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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 09 gennaio 2024


Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PROCEDIMENTI ELETTORALI E GRANDI EVENTI n. 365 del 19 dicembre 2023

FONDAZIONE "PER L'AUTISMO DIAMO OPPORTUNITÀ DI VITA IN AUTONOMIA", in breve "P.A.D.O.V.A." Onlus, con sede legale in Padova. Dichiarazione di estinzione d'ufficio ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, dell'art. 27 del Codice Civile e dell'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si dichiara l’estinzione d’ufficio della Fondazione in oggetto per impossibilità di perseguire lo scopo statutario, come da verbale del Consiglio di Amministrazione dell’Ente datato 8 aprile 2019.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

  • con atto a rogito del dott. Guido Martellozzo, notaio in Trebaseleghe (PD), in data 18 aprile 2011, rep. n. 35801, integrato con successivo atto a rogito dello stesso notaio datato 20 dicembre 2011, rep. n. 35966, si costituiva la FONDAZIONE “PER L’AUTISMO DIAMO OPPORTUNITÀ DI VITA IN AUTONOMIA”, in breve “P.A.D.O.V.A.” Onlus, con sede legale in Padova, avente esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare di assistenza sociale e socio-sanitaria, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap mentali e/o fisici con particolare, ma non unico, riferimento ai soggetti affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e/o Autismo e di tutte le patologie psichiche e/o fisiche legate a tali sindromi, a tutela dei diritti civili e a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari;
  • con decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 261 del 28 dicembre 2011 si riconosceva la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 662 del Registro regionale delle Persone Giuridiche, alla suddetta Fondazione e se ne approvava lo statuto di cui all’atto notarile del 20 dicembre 2011;
  • con nota del 12 marzo 2021 gli Uffici regionali, verificato che la Fondazione non aveva trasmesso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al controllo, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile, per l’anno 2020 (relativo all’esercizio 2019), chiedevano di far pervenire specifica documentazione contabile. La Fondazione dava riscontro con nota pervenuta in data 25 marzo 2021, comunicando che “la fondazione è stata chiusa nel 2019”;
  • con nota del 6 maggio 2021 gli Uffici regionali comunicavano all’Ente che le Fondazioni non possono sciogliersi di propria iniziativa: ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 spetta, infatti, all’Autorità competente, nel caso di specie l’Amministrazione regionale, dichiarare l’estinzione delle Fondazioni quando sussistano i presupposti stabiliti dall’art. 27 del Codice Civile (come, per esempio, scopo raggiunto o divenuto impossibile); con la stessa nota venivano comunicati all’Ente gli adempimenti che lo stesso doveva assolvere al fine della conclusione del procedimento di estinzione su istanza di parte;
  • in riscontro alla predetta nota regionale del 6 maggio 2021, la Fondazione trasmetteva il verbale del Consiglio di Amministrazione, di cui all’atto a rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, datato 8 aprile 2019, rep. n. 35401, nel quale risultava che la stessa si era determinata per l’estinzione, non disponendo più delle risorse economiche necessarie per raggiungere il proprio scopo; nel suddetto verbale risultava anche la nomina del liquidatore.
  • con nota del 7 luglio 2021 gli Uffici regionali comunicavano alla Fondazione il mancato avvio del procedimento amministrativo di dichiarazione di estinzione su istanza di parte, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non avendo l’Ente trasmesso la documentazione prescritta dall’allora vigente normativa regionale (deliberazione della Giunta regionale n. 134 del 14 febbraio 2017). Con la stessa nota si faceva, altresì, presente, che la procedura di estinzione è disciplinata dall’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 (secondo cui spetta all’Autorità competente dichiarare l’estinzione delle Fondazioni) e che la procedura di liquidazione conseguente alla dichiarazione di estinzione è disciplinata dagli artt. 11 e segg. delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile (in particolare, l’art. 11 Disp. Att. stabilisce che la nomina del liquidatore spetta al Presidente del Tribunale); di conseguenza, la Fondazione poteva solo proporre l’estinzione all’Amministrazione regionale e non deliberare il proprio scioglimento, nonché proporre il nominativo del liquidatore e non nominare direttamente lo stesso, come risulta dall’atto notarile dell’8 aprile 2019.

