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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 235 del 28 novembre 2023
ECO GREEN S.r.l. Installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, con sede legale in via Spagna 25, Villafranca di Verona (VR) ed ubicazione installazione in via Fontana S.n.c., Nogara (VR). Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, per attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e attività connesse.
Con il presente provvedimento si rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di riesame ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione, finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
Il Direttore
Provvedimenti amministrativi di riferimento
VISTO il decreto n. 78 del 12/11/2018, con cui è stata rilasciata alla Ditta ECO GREEN S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’attività di cui ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e attività connesse;
VISTO il decreto n. 106 del 03/05/2019 con cui sono stati approvati il Piano di Monitoraggio e Controllo e la Procedura di controllo radiometrico;
VISTO il decreto n. 48 del 23/05/2019 che esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato;
VISTO il decreto n. 224 del 22/07/2019 con cui è stato approvato il progetto di modifica consistente nell’ampliamento del capannone;
VISTO il decreto n. 678 del 23/07/2020 modifica dell’AIA relativa al passaggio tra operazioni codificate R12 e contestuale approvazione del PMC aggiornato;
VISTO il riscontro del 18/11/2020 (prot. reg. n. 492424) a comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, per la realizzazione di due strutture chiuse ed una tettoia per il deposito di materiali non rifiuto ed attrezzature;
VISTO il riscontro del 13/09/2021 (prot. reg. n. 401017) a comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, per l’inserimento del codice CER 100399 "bave e spezzoni di alluminio";
VISTO il riscontro del 02/03/2022 (prot. reg. n. 0096672) a comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, per la modifica gestionale nel layout dell’installazione che prevedeva la possibilità di utilizzare la zona D, sia per il deposito temporaneo che per lo stoccaggio di rifiuti prodotti dallo stabilimento ad eccezione delle scorie saline di fusione;
VISTO il riscontro del 22/03/2022 (prot. reg. n. 0132251) a comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006, per la rimodulazione temporanea (fino al 31/03/2023) dei quantitativi assegnati allo stoccaggio, al fine di incrementare la capacità di stoccaggio delle scorie saline prodotte, a causa della indisponibilità di conferimento presso l’impianto estero di riferimento;
VISTA la successiva richiesta di proroga assentita con nota del 20/03/2023 (prot. reg. n. 0151722) la quale consente fino al 31/12/2023 l’incremento della capacità di stoccaggio delle scorie saline prodotte.
Iter procedura art. 29-octies, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006
VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
CONSIDERATO che il comma 3, lettera a) dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;
VISTA la comunicazione di avvio del riesame con valenza di rinnovo, ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, trasmesso con nota prot. reg. n. 0212067 del 10/05/2022;
VISTA la documentazione inviata dalla Ditta in data 18/11/2022 e acquisita al prot. reg. n. 539408 del 22/11/2022;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, trasmessa con nota prot. reg. n. 0593491 del 22/12/2022;
CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio (https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);
VISTA la nota prot. reg. n. 0094355 del 17/02/2023, con la quale è stata convocata per il 14 marzo 2023 la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;
VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 14/03/2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 0181623 del 03/04/2023;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota n. 305371 del 06/06/2023 in riscontro a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi;
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi, nella seconda seduta del 28/07/2023, convocata con nota n. 0325691 del 16/06/2023, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 454367 in data 25/08/2023, si è determinata favorevolmente in merito al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
RITENUTO di ammettere l'ampliamento delle aree esterne di deposito del prodotto di fusione e il conseguente incremento quantitativo come stabilito dalla CdS del 28/07/2023;
VISTA la trasmissione da parte della Ditta del Layout della rete scarichi assunta al prot. reg. n. 512428 del 20/09/2023;
PRESO ATTO del parere ARPAV ai sensi dell’art.184-ter c. 3 assunto al prot. reg. n. 579108 del 24/10/2023, e, in particolare, della valutazione di applicabilità dei criteri di cessazione ivi previsti anche ai CER non rientranti nel paragrafo 3.2 del DM 05.02.98;
PRESO ATTO del parere ARPAV (prot. reg. n. 584279 del 26/10/2023) relativamente a quanto previsto dalle norme tecniche sulle materie prime secondarie per la redazione dei gruppi di miscelazione con particolare riferimento alla possibilità di considerare le scorie come rottami;
RITENUTO pertanto, con il presente provvedimento:
RILEVATO che la Società proponente risulta certificata ai sensi della norma UNI EN ISO 14001:2015;
VISTA le L.R. n. 33/85, n. 3/2000, n. 4/2016, e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
VISTA la DGR 242/2010 e la DGR 863/2012 in materia di PMC;
VISTE la DGR 2721/2014 in materia di garanzie finanziarie;
VISTA la DGRV n. 21 dell’11 gennaio 2018, come modificata dalla successiva DGRV n. 421 del 09/04/2019, relativa alle competenze delle strutture regionali in materia di AIA.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Si prende atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, espresse nella seduta del 28/07/2023.
3. Si rilascia alla Ditta ECO GREEN S.r.l., con sede legale in via Spagna 25 – Villafranca di Verona (VR), C.F. 02433800238, l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione di gestione rifiuti con annesso impianto di fusione di alluminio secondario e sue leghe, ubicata in via Fontana S.n.c. – Nogara (VR), catastalmente censita al foglio n. 12; Particelle: 388-394-397-400-403, per le attività individuate ai punti 2.5 b), 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
4. L’Autorizzazione Integrata Ambientale è soggetta a riesame secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; inoltre:
4.1. in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
4.2. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia e ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
4.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
5. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
5.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;
5.2. autorizzazione alla fusione e lega di alluminio di cui al punto 2.5 b) dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006; l’impianto di fusione è alimentabile con materie prime, sottoprodotti, EoW e rifiuti;
5.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
5.4. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
6. Entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, il Gestore è tenuto a prestare a favore della Provincia di Verona le garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione della presente autorizzazione.
7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
7.1. Allegato A: Prescrizioni e Condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
7.1.1. Allegato A1: Elenco CER e operazioni autorizzate;
7.1.2. Allegato A2: Planimetria delle aree di gestione rifiuti.
7.1.3. Allegato A3: Planimetria della rete scarichi.
7.1.4. Allegato A4: Planimetria dei punti di emissione in atmosfera.
8. La Ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento.
9. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0593491 del 22/12/2022.
10. Il presente provvedimento è notificato alla Ditta ECO GREEN S.r.l. e comunicato a Comune di Nogara, Provincia di Verona e ARPAV.
11. Il presente provvedimento non sostituisce le competenze dei VV.FF. e dell’U.L.S.S. in materia di prevenzione incendi e prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro.
12. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
13. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
14. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.
Paolo Giandon
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