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Bur n. 17 del 02 febbraio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 2 del 17 gennaio 2024

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h in via Volta a Concamarise (VR). Ditta proponente: BMH21 S.r.l. D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D.Lgs 28/2011; D.M. 2.03.2018 L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici, nonché le opere connesse così come richieste dalla Ditta e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell’impianto stesso.

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
  • il decreto MiTE del 15.09.2022 “Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR.”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • la L.R. n. 16 del 27 luglio 2023 con la quale sono stati modificati l’art. 5 della L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e l’art. 79 della L.R. 11/2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 38 del 2 maggio 2013 “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010”;
  • il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;
  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI INOLTRE

  • l’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;
  • il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” e s.m.i;
  • il Decreto direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 309 del 28.06.2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività;
  • l’articolo 184-bis del D.Lgs n. 152/2006 recante le condizioni da soddisfare affinché una sostanza o oggetto sia considerata sottoprodotto e non rifiuto e l’art. 185 del medesimo decreto legislativo, recante le condizioni di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte IV;
  • il Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 5.11.2009 e successive modifiche e integrazioni nonché la L.R. n. 33/1985 “Norme per la tutela dell’Ambiente”;
  • il Regolamento (Ce) N. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1530 del 28 agosto 2013, di “Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.10.2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1628 del 19 novembre 2015 “Procedure per il rilascio di concessioni di derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico ai sensi del RD 1775/1933 e per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti idroelettrici di cui al D.Lgs n. 387/2003. Nuove disposizioni procedurali.”;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 751 del 4 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli”;
  • Il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” ed in particolare l’Allegato A, paragrafo 5, lettera e) e paragrafo 9;
  • il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25.02.2016, in particolare il Titolo IV recante l’utilizzazione agronomica del digestato;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 22 giugno 2021 “Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.”

