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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 254 del 29 novembre 2023
Ditta Depuracque Servizi S.r.l. Installazione di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Sede legale e ubicazione installazione in via Roma 145, Salzano (VE). Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio definitivo riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 e per l'adeguamento alle BAT Conclusions 2018.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Depuracque Servizi S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conseguente all'esecuzione dei lavori di aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico di finissaggio previsti dalla DGRV n. 915 del 20.07.2015, nonché al riesame ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006 per l'adeguamento alle BAT Conclusions 2018.
Il Direttore
VISTO il DSRAT n. 135 del 30.12.2009, successivamente modificato dal DSRAT n. 44 del 30.06.2010, dal DSRA n. 57 del 04.08.2011 e dal DSRA 21 del 27.03.2012, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla ditta DEPURACQUE SERVIZI S.r.l., con sede legale in comune di Salzano (VE), via Roma, 145, per la gestione dell’installazione di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicata a Salzano (VE), via Roma, 145;
VISTO il DSRA n. 103 del 24.12.2013 con il quale, a seguito di istanza del 04.11.2013 della Ditta, è stata concessa la proroga dell’autorizzazione alla deroga allo scarico in fognatura per i parametri COD, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Selenio, Boro, Arsenico e Cianuri fino al 31.12.2015;
VISTA la DGRV n. 915 del 20.07.2015, con cui, a seguito del giudizio favorevole di compatibilità ambientale, è stato autorizzato l’intervento di modifica dell’installazione, finalizzata all’aggiornamento e perfezionamento tecnologico della linea di trattamento biologico, e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio provvisorio;
VISTO il DSRA n. 86 del 30.12.2015, con il quale, a seguito di istanza del 24.11.2015 della Ditta e acquisito il parere prot. n. 393 del 30.12.2015 del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Veritas S.p.A.), è stato integrato e sostituito il punto 11 di cui al cui al DSRAT n. 135 del 30.12.2009 relativo ai valori limite di emissione allo scarico, prorogando l’autorizzazione alla deroga allo scarico in fognatura per i parametri COD, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Selenio, Boro, Arsenico e Cianuri fino al 31.12.2018;
VISTA la nota del 29.02.2016 (prot. reg. n. 81529 del 01.03.2016) con cui la ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato la sostituzione del serbatoio di stoccaggio in vetroresina, denominato D73, con un nuovo serbatoio in acciaio;
VISTA la nota del 20.02.2017 (prot. reg. n. 70035 del 21.02.2017) con cui la ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato la sostituzione della colonna di trattamento odori dell’impianto biologico con un sistema a biofiltro (parere ARPAV prot. reg. n. 152477 del 18.04.2017);
VISTA la nota del 14.03.2018 (prot. reg. n. 100420 del 15.03.2018) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha comunicato l’inizio dei lavori per il 19.03.2018 e la nomina del Direttore dei lavori;
VISTA la nota del 25.06.2018 (prot. reg. n. 243900 del 27.06.2018) con cui la ditta, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006, ha comunicato il ridimensionamento della filiera di trattamento delle acque di falda o reflui contaminati da solidi sospesi, mediante la rimozione della sezione denominata “F5” e l’installazione di un nuovo serbatoio (denominato D418) per il riutilizzo dell’acqua depurata;
VISTA la nota del 28.12.2018 (prot. reg. n. 1598 del 03.01.2019) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha comunicato la fine lavori della fase uno e l’avvio dell’esercizio provvisorio per il giorno 14.01.2019;
VISTA la nota prot. n. 7133 del 24.01.2019 (prot. reg. n. 29600 del 24.01.2019), come rettificata con nota prot. n. 13962 del 13.02.2019 (prot. reg. n. 62283 del 13.02.2019), con la quale Veritas Spa, su istanza presentata dalla ditta in data 20.12.2018 (prot. reg. n. 894 del 02.01.2019), rinnova la deroga ai parametri di scarico, così come autorizzati, fino al 31.08.2020;
VISTO il DDATST n. 43 del 08.04.2019, con il quale sono stati definiti i valori provvisori per le sostanze PFAS allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali derivanti dall’attività di trattamento rifiuti della Ditta e sono state inserite specifiche prescrizioni in merito all’accettazione dei rifiuti;
