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Bur n. 14 del 30 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 65 del 19 dicembre 2023

Istanza di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 7, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e contestuale adeguamento, ai sensi dell'art.273-bis, commi 6 e 7, del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di un cogeneratore alimentato a biomassa (olio vegetale) da 7,6 MWe e 16 MWt autorizzato con D.G.R. n. 2262 del 08.08.2008 ai sensi del D.Lgs 387/2003 Ditta: "Cereal Docks S.p.A." stabilimento alla via dell'Agricoltura in Portogruaro (VE). D. Lgs 387/2003; D. Lgs 152/2006; D. Lgs 28/2011; L.R. 11/2001.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rinnova il titolo autorizzativo settoriale relativo alle emissioni in atmosfera rilasciato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 con D.G.R. n. 2262 del 08.08.2008. 

Il Direttore

RICHIAMATI l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;

- il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i.;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

- Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ed in particolare il punto 15 dell’Allegato al Decreto, che stabilisce che le singole autorizzazioni settoriali incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 siano rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore;

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

- l’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce “medio impianto di combustione” un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall’Allegato X alla Parte Quinta, l’art. 269 del D. Lgs n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti,e il successivo art. 273-bis, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;

- l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;

- il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l’Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;

- il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTI - la D.G.R. n. 2262 del 08.08.2008, con cui la Regione del Veneto ha autorizzato la ditta Cereal Docks S.p.A. all’installazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione da 7,6 MWe alimentato a biomassa (olio vegetale) presso il proprio stabilimento in Portogruaro (VE);

- l’istanza registrata al protocollo regionale n. 352511 del 25.06.2010, con cui la Ditta aveva presentato alcune modifiche, lanota prot. reg. n. 134924 del 21.03.2011, con cui l’amministrazione regionale aveva comunicato al Comune di Portogruaro, alla Provincia di Venezia e all’ARPAV alcune considerazioni in merito ad alcuni aspetti di carattere edilizio segnalati al riguardo dall’amministrazione comunale, e la successiva nota prot. reg. n. 382837 del 11.08.2011 con cui si prendeva atto che quanto presentato dalla Ditta con la propria istanza non costituiva variante significativa al progetto della centrale approvato con D.G.R n. 2262/2008;

VISTE - l’istanza registrata al prot. reg. n. 17739 del 11.01.2023, con la quale la Cereal Docks S.p.A. con sede legale alla via dell’Innovazione n. 1 in Camisano Vicentino (VI) ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell’art. 269, comma 7 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e l’ adeguamento dei valori limite e delle prescrizioni ai disposti di cui all’art. 273-bis, comma 5 del medesimo decreto legislativo, per il cogeneratore alimentato a biomassa (olio vegetale) da 7,6 MWe e 16 MWt, installato presso il proprio stabilimento sito alla via dell’Agricoltura n. 1 in Portogruaro (VE);

 - la nota assunta al prot. reg. con n. 154784 del 02.04.2012, confermata dalla nota assunta al prot. reg. n. 383189 del 17.07.2023, con cui la Ditta ha comunicato la modifica consistente nella variazione dell’agente riducente da utilizzare nel catalizzatore per l’abbattimento degli NOx, da urea al 40% a soluzione ammoniacale al 24%, per conseguire un vantaggio in termini di efficienza e durata del reattore garantendo in questo modo una riduzione della quota di ammoniaca residua al camino;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

- con nota prot. reg. n. 206537 del 17.04.2023 indirizzata alla Ditta, al Comune di Portogruaro, alla Città metropolitana di Venezia, ad ARPAV- Dipartimento provinciale di Venezia e a ARPAV- Dipartimento Regionale Rischi tecnologici e Fisici -U.O Supporto alle Autorizzazioni e Controlli, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, alla Livenza Tagliamento Acque S.p.A, all’Autorità di Bacino Distrettuale Alpi Orientali, al Comando Provinciale VV F. di Venezia, a E-Distribuzione S.p.A, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Divisione XII Ispettorato Territoriale Veneto, alla Regione del Veneto – U.O. Genio Civile di Venezia e in conoscenza all’ULSS 4 Veneto Orientale Dipartimento di Prevenzione Veterinari e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F Venezia, la competente Struttura regionale ha richiesto alla ditta la documentazione di completamento dell’istanza, ha comunicato l’avvio del procedimento e indetto una Conferenza di Servizi in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della L. 241/1990;

