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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 8 del 19 febbraio 2024
Autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano e relative opere ed infrastrutture connesse, alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, da realizzarsi nel Comune di Mozzecane (VR). I° stralcio. Ditta proponente: CH4 Mozzecane Azienda Agricola S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.
Il presente provvedimento costituisce il I° stralcio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali e reflui zootecnici, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso. Il II° stralcio sarà adottato a seguito della conclusione dell’iter sub-procedimentale di settore relativo all’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’elettrodotto di connessione dell’impianto alla rete elettrica nazionale ai sensi della L.R. 24/1991.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
VISTI INOLTRE
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 321296, 321300, 321309, 321315, 321317, 321336 del 20.07.2022, con le quali la ditta CH4 MOZZECANE Società Agricola S.r.l. con sede legale a Bolzano (BZ) in Corso Italia, 27, ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h alimentato da sottoprodotti agricoli e reflui zootecnici da realizzarsi in Comune di Mozzecane (VR) su area identificata catastalmente al Fg. 16 mappali nn. 15-16-18-19-32-33 e parte dei mappali nn.10-11-12-13;
RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:
VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto, le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché gli elaborati del progetto;
VISTO l’atto notarile di compravendita preliminare dei terreni su cui realizzare l’impianto, contenente anche la servitù di passaggio pedonale e carraio della strada di accesso all’impianto, prodotto dalla Ditta ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e del punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010;
CONSIDERATO che l’impianto in progetto, ai sensi del vigente P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, si trova in “area ad elevata utilizzazione agricola”;
DATO ATTO che sulla base del piano di alimentazione proposto dalla Ditta la somma delle biomasse vegetali in alimentazione non risulta superiore al 30% in peso sul totale delle matrici in ingresso quale requisito necessario per evitare di rientrare nelle condizioni di non idoneità di cui alla D.C.R.V. n. 38 del 02/05/2013;
RICHIAMATA la determinazione del Comune di Mozzecane relativa agli aspetti urbanistici, edilizi ed ambientali di propria competenza sul progetto di che trattasi, proprio prot. n. 1108 del 02.02.2024 (prot. reg. n. 57809 del 02.02.2024) – Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;
DATO ATTO che sotto il profilo urbanistico l’insediamento in progetto è compatibile con la destinazione agricola della zona ai sensi dell’art 12 del D.Lgs 387/2003 mentre non risulta compatibile con la presenza dell’ambito paesaggistico e ambientale del Fiume Tione, ponendosi in contrasto con l’art. 21 delle Norme Tecniche Attuative del Piano di Assetto del Territorio, in particolare con il punto 5 nonché con l’art. 6.5 delle Norme Tecniche Operative del PI- Piano degli Interventi del Comune di Mozzecane secondo cui “…sono vietati interventi di nuova edificazione ad eccezione degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti a scopo igienico-sanitario..”;
RILEVATO che, ai sensi del punto 15.3 dell’allegato al D.M. 10.09.2010, ove occorra, l'autorizzazione unica costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico tenendo conto “delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. Restano ferme le previsioni dei piani paesaggistici e delle prescrizioni d'uso indicate nei provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti”;
CONSIDERATI gli esiti istruttori della Conferenza di Servizi riportati nel verbale della riunione del 28.11.2023, secondo cui non sussistono aspetti tali da richiedere il mantenimento della tutela apposta dallo strumento urbanistico comunale e che, pertanto, il provvedimento unico costituisce variante al piano urbanistico comunale;
DATO ATTO che l’area oggetto d’intervento è gravata da servitù di elettrodotto e metanodotto e che pertanto devono essere rispettate tutte le disposizioni degli enti proprietari;
DATO ATTO che il progetto prevede il prelievo di energia elettrica dalla rete elettrica nazionale e l’immissione del biometano prodotto nella rete nazionale di distribuzione del gas;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, così come risulta dal verbale della riunione del 28.11.2023:
CONSIDERATO che l'intervento ricade, parzialmente, in area tutelata ai sensi della Parte III – Beni paesaggistici - del D.Lgs. n.42 del 2004 e che l’area in oggetto, solo in minima parte sottoposta a tutela paesaggistica, ricade tuttavia all’interno dei coni ottici che, dal complesso monumentale di villa Canossa (tutelato con DD. MM. 20-11-1961, 12-02-976 e 02-12-1976), inquadrano a lungo raggio il territorio agricolo aperto e ancora sostanzialmente integro posto a Sud della villa stessa;
DATO ATTO che l’area risulta a rischio archeologico in quanto ubicata nelle immediate vicinanze di importanti siti di epoca protostorica e romana;
RILEVATA la necessità di ottemperare alle prescrizioni previste dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI con nota prot. reg. n. 54213 del 01.02.2024;
DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;
RITENUTO secondo quanto indicato dagli enti competenti, che gli scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii siano quelli delle acque reflue assimilate alle domestiche mentre lo scarico delle acque meteoriche laminate di 1° e 2° pioggia nella fossa Ceresola è soggetto a concessione idraulica ai sensi del R.D. n. 368/1904;
