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Bur n. 33 del 12 marzo 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 6 del 06 febbraio 2024

Diniego all'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 508 Smc/h e sua liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici in comune di Cavarzere (VE) senza connessione diretta alla rete di distribuzione del gas naturale. Diniego rilascio autorizzazione. Ditta proponente: Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. D.Lgs. 387/2003; D.Lgs. 152/2006; D.Lgs. 28/2011; D.M. MISE 02.03.2018; D.Lgs. 199/2021; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede al diniego dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e sua liquefazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12, comma 3 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ”Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm.ii. ed in particolare l’articolo 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;

il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;

il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;

l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;

le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza assunta al protocollo regionale con nn. 150463, 150473, 150492, 150515, 150519, 150524, 150528, 150538, 150553, 150554, 150561 e 150574 in data 09/04/2020, con la quale la ditta Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l., con sede legale in via Don C. Gnocchi , 5 a Bovolone (VR) e stabilimento in comune di Cavarzere (VE) località Ca’ Venier, ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 508 Smc/h e successiva liquefazione, alimentato da sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e delle relative opere ed infrastrutture connesse.

RICHIAMATO l’iter amministrativo come di seguito riportato:

  • la nota in data 18 novembre 2020 protocollo 492453 di indizione di una conferenza dei servizi decisoria e la nota in data 30 novembre 2020 protocollo n. 510042 di richiesta integrazioni;
  • la nota in data 29 gennaio 2021 protocollo n. 42813 con cui, considerata la documentazione integrativa pervenuta, e su richiesta del Comune di Cavarzere è stata convocata una conferenza dei servizi sincrona in data 11 febbraio 2021;
  • gli esiti della conferenza dei servizi tenutasi in data 11 febbraio 2021, sospesa per un supplemento istruttorio;
  • la nota in data 8 luglio 2021, acquisita al protocollo con n. 308765, con cui la ditta ha comunicato l’intenzione di rimodulare il layout dell’impianto in considerazione delle richieste di ARPAV e VV.F.;
  • la nota in data 26 luglio protocollo n. 334229, con la quale si comunicava alla ditta che eventuali modifiche significative al progetto presentato avrebbero comportato il riavvio dei lavori della Conferenza dei Servizi e si assegnava il termine per la presentazione della documentazione progettuale;
  • le note in data 19 agosto 2021, acquisite al protocollo regionale con nn. 369622, 369627, 369631, 369634, 369637, 369640, 369643, 369646, 369649, 369651 e 369653 in data 20 agosto 2021, con le quali la Ditta ha presentato un nuovo layout produttivo da realizzarsi nello stesso sedime;
  • la nota in data 13 settembre 2021, protocollo n. 400480, con la quale si segnalava il riavvio dei termini del procedimento alla luce del nuovo layout produttivo e si convocava una Conferenza Servizi istruttoria in data 27 settembre;
  • la nota in data 11 novembre 2021, protocollo n. 528459 con cui si trasmetteva il verbale della riunione del 27 settembre e si chiedevano integrazioni;
  • le note in data 13 e 21 dicembre 2021, acquisite con protocolli nn. 578143, 578150, 578154, 578159, 578166, 579298 e 593115, con cui la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
  • la nota in data 30 dicembre 2021, protocollo n. 608885, con la quale veniva fissata la data del 18 gennaio 2022 per la conferenza dei servizi decisoria;
  • la nota pervenuta in data 13 gennaio 2022, acquisita al protocollo n. 12475, con cui la ditta ha richiesto il posticipo della conferenza dei servizi per valutazioni tecniche migliorative in accordo con il Comune;
  • la nota in data 14 gennaio 2022 protocollo 15926, con cui la conferenza dei servizi è stata spostata al giorno 8 febbraio 2022;
  • l’ulteriore richiesta di rinvio pervenuta dalla ditta in data 3 febbraio 2022, protocollo n. 50138, motivata dalla ricerca di una possibile area alternativa per l’insediamento dell’impianto;