 - con nota assunta al prot. reg. n. 244110 del 08.05.2023 e con quelle successive assunte al prot. reg. n. 253855, n. 253860, n. 253865, n. 253872 e n. 253913 del 11.05.2023, la Ditta ha trasmesso la documentazione di completamento e ha anche dichiarato che:

  • l’impianto esistente non ha subito variazioni rispetto al progetto autorizzato con la D.G.R. n. 2262 del 08.08.2008 e con la successiva presa d’atto della variante progettuale comunicata con la sopra citata nota prot. reg. n. 134924 del 21.03.2011;
     
  • che non ci sono variazioni in termini di impatto rispetto a quanto autorizzato;
     
  • che con la richiesta di rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni non si intende apportare modifiche all’impianto;

- con la comunicazione registrata al prot. reg. n. 250697 del 10.05.2023, l’Autorità di bacino Distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole all’intervento;

- con la nota registrata al prot. reg. n. 270991 del 18.05.2023, l’U.O Genio Civile di Venezia ha comunicato che il procedimento non riguarda opere idrauliche di competenza e pertanto non è dovuto alcun parere;

- con la nota assunta con prot. reg. n. 273155 del 19.05.2023, il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha comunicato il proprio parere favorevole considerato che il rinnovo dell’autorizzazione dell’impianto non appare contrastare con le esigenze di tutela dell’assetto idraulico del territorio;

- con la comunicazione assunta con prot. reg. n. 294614 del 31.05.2023, la società Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha affermato che non risulta necessario l’espressione di alcun parere di competenza in quanto l’istanza non riguarda la matrice scarichi;

- con la nota registrata al prot. reg. n. 312990 del 09.06.2023, ARPAV ha evidenziato la necessità di alcune integrazioni;

- con la nota dell’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera proprio prot. n. 329236 del 19.06.2023, sono state trasmesse alla Ditta le richieste di integrazioni avanzate dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento e comunicato che nel provvedimento finale sarà incluso esclusivamente quanto richiesto dalla Ditta medesima;

- con nota registrata al prot. reg. n. 383189 del 17.07.2023 successivamente integrata con nota assunta al prot.reg. n. 403085 del 26.07.2023, la Ditta ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti. Con la citata nota del 17.07.2023 la Ditta ha comunicato anche la modifica consistente nella variazione dell’agente riducente da utilizzare nel catalizzatore per l’abbattimento degli NOx, da urea al 40% a soluzione ammoniacale al 24%, per conseguire un vantaggio in termini di efficienza e durata del reattore garantendo in questo modo una riduzione della quota di ammoniaca residua al camino, confermando quanto precedentemente comunicato con la nota registrata al prot. reg. con n. 154784 del 02.04.2012;

- con la nota assunta con prot. reg. n. 507694 del 18.09.2023, ARPAV ha trasmesso il proprio contributo istruttorio relativamente alle integrazioni trasmesse dalla Ditta con la raccomandazione che la stessa effettui regolari controlli e manutenzioni del bacino di contenimento dove sono alloggiati i serbatoi, della pompa di svuotamento e dell’impianto di trattamento annesso, nonché gli eventuali adeguamenti della procedura aziendale per lo svuotamento del bacino dopo eventi piovosi;

- con nota registrata con prot. reg. n. 534199 del 03.10.2023, la Ditta ha trasmesso alcuni chiarimenti e documenti integrativi a sostituzione dei precedenti; in particolare, nella citata nota, la Ditta ha presentato il piano di ripristino revisionato e sostitutivo, richiedendo la deroga alla dismissione:

  • dei serbatoi di stoccaggio in quanto, anche in caso di cessazione dell’impianto a biomasse, essi potranno essere utilizzati per lo stoccaggio di materie prime o prodotti finiti a servizio dello stabilimento;
     
  • del piping riutilizzabile per trasferimento di fluidi tra zone dello stabilimento;
     