DATO ATTO che la Ditta intende terebrare nell’area di progetto un nuovo pozzo artesiano ad uso industriale-agricolo e di procedere alla richiesta di allacciamento all’acquedotto pubblico per la fornitura di acqua ad utilizzo igienico-sanitario e potabile;
CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovra-sottopressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. in quanto sistemi di emergenza;
DATO ATTO che le emissioni della caldaia alimentata a metano di rete e del gruppo elettrogeno d’emergenza alimentato a gasolio, aventi entrambi potenzialità termica < 1MW, sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii in quanto rientranti tra le casistiche elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso D.lgs. 152/2006 e non sono soggette, pertanto, ad autorizzazione;
RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi della parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii siano quelle derivanti dal cogeneratore alimentato a metano di rete nonché l’off-gas del sistema di up-grading del biogas secondo le prescrizioni stabilite con il presente provvedimento;
VISTA la L.R. n. 16 del 27.07.2023 che ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;
CONSIDERATO che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;
RITENUTO di procedere in relazione all’istanza della Ditta pervenuta in data antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la L.R. n. 16/2023, al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, del cogeneratore descritto in Allegato A;
DATO ATTO che per ogni futura comunicazione e istanza relativa emissioni in atmosfera, l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;
VISTO l’art. 272-bis del D.Lgs. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;
CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato prodotto con il fine dello spargimento agronomico;
DATO ATTO che per l'utilizzazione agronomica del digestato la ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto - DGR n. 813 del 22 giugno 2021;
VISTA la dichiarazione della Ditta secondo cui l’impianto non rientra nelle soglie di assoggettamento al D.Lgs.105/2015;
RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni di cui al quesito Q22/2021 del coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs.105/2015;
VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse interne al perimetro sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che il sito Natura 2000 più prossimo risulta individuato dal seguente codice: IT3210008 “Fontanili di Povegliano” situato a circa 4.4 km in direzione nord-est dall’area;
DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:
DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 23/2023 del 15.12.2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
CONSIDERATO che il Comune di Mozzecane ai sensi dei punti 14.15 e 16.5 dell’allegato al D.M. 10.09.2010 ha individuato e concordato con la Ditta richiedente, in sede di conferenza di servizi, le misure compensative per la realizzazione del progetto secondo i criteri di cui all’Allegato 2 al D.M 10.09.2010;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 29.01.2024 acquisita a prot. reg. con n. 56666 del 02.02.2024 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune di Mozzecane e Ditta CH4 Mozzecane per la realizzazione, esercizio, gestione e manutenzione dell’impianto di che trattasi comprensivi delle misure di mitigazione previste dall’Allegato 2 al DM 10.09.2010;
VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione Veneto) che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;
RICHIAMATE le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati con le relative prescrizioni acquisite da: TERNA S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Consorzio di Bonifica Veronese, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XII Ispettorato Territoriale Veneto, SNAM Rete Gas S.p.a., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province Verona, Rovigo e Vicenza, Comune di Mozzecane, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e Provincia di Verona;
DATO ATTO che si è ancora in attesa di ricevere la valutazione sul progetto da parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili così come risulta dalla nota trasmessa dalla Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – SALT prot. reg. 65886 del 07.02.2024;
CONSIERATO di demandare eventuali valutazioni espresse dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con il II° stralcio del presente provvedimento;
RITENUTO di poter adottare il I° stralcio del provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;
CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;
EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;
RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;
DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;
VISTI la L.R. n. 11/2001;
la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
il R.R. n. 1/2016;
la DGRV n. 232/2020;
la DGRV n. 24/2021;
la DGRV n. 473/2022;
decreta
1. E’adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio del I° stralcio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
2. Si dà atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il presente provvedimento relativo al I° stralcio dell’Autorizzazione Unica alla Ditta CH4 MOZZECANE Azienda Agricola S.r.l., avente CF e P.IVA n. 03121080216 e sede legale a Bolzano (BZ) Corso Italia, 27, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso, nel comune di Mozzecane (VR), su area identificata catastalmente al Foglio n. 16 mappali nn. 15-16-18-19, 32-33 e parte dei mappali 10-11-12-13.
