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Bur n. 12 del 23 gennaio 2024


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 68 del 29 dicembre 2023

Aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 per lo stabilimento di produzione di energia da fonte rinnovabile ubicato in Comune di Noventa Vicentina (VI). Ditta proponente: Società Agricola Agriman S.r.l. con sede legale alla via Stazione n. 80 in Mirano (VE). D. Lgs n. 387/2003; D. Lgs n. 152/2006; D. Lgs n. 28/2011; D. Lgs n. 199/2021; L.R. n. 11/2001; DGR n. 2761 del 24.12.2012; DGR n. 1709 del 26.11.2016.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento unico si prende atto delle modifiche finalizzate all’aumento di potenzialità di un impianto di produzione di biometano autorizzato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1709 del 26.11.2016.

Il Direttore

RICHIAMATI 

  • la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
  • l’art. 12 comma 7 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ” Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” secondo cui la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica;
  • il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e s.m.i. ed in particolare l’art. 8 bis che individua le procedure autorizzative per gli impianti di produzione di biometano;
  • il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
  • la Legge 26 luglio 2023, n. 95 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 ed in particolare l’art. 3-quinquies “Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l’impiego di prodotti energetici alternativi”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012, aggiornato con il Decreto 23 giugno 2016, “Attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 ottobre 2014, recante “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati”;
  • il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 2 marzo 2018 “Promozione dell’uso del biometano nel settore dei trasporti”;
  • l’art. 42 della L.R. 13 aprile 2001 n. 11 di attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così come modificato dall’art. 30 della L.R. 25 giugno 2021, n. 17, che attribuisce alla Regione la competenza per le autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed in particolare il comma 2 bis che individua il direttore di Area competente per materia quale soggetto preposto al rilascio del provvedimento;
  • le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1192 del 5 maggio 2009 e n. 453 del 4 marzo 2010 in merito alle strutture regionali competenti al rilascio delle autorizzazioni alla produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • la Deliberazione di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 contenente disposizioni in merito alle garanzie finanziarie da prestare per il ripristino dello stato dei luoghi;
  • il Decreto del Dirigente della Segreteria regionale per l'Ambiente n. 2 del 27 febbraio 2013 “Indicazioni operative per la redazione dei Piani di ripristino e per i Piani di reinserimento e recupero ambientale al termine della vita degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico, biomassa, biogas, idroelettrico)”;
  • il D.P.R. 357/1997 e s.m.i. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;
  • il Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n.105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”;

VISTI 

  • la deliberazione n. 2761 del 24.12.2012 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, la “Società Agricola Agriman S.r.l.”, Società nel seguito, con sede legale a Mirano (VE) in via Stazione n. 80, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biogas di potenza pari a 999 kWe in Comune di Noventa Vicentina (VI);
  • il decreto dell’Unità Complessa Tutela dell’Atmosfera n. 23 del 17.06.2013, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto autorizzato con la DGR n. 2761/2012, consistenti nell’integrazione con effluenti zootecnici del materiale di alimentazione del biodigestore e in alcuni miglioramenti tecnici per la gestione delle apparecchiature;
  • il decreto del Settore Tutela Atmosfera n. 2 del 11.02.2014, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto autorizzato con la DGR n. 2761/2012, consistenti nell’installazione di un sistema di separazione del digestato nelle frazioni solida e liquida per ottimizzarne l’utilizzo agronomico;
  • il decreto del Settore Tutela Atmosfera n. 9 del 8.07.2015, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto autorizzato con la DGR n. 2761/2012, consistenti nella realizzazione di tre vasche di stoccaggio per il digestato liquido, nell’installazione di un post-combustore sulla linea dei fumi di scarico, nel riposizionamento della copertura sulla trincea di stoccaggio delle biomasse vegetali, nell’ampliamento dell’area a verde sul lato Ovest dell’impianto e nella traslazione della recinzione e nell’integrazione dell’alimentazione del biodigestore con sottoprodotti da attività alimentari e agroindustriali;
  • la deliberazione n. 1709 del 26.11.2016 con la quale la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, ha autorizzato la Società alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di biometano da 1.000 Smc/h per autotrasporti alimentato da sottoprodotti agricoli con annesso impianto di produzione di energia da 999 kWe in Comune di Noventa Vicentina (VI);
  • il decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 15 del 30.11.2017, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto autorizzato con la DGR n. 1709/2016, consistenti nell’immissione in rete del biometano prodotto in eccesso e in miglioramenti tecnici per la pulizia del biogas/biometano e recupero dell’anidride carbonica;
  • il decreto dell’Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera n. 5 del 25.09.2018, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto autorizzato con la DGR n. 1709/2016, consistenti nell’accorpamento delle vasche di stoccaggio del digestato in un’unica vasca adiacente al digestore e nella riorganizzazione degli spazi con aumento delle aree dedicate a verde di compensazione e mascheramento;
  • il decreto della Direzione Ambiente n. 489 del 20.05.2020, con il quale la Società è stata autorizzata ad apportare delle modifiche non sostanziali all’impianto di produzione del biometano relativamente al posizionamento degli impianti tecnologici per ottimizzare gli spazi e i collegamenti idraulici e relativamente al materiale di alimentazione, per l’utilizzo di sottoprodotti agricoli e materie di origine non alimentare;

