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Bur n. 29 del 05 marzo 2024


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 23 del 22 gennaio 2024

"Associazione di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. ONLUS di Verona", in breve denominabile "ANFFAS ONLUS di Verona", con sede legale in Verona. Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato. Cancellazione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede alla cancellazione dell’Associazione indicata in oggetto dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato in conseguenza dell’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore senza personalità giuridica.

Il Direttore

  • VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 137 del 26 agosto 2009 con cui veniva riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato all’ “Associazione di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Verona”, in breve denominabile anche “ANFFAS - ONLUS di Verona”, con sede legale in Verona, ricostituita in forma di atto pubblico in data 18 aprile 2009, con atto a rogito del dott. Roberto Tordiglione, notaio in Tregnago (VR), rep. n. 8209 stessa data, e approvato il relativo statuto;
  • VISTO il Decreto n. 80 del 2 aprile 2020 con cui venivano approvate le modifiche statutarie deliberate in data 9 novembre 2013 dall’Associazione, come da atto a rogito del dott. Roberto Tortiglione, notaio in Tregnago (VR) rep. n. 11.588 stessa data; 
  • VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale n. 1036 del 31 agosto 2023, trasmesso alla scrivente Direzione per gli adempimenti conseguenti in data 1 settembre 2023, con il quale si è provveduto ad iscrivere, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, l’Associazione ANFFAS VERONA APS, C.F. 93147040237 nella Sezione B) Associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • CONSIDERATO che con il medesimo decreto di cui al punto precedente è stata accertata la sussistenza di tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo Settore senza personalità giuridica; 
  • RITENUTO, in considerazione di quanto sopra, doversi procedere, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 2000, alla cancellazione di detta Associazione dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato;

Tutto ciò premesso e considerato:

  • VISTO il Decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 137 del 26 agosto 2009; 
  • VISTO il Decreto n. 80 del 2 aprile 2020;
  • VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale n. 1036 del 31 agosto 2023, trasmesso alla scrivente Direzione in data 1 settembre 2023, con prot. n. 472132;
  • VISTA la documentazione agli atti;
  • VISTE le disposizioni del Codice Civile;
  • VISTO il D.P.R. n. 616/1977 e il D.P.R. n. 361/2000;
  • VISTA la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001;
  • VISTO il D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117;
  • VISTO il Decreto Ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020;
  • VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

decreta

1. di cancellare dal Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato l’“Associazione di Famiglie Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S. – ONLUS di Verona”, in breve denominabile “ANFFAS – ONLUS di Verona”, con sede legale in Verona, codice fiscale 93147040237, iscrivendo contestualmente detta cancellazione al numero 518 del Registro medesimo;

2. di dare comunicazione dell’avvenuta cancellazione all’Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale nonché al rappresentante legale dell’Ente;

3. di stabilire che avverso il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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