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Bur n. 7 del 16 gennaio 2024


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SANITA' ANIMALE E FARMACI VETERINARI n. 63 del 17 novembre 2023

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell'impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e categoria 3 della società BAGGIO S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Torino n. 4 Pove del Grappa (VI).

Note per la trasparenza

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento dell’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e categoria 3 della società BAGGIO S.R.L. con sede legale ed operativa site in Via Torino n. 4 – Pove del Grappa (VI).
Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069, all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e categoria 3 della società BAGGIO S.R.L. con contestuale iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:

  • Istanza di riconoscimento e relativa documentazione a corredo pervenuta con nota prot. n. 95823/2023 del 15/11/2023 (prot. reg.le n. 615578 del 15/11/2023) dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Bassano del Grappa (VI) presentata per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pove del Grappa (VI);
  • Verbale di sopralluogo dell’11/10/2023, con parere favorevole al rilascio del riconoscimento, dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Bassano del Grappa (VI).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della società BAGGIO S.R.L. P.IVA 03953190240 con sede legale ed operativa site in Via Torino n. 4 – Pove del Grappa (VI), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, pervenuta con nota prot. n. 95823/2023 del 15/11/2023 (prot. reg.le n. 615578 del 15/11/2023) dell’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Bassano del Grappa (VI), agli atti dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari;

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 7 Pedemontana – Dipartimento di Prevenzione – U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli alimenti e delle Produzioni Zootecniche – Distretto di Bassano del Grappa (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 11/10/2023 (prot. reg.le n. 615578 del 15/11/2023) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009, e, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Pove del Grappa (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01200984328390 del 29/11/2023;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210520245574 del 21/12/2023, quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 571 del 04/05/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative in attuazione dell’art. 9 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 715 dell’8/06/2021 “Adempimenti connessi all’avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell’articolazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento delle misure conseguenti all’adozione della DGR n. 571 del 4/5/2021”;

VISTA la D. G. R. n. 839 del 22/06/2021” Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria incardinata nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 66 del 03/11/2021 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 articolo 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria”;

RITENUTA regolare e completa l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della società BAGGIO S.R.L. P.IVA 03953190240 con sede legale ed operativa site in Via Torino n. 4 – Pove del Grappa (VI), il riconoscimento definitivo quale impianto di di magazzinaggio con manipolazione di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, categoria 2 e di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera h) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP35INTP1,  ABP35INTP2 e ABP35INTP3;
  4. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • € 16,00 per la domanda: numero seriale 01200984328390 del 29/11/2023;
  • € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01210520245574 del 21/12/2023,
    le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;
  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Sanità Animale e farmaci veterinari, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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