VISTO il DDDA n. 219 del 17.07.2019, con il quale è stata integrata l’AIA dell’installazione a seguito della comunicazione (prot. reg. n. 1327 del 03.01.2019) della Ditta di attivazione di prove sperimentali per l’abbattimento dei PFAS e della comunicazione (prot. reg. n. 187516, 187525 e 187532 del 14.05.2019) di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29-nonies consistenti in:
VISTA la nota del 31.07.2019 (prot. reg. n. 344023 del 01.08.2019) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha comunicato la prosecuzione dei lavori per la fase due e la conferma della nomina del Direttore dei lavori;
VISTA la nota del 08.08.2019 (prot. reg. n. 1598 del 03.01.2019) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha trasmesso il collaudo funzionale per i lavori effettuati nella fase uno eseguiti ai sensi dell’art. 25 e 26 della L.R. 3/2000 del 21.01.2000;
VISTA la nota del 10.09.2019 (prot. reg. n. 362980 del 14.08.2019) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DDDA n. 219 del 17.07.2019 ha comunicato l’inizio dei lavori per il 11.09.2019 e la nomina del Direttore dei lavori;
VISTA la nota del 14.10.2019 (prot. reg. n. 473609 del 04.11.2019) con cui la Ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha comunicato la fine lavori della fase due e l’avvio dell’esercizio provvisorio il giorno 16.10.2019;
VISTA la nota del 28.10.2019 (prot. reg. n. 478923 del 07.11.2019) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DDDA n. 219 del 17.07.2019 ha comunicato la fine lavori e l’avvio dell’esercizio provvisorio il giorno 28.10.2019;
VISTO il DDDA n. 655 del 23.12.2019, con il quale è stata modificata l’AIA n. 915/2015, prevedendo l’analisi di flusso dei parametri PFAS nelle diverse sezioni impiantistiche in sostituzione delle prescrizioni relative all’accettazione dei rifiuti;
VISTA la nota del 10.04.2020 (prot. reg. n. 154129 del 14.04.2020) con cui la ditta, in riferimento ai lavori della fase due autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha richiesto proroga dell’esercizio provvisorio e del collaudo funzionale fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria (proroga concessa con prot. reg. n. 158311 del 17.04.2020);
VISTA la nota del 24.04.2020 (prot. reg. n. 173625 del 30.04.2020) con cui la ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DDDA n. 219 del 17.07.2019, ha richiesto proroga dell’esercizio provvisorio e del collaudo funzionale fino alla conclusione dell’emergenza sanitaria (proroga concessa con prot. reg. n. 172693 del 29.04.2020);
VISTO il DDDA n. 753 del 31.08.2020, con il quale, a seguito di parere (prot. reg. n. 65623 del 31.08.2020) del Gestore del Servizio Idrico Integrato (Veritas S.p.A.), è stata prorogata, anche in considerazione della proroga della trasmissione del collaudo funzionale concessa a seguito della emergenza sanitaria da Covid-19, l’autorizzazione alla deroga allo scarico in fognatura per i parametri COD, Azoto Ammoniacale, Cloruri, Solfati, Tensioattivi totali, Selenio, Boro, Arsenico e Cianuri fino al 31.08.2021;
VISTA la nota del 30.12.2020 (prot. reg. n. 316 del 04.01.2021) con cui la Ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DGRV n. 915/2015, ha trasmesso il collaudo funzionale della seconda fase e la conclusione del progetto eseguito ai sensi dell’art. 25 e 26 della L.R. 3/2000 del 21.01.2000;
VISTA la nota regionale prot. n. 26314 del 20.01.2021 con la quale, a seguito di comunicazione della Ditta del 22.12.2020 (prot. reg. n. 550152 del 28.12.2020) di voler apportare alcune modifiche all’installazione ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, è stato dato riscontro precisando che:
VISTO il parere di Veritas (protocollo n. 14159/21 del 12.02.2021) relativo al progetto di aumento del quantitativo annuo autorizzato di rifiuti trattabili sulla modulazione della portata di scarico richiesta;
VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa al progetto “Richiesta di aumento del quantitativo annuo autorizzato di rifiuti conferiti e trattabili presso la piattaforma polifunzionale Depuracque Servizi S.r.l.” acquisita al protocollo regionale n. 145277, 145469 e 145496 del 31.03.2021;
VISTA la nota del 07.07.2021 (prot. reg. n. 311671 del 12.07.2021) con cui la Ditta, in riferimento ai lavori autorizzati con DDDA n. 219 del 17.07.2019, ha trasmesso la relazione tecnica conclusiva della sperimentazione;
