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Bur n. 33 del 12 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 53 del 28 febbraio 2024

Ditta INERTECO S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 Zevio (VR). Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDR n. 49 del 09.09.2021 per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3, 5.4 e 5.5 Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Comunicazione di Avvio del Procedimento Amministrativo del 6/10/2023: Modifica Autorizzazione.

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si modifica il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciato alla Ditta INERTECO S.r.l. la gestione della Discarica per rifiuti non pericolosi sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) a seguito della trasmissione della documentazione per l'ottemperanza alla C.A. 2 del provvedimento di VIA del 2021, per l'aggiornamento del PMC e per il recepimento della Modifica non sostanziale del 9/08/2023.

Il Direttore

DATO ATTO che con il decreto del Direttore regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28.09.2021 è stato rilasciato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), relativamente al progetto di “Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”, comprensivo dei seguenti titoli:

  • provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03.09.2021, Allegato A al provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
  • provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 – sexies del D. Lgs. n. 152/2016 di cui al decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 49 del 09.09.2021, Allegato B al provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

DATO ATTO che con decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n. 181 del 30/6/2022 sono stati prorogati di 9 mesi i termini per la sostituzione dell’impianto per il trattamento chimico-fisico dei rifiuti;

DATO ATTO che con Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021, Allegato A al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 25 del 3 settembre 2021, Allegato A al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale di cui al decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28 settembre 2021, il Comitato Regionale VIA ha espresso parere favorevole relativamente alla Compatibilità Ambientale del progetto denominato “Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot. 216172 del 01.06.2020”, subordinatamente al rispetto di alcune Condizioni Ambientali, tra cui la C.A. n. 2 recante “Venga presentato il progetto esecutivo relativo all’allacciamento dei pozzi di raccolta del biogas prodotto dalla discarica al biofiltro esistente, attualmente a servizio dell’impianto di inertizzazione, comprensivo di un relativo cronoprogramma e delle modalità di monitoraggio atte a verificare le condizioni di corretto funzionamento di tutto il sistema di aspirazione/trattamento.”;

PRESO ATTO che, in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 del Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 sopra richiamato, il Gestore ha trasmesso in data 24/03/2022, assunta al prot. n. 141417 in data 28/03/2022, un nuovo progetto relativo all’impianto di gestione del gas di discarica;

PRESO ATTO che nell’ambito del nuovo progetto del 24/03/2022, è stata anche prevista una specifica modifica delle modalità di monitoraggio e l’individuazione di diverse modalità di gestione del gas di discarica in funzione della concentrazione di metano (biofiltro centralizzato, biofiltro in situ, libera emissione);

DATO ATTO che la scrivente struttura regionale, nella nota n. 67849 del 6/02/2023, nel comunicare alla Direzione regionale Valutazioni ambientali, Supporto giuridico e contenzioso U.O. Valutazione d'Impatto Ambientale la conformità della documentazione trasmessa in relazione all’ottemperanza della C.A. n. 2, ha inoltre comunicato che “sarà onere di questi uffici procedere con il recepimento della proposta progettuale presentata”;

PREMESSO che con nota del 6/06/2022, assunta al prot. n. 267356 in data 14/06/2022, e con nota del 18/11/2022, assunta al prot. n. 543866 in data 24/11/2022 il Gestore ha trasmesso richieste di modifica del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato;

DATO ATTO che con nota n. 104343 del 25/11/2022, assunta al prot. n. 545587 in data 25/11/2022, il Dipartimento ARPAV Provinciale di Verona - Unità Organizzativa Controlli Ambientali ha trasmesso degli esiti dell’ispezione ambientale integrata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3 del d.lgs. 152/2006, evidenziando alcune criticità;

DATO ATTO che con nota n. 99411 del 21/02/2023 questa Amministrazione ha chiesto al Gestore di presentare una proposta di revisione del PMC che tenesse conto delle criticità evidenziate da ARPAV nell’ambito dell’ispezione e delle proposte di modifica del PMC di giugno e novembre 2022;

DATO ATTO che con nota del 15/03/2023, assunta al prot. n. 144856 in data 15/03/2023, il Gestore ha trasmesso il PMC aggiornato in riscontro alla nota del 21/02/2023;

PREMESSO che con nota del 9/08/2022, assunta al prot n. 429199 in data 9/08/2023, il Gestore ha inoltre trasmesso comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’Art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006, relativamente all’introduzione dell’operazione di recupero di rifiuti R12, consistente nel trattamento chimico fisico di rifiuti del tutto analogo, dal punto di vista del processo di trattamento, all’operazione di smaltimento D9 per cui l’impianto è già autorizzato, per l’avvio a recupero definitivo R5 per il riempimento di miniere di sale presso siti ubicati all’estero;