  • la nota in data 11 marzo 2022, protocollo n. 114273, con cui la ditta ha chiesto il riavvio dell’iter autorizzativo in quanto non è stata trovata idonea area alternativa;
  • la nota in data 22 marzo 2022, protocollo n. 130918, di convocazione della conferenza dei servizi in data 12 aprile, posticipata al 4 maggio 2022 con nota protocollo n. 166510 dell’11 aprile, su richiesta del Comune di Cavarzere;
  • -la conclusione della conferenza dei servizi del 4 maggio 2023, favorevole all’approvazione del progetto con adeguate prescrizioni e subordinatamente al positivo espletamento delle verifiche richieste dal Comune in materia di valutazione del rischio alluvioni e sulla procedura di Vinca;
  • la nota in data 6 luglio 2022, protocollo n. 301996, e successiva rettifica in data 7 luglio protocollo n. 303848, con la quale veniva inviato il verbale definitivo della Conferenza di Servizi decisoria del 4 maggio 2022 e si comunicava che, verificato l’obbligo di acquisire il parere dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali relativamente al rischio alluvioni, l’efficacia del provvedimento autorizzativo sarebbe stata subordinata al rilascio del parere favorevole da parte della Autorità di bacino;
  • la nota protocollo n. 315394 in data 15 luglio 2022, con la quale è stato richiesto che l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali si esprimesse in merito al progetto presentato dalla ditta Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs 387/2003;
  • la nota in data 26 luglio 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 328839, con la quale l’Autorità di bacino ha espresso una valutazione negativa sulla base della documentazione disponibile, in quanto per l’espressione del parere di competenza risulta necessario che la Ditta provveda a redigere uno studio di compatibilità idraulica secondo le procedure riportate nell’All. A al punto 2.1 e 2.2 delle NTA del PRGA adottato in data 21 dicembre 2021 con delibera n. 3 della Conferenza Istituzionale Permanente e ad accertare il non superamento del rischio specifico medio R2 mediante il software HERO;
  • la successiva nota protocollo n. 337493 in data 1° agosto 2022, con la quale la ditta Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. è stata invitata a trasmettere, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, la sopra citata documentazione a questa Amministrazione e all’Autorità di bacino e si è comunicata la valutazione di opportunità circa la sospensione dell’emissione del provvedimento autorizzativo;
  • la nota in data 30 agosto 2022, acquisita al protocollo regionale con n. 391727 in data 1° settembre 2022, con la quale la ditta ha chiesto una proroga di 240 giorni per produrre la documentazione prevista dalle NTA del PGRA dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali;
  • la nota in data 19 ottobre 2022, protocollo n. 486452, con la quale è stata concessa la proroga richiesta;
  • la nota in data 28 aprile 2023, acquisita al protocollo regionale con n. 232270 del 2 maggio, con la quale la ditta ha trasmesso l’accertamento del rischio specifico calcolato mediante il software HERO dal quale risulta che “le elaborazioni effettuate consentono di verificare che gli elementi sopra riportati non risultano classificabili in classe di rischio idraulico ≤ R2”;
  • la nota in data 11 maggio 2023, protocollo n. 253293, con la quale è stato inoltrato all’Autorità di bacino quanto trasmesso dalla ditta con richiesta di esprimere il parere di competenza;
  • la nota in data 12 maggio 2023, acquisita al protocollo n. 256295, con la quale l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali in considerazione del fatto che non viene garantito il non superamento del rischio R2 e non è stata redatta la documentazione di compatibilità idraulica, ha espresso parere non favorevole alla realizzazione dell’intervento;
  • la nota in data 17 maggio 2023, acquisita al protocollo regionale con n. 268047 del 17 maggio 2023, con la quale il legale incaricato dalla Ditta rileva che il rispetto dei termini di legge di durata del procedimento avrebbe consentito il legittimo rilascio dell’autorizzazione unica precedentemente all’entrata in vigore del nuovo Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni;