VISTA l’istanza e la relativa documentazione assunte al protocollo regionale con nn. 260357, 262524, 262602, 262608, 262617, 262622, 262628, 262645, 262655, 262658, 262659, 262663, 262673, 262686, 262688, 262693, 262695, 262698, 262706, 262708, 262710, 262716 del 15/05/2023, nn. 263557, 263760, 263772, 263782, 263790, 263803, 263817, 263825, 263831, 263839, 263851, 263864, 263883, 263892, 263906, 263913, 263918, 263927, 263934 del 16.05.2023 e n. 284249, 284256, 284264 del 25.05.2023, con le quali la Ditta BMH21 S.r.l. con sede legale alla via Macallè n. 41 in Biella (BI) - C.F. e P.IVA n. 02759500024, ha chiesto l’Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 505 Smc/h e delle relative opere ed infrastrutture connesse così come richieste dalla Ditta, alla via Volta in Concamarise (VR), in area identificata catastalmente al Foglio n. 8 mappali nn. 2, 61, 110, 111 e parte del mappale 126;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • il parere espresso dal Comandante della Polizia Locale Media Pianura Veronese Distretto VR 5C, proprio prot. n. 0010692 del 20.04.2023 relativamente alla realizzazione dell’accesso carraio all’impianto e delle opere proposte dalla Ditta per il miglioramento della sicurezza stradale, risulta allegato all’istanza come documento “VRA22-129 Parere Favorevole Polizia Locale Media Pianura Veronese-Distretto VR 5C”;
  • l’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, con nota registrata al prot. reg. n. 272584 del 19.05.2023, ha comunicato la non competenza ad esprimere valutazioni e a fornire pareri tecnici/nulla osta idraulici in merito all’intervento in oggetto;
  • la Ditta, con nota registrata al prot. reg. n. 284242 del 25.05.2023, ha inoltrato la predetta nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po unitamente alla nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XII Ispettorato Territoriale Veneto, proprio prot. n. 105573 del 25.05.2023, con la quale viene fornito il nulla –osta alla costruzione di linee elettriche in cavo interrato con prescrizioni;
  • la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 297514 del 01.06.2023, ha inoltrato la comunicazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, proprio prot. n. 16972-P del 31.05.2023, relativa al parere di competenza con prescrizioni ai sensi del D.M. 10/09/2010 artt. 13.3 e 14.9;
  • la Ditta, con nota registrata al prot. reg. n. 305565 del 06.06.2023, ha trasmesso il preventivo di E-Distribuzione per la connessione e fornitura di energia elettrica in media tensione all’impianto in progetto;
  • la Ditta, con nota registrata al prot. reg. n. 338704 del 23.06.2023, ha inoltrato la comunicazione del Genio Civile di Verona, proprio prot. n. 336814 del 22.06.2023, con la quale ha informato la Ditta che, per quanto di competenza, non risulta necessario esprimere alcun ulteriore parere sulla compatibilità idraulica del progetto rispetto al parere favorevole con prescrizioni già rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese con proprio prot. n. 3469 del 02.03.2023 e allegato all’istanza della Ditta come documento “VRA22-100 Consorzio di Bonifica Veronese - Parere sulla Valutazione di Comp Idraulica”;
  • l’ULSS 9 - Scaligera, con nota registrata al prot. reg n. 344450 del 27.06.2023, ha comunicato di ritenere che il progetto soddisfi le procedure gestionali sulla modalità di pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto del materiale organico, in particolare pollina, in entrata e uscita dalla struttura e sull’adozione di eventuali percorsi stradali atti ad evitare la diffusione di malattie ed insediamenti avicoli del territorio; tuttavia, ha comunicato che l’impianto, sorgendo in zona ad elevata densità zootecnica avicola con conseguente elevato rischio di diffusione di malattie del pollame, potrebbe ricadere in futuro in aree di restrizione/divieto per la movimentazione di tali sottoprodotti/reflui zootecnici di origine animale;
  • l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, con nota proprio prot. n. 352389 del 30.06.2023, ha comunicato le tempistiche del procedimento e contestualmente ha chiesto alla Ditta di completare l’istanza con elementi essenziali per l’avvio del procedimento;
  • l’ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, con nota registrata al prot. reg. n. 370881 del 10.07.2023, ha evidenziato la necessità di completare l’istanza con ulteriore documentazione, così come previsto dalla procedura per la richiesta di valutazione di potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea;
  • la Ditta, con note acquisite a protocollo regionale n. 381526 del 17.07.2023 e n. 389465 del 20.07.2023, ha trasmesso riscontro alle richieste di completamento dell’istanza;
  • TERNA Rete Italia S.p.A. con nota registrata al prot. reg. n. 386465 del 19.07.2023, ha comunicato che nel territorio del Comune di Concamarise non sono presenti impianti interrati o aerei in gestione o di proprietà del Gruppo Terna S.p.A. e ha espresso pertanto il proprio nulla-osta;
  • l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, con nota prot. regionale n. 465625 del 31.08.2023, in riscontro alla documentazione di completamento pervenuta, ha chiesto alla Ditta l’elenco degli atti di assenso da includere nel provvedimento di autorizzazione unica, di chiarire alcuni aspetti relativi alle opere connesse esterne al perimetro d’impianto e di trasmettere la documentazione richiesta da ENAC;
  • la Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 505763 del 18.09.2023, ha trasmesso i chiarimenti e la documentazione richiesta a completamento dell’istanza;
  • l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, con nota prot. n. 524051del 27.09.2023 indirizzata a Ditta, Comune di Concamarise, Provincia di Verona, ARPAV, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Veronese, Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, Comando Provinciale dei VV F. di Verona, SNAM Rete Gas S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p.A., ULSS 9 Scaligera, Comando Polizia Locale Media Pianura Veronese, Genio Civile di Verona e Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, ha indetto una Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-bis della L. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona; con la medesima nota, oltre a dare atto che saranno considerate nel procedimento unico esclusivamente le autorizzazioni/atti di assenso indicati dalla Ditta nonché eventuali ulteriori autorizzazione/atti di assenso che saranno individuati dalle Amministrazioni coinvolte in Conferenza di Servizi, sono stati indicati i termini per l’eventuale richiesta da parte delle medesime Amministrazioni, di integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso delle stesse Amministrazioni o non direttamente acquisibili presso altre Pubbliche Amministrazioni e il termine per la presentazione degli atti di assenso di competenza che confluiranno nel provvedimento conclusivo, ovvero le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento;
  • il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, con nota registrata al prot. regionale con n. 525881 del 28.09.2023, ha inoltrato il proprio parere favorevole con prescrizioni rilasciato alla Ditta con proprio prot. n. 1660 in data 30.01.2023 e acquisito come documento allegato all’istanza “VRA22-063 Parere preventivo antincendio comando VVF Verona”;
  • la struttura regionale competente, con nota protocollo n. 579061 del 24.10.2023, ha chiesto alla Ditta, ai sensi dell’art. 2, c. 7 della L.241/1990, di fornire integrazioni e chiarimenti sulla documentazione agli atti;
  • il Comune di Concamarise con nota proprio prot. 4500 del 27.10.2023 acquisita a prot. reg. al n. 589312 del 30.10.2023, ha trasmesso parere favorevole al progetto con prescrizioni relativamente alla compatibilità urbanistica, impatto acustico, impatto odorigeno e aspetto viabilistico preventivo;
  • il Genio Civile di Verona con nota registrata al prot. n. 609190 del 10.11.2023, ha trasmesso la propria determinazione confermando il precedente contributo acquisito al prot. reg. al n. 336814 del 22.06.2023, integrandolo con valutazioni in merito alla derivazione di acqua pubblica dal pozzo artesiano esistente e comunicando di non aver competenze sulla microzonazione sismica (art. 89 DPR 380/2001) oltre a indicare che il progetto non interessa pertinenze idrauliche di competenza;
  • la Ditta con note registrate al prot. reg. ai nn. 619979, 619983, 619990 e 620001 del 17.11.2023, ha fornito le integrazioni richieste dalla struttura procedente e con successiva nota registrata al prot. reg. n. 631803 del 27.11.2023, ha trasmesso un’integrazione dello studio previsionale di impatto odorigeno;
  • il Comune di Concamarise, a seguito di richiesta della struttura regionale competente prot. n. 613470 del 14.11.2023, ha integrato con nota proprio prot. n. 5061 del 01.12.2023 registrata al prot. reg. n. 646150 del 04.12.2023, il parere precedentemente trasmesso specificando i permessi, autorizzazioni e atti di assenso di competenza, con le relative prescrizioni, che andranno a confluire nel provvedimento di autorizzazione unica e informando l’intenzione di sottoscrivere con la Ditta un accordo pubblico –privato per le misure di compensazione previste ai sensi dell’allegato 2 al D.M. 10.09.2010;
  • l’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici - Unità Organizzativa Supporto alle Autorizzazioni Ambientali e Controlli Preventivi Ovest (USACO), con nota registrata al prot. reg. 650414 del 06.12.2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio indicando la proposta di prescrizioni da inserire nel provvedimento conclusivo;
  • la Ditta con nota registrata al prot. n. 680629 del 22.12.2023, ha trasmesso delle integrazioni volontarie tra cui l’aggiornamento della perizia asseverata sulla qualità e quantità delle emissioni dei due cogeneratori e l’aggiornamento dei preventivi di connessione alla rete nazionale di distribuzione del gas. Con la medesima nota la Ditta ha comunicato che “la capacità di produzione dell'impianto di biometano a seguito di opportune verifiche dei parametri di efficienza e tolleranza impiantistiche dei sistemi di purificazione e compressione, si attesterà a 500 Smc/h, diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata per la richiesta di autorizzazione unica. La capacità di produzione identificata non comporta alcuna modifica / variazione / sostituzione di carattere strutturale ed impiantistico dell'impianto di progetto biometano nonché alcuna variazione al piano di alimentazione”;
  • la Provincia di Verona con propria nota prot. n. 66755 del 22.12.2023 registrata al prot. reg. n. 682872 del 27.12.2023, ha trasmesso il proprio parere di competenza con prescrizioni;
  • il Comune di Concamarise con nota proprio prot. n. 5430 del 27.12.2023 acquisita a prot. reg. n. 686516 del 28.12.2023, ha trasmesso il documento sottoscritto con la Ditta avente ad oggetto “ACCORDO SOSTITUTIVO EX ART. 11 LEGGE 241/1990 per la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e di compensazione relative alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano, con relative opere ed infrastrutture connesse, di capacità produttiva pari a 500 Smc/h, alimentato da biomasse vegetali ed effluenti zootecnici, da collocare in area ricadente nell'ambito del Piano degli Interventi del Comune di Concamarise (VR), con destinazione urbanistica a Z.T.O. “E”, iscritta al catasto Terreni, al Foglio 8, Particelle n.ri 111,2, 110, 61, 126, estesa complessivamente per mq. 63.579,00” contenente gli accordi assunti sulle misure di compensazione in favore del Comune medesimo ai sensi del D.M. 10.09.2010, sul contributo perequativo determinato in base ai criteri approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 04.12.2015 e sugli obblighi assunti dalla Ditta in merito alla sistemazione di un tratto della strada comunale Via Volta di accesso all’impianto;
  • la Ditta con note prot. registrate al n. 687686 del 29.12.2023 e n. 95 del 02.01.2024, ha trasmesso ulteriori integrazioni volontarie tra cui l’atto notarile di compravendita preliminare dei terreni su cui realizzare l’impianto e il preventivo aggiornato di E-Distribuzione;
  • la Provincia di Verona con nota proprio prot. n. 991 del 09.01.2024 e registrata al prot. reg. n. 8744 del 09.01.2024, ha trasmesso dei chiarimenti relativi al precedente parere prot. 66755 del 22.12.2023 in merito all’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;

DATO ATTO che l’impianto in progetto, secondo quanto dichiarato dalla Ditta, non rientra tra le aree e siti non idonei alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di biometano ai sensi dell’allegato alla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto, ai sensi del vigente P.T.R.C. - Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, si trova in “area ad elevata utilizzazione agricola”;