3. Si dà atto che il presente provvedimento costituisce variante al Piano Regolatore Comunale del Comune di Mozzecane di cui all’art.12 della L.R.11/2004, formato da PAT, approvato nella Conferenza di Servizi in data 20.05.2014, poi ratificato ai sensi dell'art.15, comma 6, e dell'art.16 della L.R.V. n.11/2004 e s.m.i. con deliberazione di Giunta Regionale n.890 in data 10.06.2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.63 del 27.06.2014, divenuto efficace in data 12.07.2014, e PI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 09.04.2019 n.20, divenuto efficace in data 25.04.2019;
4. A seguito di procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/1990, confluiscono nel presente provvedimento le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati riportati in Tab. A al paragrafo 2 “Effetti della procedura Unica” dell’Allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento.
5. Si dà atto che il presente provvedimento, quale I° stralcio dell’autorizzazione unica, viene rilasciato fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti successivamente da parte della Ditta, ivi comprese le eventuali condizioni del parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili nonché l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio del tratto di elettrodotto esterno al perimetro di impianto;
6. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati riportati al paragrafo 3 dell’Allegato A e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento; ogni modifica deve essere assentita ai sensi della normativa vigente.
Realizzazione dell’impianto
7. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, devono essere rispettati gli adempimenti in materia di edilizia ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 ivi compresi quelli indicati nella determinazione del Comune di Mozzecane Allegato B al presente provvedimento;
8. L’inizio lavori, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, quarto periodo, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà avvenire entro i tre anni successivi al rilascio dell’autorizzazione ed il termine degli stessi entro tre anni dalla data di inizio lavori, decorsi detti termini, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti; un’eventuale proroga dell’inizio e conclusione dei lavori potrà avvenire tramite presentazione di motivata istanza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto;
9. Almeno 30 giorni prima dell’INIZIO DEI LAVORI, la Ditta dovrà darne comunicazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane e alla Provincia di Verona; alla comunicazione di inizio lavori - pena decadenza del titolo abilitativo - dovranno essere allegati:
10. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.
11. La gestione delle terre e rocce da scavo esitanti dai lavori di realizzazione dovrà conformarsi alle previsioni del D.P.R. n. 120/2017.
12. I serbatoi di stoccaggio di liquidi di servizio nonché di reagenti dovranno essere realizzati e posizionati in sicurezza su aree idonee in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati; le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.
13. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.
14. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 08/07/2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.
15. La Ditta dovrà comunicare la FINE LAVORI all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona; alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle in materia di incidenza ambientale.