  • del fabbricato dove è alloggiato l’impianto a biomasse in quanto potrà essere utilizzato per diverse attività a servizio dell’insediamento industriale (ad es. ricovero mezzi);
     
  • della cabina elettrica di trasformazione e connessione rete;
     
  • quantificando l’importo della corrispondente garanzia finanziaria in Euro 178.922,15;

RICHIAMATO il p.to 2.3, 5° trattino, dell’Allegato A al Decreto n. 2 del 27 febbraio 2013 (“per gli impianti realizzati in zone produttive (industriali, artigianali) si valuta la possibilità di mantenere le strutture e gli elementi costruttivi dell’impianto compatibili con la destinazione d’uso dell’area”);

RICORDATO che l’area in cui sono ubicate tali strutture è urbanisticamente classificata come ZTO D1- industriale strategica, ai sensi del vigente Piano degli interventi del Comune di Portogruaro;

RITENUTO di condividere la raccomandazione indicata da ARPAV assunta al prot. reg. n. 507694 del 18.09.2023, e di richiedere alla Ditta che effettui regolari controlli e manutenzioni del bacino di contenimento dove sono alloggiati i serbatoi, della pompa di svuotamento e dell’impianto di trattamento annesso, nonché gli eventuali adeguamenti della procedura aziendale per lo svuotamento del bacino dopo eventi piovosi;

RITENUTO di accogliere la richiesta di deroga alla dismissione presentata con nota prot. reg. n. 534199 del 03.10.2023, e di prescrivere la prestazione di garanzie finanziarie per l’importo di Euro 178.922,15;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, in quanto il progetto è riconducibile come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 4 della D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 alla seguente ipotesi: “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza;

DATO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono: IT 3250012, “Ambiti fluviali del Reghena e del Lemene-Cave di Cinto Maggiore” e SIC/ZPS IT3250006, “Bosco di Lison” rispettivamente a circa 1 km e 5 km;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 21/2023 del 16/10/2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

VISTO che la L.R. 16 del 27.07.2023, in vigore dal 01.08.2023, che ha introdotto modificazioni alla L.R. 33/1985 ed alla L.R. 11/2001 per l’aggiornamento delle disposizioni relative alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ed il contestuale allineamento alla vigente normativa in materia di autorizzazioni alla produzione di energia elettrica; in esito a tale aggiornamento, è attribuita alle Province la competenza al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, incluse quelle derivanti da impianti di produzione di energia elettrica;

DATO ATTO che per ogni comunicazione relativa al titolo settoriale ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 confluito nell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/2003, l’Autorità competente deve intendersi la Città metropolitana di Venezia;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il Regolamento Regionale n. 1/2016;

la DGRV n. 473/2022;

la DGRV n. 232/2020;

la DGRV n. 24/2021;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
     
  2. L’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2262 del 08.08.2008, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, alla ditta Cereal Docks S.p.A. (C.F. e P.IVA n. 02218040240), con sede legale alla via dell’Innovazione n.1 in Camisano Vicentino (VI) e stabilimento alla via dell’Agricoltura in Portogruaro (VE), è aggiornata con il presente provvedimento.
     
  3. Per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, sono fatte salve le disposizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. 2262 del 08.08.2008 e nel parere della Commissione Tecnica Regionale sezione Ambiente n. 3458/2007 allegato alla stessa, e nella nota prot. reg. n. 382837 del 11.08.2011 di riscontro all’istanza di variante citata in premessa.

Emissioni in atmosfera

  1. È rinnovata, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera alla ditta Cereal Docks S.p.A per un impianto di cogenerazione da 7,6 MWe complessivi e alimentato a biomassa (olio vegetale) presso lo stabilimento produttivo sito in Portogruaro (VE), descritto nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni del presente provvedimento.
     
  2. Ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, l’autorizzazione ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento. L’eventuale rinnovo deve essere richiesto con le modalità e le tempistiche individuate dalla norma di settore.
     
