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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 5 del 24 gennaio 2024
Imprang S.r.l. Impianto fotovoltaico 22-00109-IT_VRN La Marseghina. Comune di localizzazione: Verona (VR). Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto di un Impianto fotovoltaico denominato "22-00109-IT_VRN La Marseghina", con potenza nominale di 19,98 MWp da realizzarsi nel Comune di Verona (VR), presentato dalla Società Imprang S.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza presentata da Imprang S.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale nn. 459878, 459887, 459893, 459908, 459920, 459934, 459957, 459972, 459983, 460010 e 460022 del 29/08/2023, e perfezionata in data 05/09/2023, con prot. n. 483229 del 06/09/2023 e n. 488377 dell'11/09/2023; -comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 510242 del 19/09/2023; -verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 17/01/2024, approvato seduta stante.
Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;
VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. “Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA”;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;
VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;
VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;
VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;
VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da Imprang S.r.l. (C.F. 03823870237), con sede legale in Via della Consortia n. 2 a Verona (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con note prot. nn. 459878, 459887, 459893, 459908, 459920, 459934, 459957, 459972, 459983, 460010 e 460022 del 29/08/2023, e perfezionata in data 05/09/2023, con prot. n. 483229 del 06/09/2023 e n. 488377 dell’11/09/2023;
CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,98 MWp da installarsi su un’area di circa 40,179 ha in Comune di Verona (VR);
TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;
VISTA la nota n. 510242 del 19/09/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a comunicare alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto e l’avvio del procedimento;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/09/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;
CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto 23;
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
PRESO ATTO che oltre termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 risultano pervenute le seguenti osservazioni:
CONSIDERATO che il progetto è stato esaminato nella seduta del Comitato Regionale VIA il giorno 08/11/2023 e che in quella sede il Comitato ha disposto di richiedere al proponente e al Comune di Verona, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alcune integrazioni e chiarimenti utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria. Tali richieste sono state formalizzate con nota prot. n. 608959 del 10/11/2023.
CONSIDERATO che, con successiva nota prot. 629311 del 23/11/2023, il termine per fornire le integrazioni richieste è stato sospeso, su richiesta del proponente, fino al giorno 15/12/2023.
PRESO ATTO delle integrazioni presentate dal proponente con note prot. n. 616378 del 15/11/23 e n. 667101 del 15/12/2023.
PRESO ATTO dei chiarimenti inviati dal Comune di Verona, acquisiti al protocollo regionale con n. 678868 del 21/12/2023, riguardo la coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica comunale.
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.
VISTO il contributo istruttorio di AVISP, acquisito al protocollo regionale con n. 12392 del 10/01/2024.
TENUTO CONTO degli apporti e delle valutazioni svolte dalla Direzione Regionale Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica, la Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica, la Direzione Regionale Pianificazione Territoriale, la Direzione Regionale Difesa del Suolo e della Costa e da ARPAV.
CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 17/01/2024, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]
vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..
VALUTATE le caratteristiche del progetto nel contesto ambientale di riferimento.
VISTI E CONSIDERATI le osservazioni e i pareri pervenuti.
PRESO ATTO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,98 MWp da installarsi su un’area di circa 40,179 ha, di cui circa 22,39 ha recintati per l’installazione del campo fotovoltaico, in Comune di Verona (VR).
CONSIDERATO che gli elettrodotti di connessione saranno realizzati in cavo interrato con tensione nominale di 30 kV, che si estenderà per un percorso di ca. di 3,96 km, e di 132 kV, per un percorso di circa 2 km.
CONSIDERATO che nell’area sono presenti una cava di ghiaia, denominata Bernascon, di cui la Regione Veneto ha decretato l’estinzione totale con DDR n. 239 del 17/10/2007, e una discarica di inerti, di cui la Provincia di Verona, con determinazione n. 4267/17 del 15/11/2017, ha preso atto dell’avvenuta conclusione della fase post operativa e della sistemazione finale e recupero dell’area.
CONSIDERATO che l’area attualmente è destinata all’uso agricolo, nello specifico vi si coltivano varietà vegetali non destinate al consumo umano;
CONSIDERATO che ai sensi del Piano degli Interventi del Comune di Verona l’area di progetto è individuata nel tematismo: “Sistema dei Parchi e del Territorio agricolo” come territorio agricolo, sub-ambito agricolo di ammortizzazione e transizione e il sito ricade in ZTO E.
CONSIDERATO che l’area di progetto non ricade nelle aree di pericolo e rischio idraulico ai sensi dei PGRA vigenti del Distretto idrografico delle Alpi Orientali, né del Distretto del fiume Po; non è soggetta a vincolo idrogeologico, non ricade nei siti appartenenti alla Rete natura 2000 e non ha interferenza con il Piano Faunistico Venatorio Regionale.
CONSIDERATO che l’impianto ricade in area Agropolitana, l’elettrodotto in area Agropolitana e di Agricoltura periurbana (PTRC) e che l’intervento in esame risulta in linea generale coerente con i contenuti del PTRC vigente e con le prescrizioni e i vincoli di cui alle Norme Tecniche del Piano di Area Quadrante Europa (P.A.Q.E.).
