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Materia: Sanità e igiene pubblica
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 3 del 19 gennaio 2024
Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della società ECB COMPANY S.R.L. con sede legale sita in Via Pontaccio n. 10 Milano (MI) ed operativa sita in Via Sabbioni n. 14 Sorgà (VR).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale dicategoria 3 della ditta ECB COMPANY S.R.L.; il riconoscimento condizionato è stato rilasciato con D.D.R. n. 37 del 14/07/2023.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
Il Direttore
VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;
VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari n. 37 del 14/07/2023, con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all’impianto della società ECB COMPANY S.R.L. P. IVA n. 04101120964 con sede legale sita in Via Pontaccio n. 10 – Milano (MI) ed operativa sita in Via Sabbioni n. 14 – Sorgà (VR), quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP53COLL3;
VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 9 “Scaligera” – Dipartimento di Prevenzione – UOC Servizio Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche – Distretto di Verona (VR) a seguito del sopralluogo effettuato in data 15/01/2024 (prot. reg.le n. 21759 del 15/01/2024) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/20 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;
VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;
VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;
RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.
decreta
Michele Brichese
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