DATO ATTO che con nota n. 437726 del 17/08/2023, questa Amministrazione ha chiesto ad ARPAV e alla Provincia di Verona un parere in merito al PMC proposto dal Gestore con nota del 15/03/2023 e alla proposta di Modifica non Sostanziale del 9/08/2023;

DATO ATTO che con nota n. 81361 del 15/09/2023, assunta al prot. n. 506301 in data 18/09/2023, ARPAV - UO Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest, ha trasmesso il proprio parere in merito alla richiesta di questa Amministrazione del 17/08/2023;

DATO ATTO che gli uffici della U.O. Ciclo dei Rifiuti ed Economia Circolare di questa Direzione, a seguito dell’istruttoria condotta, con nota n. 542315 del 6/10/2023, relativamente alla proposta di modifica non sostanziale del 9/08/2022, hanno comunicato che:

  1. la proposta di modifica è da ritenersi non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in quanto non produce effetti negativi e significativi sull’ambiente e sulla salute umana e non dà luogo ad incremento del valore oggetto della soglia di cui all’Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006, ed è pertanto realizzabile trascorsi i 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di modifica;
  2. la variante proposta dal Gestore comporta la necessità di modificare l’Autorizzazione Integrata Ambientale in relazione all’elenco delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate presso l’installazione, prevedendo l’introduzione delle operazioni di recupero R13 ed R12;
  3. come evidenziato dal Gestore, si rende inoltre necessario l’aggiornamento del PMC prevedendo la possibilità di avvio dei rifiuti sottoposti ad operazioni R12 a successivo recupero R5 nei depositi sotterranei;
  4. trattandosi di una variante che comporta una modifica dell’AIA vigente, la stessa è sottoposta – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – al pagamento dei relativi oneri istruttori, da corrispondere secondo gli importi previsti dall’Allegato A alla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009

DATO ATTO che con la sopra richiamata nota del 6/10/2023, questa Amministrazione ha inoltre comunicato, sulla base della documentazione acquisita con nota del 24/03/2022 e a seguito di conseguenti approfondimenti istruttori, di dover aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale recependo le nuove modalità di gestione del gas di discarica trasmesso in data 24/03/2022;

DATO ATTO che con la sopra richiamata nota del 6/10/2023, questa Amministrazione ha anche comunicato l’avvio del procedimento amministrativo volto alla modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base della comunicazione di Modifica non Sostanziale proposta dalla ditta INERTECO S.r.l. in data 9/08/2023, nonché per l’approvazione del progetto di gestione dei gas di discarica trasmesso dal Gestore in data 24/03/2022 e per aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo e chiedendo, nel contempo, al Gestore di trasmettere la seguente documentazione:

  1. Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato in recepimento del progetto di modifica della rete di gestione dei gas di discarica trasmesso in data 24/03/2022, dell’introduzione delle nuove operazioni di gestione dei rifiuti, prevedendo la possibilità di avvio dei rifiuti sottoposti ad operazioni R12 a successivo recupero R5 nei depositi sotterranei, che tenga inoltre conto delle indicazioni formulate da ARPAV nel proprio parere del 15/09/2023, richiamati in premessa;
  2. ricevuta telematica relativa al pagamento degli oneri istruttori, come di seguito specificato;

DATO ATTO che con nota 4/11/2023, assunta al prot. n. 612936 del 14/11/2023, il Gestore ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta (PMC Rev. 10 - Ottobre 2023) e l’attestazione di pagamento degli oneri istruttori;

PRESO ATTO che con nota n. 103033 del 22/11/2023, assunta al prot. n. 625987 del 22/11/2023, ARPAV ha trasmesso il proprio parere favorevole all’approvazione del PMC Rev. 10 - Ottobre 2023, comunicando inoltre di ritenere più cautelativo introdurre criteri di casualità sulla scelta del carico da sottoporre a campionamento e analisi;

DATO ATTO che, in riscontro al parere ARPAV del 22/11/2023, con nota del 23/11/2023, assunta al prot. n. 628966 del 23/11/2023, il Gestore ha presentato una propria proposta relativa alla frequenza degli autocontrolli e all’applicazione del criterio di casualità;

DATO ATTO che con nota del 7/11/2023, assunta al prot. n. 611233 in data 13/11/2023, il Gestore ha inoltre trasmesso l’atto di collaudo funzionale dell’impianto fisso di inertizzazione approvato con il sopra richiamato decreto 31/2023;

DATO ATTO che con nota n. 66246 del 15/12/2023 è stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 12/01/2024, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 41058 del 25/01/2024;

