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Bur n. 113 del 22 agosto 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 132 del 29 giugno 2023

Ditta ECOPOL S.r.l. con sede legale ed ubicazione stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100, Rovigo. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 33 del 04.05.2016 (Punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D. lgs. n. 152 del 2006 s.m.i.) relativa all'impianto per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Voltura e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, con valenza di rinnovo, ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si prende atto del cambio di denominazione sociale da COSTRUZIONI DONDI S.p.A in ECOPOL S.r.l. e si rilascia alla Ditta ECOPOL S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, con valenza di rinnovo, ai sensi del comma 3 lettera a) dell'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, relativa all'impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Via Amendola, 122/124, Rovigo.

Il Direttore

(1) VISTO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04.05.2016, la Ditta Costruzioni Dondi S.p.A.  è stata autorizzata a gestire lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO);

(2) DATO ATTO che il succitato provvedimento è un atto ricognitivo di AIA, in cui sono richiamate le modalità di gestione dell’installazione stabilite nei precedenti provvedimenti autorizzativi della Provincia di Rovigo;

(3) CONSIDERATO che, in conformità al paragrafo 3 dell’art. 21 della direttiva 2010/75/UE, l’art. 29-octies, comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. dispone il riesame sull’installazione nel suo complesso, con valenza di rinnovo dell’autorizzazione, entro quattro anni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale dell’installazione;

(4) VISTA  la decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(5) RICHIAMATO il comma 11 dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006, che recita “Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso”;

(6) RILEVATO che la Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) con nota del 22.09.2020 prot. n. 386419 ha dato comunicazione della necessità di avviare la procedura di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

(7) VISTA l’istanza di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale presentata da codesta Società in data 19.02.2021, acquisita ai prot. reg. n. 81652 del 22.02.2021 e 83411, 83425, 83433 e 83438 del 23.02.2021, la Direzione Ambiente ha valutato, ai sensi dell’art. 29 – ter, co. 4 del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., la completezza della documentazione presentata e con nota prot. n. 128115 del 19.03.2021 ha richiesto della documentazione integrativa per il riesame dell’autorizzazione e convocato una riunione tecnica per il 26.03.2021;

(8) DATO ATTO delle risultanze di tale incontro, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 162324 del 09.04.2021, in cui si è stabilito che la Ditta è tenuta ad avviare la procedura ai sensi dell’art.13 della L.R. n. 4/2016 con la presentazione delle integrazioni richieste per il riesame dell’autorizzazione, e considerato che conseguentemente la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, con nota prot. reg. n. 593091 del 21.12.2021, ha dato comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, e contestuale sospensione in attesa delle risultanze della succitata procedura;

(9) RILEVATO che la Ditta Costruzioni Dondi S.p.A., con nota del 26.05.2021, acquisita al prot. regionale n. 240822, 240873, 240894 e 240914 del 26.05.2021, ha provveduto a trasmettere la documentazione inerente alla procedura ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016 alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso;

(10) CONSIDERATO il decreto del Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso n. 29 del 13.04.2022, con cui si dà atto della compatibilità ambientale dell’istanza per il rilascio del riesame con valenza di rinnovo dell’autorizzazione rilasciata con Decreto del Direttore del Direzione Ambiente (ora Direzione Ambiente e Transizione Ecologica) n. 33 del 04.05.2016, relativa all’impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Comune di Rovigo (RO), presentata dalla Ditta Costruzioni Dondi S.p.A., ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 4/2016;

(11) CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è stata pubblicata e resa disponibile a tutti i soggetti interessati sul sito istituzionale della Giunta Regionale del Veneto - Area Ambiente e Territorio
(https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/impianti-gestione-rifiuti);

(12) PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non risultano pervenute osservazioni;

(13) VISTA la nota prot. regionale n. 204263 del 05.05.2022 con cui la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica ha ripreso l’attività istruttoria per il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del Decreto n. 33/2016;

(14) PRESO ATTO che nella medesima la nota del 05.05.2022 si è indetta, ai sensi dell’art. 14 e 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i. e di quanto previsto dall’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona per il giorno 21.06.2022 e si è richiesto alla Società quanto indicato nel Decreto n. 29/2022 ovvero:

  • i controlli effettuati dalla Ditta in merito alle emissioni fuggitive al fine di valutarne l’opportunità e la modalità di integrazione nel Piano di Monitoraggio e Controllo dell’installazione,
  • la documentazione relativa alla coerenza con l’art. 39 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque in merito al trattamento dell'acqua meteorica di prima pioggia;

(15) DATO ATTO che la Società ha dato riscontro sulle tempistiche delle attività di monitoraggio delle emissioni fuggitive dell’impianto e sulla coerenza con l’art. 39 del PTA con nota del 25.05.2022, acquisita al prot. regionale n. 246624 del 30.05.2022 e successiva nota integrativa del 06.06.2022, acquisita al prot. regionale n. 257328 del 07.06.2022;

(16) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 21.06.2022 di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 299926 del 05.07.2022 e le richieste di integrazioni/chiarimenti ivi contenute;

(17) VALUTATE le risultanze riportate nel documento “Monitoraggio delle emissioni fuggitive per la procedura di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale – UNI EN 15446”, effettuato sui sistemi di aspirazione ed emissione in atmosfera (gruppi di estrazione – trattamento ricambi aria ambiente), si ritiene che per l’istallazione in parola non sia necessario ai fini della prevenzione delle emissioni diffuse in atmosfera l’utilizzo della tecnica riportata nella lettera h della BAT n. 14 della Decisione UE n. 2018/1147 del 10.08.2018;

