente provvedimento modifica il decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 7 del 23/01/2024;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(seguono allegati)

9_Allegato_DDR_9_01-02-2024_525357.pdf

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