  3. Si dà atto, ai sensi dell’art. 273-bis, comma 5, del D. Lgs n.152/2006, dell’avvenuto adeguamento per i parametri NOx, CO e Polveri totali, ai valori limite indicati nel paragrafo 3 “Motori fissi a combustione interna” della Parte III dell’Allegato I alla Parte Quinta del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., mentre per i rimanenti parametri (Ossidi di zolfo, COT e ammoniaca) i limiti massimi del citato paragrafo dovranno essere rispettati a partire dal 01/01/2025.
     
  4. ANALISI ANNUALI
    1. Dovranno essere effettuate analisi sui fumi, con cadenza annuale, concludendo il procedimento di rilevamento entro lo stesso mese di ogni anno;
    2. Le relative date di campionamento dovranno essere preventivamente comunicate con anticipo di almeno 15 gg alla Città metropolitana di Venezia e al Dipartimento ARPAV competente per territorio.
    3. Le analisi dovranno essere tenute a disposizione presso l’impianto.
       
  5. VALORI LIMITE
    1. Fino al 31.12.2024, in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione come media giornaliera, come riportato nella D.G.R. n. 2262/2008:

Inquinante

Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 5%)

mg/Nmc

CO

80

NOx

160

Polveri

16

  1. A partire dal 01.01.2025, in tutte le condizioni di esercizio, con l’esclusione dei periodi di arresti e guasti, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite di concentrazione e di flusso di massa come media giornaliera:

Inquinante

Concentrazione (valori riferiti alla portata normalizzata degli effluenti gassosi secchi con tenore di Ossigeno del 15%)

mg/Nmc

CO

30

NOx

60

SO2

60

Polveri

6

COT

20

AMMONIACA

5


con portata normalizzata secca dei gas di scarico, calcolata come media delle analisi effettuate dal 2019 al 2022, riferito ad un tenore di ossigeno del 15% pari a 61.021 Nmc/h;

  1. METODICHE
    1. Le determinazioni analitiche di laboratorio devono essere effettuate con i metodi indicati dalla normativa.
    2. Per i parametri per i quali devono essere rispettati BAT-AEL, i metodi devono essere quelli indicati nelle BATC di riferimento (metodi EN) e nel caso sia indicato “metodo EN non disponibile” o non siano indicati i metodi, si utilizzano altre metodiche, tenendo presente la logica di priorità fissata dal BRef “Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” e dal D. Lgs 152/2006.
    3. Ove non previsto dalla normativa e/o dalle BATC, le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi ufficiali riconosciuti a livello nazionale/internazionale e in regime di buone pratiche di laboratorio e di qualità (con la logica di priorità fissata dal sopra citato Bref).
    4. Metodi diversi dalle casistiche sopra citate possono essere utilizzati qualora sia effettuata la Relazione di Equivalenza, secondo quanto previsto dal paragrafo CRITERI MINIMI DI EQUIVALENZA dell’Allegato G alla Nota Tecnica ISPRA prot. n. 18712 del 01/06/2011 “Definizione di modalità per l’attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo (PMC). SECONDA EMANAZIONE”, come aggiornato dalle successive emanazioni esplicative (al momento fino alla quinta emanazione prot. ISPRA n.16760 del 19/04/2013).
    5. Le metodologie di campionamento e di analisi adottate dal Servizio Laboratori di ARPAV sono reperibili nel sito internet http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche.
    6. Al rapporto di prova dovrà essere allegato il giudizio di conformità del metodo redatto dal tecnico competente.
       
  2. CAMPIONAMENTO
    1. L’impianto deve essere predisposto per consentire l’accesso in sicurezza alle Autorità competenti per il controllo periodico delle emissioni e verifiche anche di natura amministrativa.
    2. In merito agli apprestamenti inerenti all’accessibilità a camino, alla collocazione della sezione di prelievo e alla dotazione delle necessarie prese di campionamento, dovrà rispettato quanto previsto al punto 3.5 dell’allegato 6 alla parte 5 del D.Lgs 152/2006. 
       
  3. MANUTENZIONE
    Dovranno essere opportunamente formalizzati e registrati dalla Ditta, con modalità non successivamente modificabile, gli interventi di manutenzione e controllo effettuati almeno secondo le frequenze dettate dal costruttore. Dovranno essere annotati in particolare gli interventi sul sistema di regolazione della combustione dell’impianto di cogenerazione, sui sistemi per l’abbattimento degli inquinanti emessi in atmosfera, nonché quelli del successivo articolo 9.
     
