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Bur n. 36 del 19 marzo 2024


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 7 del 23 gennaio 2024

Riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Sezione XII Produttori di fertilizzanti.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano i codici DG SANCO relativi agli impianti riconosciuti, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, quali produttori di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati, con contestuale aggiornamento dell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Provvedimento d’ufficio.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA la nota prot. n. 0015870 del 14/04/2022 con cui il Ministero della Salute - Direzione Generale per l'Igiene e la Scurezza degli Alimenti e la Nutrizione - Ufficio 2 ha comunicato le nuove sigle DG SANCO per identificare le attività svolte dalle ditte che operano nell'ambito dei SOA; nello specifico detto aggiornamento ha interessato la Sezione XII di S.INTE.S.I.S., ovvero quella relativa agli stabilimenti che producono fertilizzanti organici o ammendanti la cui vecchia sigla DG SANCO "UFERT" è stata sdoppiata in:

  • OFSIPP - Impianti per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da prodotti derivati
  • UFERT - Impianti per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti da S.O.A.

VISTA la ricognizione effettuata dalle Aziende Ulss relativamente agli impianti riconosciuti sul territorio regionale quali “impianti per la produzione di fertilizzanti organici o ammendanti” al fine di verificare se i prodotti da questi utilizzati fossero “sottoprodotti di origine animale” ovvero “prodotti derivati” al fine di associare il nuovo codice DG SANCO;

PRESO ATTO CHE le Aziende Ulss n. 2 “Marca Trevigiana”, n. 5 “Polesana”, n. 6 “Euganea” e n. 8 “Berica” rispettivamente con note prot. n. 221927 del 20/12/2023 (prot. reg.le n. 675578 del 20/12/2023), prot. n. 0004382 del 15/01/2024 (prot. reg.le n. 21955 del 15/01/2024), prot. n. 0009181 del 18/01/2024 (prot. reg.le n. 28197 del 18/01/2024) e prot. n. 129935 del 27/12/2023 (prot. reg.le n. 683826 del 27/12/2023), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, hanno individuato gli impianti il cui codice deve essere modificato in OFSIPP in luogo di UFERT, in quanto utilizzatori di prodotti derivati, come riepilogato nell’allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;

RAVVISATA la necessità di adeguare la classificazione degli impianti di cui al precedente paragrafo, nel sistema S.INTE.S.I.S. Stabilimenti, aggiornando pertanto l’elenco nazionale del Ministero della Salute.

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’Allegato A al presente provvedimento, con cui si recepiscono le modifiche del Codice DG SANCO degli stabilimenti che producono fertilizzanti organici o ammendanti utilizzando prodotti derivati, aggiornando nel contempo la Sezione XII di S.INTE.S.I.S. del Ministero della Salute;
  3. il presente provvedimento sostituisce i precedenti atti di riconoscimento rilasciati ai sensi del Reg. CE n. 1069/2009 di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante;
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

(seguono allegati)

7_Allegato_DDR_7_23-01-2024_525355.pdf

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