CONSIDERATO che l’impianto e le opere connesse non interessano aree sottoposte a tutela ai sensi della parte II e III del D.Lgs. 42/2004 ma insistono su un’area a rischio archeologico, corrispondente in antico all’agro extraurbano della città di Verona.
CONSIDERATO che riguardo alle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, l’area è compresa nella fattispecie di cui all’art. 20 comma 8, lett. c quater): “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo”.
CONSIDERATO il fatto che l'area dell'impianto ricade nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per cui l'installazione dell'impianto va considerata come attività di manutenzione ordinaria rientrante nel regime di edilizia libera. Per quanto concerne le opere di connessione non rientranti nelle zone/aree individuate nel citato art. 22bis, è possibile attivare una separata procedura di autorizzazione unica per elettrodotto, ai sensi della L.R. 24/1993, di competenza provinciale.
CONSIDERATO che riguardo agli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 3 della LR n. 17/2022:
“non si registrano produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO., produzioni tradizionali), realizzate negli ultimi cinque anni sul sito oggetto d’indagine. La motivazione di questa assenza di produzioni agricole di qualità presso il sito oggetto d’indagine risiede soprattutto nella storia recente dello stesso sito che è stato adibito dai primi anni 2000 e sino a circa il 2014, a discarica, inoltre, il sito fortemente antropizzato su cui ricade il progetto fotovoltaico non poteva essere ritenuto idoneo per produzioni di qualità come definite ai sensi dell’art. 3 comma 1 paragrafo C”.
L’iter per l’individuazione di dette aree comunque non si è ancora concluso ai sensi dell’art. 5 della Legge regionale n. 17/2022, dunque trova applicazione quanto indicato dall’art. 8, comma 2 della citata L.R. n. 17/22.
CONSIDERATO che riguardo alle aree con indicatori di idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 7 della LR n. 17/2022, l’area rientra nel comma 1, lettera d) “le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento dell'attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell'articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava", o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l'installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell'impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona”.
PRESO ATTO che la nota del Comune di Verona prot. n. 678868 del 21/12/2023, ha chiarito che:
Per quanto sopra, si ritiene verificata l’applicazione dell’art. 7, comma 1 lettera d) della L.R. 17/2022 all’area in esame, pertanto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non trova applicazione il regime di asservimento di cui all’art. 4 comma 2, punto 2) della L.R. 17/2022.
CONSIDERATO che, riguardo il sito di discarica per rifiuti inerti su cui sorgerà l’impianto, dalla descrizione della stratigrafia fatta dal progettista si evidenzia l’assenza dello strato minerale superiore compattato di spessore maggiore uguale a 0,5 m e di conducibilità idraulica minore uguale a 10-8 m/s, ma da approfondimenti istruttori si è constatato che il progetto di approvazione della discarica non prevedeva la presenza di tale stato minerale in quanto la natura stessa dei rifiuti presenta caratteristiche di bassa permeabilità, rendendo quindi non necessaria la realizzazione di tale stato.
RITENUTO che, vista la natura stessa dei rifiuti conferiti che, come detto, hanno caratteristiche essi stessi di bassa permeabilità, l'infissione dei pali non comprometta in modo significativo la funzione della copertura superficiale finale della discarica in relazione alla capacità di garantire la minimizzazione delle infiltrazioni d'acqua di cui al punto 1.2.3 del dell'allegato 1 al Decreto 36/2003.
CONSIDERATO che i pali potrebbero costituire comunque punti preferenziali di infiltrazione dell'acqua attraverso lo strato superficiale di copertura realizzato in terreno vegetale, si ritiene di prescrivere la messa in opera di pietrisco e/o presidi similari intorno al punto in cui si innestano i pali di fondazione, allo scopo di limitare l'erosione dello strato di terreno vegetale e garantirne l'integrità.
CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali non risulta essere chiaro il dimensionamento dei bacini di laminazione, per cui non è possibile escludere in particolare che la profondità massima delle vasche vada ad interessare anche il corpo rifiuti della discarica, si ritiene di prescrivere che la profondità massima di tali bacini non possa essere superiore al metro e che, comunque, non debba interessare lo strato drenante posto al di sotto dello strato di terreno vegetale superficiale. Si ritiene inoltre che tali bacini debbano avere funzione esclusiva di laminazione e non di infiltrazione. Per questo motivo nel progetto finale dovrà essere previsto che gli stessi vengano dotati di idonea impermeabilizzazione, per impedire appunto l'infiltrazione delle acque all'interno della copertura finale della discarica, e di conseguenza, che il deflusso delle acque meteoriche raccolte in tali bacini di laminazione venga convogliato nella rete idrografica superficiale.
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le richieste di chiarimenti in merito alla caratterizzazione del sito dal punto di vista dell’oscillazione altimetrica del terreno, il proponente ha risposto in modo esaustivo correggendo un refuso ed escludendo anche la necessità di operazioni preliminari sul terreno allo stato di fatto.
CONSIDERATO che per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti in merito alla gestione dei pannelli al termine della loro vita utile secondo i principi dell’economia circolare, il proponente ha risposto in maniera esaustiva.
