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Materia: Protezione civile e calamità naturali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 870 del 28 settembre 2023
Affidamento diretto del servizio di smaltimento di mascherine scadute (Pandemia Covid-19), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023. Impegno di spesa a favore di Gea S.r.l. (CIG YDF3C30F16).
Con il presente provvedimento si dispone l'affidamento diretto del servizio di smaltimento di circa 210 tonnellate di mascherine scadute, consegnate alla Protezione Civile della Regione del Veneto durante la pandemia da Covid-19 e oggetto di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria, mediante procedura gestita sulla piattaforma telematica di negoziazione APPTEL (CIG YDF3C30F16). Si provvede altresì al relativo impegno di spesa a favore dell'operatore economico Gea S.r.l..
Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO l’art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ai sensi del quale è stato nominato il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, competente per l’acquisto e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha ricevuto dalla struttura commissariale un elevato quantitativo di mascherine del tipo chirurgico, FFP2, KN95 e FFP3;
DATO ATTO che una parte di esse è stata oggetto di sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria nei seguenti procedimenti penali: Tribunale di Roma n. 37684/2020 R.G.N.R. e 36532/2020 R.G. G.I.P., Decreto di sequestro del 15.10.2021; Tribunale di Gorizia n. 1515/2020 R.G.N.R., Decreto di sequestro del 22.03.2021;
DATO ATTO che tutto il materiale oggetto dei citati decreti di sequestro è depositato in un capannone presso la discarica per rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi di Sant’Urbano (PD), individuata quale impianto “tattico regionale” dalla Giunta regionale con delibera n. 31 del 14.02.2003;
VISTO il Decreto del 19.06.2023 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, con il quale si dispone il dissequestro dei dispositivi di protezione e la loro restituzione all’Unità del Ministero della Salute competente;
VISTA la nota dell’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, prot. reg.le n. 348851 del 28.06.2023, con la quale si dispone che l’Amministrazione regionale proceda allo smaltimento dei dispositivi medici e di protezione individuale di cui sopra, a condizione che risultino, ad oggi, già scaduti e, quindi, non più utilizzabili;
VISTO il Decreto motivato per la restituzione delle cose sequestrate del 10.08.2023, con il quale si dispone il dissequestro dei beni e la restituzione all’Unità del Ministero della Salute competente ai fini dell’utilizzo dei dispositivi non ancora scaduti come “maschere di comunità”;
VERIFICATO che tutte le mascherine dissequestrate presentano termine di validità scaduto;
PRESO ATTO di dover procedere allo smaltimento delle stesse;
DATO ATTO che il quantitativo stimato delle mascherine da smaltire è pari a 210 tonnellate, come risulta dal Verbale di pesatura del 22.08.2023, depositato agli atti dell’ente;
VISTO il Rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità del 18 maggio 2020 recante “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico”, ove le mascherine prodotte da utenze non domestiche, o da attività assimilate ad esse, vengono classificate come “rifiuti speciali non pericolosi” rientranti nel codice EER 150203 “Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202”;
PRESO ATTO che, pertanto, le mascherine oggetto dei succitati procedimenti penali non rientrano nella categoria dei “rifiuti urbani”;
VISTA la Legge regionale n. 3 del 21.01.2000 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, che all’art. 36 prevede l’approvazione di una tariffa di conferimento regionale per i soli “rifiuti urbani” e non per i “rifiuti speciali”;
PRESO ATTO che lo smaltimento di rifiuti di tipo “speciale” non soggiace all’applicazione del tariffario regionale ma è soggetto al libero mercato e che, pertanto, l’affidamento dell’incarico in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del vigente Codice dei Contratti pubblici;
DATO ATTO che per il servizio in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive cui poter aderire o da utilizzare come parametro di prezzo-qualità;
RITENUTO di dover affidare il servizio di smaltimento delle mascherine a un operatore economico qualificato e in possesso delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ambientale;
RITENUTA congrua una spesa massima pari a Euro 39.900,00=Iva esclusa per l’esecuzione del servizio;
CONSIDERATO che nel calcolo del costo di smaltimento dei rifiuti occorre ricomprendere anche la componente relativa alla spesa di trasporto dei rifiuti dal luogo in cui sono allocati sino alla discarica;
RITENUTO che, data l’attuale collocazione delle mascherine all’interno dei magazzini della Discarica tattica regionale di Sant’Urbano, la spesa di trasporto delle mascherine può essere minimizzata affidando lo smaltimento al gestore della discarica stessa;
