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Bur n. 119 del 05 settembre 2023


Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 51 del 18 agosto 2023

Cava Morenica S.r.l. (con sede legale in Via Roma, 14 37064 Povegliano Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03381620230). Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombarotto", nel Comune di Villafranca di Verona (VR). Comune di localizzazione: Villafranca di Verona (VR). Istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA (art. 25, c. 5 del D.Lgs n. 152/2006, L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 94/2017). Codice progetto: 6/2016 Proroga di validità temporale del provvedimento di VIA rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni (ora Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) n. 44 del 19/06/2018, pubblicato sul BUR n. 65 del 03/07/2018).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga fino al 10/11/2026 della validità del provvedimento di VIA rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, ora Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, n. 44 del 19/06/2018, per il progetto presentato da Cava Morenica S.r.l. relativo all'ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata "Colombarotto, sita nel Comune di Villafranca di Verona (VR).

Il Direttore

PREMESSO che il progetto “Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Colombarotto””, sito in Comune di Villafranca di Verona (VR) (VR), presentato da Cava Morenica S.r.l. (con sede legale in Via Roma, 14 – 37064 Povegliano Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03381620230), è stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’art. 11 della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., in applicazione della D.G.R. n. 940/2017, conclusa con Determinazione del Direttore dell’Area Tutela e Sicurezza del Territorio n. 68 del 25/09/2019, che ha fatto proprio il Parere n. 26 del 09/05/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. (di cui al Decreto del Direttore Regionale della Direzione Commissioni Valutazioni (ora Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) n. 44 del 19/06/2018) e il Parere della C.T.R.A.E. n. 4 del 21/05/2019;

TENUTO CONTO che l’art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che “I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale…(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” e in particolare quanto stabilito all’art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l’esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;

VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n. 4/2016, ha provveduto a disciplinare le “Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA”, prevedendo che: “Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione Commissioni Valutazioni. È facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è stata attivata la richiesta di proroga”;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 11/07/2018, ha ritenuto opportuno che “le istanze di proroga di validità del provvedimento di VIA riferite a progetti per i quali i lavori risultino già in corso, o comunque per i quali i lavori risultino già affidati con l’esperimento della gara d’appalto, tenuto conto della prioritaria necessità di concludere i lavori una volta avviati, potranno essere riscontrate d’ufficio, sulla base delle valutazioni istruttorie degli uffici dell’U.O. VIA e degli uffici regionali competenti per la tipologia progettuale oggetto di valutazione, senza necessità di un ulteriore pronunciamento da parte del Comitato...(omissis)…Fatto salva l’eventuale concessione della proroga della validità temporale del provvedimento di VIA, vengono demandate ai soggetti competenti le determinazioni in ordine alla proroga dell’autorizzazione della realizzazione dell’intervento”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018, con la quale la Giunta regionale, ha provveduto a regolare, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di VIA, stabilendo che il provvedimento di VIA è adottato dal Direttore della struttura competente in materia per quanto concerne la compatibilità ambientale dell’intervento;

VISTA l’istanza formulata da Cava Morenica S.r.l. (con sede legale in Via Roma, 14 – 37064 Povegliano Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03381620230), acquisita al protocollo regionale 243751, 243759 in data 08/05/2023, successivamente perfezionata dal Proponente con nota 269824 in data 18/05/2023, in cui si chiede la proroga fino al 19/06/2032 della validità temporale del provvedimento di VIA, rilasciato con D.D.R. n. 44 del 19/06/2018 del Direttore della Direzione Commissioni e Valutazioni (pubblicato sul BUR n. 65 del 03/07/2018) in riferimento al progetto indicato in oggetto, successivamente autorizzato con D.D.R. n. 68 del 25/09/2019 del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

RICHIAMATA la nota in data 22/05/2023 – protocollo regionale 274607, con la quale gli uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. V.I.A. hanno provveduto ad inviare, ai sensi della L.R. n. 4/2016 e della D.G.R. n. 94 del 31/01/2017, la comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al rilascio della proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. rilasciato con D.D.R. n. 44 del 19/06/2018, comunicando altresì l’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

VISTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997;

CONSIDERATO che il progetto in oggetto è già stato sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza, come risulta dalla Relazione Istruttoria n. 229/2017 del 01/09/2017 della U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV (ora U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV), acquisita dagli Uffici dall’Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 375007 in data 07/09/2017, pertanto l’istanza di proroga in argomento si ritiene che possa essere compresa nei casi di non necessità della Valutazione di Incidenza, ai sensi del par. 2.2 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 1400/17, punto 4 “rinnovo di autorizzazioni e concessioni rilasciate per progetti e interventi già sottoposti con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza”;

VISTA la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza ai sensi della DGR n. 1400/2017, presentata dal Proponente con in data 18/05/2023, acquisita al protocollo regionale 269824;

VISTA la Relazione istruttoria tecnica n. 180/2023 in data 03/08/2023, della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV (acquisita al protocollo regionale 420477 in data 04/08/2023), con la quale viene indicata la conclusione positiva della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017 e dell’osservanza delle prescrizioni previste dal Decreto n. 44/2018 del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni;

CONSIDERATA la documentazione presentata dal proponente in allegato all’istanza di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e le successive integrazioni acquisite nel corso del procedimento;

RICHIAMATO l’esito delle valutazioni istruttorie sopra riportate svolte dalle preposte strutture regionali, le quali hanno tenuto conto: 

  • del riepilogo dell’iter amministrativo del progetto;
  • della relazione sullo stato di attuazione del progetto;
  • delle motivazioni della richiesta proroga, finalizzata a consentire al Proponente di completare i lavori relativi alla coltivazione della cava in oggetto;
  • della relazione di aggiornamento del SIA, la quale non evidenzia elementi ulteriori rispetto a quelli già considerati nell’ambito della precedente valutazione, rileva la compatibilità ambientale del progetto già valutato e conferma la validità delle conclusioni del SIA recepite dal Comitato Tecnico Regionale VIA nel parere n. 26 del 09/05/2018, favorevole con prescrizioni;
  • di non aggiornare o integrare le prescrizioni/condizioni ambientali di cui al parere n. 26 del 09/05/2018 del Comitato Tecnico Regionale VIA, considerato che non sono intervenute modifiche normative tali da variare le caratteristiche tecnico-progettuali precedentemente valutate;

SI RITIENE che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga fino al 19/06/2032 del provvedimento di VIA rilasciato per l’intervento in oggetto con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni (ora Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) n. 44 del 19/06/2018 (pubblicato sul BUR n. 65 del 03/07/2018), solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 26 del 09/05/2018 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;

decreta

  1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto che la validità del provvedimento di VIA, relativo all’intervento “Ampliamento di una cava di sabbia e ghiaia denominata “Colombarotto”, nel Comune di Villafranca di Verona (VR)” sito nel Comune di Villafranca di Verona (VR), rilasciato con Decreto del Direttore della Direzione Regionale Commissioni Valutazioni (ora Direttore della Direzione Regionale Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso) n. 44 del 19/06/2018 (pubblicato sul BUR n. 65 del 03/07/2018), è prorogata fino al 19/06/2032, solo riguardo alla compatibilità ambientale, ai sensi della D.G.R. n. 94/2017 e della D.G.R. n. 568/2018;
  1. che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Cava Morenica S.r.l. (con sede legale in Via Roma, 14 – 37064 Povegliano Veronese (VR), C.F. e P.IVA 03381620230 - PEC: cavamorenica@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Villafranca di Verona (VR), alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Difesa del suolo e della costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, al Consorzio di Bonifica Veronese, alla ULSS 9 Scaligera;
     
  3. di demandare alle Direzioni Regionali competenti ed alla Provincia di Verona ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio delle attività;
     
  4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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