Home » Dettaglio Decreto
Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 19 del 05 marzo 2024
ACEGASAPSAMGA S.P.A. - Istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile acquedottistico in località Brentelle di Sopra in comune di Padova (prat. 1278IIC, ex prat. 496IIC). Comune di localizzazione: Padova (PD) - Comune interessato: Rubano (PD). Procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Esito favorevole.
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile acquedottistico in località Brentelle di Sopra in comune di Padova (prat. 1278IIC, ex prat. 496IIC), presentata dalla società AcegasApsAmga S.p.a. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.
Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare l’art. 13 rubricato “Rinnovo di autorizzazioni o concessioni”;
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante “Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Modalità di attuazione dell’art. 13”;
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: “Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016. Modifica e integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016”;
VISTA l’istanza ex art. 13 della LR 4/2016 relativa all’argomento in oggetto specificato, presentata dalla società “AcegasApsAmga S.p.A.” (C.F. P.I.VA. 00930530324), con sede legale in Via Del Teatro n. 5 CAP 34121 Trieste (TS), acquisita con prot. reg. n. 527547 del 29/09/2023;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 4/2016, “le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA”.
TENUTO CONTO altresì che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n 576889 del 23/10/2023 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
VISTA la nota prot. n 599771 del 06/11/2023 con la quale gli Uffici dell’U.O. VIA hanno trasmesso all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali la succitata nota di avvio del procedimento;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08/11/2023, è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.
CONSIDERATO che, in data 29/11/2023, il gruppo istruttorio ha svolto un sopralluogo presso l’area oggetto dell’istanza con il coinvolgimento delle Amministrazioni ed enti territoriali interessati;
PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06, risultano pervenute osservazioni formulate da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e acquisite con prot. n. 652158 del 06/12/2023;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014”;
VISTE le considerazioni in materia di VINCA di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 302/2023 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 20/12/2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che la suddetta richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A., prot. n. 680187 del 22/12/2023;
VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 686471 del 28/12/2023, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni;
CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5496 del 05/01/2024, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno indicato il nuovo termine per la trasmissione delle integrazioni;
CONSIDERATO che il proponente, in data 07/02/2024, ha trasmesso la documentazione integrativa con nota acquisita agli atti con prot. n. 66536;
CONSIDERATO che gli uffici della U.O. V.I.A., con nota prot. n. 77591 del 14/02/2024, hanno informato gli enti interessati dell’avvenuto deposito di nuova documentazione integrativa;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A., nella seduta del giorno 28/02/2024,
“VISTA la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare;
VISTO l’art. 13 della L.R. 4/2016, che prevede: “le domande di rinnovo di autorizzazione o concessione relative all’esercizio di attività per le quali all’epoca del rilascio non sia stata effettuata alcuna VIA e che attualmente rientrino nel campo di applicazione delle norme vigenti in materia di VIA, sono soggette alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dalla presente legge. Per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti, tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all’attività esistente. Tali disposizioni non si applicano alle attività soggette ad AIA”;
VISTA l’istanza di rinnovo di concessione ex art. 13 della LR 4/2016 relativa all’argomento in oggetto specificato, presentata dalla società “AcegasApsAmga S.p.A.” (C.F. P.I.VA. 00930530324), con sede legale in Via Del Teatro n. 5 CAP 34121 Trieste (TS), acquisita con prot. reg. n. 527547 del 29/09/2023;
TENUTO CONTO altresì che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera d) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (“derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo”), per la quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che oggetto di valutazione è il rinnovo di una concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile acquedottistica già autorizzata, per la quale è stata presentata istanza di rinnovo presso la competente U.O. Genio Civile di Padova, registrata con codice pratica 1278IIC (ex pratica 496IIC);