16. La Ditta almeno 15 giorni prima dell’AVVIO DELL’IMPIANTO, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica, deve darne comunicazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Contestualmente a detta comunicazione, dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione richieste alle prescrizioni n.26 (SCIA e relativi allegati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151); n. 30 (accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale); n. 40 (derivazione d’acqua), n. 47 (indagine olfattometrica);
17. Entro 90 giorni dalla data di avvio dell’impianto come definito al punto precedente, la Ditta dovrà comunicare la MESSA A REGIME di tutte le varie componenti all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
18. La Ditta dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di avvio dell’impianto come definito dal precedente punto 16.
Interferenze con elettrodotto esistente e costruzione di linee elettriche in cavo interrato
19. Su tutte le aree e/o volumi di fabbricati e/o loro pertinenze, eventualmente ricadenti all’interno della DPA dell’elettrodotto a 132 kV “Nogarole R. – Mozzecane” cd GAZZO B. e p.54, cod. 23.545B2, tra i sostegni n. 7 e 8 di proprietà di TERNA Rete Italia S.p.A., è esclusa qualsiasi destinazione ad uso area gioco per l’infanzia, ambiente abitativo, ambiente scolastico ovvero a luogo adibito a permanenza non inferiore a quattro ore giornaliere così come previsto dall’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003;
20. Siano rispettate le prescrizioni indicate nel parere di TERNA Rete Italia S.p.a. prot. reg. n. 149940 del 17.03.2024 come di seguito riportate:
21. Siano ottemperate le prescrizioni di cui al nulla – osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto prot. reg. n. 622374 del 20.11.2023 che si riportano di seguito:
Interferenze con metanodotto esistente
22. Siano ottemperate le prescrizioni di SNAM Rete Gas S.p.A. indicate nel parere di cui alla nota prot. 622379 del 20.11.2023 e nel verbale della riunione di Conferenza di Servizi del 28.11.2023 relativamente alle interferenze del progetto con la linea di metanodotto esistente “DER. VIGASIO – S. GIORGIO DI MANTOVA DN500”:
Adempimenti Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI
23. Siano ottemperate le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di VR, RO e VI prot. reg. n. 54213 del 01.02.2024 che si riportano di seguito:
Viabilità
24. Siano ottemperate le prescrizioni indicate dalla Provincia di Verona in merito alla realizzazione del nuovo accesso sulla SP53:
Antincendio
25. Dovranno essere osservate le prescrizioni e indicazioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona di cui alla nota prot. reg. n. 152260 del 20.03.2023, Allegato C al presente provvedimento.
26. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta dovrà inviare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto copia della SCIA e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, unitamente all’attestazione dell’avvenuto ricevimento da parte dei Vigili del Fuoco.
Matrici in ingresso
27. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l’alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie e i quantitativi di materie e sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto, per un totale di 82.862 tonnellate/anno:
Matrice
Quantità
Ripartizione
(t/anno)
(%)
Silotriticale (colture di secondo raccolto)
10.010
12
Liquame bovino
49.394
60
Pollina ovaiole
8.660
10
Pollina di polli da carne
14.798
18
TOTALE
82.862
28. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente assentita dall’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.
29. In conformità a quanto previsto dalla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013, la percentuale di frazione di biomassa vegetale dedicata sul totale delle matrici necessarie all’esercizio dell’impianto, non dovrà essere superiore al 30%.
30. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto e alla Provincia di Verona, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO –TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla D.G.R.V. n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona.
31. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, che riporterà: provenienza, caratteristiche e quantitativi delle matrici in ingresso all’impianto.
32. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006.
33. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.
34. La pollina dovrà essere gestita in conformità al D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli”, alla D.G.R.V. n. 1548 del 12.12.2023 e nel rispetto di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni in presenza di possibili focolai di influenza aviaria.
35. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto.
36. Per l’utilizzo di liquame, letame e pollina devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con D.G.R. n. 1530/2013.
Produzione di biometano
37. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.
38. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni energetiche, i dati di produzione di biometano.
Digestato
39. Per la gestione come sottoprodotto del digestato nel rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica definiti al Titolo IV del D.M. 25.2.2016, la Ditta deve adempiere alle disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 e s.m.i.; in caso di mancato rispetto di tale disposizione il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.