DATO ATTO che la Ditta dichiara di utilizzare un piano di alimentazione secondo cui la somma delle biomasse vegetali in alimentazione non risulterà superiore al 30% in peso sul totale delle matrici in ingresso, requisito necessario per evitare di rientrare nelle condizioni di non idoneità di cui alla D.C.R.V. n. 38 del 02/05/2013;

CONSIDERATO che l’impianto in progetto ricade in zona agricola “E” e che il Comune di Concamarise con proprio parere prot. n. 4500 del 27.10.2023 registrato al prot. reg. n. 589312 del 30.10.2023, ha comunicato la conformità urbanistica dell’area di progetto rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali (PATI e PI);

RITENUTA non necessaria, pertanto, ai sensi dell’art. 12 c. 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387 e del punto 15.3 dell’allegato al D.M. 10.09.2010, una variante allo strumento urbanistico comunale;

VISTI gli atti notarili di compravendita preliminare dei terreni su cui realizzare l’impianto prodotti dalla Ditta e attestanti la disponibilità dell’area come richiesto dall’art. 12 del D.Lgs 387/2003 e dal punto 13.1 lett. C dell’allegato al D.M. 10.09.2010;

VISTA l’indicazione della capacità di produzione dell’impianto di biometano pari a 500 Smc/h e non 505 Smc/h così come comunicata dalla Ditta con nota registrata al prot. reg. n. 680629 del 22.12.2023;

PRESO ATTO della suddetta indicazione della reale capacità produttiva dell’impianto che non comporta alcuna modifica/variazione/sostituzione di carattere strutturale ed impiantistico dell’impianto in progetto nonché alcuna variazione al piano di alimentazione;

VISTO l’Allegato A quale parte integrante e contestuale del presente provvedimento, nel quale sono riportati i principali elementi progettuali d’impianto, le autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel presente provvedimento di autorizzazione unica, nonché l’elenco degli elaborati di progetto;

CONSIDERATO che il progetto prevede il prelievo e la cessione di energia elettrica alla rete elettrica nazionale e l’immissione del biometano prodotto nella rete nazionale di distribuzione del gas;

DATO ATTO che la Ditta ha chiesto esplicitamente di non includere nel procedimento e di conseguenza nel presente provvedimento di autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs n. 387/2003, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione alla rete nazionale di distribuzione del gas e dell’energia elettrica esterne al limite di proprietà dell’impianto di che trattasi e che le stesse dovranno essere acquisite successivamente;

DATO ATTO che devono essere rispettate tutte le disposizioni di sicurezza sanitaria relative all’utilizzo di sottoprodotti di origine animale;

VISTO l’art. 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce che le autorizzazioni possano prevedere prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento;

RITENUTO di prescrivere l’adozione di tutte le misure atte ad impedire inconvenienti odorigeni, ai sensi del citato articolo 272-bis, rimandando ad eventuali ulteriori interventi di contenimento a seguito delle risultanze dei monitoraggi odorigeni post-operam;

CONSIDERATO che le emissioni derivanti da torcia e valvole di sovra-sottopressione non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come previsto dall’articolo 272, comma 5 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in quanto sistemi di emergenza;

DATO ATTO che le emissioni della caldaia, di potenzialità pari a 479 kW e del gruppo elettrogeno d’emergenza di potenzialità pari a 472,5 kW, sono considerate scarsamente rilevanti ai sensi dell’articolo 272 comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii in quanto rientranti tra le casistiche elencate nella Parte I dell'Allegato IV alla Parte V dello stesso D.lgs. 152/2006 e non sono soggette, pertanto, ad autorizzazione;

RITENUTO che le emissioni oggetto di autorizzazione ai sensi della Parte V del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. sono quelle derivanti dai due cogeneratori e dal biofiltro secondo le prescrizioni stabilite con il presente provvedimento;

VISTA la L.R. n. 16 del 27.07.2023 che ha introdotto modificazioni alla L.R. n. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica;

CONSIDERATO che in esito a tale aggiornamento, è stata attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

RITENUTO di procedere in relazione all’istanza della Ditta pervenuta in data antecedente all’entrata in vigore delle disposizioni introdotte con la L.R. n. 16/2023, al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, dei due cogeneratori descritti in Allegato A;

DATO ATTO che per ogni futura comunicazione e istanza relativa emissioni in atmosfera, l’Autorità competente deve intendersi la Provincia di Verona;

RITENUTO secondo quanto indicato dagli Enti competenti che gli scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e dell’art. 39 comma 3 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni, siano quelli delle acque reflue assimilate alle domestiche e delle acque di prima pioggia secondo le prescrizioni stabilite con il presente provvedimento;

DATO ATTO che la Ditta intende utilizzare acqua derivata da un pozzo artesiano esistente per il quale dovrà essere ottenuta variante d’uso secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1628/2015;

CONSIDERATO che la Ditta intende utilizzare il digestato prodotto per lo spargimento agronomico;

DATO ATTO che per l’utilizzazione agronomica del digestato la Ditta debba rispettare le disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R. n. 813 del 22 giugno 2021;

VISTA la relazione di assoggettabilità al D. Lgs n. 105/2015 con la quale la Ditta dichiara di non rientrare nelle soglie di assoggettamento;

RITENUTO che la Ditta debba monitorare i quantitativi di biogas/biometano in ogni istante presenti nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs n. 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni di cui al quesito Q22/2021 del coordinamento nazionale di cui all’art.11 del D. Lgs n. 105/2015;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto è esterno alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede del futuro impianto sono individuati dai seguenti codici: IT3210042 - Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine; IT3210016 – Palude del Brusà – Le Vallette; IT3210013 – Palude del Busatello; IT3210015 – Palude di Pellegrina;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

- non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, n. 1331/2017, n. 1709/2017;

- ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 22/2023 del 04.12.2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

EVIDENZIATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il Comune di Concamarise ai sensi dei punti 14.15 e 16.5 dell’allegato al D.M. 10.09.2010 ha individuato e concordato con la Ditta richiedente nel corso del procedimento, le misure compensative per la realizzazione del progetto secondo i criteri di cui all’Allegato 2 al D.M 10.09.2010;

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 27.12.2023, tra il Comune di Concamarise e la Ditta BMH21 S.r.l. trasmesso con nota acquisita a prot. reg al n. 686516 del 28.12.2023;

VISTA la relazione istruttoria della struttura regionale responsabile del procedimento (U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica della Regione del Veneto) agli atti dell’ufficio che, sulla base delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la Conferenza di Servizi decisoria;

VISTI i pareri agli atti di: Polizia Locale Media Pianura Veronese Distretto VR 5C, Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XII Ispettorato Territoriale Veneto, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Genio Civile di Verona, Consorzio di Bonifica Veronese, ULSS 9, TERNA Rete Italia S.p.A., Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, Comune di Concamarise, ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici e Provincia di Verona;

RITENUTO di poter adottare il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 29 dicembre 2003, n. 387, in accordo con gli esiti della Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il presente provvedimento di Autorizzazione Unica regionale;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

RICORDATO inoltre che eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative;

DATO ATTO del pagamento degli oneri istruttori, calcolati ai sensi dell’art.4. comma 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n.7;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il R.R. n. 1/2016;

la D.G.R. n. 232/2020;

la D.G.R. n. 24/2021;

la D.G.R. n. 473/2022;

decreta

1. È adottata la determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

2. Si dà atto che la determinazione di cui al punto precedente costituisce il provvedimento di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, alla Ditta BMH21 S.r.l., avente CF e P.IVA n. 02759500024 e sede legale alla Via Macallè n. 41 in Biella (BI), per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di biometano da 500 Smc/h e delle relative opere ed infrastrutture connesse così come richieste dalla Ditta, alla Via Volta in Concamarise (VR), al Foglio n. 8 mappali nn. 2, 110, 111, 61 e parte del mappale 126.