CONSIDERATO che le sperimentazioni approvate con DDDA n. 219 del 17.07.2019 non hanno fornito elementi tali da permettere il loro collaudo e pertanto non saranno implementati;
CONSIDERATO che con DDR 8/2021 il progetto “Richiesta di aumento del quantitativo annuo autorizzato di rifiuti conferiti e trattabili presso la piattaforma polifunzionale Depuracque Servizi S.r.l.” è stato escluso dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 21.07.2021) alle condizioni ivi riportate;
VISTA la richiesta trasmessa (prot. reg. n. 337268 del 28.07.2021) alla Città metropolitana di Venezia ed ARPAV, ai sensi della DGRV 2794 del 14.12.2010, di fornire le risultanze dell'attività di verifica e controllo preventivo relative ai collaudi funzionali inviati dalla Ditta con note del 08.08.2019 e 30.12.2020;
CONSIDERATO che la Città metropolitana di Venezia ha trasmesso con prot. n. 51792 del 29.09.2021 (acquisito al prot. reg. n. 434696 del 30.09.2021) il verbale del sopralluogo eseguito con ARPAV del 09.09.2021 con il quale è stata comunicata, per quanto riscontrabile visivamente, la rispondenza delle sezioni impiantistiche collaudate con il progetto approvato;
VISTA la richiesta di deroga ai valori di concentrazione limite allo scarico, così come già indicati nella DGRV n. 915 del 20.07.2015 e s.m.i. in scadenza al 31.08.2021, e la relativa relazione tecnica trasmesse con nota del 22.07.2021 (acquisita al prot. reg. 339192 del 29.07.2021);
CONSIDERATO che la richiesta di deroga ai valori di concentrazione limite allo scarico del 22.07.2021 chiede la conferma della deroga per i parametri Tensioattivi totali, Cloruri, Solfati, Selenio e Boro mentre viene comunicata la rinuncia alla deroga per i parametri COD, N ammoniacale, N nitrico e N nitroso;
VISTA la nota prot. n. 0071500/21 del 05.08.2021 (prot. reg. n. 359717 del 12.08.2021), con la quale Veritas S.p.A. rinnova la deroga ai limiti di scarico in fognatura per i parametri Tensioattivi totali, Cloruri, Solfati, Selenio, Boro evidenziando altresì che l'impianto fognario della ditta è dotato di un “sistema automatico di blocco dello scarico industriale in fognatura, in grado di interrompere il deflusso dello scarico in caso di riempimento della stessa per eventi piovosi eccezionali”;
VISTO il DDDATE n. 28 del 23.08.2021 di modifica deroga ai valori di concentrazione limite allo scarico così come indicati dalla nota di Veritas S.p.A. prot. n. 0071500/21 del 05.08.2021 (prot. reg. n. 359717 del 12.08.2021);
PRESO ATTO che la DGRV n. 915 del 20.07.2015 prevedeva che “Successivamente alla presentazione del collaudo funzionale dei lavori previsti dal progetto in esame, con le modalità di cui all’art. 25 della L.R. 3/2000, si procederà al riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.”;
CONSIDERATO l’avvio del procedimento per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio ordinario trasmessa con prot. n. 449368 del 07.10.2021 e la contestuale indizione della Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. 241/1990;
VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 29-octies c.3 lett. a) il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione deve essere disposto sull'installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 88316 del 24.02.2022 è stato richiesto alla Ditta, al fine di quanto sopra esposto, l’invio della documentazione di riesame per l’intera installazione secondo la modulistica di riferimento regionale di cui al Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 108 del 29 novembre 2018 e relativi allegati;
VISTA la nota del 02.08.2022 (prot. reg. n. 355703 del 11.08.2022) con cui la ditta, ha comunicato l’avvenuto rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14001:2015;
VISTA la documentazione di riesame trasmessa in data 12.08.2022 e acquisita al prot. reg. n. 361759, 361764, 361769, 361776, 361782 del 16.08.2022;
RITENUTO che la valutazione della documentazione finalizzata alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 debba necessariamente avvenire congiuntamente alla documentazione di collaudo già trasmessa per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio definitivo;
VISTA la nota prot. reg. n. 373946 del 26.08.2022 con la quale è stato archiviato il procedimento avviato con n. 449368 del 07.10.2021 e avviato il procedimento per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, ai sensi dell’art. 29-octies c.3 lett. a), per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 e il contestuale rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio ordinario in seguito al collaudo dei lavori autorizzati con DGRV n. 915 del 20.07.2015;