CONSIDERATO che ai fini della fase autorizzatoria (ancorchè semplificata, ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021), il computo metrico estimativo dovrà essere integrato in modo da:
CONSIDERATO che per quanto riguarda il Piano Preliminare di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo (PPUT) - 22-00109-IT-VRN_R2-R04:
VALUTATO che, pertanto, ai fini della fase autorizzatoria (ancorchè semplificata, ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021), il PPUT dovrà essere aggiornato:
CONSIDERATO che la presentazione del PPUT obbligherà il proponente a gestire come rifiuto tutte le terre che non potranno essere riutilizzate in sito o che in alternativa dovrà essere presentata la documentazione prevista dal DPR 120/2017 per la gestione come sottoprodotto.
CONSIDERATO che la Relazione previsionale di impatto acustico presenta alcune lacune poiché non sono stati eseguiti rilievi di clima acustico e l’elaborato tecnico non riporta per la fase di esercizio dell'impianto, i livelli di rumore immessi presso i ricettori più esposti, ma considera comunque rispettato il valore limite assoluto della classe III presso la struttura ricettiva "Corte Antica Canossa", che risulta essere la più prossima alle sorgenti specifiche.
VALUTATO che, in ogni caso, nonostante le lacune rilevate nello studio, considerato il contesto in cui si colloca l'impianto (con la presenza di altri rumori di fondo maggiorenti significativi), ed il basso livello di rumore emesso dall’impianto in esame, si può ritenere che nella fase di esercizio dell’impianto fotovoltaico, presso i ricettori individuati, saranno rispettati i limiti previsti dalla vigente classificazione acustica comunale.
VALUTATO che le integrazioni presentate relativamente all’inquinamento luminoso risultano carenti in quanto:
CONSIDERATO che quindi ai fini della fase autorizzatoria (ancorchè semplificata, ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021), il proponente dovrà presentare la documentazione relativa all’inquinamento luminoso recependo le osservazioni sopra riportate.
CONSIDERATO che, per quanto riguarda la Stazione di Utenza, non è stata dichiarata di chi sia la proprietà in cui ricade la relativa Distanza di Prima Approssimazione (DPA), né se tale area rientri nella disponibilità del proponente.
CONSIDERATO che, quindi, qualora l’area summenzionata non rientri nella disponibilità del proponente, quest’ultimo dovrà garantire all’interno del procedimento autorizzativo, la comunicazione al Comune di tale DPA, al fine delle eventuali modifiche necessarie agli strumenti pianificatori.
RITENUTO che nell'ambito del ripristino dei luoghi al termine della dismissione dell'impianto a fine vita dovrà essere prevista la verifica e l'eventuale ripristino dell'integrità del pacchetto di copertura superficiale finale della discarica nonché del corpo rifiuti sottostante.
RITENUTO che in sede di procedimento autorizzatorio (ancorchè semplificato, ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021) e prima dell'attivazione della procedura di autorizzazione unica per elettrodotto, ai sensi della L.R. 24/1993, di competenza provinciale, si dovrà tener conto dei seguenti aspetti:
In tale fase sarà inoltre necessario acquisire i seguenti documenti:
VISTA la Relazione Istruttoria Tecnica n. 256/2023 della UO VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV della Regione Veneto, in cui si dichiara una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017, con le seguenti prescrizioni:
tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:
1
CONTENUTO
DESCRIZIONE
Macrofase
Ante Operam
Oggetto della condizione
Il progetto definitivo dell’impianto dovrà prevedere la messa in opera di pietrisco e/o presidi similari intorno al punto di infissione dei pali di fondazione, allo scopo di limitare l'erosione dello strato di terreno vegetale e garantirne l'integrità.
Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza
Contestualmente all’avvio del procedimento autorizzatorio (ancorchè semplificato, ai sensi dell’art. 22-bis del D.lgs. n. 199/2021), dovrà essere presentato alla Regione Veneto il progetto Definitivo adeguato al contenuto della presente prescrizione.
Soggetto verificatore
Regione Veneto
2
Il progetto definitivo dell’impianto dovrà prevedere una profondità massima dei bacini di laminazione delle acque meteoriche non superiore al metro e, comunque, non dovrà interessare lo strato drenante posto al di sotto dello strato di terreno vegetale della copertura superficiale della discarica. Al fine di impedire l'infiltrazione delle acque all'interno della copertura finale della discarica, il progetto dovrà prevedere che tali bacini devono avere funzione esclusiva di laminazione e non di infiltrazione, e pertanto dovrà essere previsto che gli stessi vengano dotati di idonea impermeabilizzazione; dovrà, di conseguenza, essere previsto che il deflusso delle acque meteoriche raccolte in tali bacini di laminazione venga convogliato nella rete idrografica superficiale.
Regione Veneto.
3
Il piano di ripristino definitivo dell’impianto a fine vita dovrà prevedere la verifica e l'eventuale ripristino dell'integrità del pacchetto di copertura superficiale finale della discarica nonché del corpo rifiuti sottostante, ove interessato nella fase di estrazione dei pali di fondazione.
CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 17/01/2024, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;
decreta
Cesare Lanna
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