CONSIDERATO che nella nota di convocazione della CdS del 15/12/2023, la Regione del Veneto ha inoltre comunicato che nel corso della seduta sarebbe stato chiesto agli Enti di controllo in indirizzo di fornire, ai sensi della DGRV n. 2794/2010, le proprie eventuali osservazioni in merito al collaudo;

PRESO ATTO che nel corso della seduta del 12/01/2024, la Conferenza di Servizi si è espressa come segue:

  1. favorevolmente in relazione al progetto di modifica dell’impianto di captazione e trattamento gas di discarica, con la necessità di adeguamento del PMC secondo le indicazioni fornite da ARPAV;
  2. favorevolmente in relazione alla modifica non sostanziale per l’inserimento attività di recupero R13-R12 nella linea di inertizzazione, con specifica che nell'autorizzazione che seguirà verrà espressamente indicato che i rifiuti sottoposti a trattamento di inertizzazione come attività di recupero R12 siano destinati esclusivamente ad attività di riempimento di cavità sotterranee classificate come R5 e non al recupero di materia con cessazione della qualifica di rifiuto;
  3. in relazione alla modifica del PMC, alla luce delle modifiche richieste relativamente alle altre modifiche discusse nel corso della seduta, è emersa la necessità di un suo aggiornamento; il Gestore trasmetterà il documento definitivo, sul quale ARPAV esprimerà il proprio parere al fine della sua approvazione definitiva;
  4. in relazione al collaudo dell’impianto di inertizzazione, si prende atto del parere favorevole espresso dalla Provincia di Verona e che ARPAV si riserva di esprimersi nel merito nell’ambito del parere sul PMC di cui al punto precedente; la CdS ha anche ritenuto di chiedere una relazione di confronto relativamente alle analisi sulle emissioni in atmosfera effettuate quando era in esercizio l'impianto precedente con quelle effettuate nella fase di esercizio dell'impianto nella sua configurazione attuale;

DATO ATTO che con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, il Gestore ha trasmesso il PMC Rev. 11 datato febbraio 2024;

VISTO che con nota n. 16278/U del 21/02/2024, assunta al prot. n. 89194 del 21/02/2024, con la quale ha comunicato di accogliere positivamente la proposta di PMC Rev. 11 datato febbraio 2024 formulata dal Gestore, alle seguenti condizioni:

  • al Capitolo 4, in relazione alle frequenze di controllo sui rifiuti regolarmente generati in ingresso in discarica provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione, si specifica che la proposta formulata da Gestore, deve essere intesa, alla stregua di quanto già in uso per i rifiuti non regolarmente generati in base alla richiamata Appendice A, come suddivisione degli ingressi in “lotti” di 20 carichi, sui quali sono effettuati due campioni, il primo sul primo carico conferito, il secondo in base al criterio di casualità;
  • al Capitolo 5, in relazione al monitoraggio del gas di discarica:
    • si ritiene necessario integrare la proposta del gestore inserendo anche un monitoraggio semestrale a monte del biofiltro, oltre che a valle;
    • si ritiene opportuno specificare che la significatività della produzione di metano in base alla quale impostare i controlli mensili a rotazione (un pozzo per lotto), per i primi due anni, deve basarsi, inizialmente, sugli esiti della simulazione estrattiva iniziale e, successivamente, sui risultati dei monitoraggi semestrali;

VISTO che nella medesima nota del 21/02/2024, ARPAV ha comunicato che non ravvisa osservazioni sul collaudo trasmesso dal Gestore;

DATO ATTO che il punto 8 del DDR n. 31/2021 prevede che “qualsiasi modifica delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’Allegato B al presente provvedimento è demandata al Direttore della struttura regionale competente per materia”.

VERIFICATO il versamento da parte del Gestore degli oneri istruttori di cui sopra, come da attestazione inviata con nota assunta al prot. n. 612936 in data 14/11/2023;

RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:

  • di approvare il progetto di modifica dell’impianto di gestione del gas di discarica datato marzo 2022, presentato con nota assunta al prot. n. 141417 in data 28/03/2022, in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 del Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 sopra richiamato, e di aggiornare di conseguenza il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
  • di prendere atto della modifica non sostanziale ai sensi dell’Art. 29 nonies del D.Lgs. n. 152/2006 proposta dal Gestore con nota del 9/08/2022, assunta al prot n. 429199 in data 9/08/2023, relativamente all’introduzione dell’operazione di recupero di rifiuti R12, consistente nel trattamento chimico fisico di rifiuti del tutto analogo, dal punto di vista del processo di trattamento, all’operazione di smaltimento D9 per cui l’impianto è già autorizzato, per l’avvio a recupero definitivo R5 per il riempimento di miniere di sale presso siti ubicati all’estero, e di aggiornare di conseguenza il provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale vigente;
  • di approvare il nuovo PMC Rev. 11 - Febbraio 2023 trasmesso con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, alle condizioni comunicate da ARPAV con nota n. 16278/U del 21/02/2024, assunta al prot. n. 89194 del 21/02/2024;
  • di prendere atto degli esiti del Collaudo Funzionale dell’impianto fisso di inertizzazione trasmesso con nota del 7/11/2023, assunta al prot. n. 611233 in data 13/11/2023;