PRESO ATTO delle modifiche non sostanziali comunicate dalla Società con nota e relativi allegati in data 27.05.2021, registrata al protocollo regionale con il n. 245403 del 28.05.2021 e con il n. 245457 del 28.05.2021, comprendenti “l’adeguamento della capacità di produzione di biometano da 1.000 Smc/h a 2.000 Smc/h grazie all’efficientamento dell’impianto e all’utilizzo delle migliori tecnologie nel pretrattamento delle biomasse, l’aggiornamento del lay out impiantistico con particolare riferimento alle aree verdi di mitigazione, al nuovo edificio dedicato allo stoccaggio dei fertilizzanti-digestato prodotto e l’aggiornamento della dieta di alimentazione del biodigestore con alcune tipologie di sottoprodotti e dell’alimentazione del cogeneratore con metano”. In particolare, “la dieta di alimentazione del biodigestore, mantenendo la stessa tipologia di materie/sottoprodotti consiste nell’introduzione di biomassa proveniente da attività agricola e forestale quali foglie, aghi, chiome e vinacce (rispettivamente lettera q e m dell’allegato 3 al Dm 10.10.2014 e s.m.i.)”. La società ha anche comunicato l’integrazione dell’alimentazione del cogeneratore a biogas per autoconsumi con metano di rete.

VISTA la nota in data 9.09.2022 con la quale la Società ha comunicato delle modifiche non sostanziali, ai sensi dell’art. 8 bis del D. Lgs 28/2011, e i relativi allegati, assunti al protocollo regionale il 12.09.2022 con n. 420601, n. 420613, n. 420621, n. 420633, n. 420648. In particolare, le modifiche consistono nell’incremento della capacità produttiva dell’impianto da 2.000 Smc/a a 4.000 Smc/h con conversione dell’impianto di produzione di energia elettrica autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 2761 del 24.12.2012, alla produzione di biometano su nuova linea da 2.000 Smc/h, da accorpare all’impianto da 2.000Smc/h per 4.000 Smc/h complessivi. Contestualmente veniva comunicato l’inserimento di un nuovo biodigestore e anche l’aggiornamento del lay out di alcune sezioni accessorie dell’impianto di produzione di biometano autorizzato con deliberazione della Giunta n. 1709 del 26.10.2016;

VISTA la nota in data 29.09.2022, registrata al prot. reg. n. 448476 del 29.09.2022, con la quale la Società ha trasmesso delle integrazioni alla sua precedente comunicazione relativamente al Piano di ripristino, al Traffico indotto e alla verifica delle condizioni previste dal comma 1, lettera 1-bis dell’art. 8 bis del D. Lgs 28/2011 per le modifiche non sostanziali;

RICHIAMATO l’iter amministrativo, come di seguito riportato:

  • con nota prot. reg. n. 483959 del 18.10.2022 dell’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, inviata al Comune di Noventa Vicentina, alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, ad ARPAV, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza, alla SNAM e per conoscenza alla Società, preso atto della non sostanzialità delle modifiche comunicate, è stato chiesto di esprimere il proprio parere circa le variazioni richieste dalla Ditta;
  • il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, con nota proprio prot. n. 10674 del 20.10.2022 registrata al prot. reg. al n. 499832 del 20.10.2022, ha trasmesso una comunicazione di avvio procedimento, richiedendo una relazione tecnico-idraulica con analisi dell’eventuale aggravio idraulico degli interventi previsti o un’asseverazione di non necessità di valutazione di compatibilità idraulica;
  • successivamente il medesimo Consorzio, con nota proprio prot. n. 11823 del 25.11.2022 registrata al prot. reg. al n. 546329 del 25.11.2022, ha attestato di aver ricevuto quanto richiesto;
  • con nota proprio prot. n. 12187 del 6.12.2022, registrata al prot. reg. con n. 564569 del 6.12.2022, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo ha trasmesso parere positivo con prescrizione sulla valutazione dell’invarianza idraulica;
  • con nota prot. reg. n. 98963 del 21.02.2023 dell’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera inviata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ritenuto di dover procedere all’aggiornamento del titolo autorizzativo come previsto al comma 1, lett. a-bis dell’art. 8 bis del D. Lgs n. 28/2011, è stato chiesto alla Società di completare la documentazione con alcune informazioni relative alla ricetta di alimentazione, alle caratteristiche del camino e delle emissioni dell’off-gas e relativamente al cronoprogramma di realizzazione degli interventi in fase di realizzazione e di quelli autorizzati e non ancora realizzati. Con la medesima comunicazione è stato anche avviato il procedimento amministrativo e indetta una Conferenza di Servizi, ai sensi della legge n. 241/1990, stabilendo quindi i termini per la presentazione di eventuali richieste di integrazioni e quelli per la trasmissione dei pareri di competenza;
  • la Società con nota registrata al prot. reg. n. 149697 del 17.03.2023 ha trasmesso le integrazioni richieste relativamente alla ricetta di alimentazione, alle caratteristiche del camino e delle emissioni dell’off gas. Inoltre è stato presentato il cronoprogramma degli interventi indicando quelli già autorizzati, quelli previsti dalla comunicazione del 09.09.2022 riguardanti l’incremento della capacità produttiva dell’impianto con nuovo biodigestore, precisando di aver rinunciato alla conversione dell’impianto di produzione energia, e quelli inizialmente previsti dalla comunicazione del 09.09.2022 e successivamente divenuti oggetto di PAS presso il Comune ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 28/2011, per nuovo e separato impianto di produzione biometano;
  • preso atto che le integrazioni trasmesse dalla Società confermavano l’accorpamento della nuova linea da 2.000 Smc/h di biometano all’impianto di produzione biometano da 2.000 Smc/h autorizzato con DGR n. 1709/2016 e una parziale modifica del layout rinunciando alla conversione alla produzione di biometano dell’impianto di produzione energia, e l’avvio delle emissioni dell’offgas all’impianto di recupero con liquefazione di CO2 oggetto di PAS;
  • l’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con nota prot. reg. n. 523967 del 27.09.2023, ha inviato alla Società e per conoscenza alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, la richiesta di una rivisitazione completa degli elaborati progettuali per la ridefinizione del procedimento coerentemente con l’assetto impiantistico autorizzato e oggetto di aggiornamento del titolo autorizzativo con incremento della capacità produttiva dell’impianto per accorpamento nuova linea da 2.000 Smc/h a quella in essere;
  • con note registrate al protocollo regionale con n. 177353 e n. 177367 del 31.03.2023, inviate nuovamente e registrate al protocollo regionale con n. 177624 e n. 177672 del 31.03.2023, il Comune di Noventa Vicentina ha trasmesso la documentazione relativa alla PAS - Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs 28/2011, presentata dalla Società per un nuovo impianto di produzione di biometano da immettere nella rete nazionale. La documentazione presentata prevede anche un impianto di recupero della CO2 in cui viene collettato l’off gas dell’impianto di biometano in oggetto;
  • con note registrate al protocollo regionale in data 29.09.2023 al n. 527370, n. 527379, n. 527386 e n. 527392 inviata nuovamente e registrata con n. 528922, la società inviava la documentazione progettuale rivisitata al fine di renderla coerente con l’assetto impiantistico autorizzato e oggetto di aggiornamento del titolo autorizzativo con incremento della capacità produttiva dell’impianto per accorpamento nuova linea da 2.000 Smc/h a quella in essere. Inoltre veniva aggiornato il piano di ripristino e la relazione tecnica con elenco aggiornato della dieta di alimentazione dell’impianto ai recenti aggiornamenti previsti dal D.Lgs 199/2021;
  • infine, con nota in data 6.11.2023, assunta al protocollo regionale al n. 604065 del 8.11.2023, è stata presentata dalla Società una relazione tecnica riepilogativa con relativa tavola descrittiva delle opere impiantistiche per la produzione di biometano realizzate e quelle per le quali è stato richiesto l’aggiornamento del titolo autorizzativo;
  • con nota prot. reg. n. 630490 del 24/11/2023 dell’U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera veniva inviata alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento la documentazione rivisitata a seguito della ridefinizione del procedimento stesso e veniva chiesto di trasmettere eventuali determinazioni al riguardo entro quindici giorni dal ricevimento della nota;