3. A seguito di procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/1990, confluiscono nel presente provvedimento le autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati riportati in Tab. A al paragrafo 2 “Effetti della procedura Unica” dell’Allegato A costituente parte integrante del presente provvedimento. Si dà atto che l’autorizzazione unica viene rilasciata fatti salvi eventuali diritti di terzi nonché le competenze di altri Enti/Amministrazioni relative ad eventuali ulteriori autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto nonché delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell’impianto stesso, che non confluiscono nel presente atto e che dovranno, pertanto, essere acquisiti successivamente da parte della Ditta.

4. L’impianto dovrà essere realizzato ed esercito in conformità alle proposte progettuali di cui agli elaborati riportati al paragrafo 3 dell’Allegato A e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento; ogni modifica deve essere assentita ai sensi della normativa vigente.

Realizzazione dell’impianto

5. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, devono essere rispettati gli adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.

6. L’inizio lavori, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, quarto periodo, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà avvenire entro i tre anni successivi al rilascio dell’autorizzazione ed il termine degli stessi entro tre anni dalla data di inizio lavori, decorsi detti termini, la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti; per un’eventuale proroga dell’inizio e conclusione dei lavori potrà avvenire tramite presentazione di motivata istanza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.

7. Almeno 30 giorni prima dell’INIZIO DEI LAVORI, la Ditta dovrà darne comunicazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise e alla Provincia di Verona; alla comunicazione di inizio lavori - pena decadenza del titolo abilitativo - dovranno essere allegati:

a) i contratti definitivi di acquisizione delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse oggetto del presente provvedimento, redatti nelle forme di cui all’articolo 1351 del Codice Civile, registrati e trascritti;
b) una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 1.081.509,00 Euro indicizzato secondo l’importo previsto al momento della presentazione della garanzia. La fideiussione dovrà essere conforme a quanto previsto all’art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j ed alla D.G.R.V. n. 253/2012 e s.m.i. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell’indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R. n. 253/2012;
c) idonea documentazione comprovante l’avvenuta redazione e deposito ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018, del progetto esecutivo di ogni struttura e delle opere da realizzare;
d) l’indicazione del direttore dei lavori e dell’impresa cui si intendono affidare i lavori;
e) copia del piano di sicurezza e di coordinamento (POS, PSC);
f) i preventivi per le opere di connessione alle reti elettrica e di distribuzione del gas esplicitamente accettati dal proponente nonché le relative autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti.

8. L’inizio lavori è subordinato all’accettazione delle garanzie finanziarie prestate.

9. Sia ottemperata la prescrizione contenuta nel parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 16972-P del 31.05.2023 (documento VRA22-140 BMH21 prot. Reg. n. 297514 del 01.06.2023): “…gli interventi di scavo siano preceduti da operazioni di verifica archeologica preliminare con oneri a carico della Ditta richiedente, effettuate da un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge e senza alcun onere a carico di questa Soprintendenza. Eventuali ritrovamenti potranno richiedere la realizzazione di scavi in estensione e la predisposizione delle opportune misure di tutela”.

10. Terre e rocce da scavo derivanti dai lavori di costruzione dell’impianto dovranno essere gestite secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

11. I serbatoi di stoccaggio di liquidi di servizio nonché di reagenti dovranno essere realizzati e posizionati in sicurezza su aree idonee in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati; le reti di connessione idraulica dei liquidi di servizio dovranno essere realizzate in modo tale che eventuali sversamenti per malfunzionamento di tenute meccaniche, guarnizioni o altro, possano essere facilmente raccolti con idonei manufatti/pavimentazioni impermeabili e convoglianti per gravità entro pozzetti di raccolta a tenuta, adeguatamente dimensionati.

12. Il sistema di illuminazione esterno dovrà essere realizzato conformemente alle normative di settore e in particolare alla L.R. n. 17 del 07/08/2009 “Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”.

13. Per quanto attiene gli effetti elettromagnetici, il progetto per la costruzione dell’impianto deve risultare conforme agli art. nn. 3, 4 e 6 del D.P.C.M. 08/07/2003; ai fini della protezione della popolazione dall’esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50Hz) generati da linee e cabine elettriche dovranno essere rispettate le DPA dalle cabine e dai relativi cavi di connessione.

14. La Ditta dovrà comunicare la FINE LAVORI all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona; alla comunicazione di conclusione dei lavori dovrà essere allegata relazione, predisposta da tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed alle ulteriori prescrizioni del presente provvedimento, incluse quelle in materia di incidenza ambientale.

15. La Ditta almeno 15 giorni prima dell’AVVIO DELL’IMPIANTO, inteso come avvio della ricezione delle matrici destinate alla digestione anaerobica, deve darne comunicazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Contestualmente a detta comunicazione, dovranno essere fornite le informazioni e la documentazione richieste alle prescrizioni n. 21 (SCIA e relativi allegati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151); n. 26 (accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale); n. 34 (riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009); n. 54 (derivazione d’acqua); n.77 (iscrizione al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e “Registro dei Fertilizzanti SIAN”).

16. Entro 90 giorni dalla data di avvio dell’impianto come definito al punto precedente, la Ditta dovrà comunicare la MESSA A REGIME di tutte le varie componenti all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l’esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga indicando il nuovo termine per la messa a regime. La proroga si intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

17. La Ditta dovrà trasmettere la dichiarazione sostitutiva di collaudo, ovvero il collaudo stesso dell’impianto e delle infrastrutture accessorie, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, avendo fatto trascorrere un congruo periodo di esercizio all’impianto e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di avvio dell’impianto come definito dal precedente punto 15.

Viabilità di accesso all’impianto

18. Dovrà essere ottemperato a quanto indicato nel parere espresso dal Comando di Polizia Locale Media Pianura Veronese-Distretto VR 5C (Comune di Bovolone) - prot. n. 0010692 del 20.04.2023 – (allegato VRA22-129).

19. Il tratto viabilistico esistente di Via Volta, così come indicato nel parere del Comune di Concamarise proprio prot. n. 4500 del 27.10.2023 registrato al prot. reg. n. 589312 del 30.10.2023, dovrà essere adeguato secondo gli accordi definiti tra la Ditta e il Comune di Concamarise.