VISTA la convocazione della prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 25.10.2022 trasmessa con prot. reg. n. 450203 del 30.09.202;
PRESO ATTO delle richieste di integrazioni contenute nel verbale della seduta della Conferenza di Servizi del 25.10.2022 trasmesso con prot. reg. 532588 del 17.11.2022;
PRESO ATTO della richiesta di proroga al termine della consegna della documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla ditta con nota del 12.01.2023 (prot. reg. n. 29128 del 17.01.2023) assentita con prot. reg. n. 34413 del 19.01.2023;
CONSIDERATA la documentazione trasmessa in data 15.02.2023 e acquisita al prot. reg. n. 113685 del 28.02.2023;
VISTA la convocazione della seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 21.04.2023 trasmessa con prot. reg. n. 120880 del 03.03.2023;
PRESO ATTO delle richieste di integrazioni contenute nel verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 21.04.2023 trasmesso con prot. reg. 294240 del 31.05.2023;
PRESO ATTO della richiesta di proroga al termine della consegna della documentazione integrativa richiesta trasmessa dalla ditta con nota del 17.07.2023 (prot. reg. n. 384215 del 18.07.2023) assentita con prot. reg. n. 394209 del 24.07.2023;
CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa in data 08.09.2023 e acquisita al prot. reg. n. 494591 e 494602 del 12.09.2023;
VISTA la convocazione della seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 27.10.2023 trasmessa con prot. reg. n. 515146 del 22.09.2023;
VISTE le determinazioni della CdS del 27.10.2023 di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 622342 del 20.11.2023;
VISTO che con prot. n. 98217/21 del 05.11.2021 Veritas S.p.A. ha trasmesso l’atto di assenso allo scarico in fognatura con specifiche prescrizioni/condizioni per lo scarico di acque reflue industriali nonché il nulla osta allo scarico per le acque reflue assimilate alle domestiche e che tale parere è stato confermato durante le sedute della Conferenza dei Servizi svolte per il presente procedimento;
PRESO ATTO che la Ditta ha inviato la comunicazione di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio in data 22.05.2023 (acquisita al prot. reg. n. 585379 del 27.10.2023);
CONSIDERATO che lo stoccaggio (D15) deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;
CONSIDERATO che i rifiuti prodotti presso l’installazione, qualora derivanti da attività di gestione rifiuti, vanno autorizzati allo stoccaggio (D15/R13), anche al fine del calcolo delle garanzie finanziarie, e contribuiscono quindi al conseguimento del limite sul quantitativo massimo di rifiuti autorizzato presso l’installazione;
CONSIDERATO pertanto che è necessario comprendere nei quantitativi autorizzati allo stoccaggio D15/R13 anche i quantitativi di rifiuti prodotti presso l’installazione, senza che ciò si configuri come incremento della capacità dell’installazione, in quanto effetto direttamente conseguente alla gestione in stoccaggio D15/R13 di rifiuti prima gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb) del d.lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che i bacini intermedi di equalizzazione non sono considerati ai fini della quantificazione degli stoccaggi in ragione del fatto che l’equalizzazione non è un’operazione di stoccaggio ma è parte integrante della filiera di trattamento;
CONSIDERATO che lo sconfezionamento, accorpamento di carichi con il medesimo codice CER e riconfezionamento (D14-R12) consiste nella commistione di partite di rifiuti provenienti da produttori diversi aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime HP, finalizzata all’invio ad impianti terzi
CONSIDERATO che la commistione di rifiuti anche con diverso CER e/o con diverse HP preliminare e funzionale ai successivi trattamenti realizzati in impianto è parte integrante dei successivi trattamenti;
CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 (BAT Conclusions 2018 di settore) e tenuto conto della disamina effettuata dalla Ditta nella scheda D.1.2 della documentazione di riesame;
RITENUTO di integrare per lo scarico in fognatura, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20;
RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT Conclusions 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX. In sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro.
