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Bur n. 130 del 03 ottobre 2023


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA n. 325 del 13 settembre 2023

Ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l.. Rinnovo dell'autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata "CUROGNA" in Comune di Pederobba (BL), con rilascio di contestuale autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 D.Lgs. 42/2004 D.Lgs. 117/2008.

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento con il quale viene rilasciato alla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (BL) con la contestuale autorizzazione paesaggistica.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 15.11.2022 e la relativa documentazione di progetto, acquisita al prot. n. 529008-529016-529021-529032-529049-529057-529065-530555 del 15.11.2022, con la quale la ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 13/2018, il rinnovo dell’autorizzazione a coltivare la cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (BL), già rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010 e scaduta il 22.02.2022;

PRESO ATTO che con decreto n. 90 del 04.11.2022 della Direzione regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, il progetto era stato escluso dalla procedura di V.I.A., con prescrizioni e indicazioni sulla documentazione integrativa da presentare in fase di autorizzazione;

CONSIDERATO che il progetto presentato con la citata istanza risulta conforme alle prescrizioni contenute nel provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che parte dell’area della cava è assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142, lettere c) e g) del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, per la presenza di corso d’acqua vincolato (T. Curogna) e di zona boscata;

VISTA la nota n. 570206 del 12.12.2022 con la quale :

  • è stato avviato il procedimento ai fini del rilascio dell’autorizzazione ed è stato chiesto, ai sensi del comma 4 dell’art. 11 della L.R. 13/2018, ai Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Possagno di provvedere alla pubblicazione della domanda e del relativo progetto per l’acquisizione di eventuali osservazioni od opposizioni;
  • è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell’art. 14 comma 2, della L. 241/1990, svolta in forma semplificata e modalità asincrona, con la quale sono stati chiesti i pareri al Comune di Pederobba per gli aspetti di conformità urbanistica dell’intervento, alla Provincia di Treviso per gli aspetti di polizia mineraria ed alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.lgs. 42/2004;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni od opposizioni alla domanda in questione;

PRESO ATTO che nell’ambito della conferenza di servizi:

  • il Comune di Pederobba, con nota acquisita al protocollo n. 295567 del 31.05.2023, ha trasmesso la D.C.C. n. 14 del 24.05.2023, con la quale è stato espresso parere favorevole nell’ambito della conferenza dei servizi decisoria, per gli aspetti di conformità urbanistica;
  • la Provincia di Treviso e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso non hanno fatto pervenire alcun parere per gli aspetti di loro competenza;

VISTA la documentazione integrativa inviata dalla ditta e acquisita al protocollo regionale n. 63316 del 13.02.2023, n. 267680 del 17.05.2023, n. 303449 del 06.06.2023 e n. 317088 del 13.06.2023;

PRESO ATTO che l’A.R.P.A.V. con nota acquisita al protocollo regionale n. 337743 del 23.06.2023 ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, sulla valutazione previsionale di impatto acustico prodotta dalla ditta in data 06.06.2023, in sostituzione di quella precedentemente presentata;

PRESO ATTO che la C.T.R.A.E. nella seduta del 30.06.2023, con verbale allegato al presente provvedimento (Allegato A), ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, :

  • al rilascio del rinnovo dell’autorizzazione ai fini minerari per la coltivazione (estrazione e ricomposizione) ambientale della cava di argilla per laterizi denominata “CUROGNA”, già rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010, attualmente con termini scaduti;
  • al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs.42/2004;
  • all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, dando atto che dal medesimo risulta che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

CONSIDERATO che la Commissione nella medesima seduta ha :

  • rilevato che l’intervento risulta finalizzato a completare lo scavo in ribasso sul piazzale della cava già autorizzato con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010 e la conseguente ricomposizione ambientale, previo riempimento dello scavo medesimo;
  • ritenuto l’intervento compatibile con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza di corso d’acqua vincolato e di bosco (art. 142 del D.lgs. 42/2004) su parte dell’area di cava, tenuto conto che la ricomposizione finale prevista dal progetto, con le prescrizioni sotto riportate, dà luogo ad un corretto reinserimento del sito nel contesto paesaggistico circostante;
  •  rilevato, in ordine alla compatibilità con il P.R.A.C., con particolare riferimento alle Norme Tecniche Attuative, che :
    • l’argilla per laterizi, che costituisce il materiale di interesse estrattivo, non rientra tra i materiali di gruppo A oggetto di pianificazione e, quindi, la domanda non è soggetta a particolari restrizioni e/o limitazioni, in termini di ambiti estrattivi e di volumi autorizzabili;
    • l’intervento prevede un avvicinamento degli scavi rispetto a corso d’acqua a distanze inferiori a quelle di riferimento indicate all’art. 15, comma 7, per il quale il Genio Civile di Treviso ha espresso parere favorevole con prescrizioni nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità di V.I.A.;