PRESO ATTO che decorsi i tempi indicati con le note sopra indicate rispettivamente prot. reg. n. 98963 del 21.02.2023, prot. reg. n. 630490 del 24.11.2023, non risultano pervenute comunicazioni delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

VISTA la descrizione dell’impianto riportata in Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e contestuale, nella quale sono sintetizzati i principali elementi progettuali d’impianto;

PRESO ATTO che la Società deve ottemperare alla prescrizione sulla valutazione dell’invarianza idraulica riportata nel parere positivo del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo proprio prot. n. 12187 del 6.12.2022 di cui all’Allegato B al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;

VISTA la dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza allegata all’istanza, accompagnata da apposita relazione come previsto dall’allegato A, paragrafo 2.2, punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 “piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

  • non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e s.m.i., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 16/2023 del 7.08.2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che la Legge 26 luglio 2023, n. 95 di conversione del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57 ed in particolare l’art. 3-quinquies “Misure urgenti per incrementare la produzione di biometano nonché l’impiego di prodotti energetici alternativi” ha introdotto ulteriori semplificazioni per la riconversione alla produzione di biometano di impianti esistenti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas;

RITENUTO di poter aggiornare il provvedimento di autorizzazione unica approvato, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 26.10.2016, come richiesto dalla Società con l’istanza e la documentazione presentata nel corso del procedimento, il cui elenco è riportato nell’Allegato A al presente provvedimento;

EVIDENZIATO che le singole autorizzazioni specifiche incluse nella autorizzazione unica di cui all’art.12 del D. Lgs 387/2003 devono essere rinnovate con le modalità e nelle tempistiche previste dalle normative di settore come specificato al punto 15 dell’Allegato al D.M 10.09.2010;

VISTI la L.R. n. 11/2001;

la L.R. n. 54/2012, e le relative deliberazioni riguardanti l’assetto organizzativo per lo svolgimento dell’attività amministrativa delle Strutture regionali;

il Regolamento Regionale n. 1/2016;

la DGR n. 473/2022;

la DGR n. 232/2020;

la DGR n. 24/2021,

decreta

  1. di prendere atto delle modifiche non sostanziali comunicate dalla “Società Agricola Agriman S.r.l.” con sede legale in via Stazione n. 80 a Mirano (VE) per l’impianto alimentato a fonte rinnovabile realizzato a Noventa Vicentina (VI) e autorizzato ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 con la deliberazione della Giunta regionale n. 1709 del 26.11.2016 per la produzione di biometano;
  1. di prendere atto che le modifiche non sostanziali sono riportate negli elaborati progettuali allegati all’istanza e riportati nell’elenco in calce alla descrizione dell’impianto di cui all’Allegato A al presente provvedimento e riguardano l’accorpamento della seconda linea di biometano da 2.000 Smc/h e relativo biodigestore e opere accessorie all’impianto in esercizio da 2.000 Smc/h di biometano autorizzato con DGR n. 1709/2016 che pertanto ha una capacità complessiva di produzione di biometano pari a 4.000 Smc/h;
  1. la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera l’aggiornamento delle garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi allo stato ex ante a fine esercizio dell’impianto, per la quota necessaria a garantire l’importo complessivo pari a € 1.338.292,24;
  1. la Società deve ottemperare alle prescrizioni indicate dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo riportate nel parere proprio prot. n. 12187 del 6.12.2022, di cui all’Allegato B al presente provvedimento;
  1. di confermare le prescrizioni e le condizioni specificate nella deliberazione n. 2761/2012 e successivi decreti di aggiornamento per l’impianto di produzione di energia elettrica e nella deliberazione n. 1709/2016 e successivi decreti di aggiornamento per l’impianto di produzione di biometano;
  1. di riconoscere la positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;
  1. di trasmettere il presente provvedimento alla “Società Agricola Agriman S.r.l.”, al Comune di Noventa Vicentina, alla Provincia di Vicenza, al Dipartimento ARPAV di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, al Comando dei Vigili del Fuoco di Vicenza e alla SNAM;
  1. di trasmettere il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua pubblicazione integrale.

    Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Per il Direttore Il Direttore Vicario Paolo Giandon

(seguono allegati)

68_Allegato_A_al_Decreto_68_del_29-12-2023_520678.pdf
68_Allegato_B_al_Decreto_68_del_29-12-2023_520678.pdf

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