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Bur n. 36 del 19 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 17 del 05 marzo 2024

BIOGARDA S.r.l. - Impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in Località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Proroga della validità temporale del provvedimento di VIA (rilasciato con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018 e pubblicato sul BUR n. 106 del 23/10/2018), ai sensi dell'art. 25 c. 5 del D.Lgs. n. 152/06 e della D.G.R. n. 94/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 23/10/2028 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018, per il progetto presentato dalla società Biogarda S.r.l. relativo all'impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in Località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in Località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR)” nel Comune di Valeggio sul Mincio (VR), presentato da BIOGARDA S.r.l. è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell’art. 23 dell’allora vigente L.R. n. 10/1999 conclusa con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018 che ha fatto proprio il Parere n. 17 del 06/12/2017 della Commissione Regionale VIA (Allegato A al citato D.D.R. n. 13/2018), esprimendo giudizio di compatibilità ambientale favorevole, approvando contemporaneamente il progetto definitivo e rilasciando al contempo l’Autorizzazione Integrata Ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel medesimo parere, posto nell’Allegato B al citato D.D.R. n. 13/2018;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 32 del 28/03/2019 la Regione del Veneto ha disposto l’esclusione dalla procedura di V.I.A. per la richiesta di variante sostanziale all’impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi autorizzato con D.D.R. n. 13/2018;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 624 del 06/12/2019 la Regione del Veneto ha riesaminato e aggiornato, con l’inserimento di una nuova linea di compostaggio mediante biocelle (linea P2bis), l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di Biogarda S.r.l., ai sensi degli art. 29-octies, comma 3, lett. a) e 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 35 del 14/07/2020, la Regione del Veneto ha riesaminato e aggiornato, per la sola produzione di gessi di defecazione da fanghi e la relativa cessazione della qualifica di rifiuto, l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto di Biogarda S.r.l., ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata con D.D.R. n. 624 del 06/12/2019;

PRESO ATTO che con D.D.R. n. 214 del 02/09/2022 la Regione del Veneto ha autorizzato la modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente, rilasciata con D.D.R. n. 624 del 06/12/2019 e n. 35 del 14/07/2020;

PRESO ATTO che l’istanza valutata con D.D.R. n. 13/2018 riguardava un progetto riconducibile alla tipologia di cui al punto 7 lettera z.b) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO che il D.D.R. n. 13 del 19/03/2018 è stato pubblicato sul BUR n. 106 del 23/10/2018;

CONSIDERATO che con il suddetto D.D.R. n. 13/2018 si è dato atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, secondo quanto valutato dal consulente del Comitato VIA esperto in materia di tutela delle specie biologiche e della biodiversità;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall’autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell’impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l’autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell’autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all’istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui al citato D.D.R. n. 13/2018, formulata dalla Società BIOGARDA S.r.l. con nota del 10/08/2023, acquisita agli atti con prot. n. 431876 del medesimo giorno;

CONSIDERATO che la Società BIOGARDA S.r.l. ha richiesto la proroga di validità del provvedimento di VIA per ulteriori 5 anni, ossia fino al 23/10/2028;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto: 

  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al proponente di completare i lavori previsti;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità ambientale del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dalla Commissione Regionale VIA nel parere 17 del 06/12/2017, favorevole con prescrizioni;
  • dell’opportunità di aggiornare la prescrizione n. 3 del Decreto n. 32 del 28/03/2019, alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

RITENUTO di dover aggiornare la prescrizione n. 3 del Decreto n. 32 del 28/03/2019, così come di seguito riportato:

  1. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell’Autorità Competente un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2022 e del Decreto Direttoriale del MASE del 28 giugno 2023, n. 309. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Autorità Competente, Provincia, Comune ed ARPAV, il gestore dovrà proporre all’Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 23/10/2028 del provvedimento di V.I.A. rilasciato per l’intervento in oggetto con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018 pubblicato nel B.U.R.V. n. 106 del 23/10/2018, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al D.D.R. n. 13/2018, e D.D.R. n. 32/2019, così come precedentemente modificate.

decreta

1) che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’impianto di compostaggio, trattamento fanghi, digestione anaerobica con produzione di biometano, ubicato in Località Bivio Rosalba in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), rilasciato con D.D.R. n. 13 del 19/03/2018 e pubblicato sul BUR n. 106 del 23/10/2018, è prorogata fino al 23/10/2028, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018;

3) di aggiornare la prescrizione n. 3 del Decreto n. 32 del 28/03/2019, così come di seguito riportato:

  1. Nel caso in cui, a seguito dell’entrata in esercizio dell’impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell’Autorità Competente un’indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2022 e del Decreto Direttoriale del MASE del 28 giugno 2023, n. 309. Sulla base dei risultati di tale indagine, che dovranno essere inviati alla Autorità Competente, Provincia, Comune ed ARPAV, il gestore dovrà proporre all’Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.

4) di confermare le rimanenti prescrizioni del Parere n. 17 del 06/12/2017 della Commissione Regionale VIA, così come recepite nei successivi provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale e delle sue modifiche e integrazioni;

5) che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6) di trasmettere il presente provvedimento alla società Biogarda S.R.L. (con sede legale in Loc. Bivio Rosalba – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) C.F. e P.IVA 03153850239 - PEC: biogarda@pec.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova, ai Comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella e Volta Mantovana (MN), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Ambiente e transizione ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

7) di demandare alle Direzioni Regionali competenti ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività;

8) di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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