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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 222 del 08 novembre 2023
A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via L. Manzoni 30, Conegliano (TV). Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n.152/2006.
Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Il riesame è stato effettuato per il recepimento delle BAT di settore di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147.
Il Direttore
CONSIDERATO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 42 del 06.12.2016, con cui è stata rilasciata alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata relativa all’installazione ubicata a Conegliano (TV), via L. Manzoni 30, per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
PRESO ATTO che il DDATST n. 42 del 06.12.2016 autorizzava la Ditta al trattamento nell’impianto chimico-fisico delle acque provenienti dall’impianto interno di lavaggio autobotti dei conferitori dei rifiuti;
VERIFICATO che la Ditta ha comunicato in data 15.05.2017 (prot. reg. n. 190020 del 16.05.2017) l’inizio dei lavori inerenti la costruzione della stazione di lavaggio autobotti e che i lavori sono stati conclusi in data 19.06.2018 (prot. reg. n. 233911 del 19.06.2018);
CONSIDERATI i decreti di modifica dell’AIA del Direttore della Direzione Ambiente:
CONSIDERATI i decreti DDATST n. 41 del 08.04.2019 e DDDA n. 657 del 23.12.2019 con i quali sono stati introdotti i valori provvisori e sperimentali allo scarico per le sostanze PFAS e modificate le prescrizioni relative alla accettazione dei rifiuti in ingresso all’installazione con riferimento ai parametri PFAS;
PRESO ATTO che la ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, con nota del 13.12.2018 (prot. reg. n. 508736 del 13.12.2018) le modifiche impiantistiche in adeguamento a quanto disciplinato dall’art. 38 comma 2 del PTA;
CONSIDERATO il parere sul progetto soprariportato trasmesso da Piave Servizi S.p.A. con prot. n. 17 del 02.01.2019 (prot. reg. n. 5537 del 08.01.2019);
VERIFICATO che la Ditta ha comunicato in data 02.04.2019 (prot. reg. n. 132753 del 03.04.2019) l’inizio dei lavori inerenti le modifiche impiantistiche in adeguamento a quanto disciplinato dall’art. 38 comma 2 del PTA e che i lavori sono stati conclusi in data 29.09.2021 (prot. reg. n. 454506 del 11.10.2021);
CONSIDERATO il decreto DDDA n. 796 del 15.09.2020 con cui è stato modificato il punto 9 dell’AIA DDATST n. 42 del 06.12.2016, relativo allo scarico in fognatura, in seguito alla nota prot. n. 16491 del 04.08.2020, con la quale Piave Servizi S.p.A. ha concesso alla Ditta ADA S.r.l. la proroga dei termini della 2^ e 3^ fase del cronoprogramma di cui all’Atto di impegno e obbligo sottoscritto dai medesimi in data 28.03.2019 e per la proroga delle deroghe ai limiti allo scarico in fognatura;
PRESO ATTO che la ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, con nota del 08.04.2019 (prot. reg. n. 140824 del 08.04.2019) la realizzazione di un nuovo capannone per la movimentazione dei fanghi prodotti;
CONSIDERATO che la modifica soprariportata è stata positivamente riscontrata con prot. reg. n. 272187 del 24.06.2019, anche in seguito al Permesso di Costruire rilasciato dal Comune di Conegliano (pratica n. 42-2019 del 10.06.2019);
VERIFICATO che la Ditta ha comunicato in data 16.01.2020 (prot. reg. n. 21437 del 16.01.2020) l’inizio dei lavori inerenti la realizzazione di un nuovo capannone per la movimentazione dei fanghi prodotti e che i lavori sono stati conclusi in data 11.06.2021 (prot. reg. n. 273031 del 16.06.2021);
PRESO ATTO che la ditta ha comunicato, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, con nota del 13.10.2020 (prot. reg. n. 436719 del 14.10.2020) la realizzazione di una copertura alla stazione di scarico delle autobotti al comparto chimico/fisico;
CONSIDERATO che la modifica soprariportata è stata positivamente riscontrata con prot. reg. n. 536423 del 17.12.2020;
VERIFICATO che la Ditta ha comunicato in data 19.01.2021 (prot. reg. n. 24647 del 20.01.2021) l’inizio dei lavori inerenti la realizzazione della copertura alla stazione di scarico delle autobotti al comparto chimico/fisico e che i lavori sono stati conclusi in data 12.02.2021 (prot. reg. n. 71148 del 16.02.2021);
PRESO ATTO della comunicazione del 28.11.2022 (prot. reg. n. 551646 del 29.11.2022) effettuata ai sensi dell’art. 1 comma 3 lett. c) del DPR n. 53/1998 per l’installazione e messa in esercizio di un gruppo elettrogeno per emergenza/soccorso alimentato a gasolio e con potenza termica pari a 800 kWt;
