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Materia: Acque
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO n. 79 del 28 febbraio 2024
Decreto Legislativo n. 112/98 e L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Affidamento sorveglianza della gestione del demanio idrico per l'anno 2024. Affidamento all'Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso del servizio di sorveglianza e manovra dei manufatti idraulici ricadenti nel Comune di Motta di Livenza (TV) lungo il Fiume Livenza per l'anno 2024, ed approvazione dello schema di convenzione.
Con il presente provvedimento si affida il servizio di manovra e vigilanza dei manufatti idraulici ricadenti nel Bacino Idrografico del fiumi Livenza e suoi affluenti, per il periodo 1.1.2024 – 31.12.2024 e si approva lo schema di convenzione.
Il Direttore
PREMESSO che:
VISTA la nota protocollo n. 0055616 del 01.02.2024 con la quale la Direzione Difesa del Suolo ha comunicato che è stato finanziato per l’importo di € 10.000,00 il capitolo di spesa n.104068 “Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico – Difesa del Suolo – Trasferimenti correnti (art.84 L.R. n.11/2001)” per l’esercizio 2024, per le attività di gestione dei “servizi di piena”;
VISTA la necessità di affidare la manovra e sorveglianza dei manufatti idraulici presenti lungo le arginature dei corsi d’acqua ricadenti nel Bacino Idrografico del Fiume Livenza all’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso, Gruppo Alpini di Motta di Livenza – C.F. e P.Iva 01767950262 per un intervento con personale presente in loco e in possesso di una minuta conoscenza delle problematiche relative al corso d’acqua del fiume Livenza e dei suoi affluenti e che in più occasioni si è dimostrato particolarmente addestrato e preparato ad affrontare situazioni di sofferenza idraulica nel territorio di Motta di Livenza per il quale verrà corrisposto un mero rimborso spese annuo in € 5.000,00 fuori campo IVA;
VISTO che l’affidamento in questione esula dall’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui al D. Lgs. N.36/2023 in quanto essendo previsto un mero rimborso spese non sono applicabili gli articoli 174 e 177 del sopracitato decreto che definisce l’appalto pubblico come un contratto “a titolo oneroso” tenuto anche conto che questo assunto è confermato dal criterio di valutazione dell’offerta più vantaggiosa dal punto di vista economico-finanziario previsto dal sopracitato decreto legislativo, nel caso di procedure ad evidenza pubblica;
VISTO che l’Associazione Nazionale Alpini è un’associazione che opera senza scopo di lucro che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci;
PRECISATO che il servizio in argomento non è economicamente redditizio, non fornisce un “ritorno di immagine” economicamente valutabile per l’Associazione Nazionale Alpini e che pertanto non ricorrono le circostanze di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V del 03.10.2017 n.4614;
DATO ATTO che all’impegno di spesa si provvederà con separato provvedimento sul capitolo di spesa n. 104068 “Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico – Difesa del Suolo – trasferimenti correnti art. 84 L.R. n.11/2001”.
VISTA la L.R. 6/1980;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n. 112;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11;
VISTA il D..Lgs. 23/06/2011, n. 118;
decreta
Vincenzo Artico
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