CONSIDERATO inoltre che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000 ed è posto ad almeno 800 metri dal sito più vicino, individuato come ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo” e che, relativamente al progetto, sono esclusi effetti negativi significativi sui siti della Rete Natura 2000, come emerge dalla dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e dalla correlata relazione tecnica esplicativa presentata a corredo dell’istanza di verifica di assoggettabilità di V.I.A.;

PRESO ATTO che nell’ambito della procedura di screening V.I.A., conclusasi con DDR n. 90/2022, la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV ha predisposto la Relazione Istruttoria n. 242/2022 del 07.10.2022, con la quale si è espressa sulla dichiarazione di non necessità dello studio di incidenza presentata dalla ditta, dichiarando per l’intervento previsto una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza. Pertanto le verifiche effettuate nell’ambito di quella procedura rispetto alla non necessità di valutazione di incidenza sono da ritenersi valevoli, fatte salve eventuali modifiche del progetto, che peraltro non risulterebbero emergere dalla documentazione;

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), come modificato con D.Lgs. 153/2014, in data 29.05.2023 è stata inoltrata la richiesta di comunicazione ai sensi dell’art. 87 alla banca dati nazionale antimafia, riguardante la ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. ed i soggetti interessati;

CONSIDERATO che sono trascorsi i termini di cui all’art. 88 – comma 4 del D.Lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura e. quindi, ai sensi del comma 4 bis del medesimo articolo è possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva;

CONSIDERATO l’esito favorevole della conferenza di servizi decisoria, nella quale sono stati acquisiti solo atti di assenso con prescrizioni accoglibili, senza apportare modifiche sostanziali al progetto, il parere favorevole della C.T.R.A.E. e l’esito dell’istruttoria svolta, si può procedere al rilascio di una nuova autorizzazione della cava, nonché di quella paesaggistica, quest’ultima per una validità di anni 5, posto che la stessa costituisce atto autonomo e presupposto necessario per l’autorizzazione ai fini minerari;

RITENUTO con il presente provvedimento di assorbire e sostituire la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010, poiché risulta scaduta, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo indicato dalla C.T.R.A.E., in sostituzione di quello attualmente versato;

PRESO ATTO che la ditta ha presentato un deposito a garanzia degli obblighi derivanti dalla D.G.R. n. 2019/2010 per l’importo complessivo di € 208.709,10, costituita da polizza n. 380445610 del 23.05.2018 della società Generali Italia SPA, più successiva appendice;

VISTA la L.R. 16.03.2018, n. 13, - Norme per la disciplina dell’attività di cava, e il Piano Regionale dell’Attività di Cava approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 32 del 20.03.2018;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - ed il DPCM 12.12.2005;

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 in relazione al vincolo idrogeologico;

VISTI il D.P.R. n. 357 del 08.09.1997 e la D.G.R. n. 1400 del 29.10.2017 riguardanti le norme in materia di valutazione di incidenza;

VISTI il D.Lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. n. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014 in relazione alla gestione dei rifiuti di estrazione;

DATO ATTO del versamento di € 300,00, quale importo per le spese di istruttoria, come stabilito dalla D.G.R. n. 78 del 29.01.2019 riguardante gli oneri di istruttoria per le domande relative all’attività di cava;

VISTA la L.R. 54/2012, come modificata con L.R. 14/2016;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prendere atto e fare proprio il parere favorevole della C.T.R.A.E. in data 30.06.2023, con le relative prescrizioni, come da verbale allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3. di rilasciare alla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l., (C.F. 030004802248), con sede in Possagno (TV), Via Olivi, 71, una nuova autorizzazione alla coltivazione della cava di argilla per laterizi, denominata “CUROGNA” in Comune di Pederobba (TV), in conformità al progetto di coltivazione costituito dalla documentazione tecnica indicata al punto 6. e con le successive prescrizioni;