Antincendio

20. Dovranno essere osservate le prescrizioni e indicazioni impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona di cui alla nota prot. n. 1660 del 30.01.2023 registrata al prot. reg. n. 525881 del 28.09.2023, Allegato B al presente provvedimento.

21. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta dovrà inviare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto copia della SCIA e dei relativi allegati ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, unitamente all’attestazione dell’avvenuto ricevimento da parte dei Vigili del Fuoco.

22. Relativamente alla cisterna di gasolio e limitatamente alle competenze comunali, sia osservato quanto previsto dal D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. - D.M. Interno 22 novembre 2017 e norme collegate, nonché, quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 in merito alla comunicazione preventiva di avvio dell’impianto, oltre alle altre norme collegate in materia.

Matrici in ingresso

23. La Ditta è tenuta ad utilizzare per l’alimentazione dei digestori esclusivamente le tipologie e i quantitativi di materie e sottoprodotti di cui alla tabella seguente, non costituenti rifiuto, per un totale di 81.450 tonnellate/anno:

Matrice

Quantità

Ripartizione

(t/anno)

(%)

Trinciato di triticale

7.850

9,64

Trinciato di sorgo

8.850

10,87

Paglia

1.300

1,60

Trinciato di stocco/tutolo

5.500

6,75

Letame bovini

20.250

24,86

Pollina pollo/tacchino

6.950

8,53

Pollina ovaiola fresca

10.700

13,14

Liquale bovini

17.800

21,85

Liquame suini

2.250

2,76

TOTALE

81.450

 

 

24. Qualsiasi variazione dei quantitativi e delle tipologie delle matrici in ingresso dovrà essere preventivamente assentita dall’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.

25. In conformità a quanto previsto dalla D.C.R.V. n. 38 del 02.05.2013, la percentuale di frazione di biomassa vegetale dedicata sul totale delle matrici necessarie all’esercizio dell’impianto, non dovrà essere superiore al 30%.

26. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto e pena decadenza del titolo abilitativo, la Ditta deve presentare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto e alla Provincia di Verona, gli accordi registrati di durata pluriennale di fornitura del materiale destinato alla digestione anaerobica, per i quantitativi annuali previsti con il presente provvedimento sulla base del modello ACCORDO –TIPO PER LA FORNITURA DI BIOMASSA di cui all’ALLEGATO A alla D.G.R.V. n.1349 del 03/08/2011. Ogni modifica, rinnovo, sospensione dei predetti accordi deve essere tempestivamente comunicata alla Regione del Veneto e alla Provincia di Verona.

27. La Ditta dovrà sempre tenere a disposizione degli Enti di controllo un registro, aggiornato almeno mensilmente, che riporterà: provenienza, caratteristiche e quantitativi delle matrici in ingresso all’impianto.

28. Per tutti i sottoprodotti in ingresso all’impianto la Ditta è tenuta a documentare, su richiesta dell’autorità di controllo, il possesso dei requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs n. 152/2006.

29. I mezzi che conferiscono le matrici in ingresso all’impianto devono assicurare la copertura dei carichi nei tragitti esterni.

30. La pollina dovrà essere gestita in conformità alla D.G.R. n.751 del 04 giugno 2019 “Linee guida applicative per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria degli allevamenti avicoli e suinicoli” e al D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allegamenti avicoli” e nel rispetto di ulteriori provvedimenti e/o disposizioni, in presenza di possibili focolai di influenza aviaria.

31. Le operazioni di trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere svolte nel rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e biosicurezza di cui alle indicazioni della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto.

32. Per l’utilizzo di liquame, letame e pollina devono essere rispettate le procedure previste dal Regolamento CE 1069/2009 e dal regolamento CE n. 142/2011, così come recepiti con D.G.R. n. 1530/2013.

33. Contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta è tenuta a dimostrare all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, di aver ottenuto il riconoscimento di cui al Regolamento CE 1069/2009.

Produzione biometano

34. Il biometano dovrà rispettare le specifiche di cui alla norma UNI/TS 11437:2019 “Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale”.

35. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Ditta deve trasmettere alla Regione del Veneto Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e alla Regione del Veneto Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture e Autorizzazioni energetiche, i dati di produzione di biometano.

Digestato

36. Per la gestione come sottoprodotto del digestato nel rispetto dei criteri di utilizzazione agronomica definiti al Titolo IV del D.M. 25.2.2016, la Ditta deve adempiere alle disposizioni contenute nel Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto – D.G.R.V. n. 813 del 22 giugno 2021 e s.m.i.; in caso di mancato rispetto di tale disposizione il digestato dovrà essere gestito come rifiuto secondo la normativa vigente.

Emissioni odorigene

37. Devono essere adottate tutte le misure, le modalità operative e gli accorgimenti, atti ad impedire inconvenienti odorigeni ai sensi dell’articolo 272-bis del Titolo I della Parte V del D.Lgs n. 152/06.

38. Entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 16, al fine di valutare gli impatti odorigeni dovuti all’impianto e ipotizzati nel documento “VRA22-081 Studio previsionale di impatto odorigeno” allegato all’istanza, dovrà essere effettuata un'indagine olfattometrica in conformità alla norma UNI EN 13725:2022. L’indagine dovrà essere condotta con due campagne di misurazione degli odori (estiva e invernale) con le modalità indicate nel Decreto direttoriale n. 309 del 28/06/2023 di approvazione degli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D. Lgs n. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività. Le concentrazioni di odore misurate, relative a tutte le fonti di impatto odorigeno dell’impianto nel corso delle campagne, saranno utilizzate come input per il modello di dispersione al fine di ottenere le mappe d’impatto per il confronto con i “Valori di accettabilità dell’impatto olfattivo presso il ricettore sensibile – Tabella 3” del sopra citato Decreto.

39. Almeno una delle due campagne di monitoraggio dovrà effettuarsi nel periodo di maggior intensità lavorativa dell’impianto nel corso dell’anno solare e in seguito, ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni odorigene, anche su espressa richiesta dell’Amministrazione comunale e quindi in aggiunta all’indagine di cui al punto precedente.

40. Qualora dai risultati delle campagne d’indagine o dalla gestione dell'impianto dovessero emergere molestie olfattive, la Ditta dovrà proporre un “Piano di gestione degli odori”, che dovrà altresì contenere le procedure operative, le modalità di gestione dell’impianto e le eventuali tecnologie adottate messe in atto al fine di ovviare alle problematiche emerse; qualora se ne manifesti la necessità, il Piano dovrà essere integrato con monitoraggi finalizzati a verificare l’adeguatezza degli accorgimenti tecnici e gestionali messi in atto, avendo a riferimento le modalità e le tecniche di indagine indicate nel Decreto sopra citato.

41. Gli esiti di indagini e monitoraggi dovranno essere trasmessi all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Verona e se necessario il provvedimento di autorizzazione verrà aggiornato con le relative prescrizioni di modifica/aggiuntive.

