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Bur n. 146 del 03 novembre 2023


Materia: Informazione ed editoria regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 30 del 23 ottobre 2023

DGR n. 576 del 19 maggio 2023 recante "Approvazione del Bando per l'erogazione di contributi, per l'anno 2023, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34". Dichiarazione inammissibilità domanda.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dichiara, a seguito di un supplemento istruttorio concernente le verifiche di ammissibilità (art. 9, comma 1, del Bando), l’inammissibilità dell’istanza di partecipazione al Bando di cui alla DGR n. 576 del 19 maggio 2023 presentata da un’emittente radiofonica.

Il Direttore

PREMESSO che

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale 2022”, ha introdotto nell’ordinamento della Regione del Veneto, all’articolo 11, il “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” a favore delle emittenti radiotelevisive e delle testate giornalistiche on line con sede operativa nel Veneto;
  • la Giunta regionale, in esecuzione del disposto di cui all’art. 11 della L.R. Legge 15 dicembre 2021, n. 34, ha approvato la DGR n. 576 del 19 maggio 2023 recante in oggetto “Approvazione del Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2023, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34”;
  • il “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2023, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione», è finalizzato all’erogazione di contributi volti a incentivare e sostenere il pluralismo e l'innovazione tecnologica e infrastrutturale nel settore dell'informazione e della comunicazione, al fine di assicurare la massima diffusione, fruibilità e accessibilità all’informazione a copertura dell’intero territorio regionale e a garanzia di maggiore trasparenza e facilità di documentazione (art. 1 legge regionale sopra citata);
  • il Bando è finanziato con risorse regionali quantificate, per l’esercizio 2023, in euro 1.000.000,00 a valere sul Fondo suddetto e la dotazione finanziaria è ripartita su tre linee di intervento (art. 4):

A. Contributi alle emittenti radiofoniche locali per Euro 470.000,00;
B. Contributi alle emittenti televisive locali per Euro 470.000,00;
C. Contributi alle testate giornalistiche on line locali, per Euro 60.000,00;

DATO ATTO che

  • entro il termine previsto dall’articolo 7, comma 1., lett.c) del Bando (12 luglio 2023) sono pervenute n. 99 domande di cui:
    • n. 58 da emittenti radiofoniche locali;
    • n. 21 da emittenti televisive locali;
    • n. 20 da testate giornalistiche on line locali;
  • l’istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Soggetti richiedenti in relazione alle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, la completezza documentale e l’assolvimento degli eventuali obblighi di bollo (art. 9, comma 1, lett. a) del Bando);
  • le domande, presentate secondo le modalità di cui all’art. 7 del Bando, sono ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei requisiti previsti nell’art. 3 del Bando (art. 9, comma 1, lett. b) del Bando);
  • con il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 23 del 26 settembre 2023 sono state approvate le risultanze istruttorie conseguenti alla verifica di ammissibilità delle domande di contributo presentate dalle emittenti radiotelevisive locali e dalle testate giornalistiche on line locali, secondo quanto disposto dalla DGR n. 576 del 19 maggio 2023 (art. 9, comma 1, lett. e) del Bando);
  • si è reso necessario, nel frattempo, un supplemento istruttorio diretto a verificare l’operatività nel territorio della Regione del Veneto, per alcune emittenti radiofoniche, alla data di presentazione della domanda e in corso di procedimento, relativamente alle modalità di trasmissione previste dal Bando, all’art. 3, comma 1, lett. c) “essere legittimamente operante in tecnica analogica […]”, lett. d) “[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]” e lett. e) “per le emittenti radiofoniche locali operanti in onde medie […]”.

