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Bur n. 14 del 30 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 1 del 15 gennaio 2024

Ditta Fassa s.r.l.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata "BOSCAROLA" e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR) di cui al Decreto n. 53 del 23.10.2023. Precisazioni. D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale si precisa esattamente quale sia l’area della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR), autorizzata alla coltivazione in ampliamento con Decreto n. 53 del 23.10.2023.

Il Direttore

VISTO il Decreto n. 53 del 23.10.2023 con il quale la ditta Fassa s.r.l. è stata autorizzata a coltivare in ampliamento la cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR);

CONSIDERATO che al punto n. 5 del Decreto n. 53/2023 è stabilito che la coltivazione della cava debba svolgersi “… all’interno dell’area individuata con linea rossa continua nella tavola Elaborato T2 ”Planimetria catastale” a scala 1:2000…”, elaborato facente parte della documentazione di progetto autorizzata;

DATO ATTO che all’interno della perimetrazione di cui al punto n. 5 del Decreto n. 53/2023 è ricompreso, tra gli altri, il terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè;

VISTA la nota in data 30.12.2023, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 400 del 02.01.2024, con la quale la ditta Fassa s.r.l. ha comunicato che, a causa di mero errore grafico, all’interno delle tavole progettuali del piano di coltivazione di cava è stato ricompreso anche il terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè del quale la ditta medesima non è proprietaria, non ha mai fatto parte del progetto di coltivazione originariamente autorizzato e nemmeno del progetto di ampliamento richiesto, chiedendone contestualmente lo stralcio;

VERIFICATA, con analisi degli atti d’ufficio, la coerenza di quanto comunicato dalla ditta Fassa s.r.l. in merito all’estraneità del terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè rispetto al progetto di coltivazione originariamente autorizzato;

RITENUTO necessario specificare con precisione quale sia l’area all’interno della quale la coltivazione in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR), provvedendo a stralciare dall’individuazione di cui al punto n. 5 del Decreto n. 53 del 23.10.2023 il terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè;

CONSIDERATO che l’esclusione del terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè dall’area autorizzata in ampliamento della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR), trattandosi di mero errore materiale grafico, non comporta alcuna modificazione delle modalità di estrazione e ricomposizione ambientale del sito né variazioni delle volumetrie di materiale utile o di scarto ed associato come autorizzate con provvedimento n. 53 del 23.10.2023;

VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sicurezza del Territorio (o suo delegato)”;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017;

VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152;

VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prendere atto dell’errore materiale grafico compèiuto della ditta Fassa s.r.l. . – C.F. 02015890268 con sede in Spresiano (TV) via Lazzaris n. 3 con il quale è stato ricompreso all’interno dell’area della cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR) il terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè;
  3. di stralciare dall’area della cava all’interno della quale la ditta Fassa s.r.l. è stata autorizzata a coltivare in ampliamento cava di calcare per industria denominata “BOSCAROLA” e sita nei Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè (VR) di cui al punto n. 5 del Decreto n. 53 del 23.10.2023 il terreno catastalmente censito al mappale n. 272 Fg. 39 del Comune di Dolcè;
  4. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  5. di disporre l'invio del presente provvedimento ai Comuni di S. Ambrogio Valpolicella e Dolcè, alla Provincia di Verona e alla U.O. Servizi Forestali;
  6. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo e della Costa all’esecuzione del presente atto;
  7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo;

Luca Marchesi

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