  • la nota in data 10 luglio 2023, protocollo n. 369158, con la quale, alla luce del parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e di quanto comunicato con la sopra citata nota in data 6 luglio 2022, protocollo 301996, vale a dire che l’efficacia del provvedimento autorizzativo sarebbe stata subordinata al rilascio del parere favorevole da parte della Autorità di bacino, veniva comunicato alla Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che non sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza presentata dalla ditta per l’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano tramite fermentazione anaerobica di sottoprodotti agricoli, agroindustriali ed effluenti zootecnici e sua liquefazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso;
  • la nota in data 20 luglio 2023, acquisita al protocollo regionale in data 21 luglio 2023 con protocollo n. 391309, con la quale la Ditta ha prodotto osservazioni alla comunicazione in data 10 luglio 2023 ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la nota in data 25 settembre 2023, acquisita al protocollo regionale n. 520155 del 26 settembre 2023, con la quale l’ing. Marco Beltrami, in qualità di progettista incaricato dalla Ditta, ha richiesto un incontro per discutere la valutazione del rischio specifico in cui ricade il sito dove andrebbe a insediarsi l’impianto di cui trattasi;
  • la nota in data 15 dicembre 2023, protocollo n. 666267, con la quale questa Amministrazione, richiamata la nota sopracitata in data 25 settembre 2023 dell’ing. Marco Beltrami e le numerose successive interlocuzioni per le vie brevi (mail) con le quali la Ditta Geo Studio Engineering S.r. chiedeva un incontro con l’Autorità di Bacino per poter discutere del rischio idraulico valutato per il sito oggetto dell’istanza della Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l e chiedeva all’Autorità di bacino se nel frattempo fossero intervenuti elementi o circostanze tali da poter condurre a una rideterminazione del parere da ultimo espresso con nota acquisita al protocollo regionale n. 369158 in data 10 luglio u.s.;
  • la nota in data 28 dicembre 2023, acquisita al protocollo regionale con n. 688220 in data 29 dicembre 2023 con la quale l’Autorità di Bacino, vista la richiesta di incontro della ditta Cavarzere Green Energy in data 12 ottobre 2023, non agli atti, fissava un incontro tecnico il giorno 18 gennaio 2024 presso la propria sede di Venezia, precisando altresì che detto incontro non avrebbe dato luogo ad alcuna espressione di parere, intesa, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati;
  • la nota in data 30 gennaio 2024, acquisita al protocollo regionale con n. 51753, con la quale la Ditta trasmette “Elaborato di valutazione del rischio idraulico, a corredo della documentazione inviata dalla società il 28/04/2023 riguardante la verifica del rischio idraulico mediante il software HERO sul sito dove realizzare l’impianto, e di cui successivamente la regione ha dato comunicazione di preavviso ex.art.10-bis della L.241/1190, che ne ha conseguito riscontro dalla società il 20/07/2023”.

CONSIDERATO che a tutt’oggi non sono risultate circostanze tali da superare il parere già espresso dall’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 12 maggio 2023;

VALUTATE le osservazioni pervenute da parte della Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. con la nota in data 20 luglio 2023, acquisita al protocollo regionale in data 21 luglio 2023 con protocollo n. 391309 e considerato che non apportano considerazioni tecnico-operative sulla possibilità di superare le motivazioni alla base del parere negativo espresso dall’Autorità competente in materia di rischio di alluvioni;

RITENUTO di non poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 in presenza del parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

VISTI la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

VISTI la L.R. n. 11/2001, il R.R. n. 1/2016, la DGRV n. 232/2020, la DGRV n. 24/2021 e la DGRV n. 473/2022;

decreta

  1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. di rigettare l’istanza di Autorizzazione Unica presentata da Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. assunta al protocollo regionale con nn. 150463, 150473, 150492, 150515, 150519, 150524, 150528, 150538, 150553, 150554, 150561 e 150574 in data 09/04/2020 considerato il parere negativo espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;
  3. di notificare il presente provvedimento alla ditta Cavarzere Green Energy S.A. S.r.l. e a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  5. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

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