Emissioni in atmosfera

42. VALVOLE DI SOTTO-SOVRAPRESSIONE: devono essere azionate per il solo tempo necessario all’arresto in sicurezza degli impianti. La Ditta è tenuta ad annotare in registro cartaceo o informatizzato non modificabile, la causa dell’entrata in funzione delle valvole e la relativa durata.

43. TORCIA: dovrà essere munita di un conta-ore di funzionamento e messa in funzione solo in caso di situazioni critiche o di emergenza; non ne è consentito l’utilizzo generalizzato come sistema di smaltimento del biogas/biometano in eccesso. La Ditta dovrà provvedere alla compilazione di un registro (cartaceo/informatico, non modificabile), conservato presso l’impianto e tenuto a disposizione delle autorità di controllo, in cui annotare:

- registrazione delle accensioni della torcia (numero accensioni, data, ora, durata attivazione) e delle ore operative annue;
- i motivi che hanno causato il fuori servizio dell’impianto e l’accensione della torcia;
- tipologia di gas combusto.

44. Per le emissioni soggette ad autorizzazione ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, ovvero quelle derivanti dai cogeneratori e dal biofiltro, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a. la messa in esercizio e la conseguente messa a regime dell’impianto dovranno essere comunicate alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al dipartimento ARPAV competente per territorio, alla Provincia di Verona e al Comune di Concamarise, con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni;
b. il termine per la messa a regime dell’impianto, decorrente dalla data di messa in esercizio è fissato in 90 (novanta) giorni;
c. entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data fissata per la messa a regime dell’impianto dovranno essere effettuate le analisi dei fumi che dovranno essere trasmesse entro i successivi 30 (trenta) giorni alla U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, alla Provincia di Verona e al dipartimento ARPAV competente per territorio;
d. tutti i punti di campionamento devono essere accessibili e le misure rispettare le metodiche vigenti.

45. Per l’impianto di cogenerazione alimentato a metano – camino PEP1 e l’impianto di cogenerazione alimentato a biogas – camino PEP2, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni:

a. successivamente alla messa a regime di cui al punto precedente, dovranno essere effettuate le analisi dei fumi, con cadenza annuale concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno; le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto;
b. in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:

 

PEP 1 – cogeneratore a metano

PEP 2 – cogeneratore a biogas

Inquinante

Concentrazione
(valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)

Concentrazione
(valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)

Ossidi di azoto (NOx)

< 95 mg/Nmc

< 95 mg/Nmc

Monossido di carbonio (CO)

< 112 mg/Nmc

< 112 mg/Nmc

Polveri

< 50 mg/Nmc

/

Ossidi di Zolfo (SOx)

/

< 40 mg/Nmc

Carbonio organico totale (COT)

/

< 40 mg/Nmc

Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori (come HCL)

/

< 2 mg/Nmc


c. La verifica del rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere eseguita utilizzando le metodiche elencate dal D. Lgs n. 152/06 all’art. 271 comma 17 del Titolo I della Parte Quinta.
d. L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia;
e. La Ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia) entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale.

46. Per il BIOFILTRO, dovranno essere rispettate le ulteriori seguenti prescrizioni indicate dalla Provincia di Verona nel proprio parere prot. 66755 del 22.12.2023 registrato al prot. reg. n. 682872 del 27.12.2023:

a. “dovranno essere rispettati i seguenti limiti:

Tipologia Inquinante

Limiti

Ammoniaca NH3

5 mg/Nmc

Acido Solfidrico H2S

1 mg/Nmc

Polveri

10 mg/Nmc

COT

20 mg/Nmc

Mercaptani

5 mg/Nmc

Odore

300 UO/mc

 


Le analisi alle emissioni dovranno avere frequenza semestrale, rivalutabile a seguito degli esiti;
b. l’efficienza del biofiltro sia garantita mediante operazioni di manutenzione programmata, in particolare per quanto riguarda il ricambio del letto filtrante e il corretto grado di umidità, temperatura e pH dello stesso, con riferimento a quanto indicato al paragrafo 6.2 dell’Allegato 1 alla D.G.R.V.V n. 568/05;
c. le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere opportunamente registrate”.

47. Il funzionamento degli impianti di aspirazione e abbattimento delle emissioni dovrà essere garantito in qualsiasi condizione.

48. L’altezza dei punti di emissione presenti deve essere tale da evitare gli impatti negativi su finestre, pareti o aperture praticabili, prese d’aria, etc. presenti sugli edifici più prossimi.

49. Per tutti i punti di campionamento, le piattaforme di lavoro ed i relativi percorsi di accesso dovranno rispettare quanto indicato dalle norme tecniche di riferimento ed in particolare le UNI EN ISO 16911 e UNI EN 15259.

50. Eventuali liquidi di condensa provenienti dagli scarichi posti alla base dei camini dovranno essere allontanati come rifiuti (Parte IV^ D.Lgs. 152/06).

51. L’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs n. 152/2006, ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione.

52. la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs n. 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore.

Gestione acque e scarichi

53. Derivazione acqua: contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, la Ditta deve dimostrare di aver ottenuto:

- l’allacciamento all’acquedotto;
- la variante di finalità di utilizzo del pozzo artesiano esistente ai sensi della D.G.R. n. 1628/2015, da “uso irriguo” a uso “industriale ed igienico sanitario”.

54. Compatibilità idraulica: dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dal Consorzio di Bonifica Veronese prot. n. 3469 del 02.03.2023 (allegato VRA22-100 all’istanza della Ditta):

- “dovrà essere realizzato un volume compensativo per la laminazione delle acque meteoriche non inferiore a 3.000 mc;
- la quota di fondo del bacino di laminazione dovrà essere superiore di 50 cm alla escursione massima prevista della falda freatica, in modo tale da garantire l'effettiva disponibilità dell'intero volume di laminazione previsto;
- il serbatoio di accumulo deve essere sempre svuotato entro le 48 ore dall'evento meteorico;
- la Ditta ed i suoi aventi causa dovranno provvedere alla realizzazione delle opere di compensazione, nonché alla manutenzione e pulizia in via continuativa delle stesse. Tale obbligo dovrà essere trascritto in tutti gli atti di trasferimento della proprietà e/o della gestione degli immobili serviti dall'impianto”.

55. Scarico acque meteoriche: dovranno essere recepite le seguenti prescrizioni contenute nel parere della Provincia di Verona prot. 66755 del 22.12.2023 registrato al prot. reg. n. 682872 del 27.12.2023 e successivo chiarimento prot. 991 del 09.01.2024 registrato al prot. reg. n. 8744 del 09.01.2024:

- lo scarico delle acque meteoriche dei tetti e delle coperture e lo scarico delle acque di seconda pioggia “devono rispettare quanto previsto dall’art. 39, comma 5, N.T.A. del P.T.A. e quindi “laddove il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo non possa essere autorizzato dai competenti enti per la scarsa capacità dei recettori o non si renda convenientemente praticabile, il recapito potrà avvenire anche negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione della acque ivi convogliate”;
- lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia è autorizzato ai sensi dell’art. 39 comma 3 delle N.T.A. del P.T.A.. “La Ditta è pertanto tenuta a rispettare le seguenti prescrizioni e, ove non altrimenti specificato, quanto previsto nel D. Lgs. 152/2006.