Gestione acque e scarichi
40. Derivazione acqua: contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta deve dimostrare di aver ottenuto l’allacciamento all’acquedotto da Acque Veronesi S.c.a.r.l. per uso igienico sanitario e potabile e la concessione di derivazione di acque pubbliche da falda sotterranee per uso industriale ed antincendio dal Genio Civile di Verona, secondo la normativa vigente.
41. Siano recepite le prescrizioni contenute nei seguenti atti del Consorzio di Bonifica Veronese trasmessi alla Regione direttamente dalla Ditta proponente:
42. Tutte le opere entro e fuori terra, movimenti terra e sistemazioni viarie, dovranno rispettare le distanze dai corsi d’acqua secondo le disposizioni della normativa di polizia idraulica di cui al RR.DD n. 368 e n. 523 del 1904.
43. Siano recepite le seguenti prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Verona in merito allo scarico delle acque di 1° pioggia di cui alla nota prot. reg. n. 77415 del 14.02.2024:
44. Dall’impianto di lavaggio ruote e dalle acque di processo non devono generarsi scarichi di alcun tipo.
45. Lo scarico su suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere realizzato secondo i dettagli tecnici contenuti negli elaborati in base ai quali il Comune di Mozzecane ha rilasciato autorizzazione allo scarico con propria determinazione prot. reg. n. 57809 del 02.02.2024.
Emissioni odorigene
46. Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, atti ad impedire inconvenienti odorigeni ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06.
47. Entro 12 (mesi) dall’avvio dell’impianto di cui al precedente punto 16, al fine di valutare gli impatti odorigeni dell’impianto e verificare quanto indicato nella “Valutazione di impatto odorigeno” dovrà essere effettuata un'indagine olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2022. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) con le modalità indicate nel Decreto direttoriale n. 309 del 28/06/23 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal “Coordinamento Emissioni”. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell’impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione al fine di ottenere le mappe d’impatto per il confronto con i “Valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3” del sopra citato Decreto.
48. Il modello di ricaduta da utilizzare per la simulazione della dispersione degli inquinanti nonché i relativi dati di input dovranno essere preliminarmente concordati con il Comune di Mozzecane.
49. Qualora dai risultati delle campagne di cui al punto precedente o dalla gestione dell'impianto dovessero emergere molestie olfattive comprovate, la ditta dovrà fornire le procedure operative, le modalità di gestione dell’impianto e le eventuali tecnologie adottate ( es. aspirazione deposito con trattamento tramite biofiltro, ecc.) al fine di ovviare alle problematiche emerse, con verifica dell’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, mediante monitoraggi effettuati con le modalità e le tecniche di indagine indicate nel Decreto sopra citato.
50. Gli esiti di indagini e monitoraggi dovranno essere trasmessi all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e se necessario il provvedimento di autorizzazione verrà aggiornato con le relative prescrizioni di modifica/aggiuntive.
Emissioni in atmosfera
51. VALVOLE DI SOTTO-SOVRAPRESSIONE: devono essere azionate per il solo tempo necessario all’arresto in sicurezza degli impianti. La Ditta è tenuta ad annotare in registro cartaceo o informatizzato non modificabile, la causa dell’entrata in funzione delle valvole e la relativa durata.
52. TORCIA - punto di emissione E01: dovrà essere munita di un conta-ore di funzionamento e messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza; non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare: − registrazione delle accensioni della torcia (numero accensioni, data, ora, durata attivazione) e delle ore operative annue; − i motivi che hanno causato il fuori servizio dell’impianto e l’accensione della torcia; − tipologia di gas combusto.
53. OFF - GAS dall’upgrading del biometano – punto di emissione E02:
54. COGENERATORE alimentato a gas metano- punto di emissione E03:
Inquinante
Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)
Ossidi di Azoto (NOx)
≤ 95 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)
≤ 113 mg/Nmc
Polveri
≤ 2 mg/Nmc
Portata di fumi anidri in uscita dal cogeneratore riferita ad un tenore di ossigeno del 15%: 3986 Nmc/h.