VISTO il 7° capoverso del punto B) dell’Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014 riguardante le garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti, che prevede testualmente che “Ad ogni eventuale modifica dell’attività, con conseguente variazione dell’autorizzazione, deve corrispondere un’esplicita integrazione alla polizza già prestata, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice ad un contratto esistente”;

RITENUTO che l’approvazione delle modifiche di cui al presente decreto dia luogo ad una “modifica dell’attività” di gestione dei rifiuti di cui alla DGRV n. 2721/2014 sopra richiamata;

CONSIDERATO che il beneficiario delle garanzie finanziarie individuato dalla richiamata DGRV n. 2724/2014 è individuato nella Provincia competente per territorio;

RITENUTO quindi necessario prescrivere l’integrazione della fideiussione già presentata con il recepimento del presente atto, sotto forma di nuova fideiussione o di appendice al contratto esistente;

VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000 e loro ss.mm.ii.

VISTI il D. Lgs. n. 36/2003 ed il D. Lgs. n.152/2006 e loro ss.mm.ii.

VISTE la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;

VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;

VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09.04.2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. si approva la modifica dell’impianto di gestione del gas di discarica datato marzo 2022, presentato con nota assunta al prot. n. 141417 in data 28/03/2022 dalla società INERTECO S.r.l. in qualità di Gestore dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR), in ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 2 del Parere del Comitato Tecnico regionale VIA n. 154 del 16/06/2021 Allegato A al provvedimento favorevole di compatibilità ambientale di cui al decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto giuridico e contenzioso n. 25 del 03.09.2021, Allegato A al provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui al decreto del Direttore regionale dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 31 del 28.09.2021;

3. si prende atto della proposta di modifica non sostanziale avanzata da INERTECO S.r.l. in qualità di Gestore dell’impianto di discarica per rifiuti non pericolosi – sottocategoria per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile – e impianto di inertizzazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicati in località Cà Bianca, in Comune di Zevio (VR) con nota del 9/08/2022, assunta al prot n. 429199 in data 9/08/2023 e si autorizza l’impianto di inertizzazione ad effettuare l’operazione di recupero di rifiuti R12, consistente nel trattamento chimico fisico di rifiuti del tutto analogo, dal punto di vista del processo di trattamento, all’operazione di smaltimento D9 per cui l’impianto è già autorizzato, per l’avvio a recupero definitivo R5 per il riempimento di miniere di sale presso siti ubicati all’estero, nonché l’effettuazione dell’operazione si messa in riserva R13 di tali rifiuti.

4. si approva il PMC Rev. 11 datato febbraio 2024, trasmesso dal Gestore con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, sul quale ARPAV si è espressa positivamente, con precisazioni, con nota del 21/02/2024;

5. si prende atto degli esiti del Collaudo Funzionale dell’impianto fisso di inertizzazione trasmesso con nota del 7/11/2023, assunta al prot. n. 611233 in data 13/11/2023;

6. si modifica, alla luce di quanto sopra, il decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.49 del 09.09.2021, come già modificato con decreto n. 181 del 30/6/2022, come segue:

6.1. al Punto 3 dell’Allegato A, la declaratoria di cui alla lettera f è così completamente sostituita:

f. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di trattamento chimico – fisico di “inertizzazione” (D9-R12); tale attività è comprensiva dell’attività di miscelazione dei rifiuti prima del loro trattamento che può essere effettuata sia nei box di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, sia nella fossa di premiscelazione/omogeneizzazione all’uopo dedicata; i rifiuti sottoposti ad attività di recupero R12 sono destinati esclusivamente ad essere avviati a deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale presso depositi sotterranei esteri autorizzati ad effettuare operazioni di recupero R5 e non ad altre tipologie di impianti di recupero di materia autorizzati alla cessazione della qualifica di rifiuto”;