CONSIDERATO, infatti, che l’eventuale esecuzione del servizio richiesto da parte di un altro operatore economico renderebbe indispensabile organizzare e gestire il trasporto dei rifiuti fino a un diverso sito di smaltimento, con conseguente aumento dei costi per l’Amministrazione;
VISTA la DGR. n. 6426 del 14.11.1989 di approvazione del “Progetto Generale e Primo Stralcio della Discarica Controllata di Rifiuti urbani e assimilabili in Comune di S. Urbano (PD)” e dello schema di convenzione per regolare i rapporti tra Regione del Veneto, Comune di Sant’Urbano e società Gea S.r.l., affidataria della concessione;
PRESO ATTO che la predetta convenzione, sottoscritta in data 29 marzo 1990, ha subito negli anni successivi alcune modifiche e integrazioni e che in data 23.12.2020 è stato sottoscritto dalle medesime parti un accordo novativo a valere in via transattiva con riferimento a quanto precedentemente convenuto tra le stesse, anche al fine di regolare alcuni aspetti della gestione operativa e post esercizio della discarica;
PRESO ATTO che la società Gea S.r.l., C.F./P.Iva 00394760284, in forza della convenzione recentemente novata, risulta tuttora concessionaria della gestione della discarica di Sant’Urbano (PD);
RITENUTO pertanto opportuno, in ossequio al principio del risultato di cui all’art. 1 del D.lgs. 36/2023 quale attuazione del principio generale di economicità, richiedere un’offerta a Gea S.r.l. allo scopo di conseguire la massima convenienza economica;
DATO ATTO che l'art. 1, comma 450, della L. n. 296/2006 stabilisce che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le Pubbliche Amministrazioni devono fare ricorso obbligatoriamente al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione oppure ad altro mercato elettronico realizzato dalle stesse Pubbliche Amministrazioni;
DATO ATTO altresì che, come comunicato con nota dell’8.11.2022, prot. n. 517504, del Direttore dell’Area Risorse Finanziarie, Strumentali, ICT ed Enti locali, la Regione del Veneto, a seguito di procedura di appalto specifico redatto sulla base dell’Accordo Quadro Consip “Servizi Applicativi 2 - Lotto 4”, ha sottoscritto in data 4 luglio 2022 con l'impresa Maggioli S.p.A. un contratto per la realizzazione di un sistema informativo di e-procurement a supporto degli acquisti (lavori, servizi e forniture) per la Regione del Veneto denominato APPTEL - Appalti telematici (di seguito solo APPTEL) che costituisce un’alternativa al MEPA e che è diventato operativo da febbraio 2023;
RILEVATO come le prestazioni oggetto dell’affidamento non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48, comma 2, del D.lgs. n. 36/2023, in particolare per il valore non elevato della procedura e per le caratteristiche specifiche del servizio;
RILEVATO che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto del servizio, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
RITENUTO quindi di trasmettere all’operatore economico Gea S.r.l. apposita Lettera di invito a presentare un’offerta per il servizio di smaltimento, utilizzando la piattaforma APPTEL per lo svolgimento della procedura;
DATO ATTO che, a tal fine, in data 22.08.2023 è stata avviata su APPTEL la procedura di affidamento diretto n. G00299;
RILEVATO che è stato chiesto all’operatore economico di formulare un’offerta a misura in base al costo di smaltimento per ogni tonnellata di rifiuto, tenuto conto del peso stimato delle mascherine pari a 210 tonnellate, secondo quanto stabilito dal “Documento Unico di Procedura” di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
RILEVATO, altresì, che il medesimo documento prevede che il servizio venga eseguito fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 39.900,00=Iva esclusa;
DATO ATTO che, entro il termine fissato nella procedura a Invito, l’operatore economico ha presentato la propria offerta per un importo pari a 189,90 Euro/tonnellata Iva esclusa, comprensivi di trasporto, analisi e classificazione dei rifiuti, conferimento in discarica e pagamento dell’Ecotassa;
CONSIDERATI i costi sostenuti da altre Amministrazioni pubbliche per analoghi servizi di smaltimento delle mascherine giacenti e non più utilizzabili, tra cui la Determina n. 175 del 16.02.2022 del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e il Decreto n. 248 del 21.10.2021 della Struttura di missione per il superamento emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo, pari rispettivamente a 279,20 Euro/tonnellata iva esclusa e 300,00 Euro/tonnellata iva esclusa oltre al costo di trasporto;
VERIFICATO altresì, sulla base dei prezzari dei termovalorizzatori collocati nel raggio di 125 km dall’attuale sito di stoccaggio delle mascherine, che i costi medi di smaltimento tramite impianto di incenerimento superano ampiamente gli importi suindicati;
RITENUTA congrua l’offerta economica presentata da Gea S.r.l.;
RICONOSCIUTA la completezza della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico, comprensiva del DGUE e dell’autodichiarazione integrativa concernente il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023;
