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Bur n. 36 del 19 marzo 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 8 del 23 gennaio 2024

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sospensione del riconoscimento dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 3 della società IMEC SRL P.IVA 01542600299 con sede legale ed impianto siti in Via delle Industrie n. 210 Canda (RO) con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si sospende il riconoscimento rilasciato, ex Reg. (CE) n. 1069/2009, con D.D.R. n. 7 del 23/01/2024, all’impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 3 della società IMEC SRL, aggiornando l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Nota prot. n. 4382 del 15/01/2024 con cui l’Azienda Ulss 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Rovigo (RO) (prot. reg.le n. 21955 del 15/01/2024) ha chiesto la sospensione del riconoscimento rilasciato alla ditta in oggetto relativamente alla categoria 3.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 15 del 03/03/2017 con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della società IMEC SRL P.IVA 01542600299 con sede legale ed impianto siti in Via delle Industrie n. 210 – Canda (RO), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4420UFERT2 e ABP4420UFERT3;

VISTO il Decreto del Direttore dell’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari n. 7 del 23/01/2024 con cui si sono recepite le modifiche del Codice DG SANCO degli stabilimenti che producono fertilizzanti organici o ammendanti utilizzando prodotti derivati, aggiornando nel contempo la Sezione XII di S.INTE.S.I.S. del Ministero della Salute, fra cui l’impianto della società in questione i cui nuovi approval number sono ABP4420OFSIPP2 e ABP4420OFSIPP3;

VISTA la nota prot. n. prot. n. 4382 del 15/01/2024 con cui l’Azienda Ulss 5 Polesana - Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Rovigo (RO) (prot. reg.le n. 21955 del 15/01/2024), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, ha chiesto la sospensione del riconoscimento rilasciato alla ditta in oggetto relativamente alla categoria 3;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di sospendere il D.D.R. n. 7 del 23/01/2024, con cui veniva rilasciato il riconoscimento all’impianto della società IMEC SRL P.IVA 01542600299 con sede legale ed impianto siti in Via delle Industrie n. 210 – Canda (RO), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici di categoria categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP4420OFSIPP3;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di sospendere, per le motivazioni espresse in premessa, il riconoscimento dell’impianto della società IMEC SRL P.IVA 01542600299 con sede legale ed impianto siti in Via delle Industrie n. 210 – Canda (RO), quale impianto di produzione di fertilizzanti organici di categoria categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f) del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con decreto del Direttore dell’U.O. Sanità Animale e farmaci veterinari n. 7 del 23/01/2024;
  3. di sospendere il numero di riconoscimento ABP4420OFSIPP3, attribuito al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;
  4. di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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