55. Il funzionamento degli impianti di abbattimento delle emissioni dovrà essere garantito in qualsiasi condizione.
56. L’altezza dei punti di emissione presenti deve essere tale da evitare gli impatti negativi su finestre, pareti o aperture praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.
57. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.
58. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06).
59. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione.
60. La Ditta dovrà comunicare all’autorità competente, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore.
Impatto acustico
61. Ferme restando le competenze in tema di impatto acustico in capo al Comune, entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 17 dovrà essere eseguita una valutazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, conforme al formato previsto dalla D.D.G. ARPAV n. 3 del 29.01.08 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche dovranno essere effettuate in condizioni di massima gravosità dell’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione).
62. Gli esiti delle campagne di monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente al Comune di Mozzecane e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, dandone conoscenza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.
V.INC.A. e opere di mitigazione ambientale
63. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con il rispetto delle seguenti prescrizioni:
64. Dovrà essere documentato il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
Rischio di incidenti rilevanti
65. La Ditta dovrà monitorare i quantitativi di biogas/biometano presenti in ogni istante nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs n. 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del Coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs n. 105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’ assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE.
Dismissione e ripristino
66. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Mozzecane, alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.
67. Sono posti a carico dell’esercente dell’impianto l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo.
68. Il ripristino dello stato dei luoghi, dovrà avvenire secondo un piano definitivo da redigere sulla base del piano di dismissione e ripristino prodotto con l’istanza.
69. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.
Altre prescrizioni
70. L’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia degli elaborati approvati devono essere conservati presso l’impianto.
71. La Ditta dovrà attuare quanto previsto nei punti “6.3 Manutenzione e controllo dell’impianto” e “6.4 Piano di monitoraggio” della “Relazione Tecnica di Progetto Rev. 03” tra cui la tenuta presso l’impianto di un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc.).
72. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.
73. Al fine di impedire qualsiasi fuoriuscita di liquidi dalle vasche, il livello del materiale stoccato deve essere mantenuto sotto controllo da un sensore principale e da un sensore di riserva in grado intervenire in caso di malfunzionamento del primo.
74. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che gli impianti tecnologici (elettrico, meccanico) siano adeguati alla zona classificata. Si ricorda inoltre che secondo quanto indicato dall'art 296 del D.lgs. 81/08, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell'allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/01.
75. La Ditta deve attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.
76. Sono stabilite le misure compensative a favore del Comune di Mozzecane ai sensi dell’Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) del DM 10.09.2010, definite in Conferenza di Servizi secondo lo schema di convenzione approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Mozzecane n. 16 del 29.01.2024 acquisita a prot. reg. con n. 5666 del 02.02.2024;
77. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal decreto MiTE 15 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 251 del 26.10.2022) in particolare il rispetto dei requisiti in materia di sostenibilità di cui all’art. 1 della suddetta norma.
Prescrizioni generali
78. Dovranno essere rispettate tutte le misure necessarie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sia all’interno dell’area del sito oggetto d’intervento, sia a rispetto e a salvaguardia delle aree limitrofe e circostanti a detto ambito, e quindi, il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico – sanitaria – urbanistica – edilizia - di pubblica sicurezza e di tutela e salvaguardia ambientale, comprese le distanze legali/regolamentari, a tutela e salvaguardia anche dei nuclei di case abitate sparse e di centri abitati e non, posti nelle vicinanze all’ambito d’intervento su cui è prevista la realizzazione dell’impianto.
79. Sono fatte salve le competenze del Comune di Mozzecane in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).
80. La durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento.
81. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.
82. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso.
83. Eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.
84. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta CH4 Mozzecane Azienda Agricola S.r.l. e ai seguenti soggetti: Comune di Mozzecane, Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, Consorzio di Bonifica Veronese, Genio Civile di Verona, ULSS 9 Scaligera, Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, SNAM Rete Gas S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., ANAS S.p.A., ENAC e ENAVS.p.A., Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, GSE e Ufficio delle Dogane di Verona.
85. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Luca Marchesi
(seguono allegati)
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