RILEVATO che

  • nella domanda di partecipazione al Bando (12 luglio 2023), l’Associazione Radio Studio Verona aps dichiarava di essere esclusivamente titolare per il marchio/palinsesto “Radio Studio Verona”, di “autorizzazioni per la fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica, ai sensi della Delibera AGCOM n. 664/09/CONS, Allegato A, art. 3, una volta completata la fase di avvio dell’operatività su tutto il territorio nazionale delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale terrestre […]” per il territorio della Regione del Veneto “[…] giusta provvedimento n. 190 del 12/02//2021, rilasciato da Ministero dello Sviluppo Economico, frequenza/e - operante nell’ambito territoriale di Venezia + Verona + Padova”;
  • l’Associazione Radio Studio Verona aps dichiarava sul sito internet di riferimento dell’emittente radiofonica “Radio Studio Verona” https://www.radiostudioverona.it/qualcosa-su-di-noi/, quanto segue: “Radio Studio Verona trasmette in streaming […];
  • a seguito di nota prot n. 531810 del 2 ottobre 2023 della Direzione Comunicazione e Informazione recante in oggetto “[…] Preavviso di motivi ostativi all’ammissibilità della domanda di partecipazione al Bando. Richiesta chiarimenti a seguito di supplemento istruttorio”, diretta ad accertare le effettive modalità di operatività (e quindi di trasmissione) nel territorio della Regione del Veneto da parte di tale emittente radiofonica, la citata Associazione, con note del 3 ottobre 2023, prot. n. 534622, e del 10 ottobre 2023, prot. n. 552446, oltre a rettificare il provvedimento di autorizzazione per la fornitura di servizi radiofonici (n. 181 del 7 febbraio 2021), escludeva l’operatività dell’emittente “Radio Studio Verona” nel territorio della Regione del Veneto, secondo le modalità dichiarate nella domanda, rilevando che “[…] tutti gli operatori che hanno fatto richiesta di accensione di impianti di diffusione sulla Regione del Veneto al momento non c’è nessuna autorizzazione né provvisoria né definitiva […]”;
  • l’Associazione Radio Studio Verona aps, nelle citate note, dichiarava “[…] la nostra emittente ha sempre trasmesso e comunque proseguito le proprie trasmissioni in ambito locale e regionale su tutte le altre piattaforme streaming, dal sito, app, ecc. […]”, con ciò affermando l’operatività della propria emittente solo nelle predette modalità;

CONSIDERATO che:

  • l’emittente radiofonica locale “Radio Studio Verona” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando all’art. 3, comma 1, lett. c) “essere legittimamente operante in tecnica analogica ai sensi dell'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 21 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Studio Verona” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando all’ art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”);
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Studio Verona” non è operante nel territorio della Regione del Veneto secondo le altre modalità previste dal Bando all’ art. 3, comma 1, lett. e) “per le emittenti radiofoniche locali operanti in onde medie, in riferimento alle precedenti lettere c) e d), si applicano le disposizioni dell’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208”;
  • l’emittente radiofonica locale “Radio Studio Verona” è attualmente operativa nel Veneto con le seguenti modalità: “piattaforme streaming, dal sito, app, ecc.”, con ciò configurando una modalità di trasmissione non prevista dal Bando;
  • dichiarare ammissibile le predette modalità di trasmissione comporterebbe una violazione dei requisiti stabiliti nel bando de quo (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), e una disparità di trattamento nei confronti di tutti quei soggetti operanti nel territorio della Regione del Veneto in quanto in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando (art. 3, comma 1, lettere c), d) ed e), nonché dei potenziali partecipanti che trasmettono secondo tali modalità (streaming, sito web, app) nel territorio della Regione del Veneto, i quali avrebbero potuto partecipare al Bando de quo se tali modalità trasmissive fossero state ammesse;

Con il presente Decreto si tratta, conseguentemente, di dichiarare inammissibile la domanda di partecipazione al Bando presentata dall’Associazione Radio Studio Verona aps, per il marchio/palinsesto “Radio Studio Verona”, in quanto non operante nel territorio della Regione del Veneto secondo la modalità prevista dal Bando ex art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”), né secondo le altre modalità ivi previste e sopra descritte;

VISTI

  • la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, articolo 11;
  • la legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
  • il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 1266 del 3 settembre 2019;
  • la Deliberazione della Giunta regionale n. 576 del 19 maggio 2022;
  • Il Decreto del Direttore della Direzione Comunicazione e Informazione n. 23 del 26 settembre 2023;
  • la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
  • la documentazione agli atti;

decreta

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di dichiarare, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del “Bando per l’erogazione di contributi, per l’anno 2023, per le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche on line locali, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, istitutivo del «Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione»”, l’inammissibilità della domanda di partecipazione presentata dall’Associazione Radio Studio Verona aps per il marchio/palinsesto “Radio Studio Verona”, in quanto non operante, alla data di presentazione della domanda e in corso di procedimento, nel territorio della Regione del Veneto, secondo la modalità prevista dal Bando ex art. 3, comma 1, lett. d) (“[…] fornitura di servizi radiofonici in ambito locale non operanti in tecnica analogica […]”), né secondo le altre modalità previste dallo stesso Bando e descritte nelle premesse, come ampiamente motivato nelle medesime; 
  3. di comunicare il presente decreto all’Associazione Radio Studio Verona aps;
  4. di informare l’Associazione Radio Studio Verona aps che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Zangirolami

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