PRESO ATTO che in sede di Ispezione Integrata Ambientale AIA 2021 (relazione trasmessa con prot. 439/U del 04.01.2022 e acquisita al prot. reg. n. 3996 del 05.01.2022) ARPAV ha evidenziato come proposta di adeguamento per le criticità rilevate di approfondire la tematica PFAS nelle acque di scarico ed in particolare per il parametro PFHxA;
CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 120458 del 16.03.2022 con la quale si richiedeva alla Ditta l’invio di una relazione tecnica che approfondisse la presenza del parametro PFHxA nei rifiuti in ingresso all’installazione e nelle acque reflue allo scarico nonché nei diversi processi interni di trattamento;
CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 241271 del 26.05.2022 è stato comunicato il riesame ai sensi dell’art. 29-octies comma 3 lettera a) finalizzato alla verifica delle condizioni e delle prescrizioni autorizzative in relazione alle disposizioni normative e alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147;
CONSIDERATO che la comunicazione soprariportata richiedeva alla ditta l’invio entro 180 giorni di:
PRESO ATTO che la ditta ha trasmesso la documentazione di riesame con prot. reg. n. 542213, 542218, 542222, 542241 e 542249 del 23.11.2022 e che la stessa è stata pubblicata sul sito web istituzionale;
VERIFICATO che è stato comunicato con nota prot. reg. n. 574642 del 13.12.2022 l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 e l’indizione della conferenza di servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;
PRESO ATTO che con nota prot. reg. n. 159070 del 22.03.2023 è stata trasmessa una relazione di monitoraggio del PFHxA all’ingresso e in uscita all’impianto biologico;
CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 83556 del 13.02.2023, con cui è stata convocata per il 04.04.2023 la prima riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990;
CONSIDERATI gli esiti della Conferenza di Servizi del 04.04.2023, di cui al verbale prot. reg. n. 235667 del 03.05.2023 e la relativa richiesta di integrazioni documentali;
PRESO ATTO che le integrazioni, in risposta alla Conferenza di Servizi del 04.04.2023, sono state trasmesse dalla Ditta con nota del 29.06.2023 (prot. reg. n. 352289-352339-352306-352316 del 04.07.2023);
CONSIDERATA la nota prot. reg. n. 429920 del 10.08.2023, con cui è stata convocata per il 03.10.2023 la seconda riunione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della L.241/1990;
CONSIDERATI gli Esiti della Conferenza di Servizi del 03.10.2023 di cui al verbale prot. reg. n. 590158 del 31.10.2023;
PRESO ATTO che nella documentazione di riesame è contenuta la relazione di riferimento redatta ai sensi della lettera m) del comma 1. dell’art. 29-ter del d.lgs. 152/06;
PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza trasmessa con la documentazione di riesame redatta dal tecnico incaricato in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della DGRV n. 1400 del 29.08.2017 al punto 5;
PRESO ATTO della comunicazione, ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/06, trasmessa dalla ditta in data 26.09.2023 e acquisita al prot. reg. n. 522189 del 27.09.2023 relativo al riutilizzo parziale delle acque di scarico per la preparazione dei reagenti e per i lavaggi interni dell’azienda;
CONSIDERATO che lo stoccaggio deve essere condotto in modo che la natura /composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto; considerato altresì che l’accorpamento non è da considerarsi una commistione funzionale alle successive operazioni condotte presso l’installazione (in quanto le equalizzazioni sono incluse nei relativi trattamenti);
CONSIDERATO che le BAT Conclusions 2018 di settore (BAT n. 2) impongono al gestore di avere contezza delle caratteristiche dei rifiuti indirizzati ad ogni specifico trattamento;
CONSIDERATO quindi che dovranno essere accettati al trattamento solamente quei rifiuti per i quali sia dimostrabile, a partire dalle analisi chimiche di omologa, l’effettiva efficacia dei trattamenti previsti;
CONSIDERATI i BAT-AEL previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 (BAT Conclusions 2018 di settore);
RITENUTO di integrare per lo scarico in fognatura, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore e qualora inferiori a quelli indicati nel d.lgs. 152/06, i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20);
RITENUTO di non applicare i limiti (BAT-AEL) previsti dalla tabella 6.2 della BAT 20 per il solo parametro AOX, così come definito nelle BAT Conclusions 2018 di settore, in quanto il parametro specifico e la metodica indicata (EN ISO 9562) non vengono adottati dai laboratori di analisi ARPAV, quale riferimento in sede di contenzioso, e in quanto attualmente la normativa nazionale e regionale applica limiti alle famiglie di composti che includono parte degli AOX; n sede di prossimo riesame dovrà essere valutata la necessità di inserire tale parametro;