CONSIDERATO CHE:

  • ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 spetta all’Autorità competente, nel caso di specie la Regione del Veneto, provvedere alla dichiarazione di estinzione della persona giuridica, dopo aver accertato, su istanza di qualunque interessato o anche d’ufficio, l’esistenza di una delle cause di estinzione previste dall’art. 27 del Codice Civile;
  • la Fondazione, pur non avendo rispettato le disposizioni dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e gli adempimenti previsti dalla normativa regionale in merito all’iter procedurale di dichiarazione di estinzione su istanza di parte, si è, in ogni caso, determinata per la propria estinzione con atto pubblico notarile, essendo impossibilitata a perseguire il proprio scopo statutario e, pertanto, non è più operativa;
  • si ritengono accoglibili le motivazioni espresse nel verbale del Consiglio di Amministrazione dell’8 aprile 2019, nonché sussistenti le fattispecie di cui all’art. 27 del Codice Civile; di conseguenza, al fine di regolarizzare, in via definitiva, la situazione giuridica della Fondazione, si ritengono sussistenti le condizioni per dichiarare, con il presente provvedimento, l’estinzione d’ufficio della Fondazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000. 

TUTTO CIO’ PREMESSO:

  • VISTI gli atti a rogito del dott. Guido Martellozzo, notaio in Trebaseleghe (PD), datati 18 aprile 2011, rep. n. 35801 e 20 dicembre 2011, rep. n. 35966;
  • VISTO il decreto del Dirigente regionale della Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti n. 261 del 28 dicembre 2011;
  • VISTO l’atto a rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, datato 8 aprile 2019, rep. n. 35401;
  • VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 116814 del 12 marzo 2021;
  • VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 25 marzo 2021 (prot. reg. n. 136780/2021);
  • VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 209598 del 6 maggio 2021;
  • VISTA la comunicazione della Fondazione pervenuta in data 10 giugno 2021 (prot. reg. n. 263585/2021);
  • VISTA la nota degli Uffici regionali prot. reg. n. 306849 del 7 luglio 2021;
  • VISTA la documentazione agli atti e, in particolare, la corrispondenza intercorsa tra la Fondazione e gli Uffici regionali;
  • VISTO il Codice Civile;
  • VISTO il D.P.R. n. 616/1977;
  • VISTO il D.P.R. n. 361/2000;
  • VISTE la D.G.R. n. 112 del 19 gennaio 2001, la D.G.R. n. 134 del 14 febbraio 2017 e la D.G.R. n. 1625 del 19 dicembre 2022;
  • VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.;

RITENUTO sussistere, per le motivazioni esposte in premessa, i presupposti di diritto e di fatto per dichiarare l’estinzione d’ufficio della Fondazione in oggetto;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di dichiarare, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.P.R. n. 361/2000, l’estinzione d’ufficio della FONDAZIONE “PER L’AUTISMO DIAMO OPPORTUNITÀ DI VITA IN AUTONOMIA”, in breve “P.A.D.O.V.A.” Onlus, con sede legale in Padova, c.f. 04563740283, come da verbale di cui all’atto rogito del dott. Riccardo Speranza, notaio in Padova, datato 8 aprile 2019, rep. n. 35401;
  3. di iscrivere il presente provvedimento al n. 662 del Registro regionale delle Persone Giuridiche;
  4. di dare comunicazione della dichiarazione di estinzione d’ufficio, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 361/2000 e ai fini dell’art. 11 delle Disposizioni per l’attuazione del Codice Civile, al Presidente del Tribunale di Padova perché provveda agli adempimenti di rito, nonché agli amministratori della Fondazione;
  5. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del decreto medesimo;
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Enrico Specchio

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