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Bur n. 29 del 05 marzo 2024


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 45 del 13 febbraio 2024

"Associazione Casa del Fanciullo", con sede legale in Padova. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1bis, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell’Associazione indicata in oggetto, a seguito dell’intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

Il Direttore

Premesso che:

  • con Deliberazione della Giunta Regionale n. 6669 del 23 novembre 1989 veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all’Associazione “Casa del Fanciullo”, con sede legale in Padova, costituita con atto a rogito del dott. Lucio Cattaneo, notaio in Padova, in data 6 maggio 1986, rep. n. 22929;
  • con Decreto della Direzione per i Servizi Sociali n. 32 del 4 maggio 2000 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 31 marzo 2000 dall’Assemblea dell’Associazione “Casa del Fanciullo” ONLUS, come da atto a rogito del dott. Lucio Cattaneo, notaio in Padova, rep. n. 43149 pari data;
  • con successivo Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 151 del 26 settembre 2005 venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 11 marzo 2005 dall’Assemblea dell’Associazione “Casa del Fanciullo” ONLUS, come da atto a rogito del dott. Massimiliano Stocco, notaio in Este (PD), rep. n. 2966 stessa data, iscrivendo contestualmente le stesse nel Registro regionale delle Persone giuridiche di diritto privato al n. 35 (PD/450);
  • in data 9 giugno 2016 nel Registro regionale delle Persone giuridiche di diritto privato si è provveduto all’iscrizione della perdita della qualifica di ONLUS da parte dell’Associazione;
  • con atto a rogito della dott.ssa Daria Righetto, notaio in Padova, in data 27 marzo 2021, rep. n. 11.139, l’Associazione approvava un nuovo statuto assumendo la qualificazione di “impresa sociale” e la conseguente denominazione di “Casa del Fanciullo Impresa Sociale”;
  • con documentata istanza del 23 gennaio 2024, pervenuta alla scrivente Direzione il 26 gennaio 2024 il legale rappresentante dell’Ente chiedeva l'approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall’Assemblea in data 27 marzo 2021 di cui al punto precedente;
  • dalla documentazione trasmessa risulta che l’Ente è iscritto quale “impresa sociale” nella Sezione “imprese sociali” del Registro delle Imprese;
  • l’Ente risulta, altresì, iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) a seguito di trasferimento diretto effettuato dal Registro delle Imprese a far data dal 21 marzo 2022 dalla quale la competenza ad approvare eventuali modifiche statutarie, ai sensi dell’art. 5, del Decreto Legislativo n. 112 del 2017 e dell’art. 2 del Decreto Ministeriale 16 marzo 2018, è dell’Ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale dell’Ente;
  • a seguito dell’iscrizione dell’Ente nel Runts e stante l’impossibilità, a garanzia dell’affidamento dei terzi, della contemporanea iscrizione in due registri, si ritiene, di dover procedere d’ufficio alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’Associazione di che trattasi nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, dove risulta iscritta al n. 35 (PD/450);

Tutto ciò premesso e considerato:

  • VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6669 del 23 novembre 1989;
  • VISTO il Decreto della Direzione per i Servizi Sociali n. 32 del 4 maggio 2000;
  • VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Deleghe Istituzionali e Controllo Atti n. 151 del 26 settembre 2005; 
  • VISTO l’atto a rogito della dott.ssa Daria Righetto, notaio in Padova, del 27 marzo 2021, rep. n. 11.139;
  • VISTA la documentata istanza del legale rappresentante dell’Ente del 23 gennaio 2024, pervenuta alla scrivente Direzione il 26 gennaio 2024, prot. reg. n. 52669 del 31 gennaio 2024; 
  • VISTA l’iscrizione dell’Ente quale “impresa sociale” nella Sezione “imprese sociali” del Registro delle Imprese e l’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts);
  • VISTA la documentazione agli atti;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
  • VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017, n. 112;
  • VISTO il D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
  • VISTO il Decreto Ministeriale del 16 marzo 2018;
  • VISTO l’art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
  • VISTA la L. R. n. 54/2012 e s.m.i.;

decreta

1. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo durante il quale l’Ente è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), l’efficacia dell’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell’“Associazione Casa del Fanciullo”, con sede legale in Padova, ora denominata “Casa del Fanciullo Impresa Sociale”, codice fiscale n. 80039540283, iscrivendo contestualmente detta sospensione al numero 35 (PD/450) del Registro medesimo;

2. di dichiarare la propria incompetenza con riferimento all’approvazione delle modifiche statutarie meglio identificate in premessa e di disporre, contestualmente, la restituzione degli atti relativi all’Ente richiedente;

3. di dare comunicazione dell’avvenuta sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’Associazione ora denominata “Casa del Fanciullo Impresa Sociale” alla U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale Ufficio regionale del Runts, alla Camera di Commercio di Padova, nonché al rappresentante legale dell’Ente;

4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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