CONSIDERATO che la concessione di derivazione in parola afferisce alle opere di attingimento collocate nelle aree golenali in sinistra e destra idrografica al Canale Brentella, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Padova;
CONSIDERATO che il proponente è attualmente autorizzato a derivare un quantitativo massimo di acqua pari a 310 l/s dalla falda e dal Canale Brentella. Le opere di presa esistenti sono costituite da un totale di n. 25 pozzi complessivi (n. 8 pozzi golena di cui 4 collegati agli impianti well-point adiacenti, e n. 17 pozzi cortina), n. 5 impianti di tipo well-point (oltre all'impianto well-point di supporto dei pozzi cortina) e l'impianto di sollevamento da corpo idrico superficiale; più in particolare il quadro tecnico della concessione è riassumibile secondo la seguente tabella:
Opera di presa
Portata massima complessiva (l/s)
Volume annuo stimato (mc)
Impianti WellPoint linee 1, 2, 3, 4 e 5
100
25.920
Cortina Pozzi Nord
65
16.848
Pozzi Sud
35
9.072
Opera di presa acqua superficiale
110
28.512
TOTALE
310
80.352
CONSIDERATO che, stante il carattere emergenziale dell’impianto, all’interno della documentazione esaminata non vengono riportati i valori della portata media annua, in quanto parametro ritenuto non significativo. I volumi annui sono stati calcolati ipotizzando un tempo di funzionamento dell’impianto pari a 72 h/anno (3 giorni/anno);
CONSIDERATO che, dal punto di vista impiantistico, rispetto a quanto autorizzato con decreto di concessione n. 31 del 21 febbraio 2002, non risultano essere state apportate modifiche sostanziali all’impianto;
PRESO ATTO che, rispetto allo stato autorizzato, l’istanza di rinnovo in esame non introduce alcuna modifica, pertanto la procedura è finalizzata all’individuazione di eventuali misure di mitigazione;
ESAMINATA la relazione tecnico ambientale allegata all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;
VERIFICATO che la suddetta relazione è stata redatta coerentemente allo schema previsto dalla D.G.R. n. 1979/2016;
CONSIDERATO che, in data 29/11/2023, il gruppo istruttorio ha svolto un sopralluogo presso l’area di intervento con il coinvolgimento delle Amministrazioni ed enti territoriali interessati;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 20/12/2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;
CONSIDERATO per quanto riguarda gli aspetti procedimentali, che l’ambito di valutazione della presente procedura ex art. 13 della LR 4/2016 è limitato alla derivazione e alle opere di captazione funzionalmente connesse, quale fattispecie individuata nell’allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al numero 7, lett. d);
RISCONTRATO per quanto riguarda gli aspetti programmatici, quanto segue:
EVIDENZIATO per quanto riguarda gli aspetti impiantistici, che:
RITENUTO altresì opportuno precisare che:
DATO ATTO che il rinnovo di derivazione verrà formalizzato successivamente alla sottoscrizione del “Disciplinare di Concessione di Derivazione” contenente di obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione d’acqua, approvato con successivo decreto, in capo all’U.O. Genio Civile di Padova.
VALUTATO per quanto riguarda gli aspetti ambientali, che:
VISTI gli esiti istruttori per la valutazione di incidenza di cui alla relazione istruttoria tecnica n. 302/2023 della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, da cui in particolare emerge “... una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017”.
VALUTATE le caratteristiche della concessione, oggetto di istanza di rinnovo, e la localizzazione delle relative opere di presa nel più ampio contesto ambientale e paesaggistico;
VISTI i contributi istruttori forniti da ARPAV, Veneto Acque Spa, U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque e U.O. Genio Civile di Padova;
RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria, le osservazioni e i pareri pervenuti”;
ha ritenuto all’unanimità dei presenti che, tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., non si ravvisano impatti significativi negativi sulle componenti ambientali relativamente alla gestione del sistema di captazione esistente e pertanto, sotto il profilo della compatibilità ambientale, non sussistono motivi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso potabile acquedottistico in località Brentelle di Sopra in comune di Padova (prat. 1278IIC, ex prat. 496IIC), presentata dalla società “AcegasApsAmga S.p.A.” (C.F. P.I.VA. 00930530324), con sede legale in Via Del Teatro n. 5 CAP 34121 Trieste (TS), senza necessità di individuare misure di mitigazione;
CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/02/2024, sono state approvate nel corso della medesima seduta;
VISTO il parere espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali con nota prot. n. 3747/2024 del 04-03-2024, acquisito al prot. reg. n. 110658 del 04/03/2024, con cui in particolare si ritiene che il prelievo oggetto di rinnovo “... non pregiudichi gli aspetti quali-quantitativi dei corpi idrici sotterranei e superficiali”.
decreta
Cesare Lanna
Torna indietro