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Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 45 del 13 febbraio 2024
"Associazione Casa del Fanciullo", con sede legale in Padova. Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1bis, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e dell'art. 3, comma 1, lett. d), del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020.
Con il presente provvedimento si procede alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell’Associazione indicata in oggetto, a seguito dell’intervenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).
Il Direttore
Premesso che:
Tutto ciò premesso e considerato:
decreta
1. di sospendere, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo durante il quale l’Ente è iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts), l’efficacia dell’iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato dell’“Associazione Casa del Fanciullo”, con sede legale in Padova, ora denominata “Casa del Fanciullo Impresa Sociale”, codice fiscale n. 80039540283, iscrivendo contestualmente detta sospensione al numero 35 (PD/450) del Registro medesimo;
2. di dichiarare la propria incompetenza con riferimento all’approvazione delle modifiche statutarie meglio identificate in premessa e di disporre, contestualmente, la restituzione degli atti relativi all’Ente richiedente;
3. di dare comunicazione dell’avvenuta sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’Associazione ora denominata “Casa del Fanciullo Impresa Sociale” alla U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale Ufficio regionale del Runts, alla Camera di Commercio di Padova, nonché al rappresentante legale dell’Ente;
4. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Enrico Specchio
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