PRESO ATTO di quanto emerso in Conferenza di Servizi del 03.10.2023 in merito alla ridefinizione dei valori soglia tra il comparto chimico-fisico e il comparto biologico, con riferimento al fatto che detti valori si applicano a metalli e semi-metalli di cui alla tabella 5 della Parte III del d.lgs. n. 152/2006 e allo Stagno e che la loro quantificazione corrisponde ai limiti di cui alla tabella 3 (scarico in rete fognaria) della Parte III del d.lgs. n. 152/2006, fatta eccezione per i parametri Rame, Selenio, Zinco, i cui valori soglia sono definiti rispettivamente in 1, 0.05 e 4 mg/l;
RITENUTO di prevedere che i composti PFAS per i quali nella determinazione analitica è necessario considerare sia gli isomeri lineari sia gli isomeri ramificati siano esclusivamente il PFOS e il PFOA, in relazione alla limitata disponibilità dei relativi standard analitici;
RITENUTO di applicare per le emissioni convogliate in atmosfera, in conformità alle BAT Conclusions 2018 di settore per le installazioni di trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa (BAT 53), la verifica dei parametri NH3, H2S, HCl e TVOC e nel rispetto dei limiti ivi indicati (BAT-AEL);
RITENUTO, con riferimento al parametro TVOC, di escludere il contributo in termini di metano causato dalla degradazione della componente biodegradabile nel rifiuto o nel mix di rifiuti oggetto di trattamento, in quanto il BAT-AEL si riferisce esclusivamente a rifiuti non biodegradabili;
CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;
RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata ai sensi dell’art. ;29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per la gestione dell’installazione sita in via L. Manzoni 30, Conegliano (TV).
decreta
1. Le premesse sono parte integrante del presente provvedimento.
2. È rilasciata alla Ditta A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l., con sede legale in via L. Manzoni 30, Conegliano (TV) C.F. 02338010263, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, per la gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l’installazione sita in via L. Manzoni 30, Conegliano (TV), catastalmente censita al foglio n. 22 particella 1650 per le attività individuate ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006.
3. Il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento avviene secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto certificata UNI EN ISO 14001; si prescrive inoltre che:
3.1.in caso di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;
3.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001 attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;
3.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, Provincia di Treviso e ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.
4. La presente Autorizzazione Integrata Ambientale comprende, ai sensi del comma 11 dell’art. 29-quater del d.lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
4.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
4.2. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
4.3. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque.
5. La Ditta, entro 45 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è tenuta a presentare alla Provincia di Treviso l’aggiornamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione.
6. La ditta deve operare secondo le prescrizioni tecniche contenute in Allegato A al presente provvedimento.
7. Il presente provvedimento è comprensivo dei seguenti Allegati:
Allegato A: Prescrizioni tecniche
Allegato A1: Elenco CER e operazioni autorizzate
Allegato A2: Planimetria del layout impiantistico e reti interne di trattamento
Allegato A3: Planimetria aree di stoccaggio e trattamento
Allegato A4: Planimetria rete di raccolta acque meteoriche
Allegato A5: Planimetria dei punti di emissione in atmosfera
8. Il presente provvedimento è notificato alla A.D.A. Azienda Depurazione Acque S.r.l., comunicato a Comune di Conegliano (TV), Provincia di Treviso, ARPAV e Piave Servizi S.p.A.
9. Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.
10. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 574642 del 13.12.2022 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto.
11. Il presente atto è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
12. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Paolo Giandon
(seguono allegati)
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