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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 06 febbraio 2024
Diniego all'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 508 Smc/h e sua liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici in comune di Cavarzere (VE) senza connessione diretta alla rete di distribuzione del gas naturale. Diniego rilascio autorizzazione. Ditta proponente: Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 28/2011; D.M. MISE 02.03.2018; D.Lgs. 199/2021; L.R. 11/2001.
Con il presente provvedimento si procede al diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e sua liquefazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.
Il Direttore
RICHIAMATI l’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 150463, 150473, 150492, 150515, 150519, 150524, 150528, 150538, 150553, 150554, 150561 e 150574 in data 09/04/2020, con la quale la ditta Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l., con sede legale in via Don C. Gnocchi , 5 a Bovolone (VR) e stabilimento in comune di Cavarzere (VE) località Ca’ Venier, ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 508 Smc/h e successiva liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e delle relative opere ed infrastrutture connesse.
RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:
CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono risultate circostanze tali da superare il parere già espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 12 maggio 2023;
VALUTATE le osservazioni pervenute da parte della Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. con la nota in data 20 luglio 2023, acquisita al protocollo regionale in data 21 luglio 2023 con protocollo n. 391309 e considerato che non apportano considerazioni tecnico-operative sulla possibilità di superare le motivazioni alla base del parere negativo espresso dall’Autorità competente in materia di rischio di alluvioni;
RITENUTO di non poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in presenza del parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
VISTI la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;
VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGRV n. 232/2020, la DGRV n. 24/2021 e la DGRV n. 473/2022;
decreta
Luca Marchesi
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