  4. SERBATOI RIFIUTI LIQUIDI/MATERIE PRIME LIQUIDE
    1. I serbatoi di deposito dei rifiuti liquidi e delle materie prime liquide di servizio devono essere realizzati in conformità alla normativa vigente e dotati di bacini di contenimento correttamente dimensionati.
    2. Devono essere effettuati regolari controlli e manutenzioni del bacino di contenimento dove sono alloggiati i serbatoi, della pompa di svuotamento e dell’impianto di trattamento annesso, nonché gli eventuali adeguamenti della procedura aziendale per lo svuotamento del bacino dopo eventi piovosi.
       
  5. EFFICIENZA
    L’impianto dovrà perseguire la massima efficienza termica relativamente all’utilizzo del calore prodotto in conformità alle norme vigenti relative al miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti e dell’ottimizzazione degli usi finali dell’energia.
     
  6. RAPPORTO PRODUZIONE
    La ditta dovrà trasmettere annualmente alla Regione del Veneto - Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - Infrastrutture e autorizzazioni energetiche, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione con i dati di produzione annua di energia elettrica e termica prodotta e utilizzata con ripartizione mensile, ai fini del monitoraggio previsto dal Piano Energetico Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6/2017.
     
  7. MODIFICHE E VARIAZIONI GESTORE
    Ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore deve essere comunicata all’autorità competente (Città metropolitana di Venezia), secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art.269 del D. Lgs 152/2006, nonché alla Regione Veneto per l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione unica ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. 387/2003.

V.INC.A.

  1. È riconosciuta una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017.

Dismissione impianto e ripristino

  1. La dismissione dell’impianto e relativo cronoprogramma dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione del Veneto (Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera e Direzione Ricerca Innovazione ed Energia), al Comune di Portogruaro e alla Città metropolitana di Venezia.
     
  2. Il ripristino dello stato dei luoghi dovrà avvenire secondo il piano di dismissione e ripristino di cui al documento “Cereal_Docks_Domanda_rinnovo_AE_Piano_ripristino_rev01” presentato con nota prot. reg. n. 534199 del 03.10.2023.
     
  3. Lo stato dei luoghi dovrà essere ripristinato a carico del soggetto esercente al momento della dismissione dell’impianto affinché il sito risulti disponibile per i previsti successivi usi.
     
  4.  I rifiuti provenienti dalle operazioni di dismissione dell’impianto dovranno essere avviati a recupero o a smaltimento nel rispetto della normativa vigente al momento della stessa.
     
  5. GARANZIA FINANZIARIA
    Pena decadenza del titolo abilitativo, entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento la Ditta deve presentare alla Regione del Veneto, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera una garanzia finanziaria per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, di importo pari a 178.922,15 Euro. La fideiussione dovrà essere conforme, ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D. Lgs n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j, a quanto disposto dalla D.G.R 253 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni. L'importo va adeguato - pena decadenza del titolo abilitativo - ogni cinque anni alla intervenuta variazione nell’indice ISTAT del costo della vita, come previsto dalla D.G.R. n. 253/2012 medesima.
     
  6. Dovranno essere rispettate in fase di esercizio dell’impianto di cogenerazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
     
  7. Sono fatte salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’installazione ed esercizio dell’impianto e delle opere connesse.
     
  8. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Cereal Docks S.r.l., al Comune di Portogruaro, alla Città metropolitana di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, al Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, al Comando Vigili del Fuoco di Venezia - Ufficio Prevenzione Incendi, a e-Distribuzione S.p.A. Div. Infrastrutture e Reti, all’Autorità di Bacino distrettuale delle Api Orientali, alla società Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all’ULSS 4 Veneto Orientale Dipartimento di Prevenzione Veterinari, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Divisione XII Ispettorato Territoriale Veneto, all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e agli uffici della Regione del Veneto - U.O. Genio Civile Venezia.
     
  9. Il presente atto viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

65_Allegato_A_521133.pdf

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