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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 305 del 22 dicembre 2023
Manente Spurghi s.r.l. Installazione di smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13. Approvazione del progetto di modifica dell'installazione e adeguamento delle prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività individuate ai Punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II d.lgs. n. 152/2006.
Con il presente provvedimento si approva il progetto di modifica presentato dalla Ditta Manente Spurghi s.r.l. e si modificano le prescrizioni tecniche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 per l'installazione ubicata in Comune di Salzano (VE), in via dell'Artigianato 13.
Il Direttore
RICHIAMATO il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016 (DGR n. 568/2018) conclusosi con decreto DDATST n. 4 del 13.01.2022 e i relativi allegati:
PRESO ATTO che i lavori per il progetto approvato con DDDATE n. 4 del 10.01.2022 sono stati avviati in data 08.09.2022 come da comunicazione della ditta trasmessa in data 07.09.2022 e acquisita al prot. reg. n. 424005 del 14.09.2022;
CONSIDERATO che in data 27.02.2023 la Ditta ha presentato, ai competenti uffici regionali, istanza di procedura di verifica di assoggettabilità alle procedura di VIA (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018) per il progetto di modifica di quanto autorizzato con DDATST n. 3 del 13.01.2022;
RICHIAMATO il verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 14.06.2023 e le condizioni ambientali ivi contenute;
PRESO ATTO che il Decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 33 del 20.06.2023 che ha escluso il progetto “dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali ivi riportate”;
CONSIDERATO che il Decreto sopracitato riporta inoltre in premessa le seguenti condizioni:
VISTI con riferimento alla richiesta di inserimento della Linea di Trattamento Biologico, gli esiti dell’approfondimento svolto dalla Ditta al Punto 3) della nota di riscontro alla richiesta di integrazioni datata 23/05/2023, segnatamente riguardo le concentrazioni stimate in uscita dal comparto chimico-fisico (per l’ingresso al biologico) e le concentrazioni stimate in uscita dal trattamento biologico, nonché la conseguente percentuale di abbattimento che è possibile calcolare per taluni parametri (ad esempio B, Fe, Zn, Idrocarburi, Tensioattivi);
TENUTO CONTO che non è stata fornita una valutazione del parametro Alluminio, pur previsto nella Tabella di cui al punto 12 dell’AIA vigente;
CONSIDERATO che al fine del rilascio del provvedimento autorizzativo è necessario approfondire gli aspetti connessi alle caratteristiche dei rifiuti/reflui in ingresso al comparto biologico al fine di garantirne un efficace abbattimento, in assenza di “mera” diluizione;
CONSIDERATO che la Ditta ha inoltre richiesto l’incremento delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso al chimico-fisico, con particolare riferimento a Al, Fe, Mn, Zn, Idrocarburi e Tensioattivi Totali, motivato dall’implementazione del nuovo flottatore (e del comparto biologico per i parametri organici), nonché dalla prestazionalità del comparto chimico-fisico, che risulterebbe originariamente approvato con valori soglia estremamente “cautelativi”;
RITENUTO di stabilire che prima del rilascio del provvedimento di modifica autorizzativa la Ditta presenti una relazione tecnica approfondita nel merito degli aspetti tecnici e scientifici sopra considerati;
CONSIDERATO che la Ditta ha dichiarato di mantenere una gestione distinta dei fanghi prodotti dai differenti trattamenti e che tale modalità debba essere fissata nel provvedimento autorizzativo;
PRESO ATTO che, in sede di trasmissione delle integrazioni la Ditta ha scelto di rinunciare alla richiesta di modifica relativamente alla possibilità, per alcune tipologie di rifiuti in ingresso all’installazione, di saltare i processi di grigliatura e dissabbiatura e passare direttamente alla fase di eliminazione degli idrocarburi.
