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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 325 del 13 settembre 2023
Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CUROGNA" in Comune di Pederobba (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.
Trattasi di provvedimento con il quale viene rilasciato alla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (BL) con la contestuale autorizzazione paesaggistica.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 15.11.2022 e la relativa documentazione di progetto, acquisita al prot. n. 529008-529016-529021-529032-529049-529057-529065-530555 del 15.11.2022, con la quale la ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (BL), già rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010 e scaduta il 22.02.2022;
PRESO ATTO che con decreto n. 90 del 04.11.2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, il progetto era stato escluso dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e indicazioni sulla documentazione integrativa da presentare in fase di autorizzazione;
CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;
CONSIDERATO che parte dell’area della cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere c) e g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di corso d’acqua vincolato (T. Curogna) e di zona boscata;
VISTA la nota n. 570206 del 12.12.2022 con la quale :
PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;
PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:
VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 63316 del 13.02.2023, n. 267680 del 17.05.2023, n. 303449 del 06.06.2023 e n. 317088 del 13.06.2023;
PRESO ATTO che l’A.R.P.A.V. con nota acquisita al protocollo regionale n. 337743 del 23.06.2023 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dalla ditta in data 06.06.2023, in sostituzione di quella precedentemente presentata;
PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 30.06.2023, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :
CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha :
CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto ad almeno 800 metri dal sito più vicino, individuato come ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa presentata a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità di V.I.A.;
PRESO ATTO che nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 90/2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha predisposto la Relazione Istruttoria n. 242/2022 del 07.10.2022, con la quale si è espressa sulla dichiarazione di non necessità dello studio di incidenza presentata dalla ditta, dichiarando per l’intervento previsto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza. Pertanto le verifiche effettuate nell’ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;
PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 29.05.2023 è stata inoltrata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. ed i soggetti interessati;
CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di cui all’art. 88 – comma 4 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e. quindi, ai sensi del comma 4 bis del medesimo articolo è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;
CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l’esito dell’istruttoria svolta, si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione della cava, nonché di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;
RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010, poiché risulta scaduta, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo indicato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quello attualmente versato;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2019/2010 per l’importo complessivo di € 208.709,10, costituita da polizza n. 380445610 del 23.05.2018 della società Generali Italia SPA, più successiva appendice;
VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;
VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;
VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza;
VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;
DATO ATTO del versamento di € 300,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande relative all’attività di cava;
VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;
decreta
1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 30.06.2023, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di rilasciare alla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l., (C.F. 030004802248), con sede in Possagno (TV), Via Olivi, 71, una nuova autorizzazione alla coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (TV), in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;
4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11, lett. e, g, h, l e m, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della cava;
5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;
6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa o da un suo delegato:
n.
Elaborato
Denominazione
prot. n.
data
1
R01i
RELAZIONE TECNICA
529032
15.11.2022
2
R02
RELAZIONE INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO
3
R03
RELAZIONE GEOLOGICA
4
R04
RELAZIONE GEOTECNICA-GEOMECCANICA
5
R05i
RELAZIONE SISTEMAZIONE AMBIENTALE
267680
17.05.2023
6
R06i
DICHIARAZIONE VINCA
529049
7
R07i
RELAZIONE PAESAGGISTICA
529057
8
R08
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
529065
9
G01
INQUADRAMENTO TERRITORIALE
529016
10
G02i
PLANIMETRIA STATO DI FATTO AL 26.02.2022
11
G03
PLANIMETRIA STATO FINALE PROGETTO
12
G04i
SEZIONI TOPOGRAFICHE
13
G05
PLANIMETRIA LOTTI DI LAVORAZIONE
14
G06
PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE
15
G07
CARTA GEOLOGICA – SEZIONI GEOLOGICHE
16
G08
CARTA GEOAMBIENTALE
529021
17
G09i
PLANIMETRIA LOTTO 1
18
G10i
PLANIMETRIA LOTTO 1 CON RIEMPIMENTO
19
G11i
PLANIMETRIA LOTTO 2
20
G12i
PLANIMETRIA MASSIMO SCAVO
21
A01
PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE
22
RISPOSTE A PRESCRIZIONI SCREENING VIA
529008
23
VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO
303449
06.06.2023
24
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
317088
13.06.2023
7. di stabilire che la presente autorizzazione assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010;
8. di stabilire che il materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 154.800, costituito da argilla per laterizi, dando atto che il materiale utile estratto in vigenza della D.G.R. n. 2019/2010 è stato stimato in circa mc 14.200;
9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 9 (nove) anni dalla data del presente provvedimento;
10. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:
11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:
12. è fatto obbligo alla ditta di adottare le misure di mitigazione da adottare in relazione alle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed all’utilizzo di mezzi di cantiere, pur considerando il numero limitato di giorni effettivi di lavorazione e l’esiguo numero di mezzi volti al trasporto di materiale, di seguito riportate:
13. con riferimento alla Valutazione previsionale di impatto acustico si recepiscono le prescrizioni di cui al parere ARPAV in data 22.06.2023, come di seguito riportate:
14. sono recepite le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio dell’U.O. Genio Civile di Treviso acquisito nell’ambito delle procedura di verifica di assoggettabilità di VIA ai fini dell’applicazione del R.D. n. 523/1904, come di seguito riportate:
15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;
16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 529016 del 15.11.2022 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:
18. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2019 del 03.08.2010 per l’importo di Euro 208.709,10 costituita da polizza n. 380445610 del 23.05.2018 della società Generali Italia SPA. per l’importo di Euro 203.222,10 (ordine di costituzione n. 0358/2018) e da appendice n. 01 del 24.06.2021 della medesima società per l’importo di Euro 5.487,00 (ordine di costituzione n. 0171/2021), nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;
19. di dare atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 90 del 04.11.2022, è stato rilevato che l’area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Pertanto sono recepite le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022 del 07.10.2022; redatta dall’ U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, come di seguito riportate:
20. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;
21. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92, come 2, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Brescia e pertanto il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga informazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;
22. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Pederobba, alla Provincia di Treviso, all’A.R.P.A.V., all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Treviso e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
23. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
24. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
25. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.
Vincenzo Artico
(seguono allegati)
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