1. Ogni scarico di acque reflue e di acque meteoriche di dilavamento deve avvenire nel suolo, ai sensi dell’art. 39 delle NTA del PTA;
2. rispettare, per lo scarico, i limiti della colonna “scarico su suolo” della tab. 4, allegato 5, Parte terza al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche;
3. sottoporre gli scarichi ad un controllo analitico annuale, mantenendo le analisi a disposizione del personale di vigilanza, verificando in particolare i seguenti parametri: pH, materiali grossolani, S.S.T., ferro, COD, idrocarburi totali, oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, tensioattivi totali, ferro, zinco, nichel, piombo, rame, alluminio, azoto totale e fosforo totale, oltre agli altri previsti dalla documentazione progettuale;
4. mantenere tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
5. qualora la gestione dell’impianto di depurazione non sia affidata a ditte specializzate, prevedere una formazione adeguata, periodica e dimostrabile del personale incaricato da parte del Titolare dell’Autorizzazione;
6. smaltire come rifiuti speciali i fanghi e gli altri materiali eventualmente prodotti dal sistema di trattamento, riportando sul registro di carico/scarico le quantità di rifiuti prodotti, identificati con codice EER;
7. non scaricare in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento depurativo;
8. comunicare tempestivamente al Comune di Concamarise (Vr), alla Provincia di Verona, al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona e alla Regione Veneto ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici;
9. richiedere nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presentasse caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate. Dare comunicazione qualora le caratteristiche rimangano invariate a seguito di interventi di ampliamento, ristrutturazione dell’insediamento e/o del sistema di trattamento e/o scarico, ovvero a seguito di trasferimento della proprietà o della gestione dell'attività e/o di variazione del legale rappresentante.”.

56. Scarico acque reflue assimilabili alle domestiche soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs n. 152/2006: dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni contenute nel parere del Comune di Concamarise prot. n. 5061 del 01.12.2023 registrata al prot. reg. n. 646150 del 04.12.2023: “Vengano rispettate le norme di riferimento dettate dal D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e le altre norme collegate al rispetto del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) del Veneto approvato con DCR n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i. – (Art. 34 NTA al P.T.A.). La Ditta dovrà impegnarsi:

- all’attivazione periodica del servizio di auto spurgo che consenta il completo svuotamento della vasca settica di stoccaggio e la rimozione, con ripetuti risciacqui, di tutte le sostanze solide, liquide e schiumose presenti all’interno tramite getti d’acqua idrodinamici ad alta pressione.
- a registrare in appositi registri da esibire alle autorità in caso di controlli:

-  tutte le operazioni di svuotamento periodico effettuate dalla Ditta incaricata alle operazioni di auto spurgo;
-  tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che saranno effettuate in impianto alla vasca settica di stoccaggio e vasca imhoff.”.

57. Dall’impianto di lavaggio ruote e dalle acque di processo non devono generarsi scarichi di alcun tipo.

Impatto acustico

58. Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni contenute nel parere del Comune di Concamarise prot n. 4500 del 27.10.2023 registrato al prot. reg. n. 589312 del 30.10.2023 e successiva integrazione prot. n. 5061 del 01.12.2023 registrato al prot. reg. n. 646150 del 04.12.2023: la Ditta dovrà eseguire entro 90 giorni dalla messa a regime dell’impianto di cui al precedente punto 16 “...una campagna di misurazione di impatto acustico “post-operam” ai ricettori individuati nello studio previsionale di impatto acustico, a fornire la relazione completa di dati e misurazioni e ad attuare, in caso di superamento dei limiti, tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto dei limiti previsti e di ogni altra valutazione e/o prescrizione, nessuna esclusa, che possa essere integrata da parere della struttura regionale che ne rilascia l’autorizzazione unica finale alla costruzione e messa in esercizio dell’impianto. La campagna di monitoraggio dovrà ripetersi a 6 e 12 mesi ed in ogni caso almeno una da effettuarsi nel periodo di maggior intensità lavorativa dell’impianto nel corso dell’anno solare, e in seguito, ogni ogniqualvolta intervengano modifiche che possano influire significativamente sulle emissioni acustiche, anche su espressa richiesta dell’Amministrazione comunale e quindi in aggiunta a detta campagna”;
“In caso di superamento limiti di rumore generati dall’impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, dovranno essere adottati gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 e s.m.i., nonché il rispetto delle norme contenute nel piano di classificazione acustica approvato dal Comune di Concamarise con Delibera di G.C. n. 61 del28/12/2002, e con osservanza a quanto previsto dalla L.R. n. 21/1999 – DDG ARPAV n. 3/2008”.


59. La relazione di impatto acustico post-operam redatta da tecnico competente in acustica, dovrà essere conforme al formato previsto dalla DDG ARPAV n. 3 del 29.01.2008 (disponibile nella sezione agenti fisici/rumore del sito web www.arpa.veneto.it). Le verifiche devono essere effettuate in condizioni di massima gravosità d’impianto (massimo impatto acustico che considera tutte le possibili sorgenti di emissione, comprese quelle già esistenti).

60. Gli esiti delle campagne di monitoraggio devono essere trasmessi tempestivamente al Comune di Concamarise e al Dipartimento provinciale ARPAV di Verona, dandone conoscenza all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.

V.INC.A. e opere di mitigazione ambientale

61. Si riconosce una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

62. Gli habitat di interesse comunitario non dovranno essere coinvolti e dovrà essere mantenuta invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero garantire una superficie di equivalente di idoneità per le specie: Bufo viridis, Rana dalmatina, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Coronella austriaca, Falco columbarius, Lanius collurio, Hypsugo savii.

63. Contestualmente alla costruzione dell’impianto dovranno essere realizzate le opere di mitigazione ambientale prevedendo il rafforzamento delle condizioni ecotonali lungo i margini settentrionali dell’ambito di variante, mediante l’integrazione ovvero la realizzazione di fasce arboreo-arbustive di ampiezza non inferiore a 5m dall’asse mediano del fusto, con struttura plurifilare e multiplana.

64. Nella realizzazione delle opere a verde dovranno essere utilizzate specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum); nello specifico per la parte arborea tra: Quercus robur, Carpinus, betulus, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Ulmus minor e Acer campestre; per la parte arbustiva tra: Ligustrum vulgare, Crataegus  monogyna, C. oxyacantha, Cornus sanguinea, Rhamnus catharticus, Euonymus europaeus, Rosa arvensis, Viburnum opules, Corylus avellana, Prunus spinosa.

65. Le piantumazioni arboree/arbustive previste saranno effettuate con soggetti già sviluppati in termini di fusto e chioma e verranno messi in atto dalla Ditta tutti gli interventi necessari per garantirne la relativa persistenza per l’intera durata dell’impianto in argomento, provvedendo al ripristino di eventuali fallanze.