RITENUTO di prevedere che i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati siano esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;
RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53), in analogia a quanto previsto trattamento biologico dei rifiuti (BAT 34) e di quanto definito in sede di rilascio del progetto di cui alla DGRV n. 915/2015 la verifica dei parametri NOX, Cl, HCl, NH3, TVOC per il camino B3, NOX, Cl, HCl, NH3, TVOC e H2S per il camino B4 e dei parametri H2S, odori e NH3 per il camino B5;
RITENUTO di applicare per le centrali termiche esistenti alimentate a metano, anche per effetto delle norme di aggregazione, i limiti alle emissioni di cui al punto 1.3 dell’Allegato 1 alla Parte V del d.lgs. 152/06;
RITENUTO di non riportare più il riferimento al D.M. 30.07.1999, sezione 3, per i limiti allo scarico in fognatura già presente nella DGRV n. 915/2015 in quanto non più pertinente;
CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;
RITENUTO di autorizzare la cessazione di qualifica di rifiuto del solfato d’ammonio ottenuto dal lavaggio con acido solforico del flusso ammoniacale derivante dallo strippaggio dei reflui alcalini secondo le risultanze del verbale della Conferenza di Servizi del 27.10.2023 e in conformità al parere ARPAV prot. 103948/U del 24.11.2023 e acquisito al prot. reg. n. 632995 del 27.11.2023;
PRESO ATTO della planimetria di layout definitiva inviata in data 27.11.2023 e acquisita al prot. reg. n. 635452 del 28.11.2023;
RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta Depuracque Servizi S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’esercizio ordinario, ai sensi dell’articolo 29-sexies del d.lgs. 152/2006, in seguito al collaudo dei lavori autorizzati con DGRV n. 915 del 20.07.2015 e riesaminata ai sensi dell’art.29-octies c.3 lett. a), per la verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per l’installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in via Roma 145, Salzano (VE);
decreta
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. Si rilascia alla ditta Depuracque Servizi S.r.l., con sede legale e ubicazione installazione in via Roma, n. 145, Comune di Salzano (VE), C.F. 02261620278, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies c.3 lett. a) del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione ubicata in via Roma 145, Salzano (VE) e catastalmente censita ai mappali n. 360 e 641 del foglio 9 del censuario di Salzano.
3. Il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento deve avvenire secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; si prescrive inoltre che:
3.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento.
3.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Città metropolitana di Venezia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa.
3.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Città metropolitana di Venezia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
4.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
4.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
5. Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la Ditta è tenuta a prestare alla Città Metropolitana di Venezia l’aggiornamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti.
6. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A: Prescrizioni tecniche; Allegato A1: Elenco CER e relative operazioni; Allegato A2: Layout impiantistico Allegato A3: Planimetria degli scarichi Allegato A4: Parere Veritas Allegato A5: Planimetria delle emissioni
7. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento.
8. Il presente provvedimento è notificato alla Depuracque Servizi S.r.l., e comunicato a Comune di Salzano, Città metropolitana di Venezia, ARPAV.
9. Il presente provvedimento assume efficacia dalla data della notifica di cui sopra.
10. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
11. Il presente provvedimento sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto.
12. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
13. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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