4. di autorizzare sotto il profilo del vincolo paesaggistico ex D.lgs. 42/2004 e per i motivi in premessa indicati, l’esecuzione delle opere di coltivazione della cava, dando atto che l’intervento, come definito nella documentazione di cui al punto 6. e con le prescrizioni stabilite al successivo punto 11, lett. e, g, h, l e m, è compatibile con il vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 esistente sull'area della cava;

5. di disporre che l’autorizzazione di cui al punto precedente, rilasciata ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42, ha efficacia di anni 5 (cinque) dalla data del presente atto e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto all’autorizzazione mineraria;

6. di dare atto che il progetto autorizzato è costituito dai seguenti elaborati firmati digitalmente dal Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa o da un suo delegato:

n.

Elaborato

Denominazione

prot. n.

data

1

R01i 

RELAZIONE TECNICA

529032

15.11.2022

2

R02

RELAZIONE INQUADRAMENTO TOPOGRAFICO

529032

15.11.2022

3

R03

RELAZIONE GEOLOGICA

529032

15.11.2022

4

R04

RELAZIONE GEOTECNICA-GEOMECCANICA

529032

15.11.2022

5

R05i 

RELAZIONE SISTEMAZIONE AMBIENTALE

267680

17.05.2023

6

R06i

DICHIARAZIONE VINCA

529049

15.11.2022

7

R07i

RELAZIONE PAESAGGISTICA

529057

15.11.2022

8

R08 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

529065

15.11.2022

9

G01 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

529016

15.11.2022

10

G02i

PLANIMETRIA STATO DI FATTO AL 26.02.2022

529016

15.11.2022

11

G03 

PLANIMETRIA STATO FINALE PROGETTO

529016

15.11.2022

12

G04i

SEZIONI TOPOGRAFICHE

529016

15.11.2022

13

G05 

PLANIMETRIA LOTTI DI LAVORAZIONE

529016

15.11.2022

14

G06 

PLANIMETRIA SISTEMAZIONE AMBIENTALE FINALE

529016

15.11.2022

15

G07 

CARTA GEOLOGICA – SEZIONI GEOLOGICHE

529016

15.11.2022

16

G08 

CARTA GEOAMBIENTALE

529021

15.11.2022

17

G09i 

PLANIMETRIA LOTTO 1

529021

15.11.2022

18

G10i

PLANIMETRIA LOTTO 1 CON RIEMPIMENTO

529021

15.11.2022

19

G11i

PLANIMETRIA LOTTO 2

529021

15.11.2022

20

G12i

PLANIMETRIA MASSIMO SCAVO

529021

15.11.2022

21

A01

PIANO GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE

529016

15.11.2022

22

 

RISPOSTE A PRESCRIZIONI SCREENING VIA

529008

15.11.2022

23

 

VALUTAZIONE PREVISIONALE IMPATTO ACUSTICO

303449

06.06.2023

24

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

317088

13.06.2023

 

7. di stabilire che la presente autorizzazione assorbe e sostituisce l’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2019 del 03.08.2010;

8. di stabilire che il materiale utile estraibile, come risultante dalla documentazione di progetto, è determinato in circa mc 154.800, costituito da argilla per laterizi, dando atto che il materiale utile estratto in vigenza della D.G.R. n. 2019/2010 è stato stimato in circa mc 14.200;

9. di far obbligo alla ditta di concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) entro 9 (nove) anni dalla data del presente provvedimento;

10. di fare obbligo alla ditta, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, di adempiere alle seguenti condizioni:

  1. di presentare, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, ivi compresi quelli relativi al Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, la documentazione attestante l’avvenuto versamento presso il Tesoriere Regionale – Unicredit Spa (IBAN IT32D0200802017000100543833 Regione Veneto – “Depositi Cauzionali”) – di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00), oppure, sempre per lo stesso importo, polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Regione, con apposito provvedimento, procederà allo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione mentre, in caso di inosservanza degli obblighi medesimi, la stessa Regione provvederà a incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate. La documentazione costituente il deposito cauzionale dovrà contenere una clausola che espliciti che la garanzia si estende a tutti gli inadempimenti e irregolarità accaduti durante tutta l’attività di coltivazione, a partire dalla data di avvio dei lavori dell’autorizzazione originaria;
  2. di presentare la documentazione che dimostri la disponibilità delle aree della cava per l’intera temporalità prevista al punto 9 del presente provvedimento, con la precisazione che qualora il titolo di disponibilità per lo sfruttamento del giacimento sia diverso dalla proprietà lo stesso deve essere registrato e trascritto nei registri immobiliari;

11. di far obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti prescrizioni:

  1. proseguire nello scavo in ribasso secondo la sequenza indicata nella Tav. G05 – Planimetria Lotti di Lavorazione, procedendo mediante splateamenti successivi e impostando le scarpate nel rispetto delle inclinazioni massime fissate nella relazione geomeccanica di progetto, per mantenere le condizioni di stabilità delle fronti di scavo;
  2. effettuare durante i lavori estrattivi in ribasso, un costante controllo della stabilità delle scarpate di scavo, mediante verifiche, a cura di un tecnico abilitato, della distribuzione e delle caratteristiche delle discontinuità del substrato roccioso al fine di adottare eventuali misure correttive e cautelative dei fronti di scavo. Qualora fosse necessario, a titolo cautelativo, provvedere alle modifiche in riduzione dell’inclinazione dei profili di scavo rispetto all’ipotesi di progetto, che dovranno essere autorizzate, ai sensi dell’art. 14 delle N.T.A. del PRAC, come modifiche non sostanziali;
  3. trasmettere annualmente alla Provincia, in qualità di organo competente in materia di Polizia Mineraria, una relazione sulle condizioni di stabilità dei fronti dello scavo, in applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. 624/1996;
  4. mantenere, durante i lavori di estrazione, una distanza minima di 10 (dieci) metri dal ciglio della scarpata erosiva del Torrente Curogna;
  5. utilizzare il terreno superficiale di scotico accumulato all’interno dell’area della cava solo per la ricostituzione dello strato superficiale;
  6. provvedere al controllo e alla manutenzione periodica della recinzione che delimita l’ambito dello scavo, nonché al mantenimento dei cartelli di divieto di accesso, ammonitori e di pericolo;
  7. provvedere alla periodica manutenzione dell’arginello e della canaletta di sgrondo realizzati lungo il perimetro dello scavo in ribasso, al fine di impedire, per quanto possibile, i ruscellamenti lungo le scarpate dello scavo medesimo;
  8. assicurare il corretto smaltimento e drenaggio delle acque superficiali, sia durante che al termine dei lavori di coltivazione, anche con la ricalibratura o neoformazione di elementi di scolo circostanti l'area di cava;
  9.  procedere allo smaltimento, tramite pompaggio nelle opere di adduzione verso il torrente Curogna, delle acque meteoriche accumulate nell’apposita depressione sul fondo scavo soltanto ad avvenuta decantazione delle particelle in sospensione e dopo aver verificato l’efficienza del tratto di canale di scarico a cielo aperto e della vasca di chiarificazione. Vanno altresì rispettate le indicazioni contenute nella Relazione Tecnica Generale di progetto (pag. 4), che costituiscono il piano di manutenzione periodica di queste opere che consenta il loro regolare funzionamento, come previsto con il decreto di esclusione dalla procedura di VIA al fine di minimizzare gli eventuali impatti residui sul corso d’acqua;
  10. a completamento dello scavo di ciascuno dei due lotti e prima di procedere al previsto ritombamento della depressione, dovrà essere effettuato un sopralluogo da parte degli enti preposti alla vigilanza, al fine di verificare la conformità al progetto degli scavi eseguiti;
  11. utilizzare nel ritombamento dello scavo esclusivamente il materiale sterile della cava precedentemente accantonato, nonché quello della medesima tipologia proveniente dalla coltivazione della cava “Menegazzo-Costalunga”, oltre ad un quantitativo di terre e rocce da scavo non superiore a 15.000 mc, come indicato nel progetto. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli sopra indicati;
  12. provvedere alla ricostituzione del bosco, come previsto in progetto, sotto il controllo dell’U.O. Servizi Forestali di Treviso soprattutto in funzione del numero e della scelta delle essenze arboree da piantare;
  13. trasmettere, contemporaneamente alla domanda di estinzione della cava di cui all’art. 21 della L.R. 13/18, una dichiarazione dell’U.O. Servizi Forestali di Treviso relativa all’attecchimento delle specie arboree messe a dimora. In mancanza di tale dichiarazione potrà essere prescritto, in fase di estinzione della cava, un adeguato deposito cauzionale a garanzia delle opere manutentive previste per un congruo periodo di tempo;
  14. garantire la conservazione in cava del materiale assorbente idoneo a raccogliere eventuali sversamenti accidentali e l’istruzione degli operatori sulle procedure di emergenza atte ad intervenire prontamente;
  15. concordare con le Amministrazioni locali la possibilità, al termine dei lavori di coltivazione di rendere fruibile per la collettività il sito di cava nel rispetto della vocazione naturalistica del medesimo;
  16. assicurare, per almeno 3 anni dopo l’ultimazione del ripristino, una costante manutenzione delle opere idrauliche in modo da impedire l’innesco di dissesti e possibili fenomeni erosivi;
  17. concordare con l’Amministrazione comunale la manutenzione periodica de tratto di strada comunale interessato dal transito dei mezzi da e per la cava;

