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Bur n. 7 del 16 gennaio 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 70 del 27 dicembre 2023

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, della società SANYPET S.P.A. con sede legale sita in Via Austria n. 3 Bagnoli di Sopra (PD) e sede operativa sita in Via Austria n. 3-5 Bagnoli di Sopra (PD).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, della società SANYPET S.P.A, con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo pervenuta con nota prot. n. 0195353 del 22/12/2023 dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – USD Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Conselve (PD) presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) (prot. reg.le n. 681496 del 22/12/2023);
  • Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell’Azienda Ulss n. Ulss n. 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – USD Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Conselve (PD) del 20/12/2023 (prot. reg.le n. 681496 del 22/12/2023).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della società SANYPET S.P.A. P.IVA n. 01036760294 con sede legale sita in Via Austria n. 3 – Bagnoli di Sopra (PD) e sede operativa sita in Via Austria n. 3-5 – Bagnoli di Sopra (PD), pervenuta con nota prot. n. 0195353 del 22/12/2023 dell’Azienda Ulss n. 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – USD Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Conselve (PD) e presentata attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Bagnoli di Sopra (PD), intesa ad ottenere il riconoscimento condizionato come impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti di origine animale greggi di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari (prot. reg.le n. 681496 del 22/12/2023);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 6 Euganea – Dipartimento di Prevenzione – USD Servizio Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche – Distretto di Conselve (PD) a seguito del sopralluogo effettuato in data 20/12/2023 (prot. reg.le n. 681496 del 22/12/2023) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Bagnoli di Sopra (PD) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 17013300000000 del 30/11/2023;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 65013300000000 del 30/11/2023,
    le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della società SANYPET S.P.A. P.IVA n. 01036760294 con sede legale sita in Via Austria n. 3 – Bagnoli di Sopra (PD) e sede operativa sita in Via Austria n. 3-5 – Bagnoli di Sopra (PD), il riconoscimento condizionato quale impianto per la produzione di alimenti per animali da compagnia, che utilizza sottoprodotti greggi di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il numero di riconoscimento ABP1049PETPR3;
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il 27/03/2024, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 17013300000000 del 30/11/2023;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 65013300000000 del 30/11/2023,
    le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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