CONSIDERATO che, fermo restando le valutazioni sugli impatti generati dalle modifiche proposte, relativamente agli aspetti puramente gestionali (valori delle soglie di concentrazione dei rifiuti in ingresso, attività di controllo del refluo fra comparto chimico-fisico e biologico, gestione dei carichi non conformi e dei fanghi prodotti, etc.) si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, per la valutazione e la definizione di dettaglio degli stessi;
CONSIDERATO inoltre che il Decreto di esclusione riporta la seguente previsione: “Si rimanda alla successiva fase istruttoria presso gli uffici regionali competenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale l’applicazione delle BAT previste per le emissioni in atmosfera ai sensi della Decisione 2018/1147”
PRESO ATTO che la Ditta in data 10.07.2023 ha trasmesso l’istanza di riesame acquisita al prot. reg. n. 370874-370879-370890 del 10.07.2023;
RICHIAMATA la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90 trasmessa con prot. reg. n. 382113 del 17.07.2023;
RICHIAMATA la nota di convocazione Conferenza di Servizi per il giorno 26 settembre 2023 trasmessa con prot. reg. n. 429902 del 10.08.2023;
VISTI gli esiti del primo incontro della Conferenza dei Servizi del 26.09.2023 per l’approvazione del progetto di modifica della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 565198 del 18.10.2023, sospesa per richieste di chiarimenti/precisazioni;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa con nota del 09.11.2023 ed acquisita al prot. reg. n. 608266 del 10.11.2023;
VISTA la convocazione della Conferenza dei Servizi del 05.12.2023 comunicata nota prot. reg. n 616727 del 15.11.2023;
VISTI gli esiti della Conferenza dei Servizi del 05.12.2023 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 677765 del 21.12.2023;
PRESO ATTO della documentazione trasmessa dalla Ditta in seguito alla seduta della Conferenza dei Servizi con nota del 06.12.2023 e acquisita la prot. reg. n. 652192 del 06.12.2023;
CONSIDERATO che lo stoccaggio deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto; considerato altresì che l’accorpamento non è da considerarsi una commistione funzionale alle successive operazioni condotte presso l’installazione (in quanto le equalizzazioni sono incluse nei relativi trattamenti);
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che le BAT Conclusions 2018 di settore (BAT n. 2) impongono al gestore di avere contezza delle caratteristiche dei rifiuti indirizzati ad ogni specifico trattamento;
CONSIDERATO quindi che dovranno essere accettati al trattamento solamente quei rifiuti per i quali sia dimostrabile, a partire dalle analisi chimiche, l’effettiva efficacia dei trattamenti previsti;
RITENUTO per quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dalle BAT di settore relativamente al monitoraggio dei trattamenti, di prevedere un monitoraggio analitico del refluo tra il trattamento chimico/fisico e biologico dei parametri elencati in tab. 5 dell’Allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/06 e di ogni altro parametro ritenuto critico, al fine di quantificare il corretto dosaggio dei reagenti utilizzati e al fine della verifica dell’efficienza del trattamento rispetto alle caratteristiche dei rifiuti in ingresso;
CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 (BAT Conclusions 2018 di settore);
RITENUTO di integrare per lo scarico in fognatura, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore e qualora inferiori a quelli indicati nel d.lgs. 152/06, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 e le relative frequenze di monitoraggio (BAT 7);
RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT Conclusions 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX; n sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro;
RITENUTO di prevedere che i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati siano esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;
RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53) e trattamento biologico dei rifiuti (BAT 34), la verifica dei parametri NH3, HCl, TVOC e Polveri con le relative frequenze di monitoraggio (BAT 08) e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);
RITENUTO, con riferimento al parametro TVOC, di escludere il contributo in termini di metano causato dalla degradazione della componente biodegradabile nel rifiuto o nel mix di rifiuti oggetto di trattamento, in quanto il BAT-AEL si riferisce esclusivamente a rifiuti non biodegradabili;
CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, con il presente provvedimento:
decreta
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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