66. Dovrà essere documentato il rispetto delle suddette prescrizioni dandone adeguata informazione all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto.

Rischio di incidenti rilevanti

67. la Ditta dovrà monitorare i quantitativi di biogas/biometano presenti in ogni istante nell’impianto al fine della verifica di assoggettabilità al D.Lgs n. 105/2015 secondo le modalità e disposizioni previste dalla vigente normativa nonché secondo le indicazioni del Coordinamento nazionale di cui all'art.11 del D.Lgs n. 105/2015, riportate nella risposta al quesito 22/2021 "Classificazione della miscela di gas contenuta all’interno di bio-digestori ai fini dell’ assoggettabilità al D.Lgs.105/2015" pubblicato nel sito del MASE.

Connessioni alla rete elettrica e gas

68. Per la costruzione di linee elettriche in cavo interrato siano rispettate le condizioni dettate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato territoriale del Veneto con proprio nulla-osta prot. 105573 del 25.05.2023 – Allegato C al presente provvedimento.

69. Il presente provvedimento non ricomprende le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle opere di connessione alla rete elettrica nazionale e alla rete gas esterni al limite di proprietà dell’impianto, che dovranno essere, pertanto, acquisite successivamente dalla Ditta.

Dismissione e ripristino

70. La cessazione dell’attività dell’impianto deve essere comunicata all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto, al Comune di Concamarise, alla Provincia di Verona e al Dipartimento provinciale ARPAV di competenza.

71. Sono posti a carico dell’esercente dell’impianto l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto medesimo.

72. Il ripristino dello stato dei luoghi, dovrà avvenire secondo un piano definitivo da redigere sulla base del piano di dismissione e ripristino di cui al doc. “VRA22-103_rev1 Piano di Dismissione”.

73. I rifiuti prodotti durante la dismissione dell’impianto devono essere gestiti nel rispetto della normativa vigente.

Altre prescrizioni

74. L’atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia degli elaborati approvati devono essere conservati presso l’impianto.

75. La Ditta dovrà attuare quanto previsto nel capitolo 18 “Misure di controllo e monitoraggio dell’impianto” del documento “VRA22-001_rev1 Relazione tecnica generale” tra cui la tenuta presso l’impianto di un registro, aggiornato con cadenza almeno settimanale, in cui annotare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e le attività di controllo eseguite per la verifica di funzionamento in regime ordinario (es. analisi effettuate, eventuali correttivi apportati, sostituzione filtri a carbone attivi, etc.).

76. Nel caso in cui sia dovuta, dovrà essere trasmessa all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto contestualmente alla comunicazione di avvio dell’impianto, copia della documentazione atta a certificare l’avvenuta iscrizione del produttore al “Registro dei Fabbricanti di Fertilizzanti” e del prodotto al “Registro dei Fertilizzanti SIAN” previsto dal D. Lgs n. 75/2010 e s.m.i.

77. I rifiuti provenienti dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto dovranno essere gestiti in deposito temporaneo e avviati a recupero/smaltimento nel rispetto della normativa vigente; i rifiuti dovranno essere sempre distinti, tracciabili e gestiti con adeguati presidi ambientali.

78. Al fine di impedire qualsiasi fuoriuscita di liquidi dalle vasche, il livello del materiale stoccato deve essere mantenuto sotto controllo da un sensore principale e da un sensore di riserva in grado intervenire in caso di malfunzionamento del primo.

79. In relazione al potenziale rischio esplosione per la presenza di gas, la Ditta deve provvedere alla classificazione delle zone secondo la norma CEI EN 60079-10-1 e di garantire che tutti gli impianti tecnologici siano adeguati alla zona classificata. Secondo quanto indicato dall’art 296 del D. Lgs n. 81/2008, le installazioni elettriche nelle aree classificate 0,1,20,21 ai sensi dell’allegato XLIX, devono essere sottoposte alle verifiche di cui ai capi II e IV del DPR 462/2001.

80. La Ditta deve attuare interventi atti a prevenire la proliferazione di roditori, mosche, zanzare e insetti infestanti ed annotare gli interventi nel registro di manutenzione.

81. Sono stabilite le misure compensative a favore del Comune di Concamarise ai sensi dell’Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) del DM 10.09.2010, definite in Conferenza di Servizi secondo l’accordo sottoscritto tra Comune e Ditta trasmesso dal Comune di Concamarise con nota registrata al prot. reg. n. 686516 del 28.12.2023.

82. Dovrà essere rispettato quanto previsto dal decreto MiTE 15 settembre 2022 (GU Serie Generale n. 251 del 26.10.2022) in particolare il rispetto dei requisiti in materia di sostenibilità di cui all’art. 1 della suddetta norma.

Prescrizioni generali

83. Dovranno essere rispettate tutte le misure necessarie atte a garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, sia all’interno dell’area del sito oggetto d’intervento, sia a rispetto e a salvaguardia delle aree limitrofe e circostanti a detto ambito, e quindi, il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico – sanitaria – urbanistica – edilizia - di pubblica sicurezza e di tutela e salvaguardia ambientale, comprese le distanze legali/regolamentari, a tutela e salvaguardia anche dei nuclei di case abitate sparse e di centri abitati e non, posti nelle vicinanze all’ambito d’intervento su cui è prevista la realizzazione dell’impianto.

84. Sono fatte salve le competenze del Comune di Concamarise in relazione al T.U.L.S. (Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265).

85. La durata di validità del presente atto è quella prevista dalle normative ambientali e di settore; i rinnovi/aggiornamenti necessari per le singole autorizzazioni incluse nella presente autorizzazione unica dovranno essere richiesti, con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente, all’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Regione del Veneto ai fini dell’aggiornamento del presente provvedimento.

86. In caso di violazione di una o più prescrizioni stabilite con il presente provvedimento si applicheranno le disposizioni sanzionatorie secondo quanto previsto dall’articolo 44, comma 3 del D. Lgs n. 28/2011 e s.m.i. e dalle normative di settore dei titoli ricompresi nel presente provvedimento.

87. L’efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di notifica dello stesso.

88. Eventuali modifiche o variazioni di titolarità devono essere richieste o comunicate secondo le vigenti normative.

89. Il presente provvedimento è trasmesso alla Ditta BMH21 S.r.l. e ai seguenti soggetti: Comune di Concamarise, Provincia di Verona, ARPAV Dipartimento provinciale di Verona, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, Consorzio di Bonifica Veronese, Comando Provinciale dei VV F. di Verona, Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII – Ispettorato Territoriale Veneto, ULSS 9 Scaligera, Comando Polizia Locale Media Pianura Veronese, Genio Civile di Verona, Direzione prevenzione, sicurezza alimentare, veterinaria della Regione del Veneto, ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, ENAV S.p.A., SNAM Rete Gas S.p.A., TERNA Rete Italia S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., GSE e Ufficio delle Dogane di Verona.

90. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

91. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

2_Allegato_A_521439.pdf
2_Allegato_B_521439.pdf
2_Allegato_C_521439.pdf

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