PRESO ATTO che ai sensi del comma 1 dell’art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che “Nelle procedure di affidamento di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;
VERIFICATA la regolarità di tutti i controlli effettuati su detto Operatore economico ai sensi degli artt. 52, 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, acquisiti agli atti dell’Ente;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica;
DATO ATTO che il servizio è affidato nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall’art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
RITENUTO di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.lgs. 36/2023, in virtù del miglioramento del prezzo Euro/tonnellata offerto, considerati il totale delle tonnellate di rifiuto da smaltire e l’importo massimo dell’affidamento;
RITENUTO pertanto di affidare il servizio di smaltimento delle mascherine a Gea S.r.l., C.F./P.Iva 00394760284, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, come da procedura n. G00299 espletata sulla piattaforma APPTEL, per l’importo di 189,90 Euro/tonnellata oltre iva, comprensivo di trasporto, analisi e classificazione dei rifiuti, conferimento in discarica e pagamento dell’Ecotassa, fino alla concorrenza dell’importo massimo pari a euro 48.678,00=Iva inclusa, da eseguire entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, come dettagliato nel “Documento Unico di Procedura” di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
DATO ATTO che, come previsto nel citato Documento unico di procedura, l’attribuzione definitiva del codice rifiuto rientra tra le attività comprese nel servizio oggetto dell’affidamento e che l’impresa affidataria, pertanto, dovrà procedere innanzitutto alla codificazione dei rifiuti in base agli Allegati D e I del D.lgs. 152/2006;
CONSIDERATO che in caso di attribuzione di un codice EER diverso rispetto al 150203, l’impresa affidataria dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante al fine di valutare congiuntamente, ove necessario, eventuali variazioni nell’esecuzione del servizio o nelle previsioni contrattuali;
DATO ATTO che, ai fini delle conseguenti responsabilità, l’affidatario sarà considerato e assumerà a tutti gli effetti la qualifica giuridica di “detentore del rifiuto” ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
DATO ATTO che il CIG relativo alla procedura di affidamento oggetto del presente provvedimento è il n. YDF3C30F16 e che tale iniziativa non è soggetta a CUP in quanto rientrante nell’ambito di un intervento di gestione e non in un intervento di sviluppo afferente a un progetto di investimento pubblico;
DATO ATTO che la copertura finanziaria della spesa è assicurata dall’accertamento delle entrate n. 2000/2020 disposto con decreto n. 101 del 12.05.2020 sul capitolo E/101482 “Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazione delle restrizioni dovute all'emergenza coronavirus (art. 4, d.l. 25/03/2020, n.19 - ordinanza presidente della giunta regionale 03/04/2020, n.37 - art. 15, l.r. 29/12/2020, n.39)”;
RITENUTO pertanto di impegnare per il servizio di smaltimento delle mascherine immagazzinate presso la Discarica tattica regionale di Sant’Urbano (PD), a favore dell’operatore economico Gea S.r.l., C.F./P.Iva 00394760284, l’importo complessivo di Euro 48.678,00=Iva inclusa, sul capitolo 104272 “Azioni regionali per la gestione dell’emergenza da Covid-19 – Acquisto di beni e servizi (art. 15, L.R. 29/12/2020, n. 39)”, secondo le specifiche e l’esigibilità contenute nell’Allegato B contabile del presente atto;
DATO ATTO che alla liquidazione di spesa si procederà ai sensi dell’art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, su presentazione di regolare fattura, previa verifica del D.U.R.C. e della regolarità del servizio;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 832 del 22.06.2021 con la quale, ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., viene conferito l’incarico di Direttore della Direzione Protezione civile, Sicurezza e Polizia locale all’Ing. Luca Soppelsa;
RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Progetto l’Ing. Luca Soppelsa;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1628 del 19.12.2022 con la quale, ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 ss.mm.ii., viene conferito l’incarico di Direttore dell’Unità Organizzativa Polizia Locale, Sicurezza e Antimafia, incardinata presso la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, all’Avv. Giacomo Mannocci;
RITENUTO di individuare quale Responsabile per la fase dell’affidamento l’Avv. Giacomo Mannocci;
ATTESTATO che il RUP e il Responsabile per la fase dell’affidamento non versano in situazione di conflitto d’interesse in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
VISTI:
ATTESTATA l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Tutto ciò premesso e considerato,
decreta
Luca Soppelsa
Allegato A (omissis)
(seguono allegati)
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