6.2. al Punto 3 dell’Allegato A, la declaratoria di cui alla lettera g è così completamente sostituita:

g. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di deposito preliminare (D15) e di messa in riserva (R12) dei rifiuti conferiti prima del trattamento di inertizzazione negli appositi box e silos delle aree Z4 e Z5, come individuate nella planimetria C11 e nella scheda C12 della modulistica AIA; sarà cura del tecnico responsabile far apporre, di volta in volta, idonea cartellonistica atta ad individuare i box destinati alle operazioni R13, distinguendoli da quelli destinati alle operazioni D15;”;

6.3. al Punto 3 dell’Allegato A, alla lettera j è aggiunto: “Sono altresì autorizzate le unità filtranti singole da realizzare all’interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas, come riportati nel progetto datato marzo 2022 di cui al successivo Punto 7, in funzione dello stato di avanzamento del progetto.”;

6.4. al Punto 4 dell’Allegato A, la dicitura “D9” è sostituita con la dicitura “D9/R12”;

6.5. al Punto 7 dell’Allegato A, è aggiunto: “inoltre, per quanto riguarda il sistema di gestione del gas di discarica, il riferimento è il progetto datato marzo 2022 assunto al prot.n. 141417 data 28/03/2022 relativo alla realizzazione/implementazione di un sistema di trattamento del biogas prodotto dalla discarica basato sulla tecnica dell’ossidazione biologica in sito e conseguito mediante l’accoppiamento di uno o più moduli filtranti centralizzati (BOC) ad unità filtranti singole da realizzare all’interno delle teste dei singoli pozzi di esalazione e monitoraggio del biogas (Biowindows o BOIS).”;

6.6. il Punto 49 dell’Allegato A è così completamente sostituito:

49. Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il Gestore dovrà attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC Rev. 11 datato febbraio 2024, trasmesso con nota del 7/02/2024, assunta al prot. n. 70873 del 9/02/2024, fatte salve le seguenti precisazioni di cui alla nota di ARPAV n. 16278/U del 21/02/2024, assunta al prot. n. 89194 del 21/02/2024:

  • al Capitolo 4, in relazione alle frequenze di controllo sui rifiuti regolarmente generati in ingresso in discarica provenienti da impianti di stabilizzazione/solidificazione, si specifica che la proposta formulata da Gestore, deve essere intesa, alla stregua di quanto già in uso per i rifiuti non regolarmente generati in base alla richiamata Appendice A, come suddivisione degli ingressi in “lotti” di 20 carichi, sui quali sono effettuati due campioni, il primo sul primo carico conferito, il secondo in base al criterio di casualità;
  • al Capitolo 5, in relazione al monitoraggio del gas di discarica:
    • si ritiene necessario integrare la proposta del gestore inserendo anche un monitoraggio semestrale a monte del biofiltro, oltre che a valle;
    • si ritiene opportuno specificare che la significatività della produzione di metano in base alla quale impostare i controlli mensili a rotazione (un pozzo per lotto), per i primi due anni, deve basarsi, inizialmente, sugli esiti della simulazione estrattiva iniziale e, successivamente, sui risultati dei monitoraggi semestrali;”;

6.7. nell’Allegato A1, dopo il titolo “ELENCO CODICI RIFIUTI CONFERIBILI NELL’IMPIANTO DI INERTIZZAZIONE” è aggiunta la seguente dicitura “Operazioni di smaltimento D15 e D9 (per tutti i rifiuti dell’elenco) e operazioni di recupero R13 e R12 (solo per i codici EER indicati)”;

6.8. nell’Allegato A1, nel campo “note” relativo ai codici EER: 100207* e 100211* è aggiunta la lettera g);

6.9. nell’Allegato A1, nell’ultima pagina, dopo la lettera f) è aggiunta la lettera g):

g) Rifiuti sui quali sono consentite le operazioni di messa in riserva R13 e di inertizzazione R12 finalizzate all’invio a deposito permanente di rifiuti situato in una cavità geologica profonda, senza coinvolgimento di falde o acquiferi, quale una miniera di potassio o sale presso depositi sotterranei esteri autorizzati ad effettuare operazioni di recupero R5.”;

7. si prescrivere al Gestore la presentazione alla Provincia di Verona, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, di apposite appendici delle garanzie finanziarie in essere con l’estensione delle stesse al presente decreto;

8. di dare atto che rimane valido quanto prescritto nel decreto del Direttore della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica n.49 del 09/09/2021, come già modificato con decreto n. 181 del 30/6/2022, non in contrasto con il presente provvedimento;

9. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Inerteco S.r.l., con sede legale in Via Cà Bianca, 16 – Zevio (VR), al Comune di Zevio (VR), alla Provincia di Verona e ad ARPAV;

10. di informare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

11. di pubblicare il presente provvedimento integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

Paolo Giandon

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