12. è fatto obbligo alla ditta di adottare le misure di mitigazione da adottare in relazione alle emissioni in atmosfera dovute alle lavorazioni ed all’utilizzo di mezzi di cantiere, pur considerando il numero limitato di giorni effettivi di lavorazione e l’esiguo numero di mezzi volti al trasporto di materiale, di seguito riportate:

  1. bagnatura dei piazzali e piste di accesso nel caso di condizioni particolarmente ventose o dopo periodi prolungati non piovosi, qualora necessario;
  2. bagnatura periodica o copertura con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) di eventuali cumuli di materiale polverulento stoccato nelle aree di cantiere;
  3. lavaggio delle ruote dei mezzi prima dell’uscita dal cantiere, qualora necessario;
  4. limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);
  5. telonatura dei mezzi in entrata dal cantiere che trasportano materiali polverulenti (terre da scavo);
  6. in caso di necessità di sostituzione dei mezzi, preferire mezzi di cantiere con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV.

13. con riferimento alla Valutazione previsionale di impatto acustico si recepiscono le prescrizioni di cui al parere ARPAV in data 22.06.2023, come di seguito riportate:

  1. minimizzare i transiti giornalieri e moderare la velocità dei mezzi di trasporto del materiale estratto lungo via Castelli;
  2. effettuare, con la cava in attività, una nuova campagna di rilievi strumentali atti a verificare il rispetto del limite differenziale di immissione presso i ricettori residenziali, ed in caso di superamento attuare le necessarie azioni al fine di rispettare i limiti stessi;

14. sono recepite le prescrizioni contenute nel contributo istruttorio dell’U.O. Genio Civile di Treviso acquisito nell’ambito delle procedura di verifica di assoggettabilità di VIA ai fini dell’applicazione del R.D. n. 523/1904, come di seguito riportate:

  1. lo scarico di acque meteoriche sul torrente Curogna dovrà essere autorizzato con Concessione Idraulica rilasciata dal U.O. Genio Civile di Treviso;
  2. realizzare un rinforzo spondale, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla stessa struttura regionale, sulla sponda opposta ai punti di immissione nel torrente Curogna del canale collettore posto a nord dell’area di cava nel quale verranno convogliate le acque provenienti dalla canaletta di sgrondo che cinge il perimetro dello scavo;

15. è fatto obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione della cava;

16. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito al protocollo regionale n 529016 del 15.11.2022 ai sensi del D.Lgs. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010 e successive modificazioni, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

17. è fatto obbligo alla ditta di rispettare le seguenti disposizioni ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/08 e della DGR n. 761/10, relativamente al piano di gestione dei rifiuti di estrazione:

  1. di stabilire che il terreno vegetale della cava, da utilizzarsi per la ricostituzione del suolo organico superficiale, dovrà presentare valori di concentrazioni inferiori ai limiti CSC di cui alla colonna A della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ovvero, in caso di superamento, detti valori dovranno risultare espressione dei fattori fisico-chimici naturali del sito, ai sensi della D.G.R. n. 1987/2014;
  2. è consentito, inoltre, l’utilizzo, per la ricomposizione morfologica dell’intera cava, nelle quantità strettamente necessarie (15.000 mc), anche di terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti CSC indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo, in conformità alla D.G.R. n. 1987/2014;
  3. la ditta deve conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata nell’ambito di cava, secondo le disposizioni di cui alla parte C) punto 3) dell’allegato A alla DGR 761/2010;
  4. il piano di gestione approvato deve essere riesaminato ogni 5 anni e le eventuali modifiche devono essere notificate all’Unità Operativa Servizio Geologico e Attività Estrattive ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 117/2008;

18. la Regione, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui al punto 10, lett. a, procederà a svincolare il precedente deposito cauzionale presentato dalla ditta Fornace Laterizi Vardanega Isidoro s.r.l. a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla DGR n. 2019 del 03.08.2010 per l’importo di Euro 208.709,10 costituita da polizza n. 380445610 del 23.05.2018 della società Generali Italia SPA. per l’importo di Euro 203.222,10 (ordine di costituzione n. 0358/2018) e da appendice n. 01 del 24.06.2021 della medesima società per l’importo di Euro 5.487,00 (ordine di costituzione n. 0171/2021), nonché di restituire alla citata ditta i relativi atti di fideiussione;

19. di dare atto che nella procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A., conclusasi con decreto n. 90 del 04.11.2022, è stato rilevato che l’area di intervento è esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che non si riconoscono interferenze tra le attività previste e gli habitat e le specie di interesse comunitario in esse presenti, ritenendo pertanto che si può riconoscere la sussistenza della fattispecie di esclusione dalla procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del paragrafo 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017. Pertanto sono recepite le prescrizioni contenute nella Relazione Istruttoria Tecnica n. 242/2022 del 07.10.2022; redatta dall’ U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, come di seguito riportate:

  1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (prevedendo che la ricomposizione ambientale comprenda anche la ricreazione di idonee condizioni ecotonali e, fino al completamento degli interventi di rimboschimento, al mantenimento dell’esistente cintura vegetazionale in corrispondenza del torrente Curogna): Hyla intermedia, Bufo viridis, Rana latastei, Bombina variegata, Rana dalmatina, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Coronella austriaca, Zamenis longissimus, Lanius collurio, Pernis apivorus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Muscardinus avellanarius;
  2. di utilizzare specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie prealpina orientale collinare neutroacidofila della rovere (Carici umbrosae-Querco petraeae sigmetum, ad eccezione della fascia lungo il torrente Curogna (per una larghezza variabile non inferiore a 10 m) il cui rimboschimento dovrà essere coerente con geosigmeto planiziale igrofilo della vegetazione perialveale dell'alta pianura (Salicion eleagni, Salicion albae, Alnion incanae). Siano messe in atto, per l’intera area di cava ricomposta, gli interventi necessari per garantire l’affermazione del soprassuolo forestale strutturalmente articolato e caratterizzato da radure dimensionalmente eterogenee;
  3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

20. è fatto obbligo per la ditta del rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008, al D.Lgs. 25.11.1996, n. 624 ed al D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono attualmente esercitate dalla Provincia;

21. di dare atto che sono trascorsi i 30 giorni previsti dall’art. 92, come 2, del D.Lgs. 159/2011, senza che sia pervenuta comunicazione da parte del Prefetto di Brescia e pertanto il presente decreto può essere consegnato alla ditta, fatta salva la clausola di revoca, qualora pervenga informazione interdittiva da parte del Prefetto medesimo;

22. di trasmettere il presente provvedimento corredato dalla documentazione di progetto al Comune di Pederobba, alla Provincia di Treviso, all’A.R.P.A.V., all’Unità Organizzativa Servizi Forestali – sede di Treviso e alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

23. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

24. di trasmettere il presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, ai sensi del 11° comma dell’art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

25. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;

26. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Vincenzo Artico

(seguono allegati)

325_Allegato_DDR_325_13-09-2023_512613.pdf

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