(18) VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta con nota prot. reg. n. 300876 del 06.07.2022 e 408313 del 06.09.2022;

(19) CONSIDERATO che in data 20.09.2022 il personale tecnico della Regione del Veneto, di ARPAV e della Provincia di Rovigo hanno effettuato un sopralluogo a fini istruttori nella sede dell’impianto in Via Amendola n.122-124 (RO);

(20) VISTE le ulteriori integrazioni trasmesse dalla Ditta con PEC del 20.12.2022, acquisita al prot. regionale n. 588056 del 20.12.2022;

(21) VISTE le note prot. reg. n 581030 del 16.12.2022 e prot. reg. n. 596374 del 23.12.2022 con le quali è stata convocata per il 17.02.2023 la Conferenza di Servizi;

(22) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi del 17.02.2023, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 186107 del 05.04.2023, in cui è stato approvato all’unanimità, condizionatamente alla ricezione della documentazione revisionata richiesta, il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale riesaminata ai sensi dell’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006;

(23) VISTA la documentazione integrata trasmessa dalla Ditta con PEC del 05.05.2023, prot. reg. n. 244504 del 08.05.2023;

(24) VISTA la nota prot. reg. n. 297127 del 01.06.2023 con cui è stato dato riscontro alle integrazioni pervenute, accogliendo:

  1. l’inversione della posizione dell’Area 4 e dell’Area 6, al fine di facilitare le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, opportunamente delimitate da “jersey”, altezza 2,70 m;
  2. l’inserimento di una parete divisoria costituita da “jersey”, altezza 2,70 m, tra l’Area 7 e l’Area 2;
  3. l’inserimento del CER 170503*, già presente nell’Area 4 (terre contaminate da amianto), anche nell’Area 7;

(25) VISTO l’aggiornamento del Piano di Monitoraggio e Controllo - rev.01, inviato dalla ditta in data 24.06.2023 e acquisito agli atti con prot. n. 340622 del 26.06.2023;

(26) PRESO ATTO del parere favorevole sul PMC succitato rilasciato da ARPAV con prot. n. 0057879 del 28.06.2023, acquisito agli atti con prot. n. 346989 del 28.06.2023;

(27) VISTA la nota del 15.03.2023, prot. reg. n. 146784 del 16.03.2023 con cui è stata trasmessa l’istanza congiunta di voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, con cui si è reso nota la variazione della ragione sociale COSTRUZIONI DONDI S.p.A. in ECOPOL S.r.l.;

(28) VISTA la mail di rettifica del 15.03.2023, prot. reg. n. 146425 del 16.03.2023, con cui veniva corretto l’indirizzo mail della Ditta ECOPOL S.r.l.;

(29) VISTO che all’istanza di voltura sono allegati, tra gli altri, i seguenti documenti:

  • dichiarazione ai sensi dell’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 159/2011 in materia antimafia;
  • dichiarazione del legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti soggettivi per la gestione dei rifiuti;
  • comunicazione del nominativo del responsabile tecnico dell’installazione;

(30) CONSIDERATO che il termine “stoccaggio” si riferisce esclusivamente alla definizione di cui all’art. 183 c.1 lett. aa) del d.lgs. n. 152/2006, ossia alle operazioni R13 e D15, le quali devono essere condotte in modo che la natura/composizione del rifiuto non venga modificata, il codice CER resti il medesimo, le eventuali HP restino le medesime e sia sempre identificabile il produttore iniziale che ha conferito il rifiuto;

(31) RITENUTO di precisare che lo stoccaggio include la preparazione di carichi per il trasporto, che non comporti la perdita delle informazioni relative a CER, HP e produttore iniziale con riferimento alle singole partite trasportate, che restano sempre distinte e individuabili per le informazioni menzionate;

(32) CONSIDERATO che l’accorpamento (D14/R12) consiste nella commistione di partite di rifiuti provenienti da produttori diversi aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime HP, finalizzata all’invio ad impianti terzi;

(33) VISTO che il gestore ha chiarito con la nota del 20.12.2022, acquisita al prot. regionale n. 588056 del 20.12.2022, che effettua operazioni di accorpamento sui rifiuti, senza sconfezionamento dell’imballaggio primario, di rifiuti aventi il medesimo CER, e se pericolosi con medesimo CER e medesime HP, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti;

(34) RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di esplicitare nel presente provvedimento l’effettuazione da parte del gestore dell’operazione di accorpamento;

(35) CONSIDERATO che l’istruttoria ha positivamente valutato l’applicazione delle BAT nell’installazione in relazione alle BAT Conclusions 2018 e che pertanto si considera ottemperata la previsione di cui al comma 3, lett. a) dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

(36) VISTE le attestazioni dei pagamenti degli oneri istruttori, eseguiti dalla Ditta Costruzioni Dondi S.p.A. in data 16.02.2021 e del 07.05.2021, come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e la DGR n. 1519 del 26.05.2009;

(37) DATO ATTO che la Ditta Costruzioni Dondi S.p.A. risulta in possesso di regolare certificazione UNI EN ISO 14001:2015 n. 0081A/6, con scadenza 28.08.2025, acquisita al prot. reg. n. 588056 del 20.12.2022;

(38) RITENUTO di chiedere alla ditta ECOPOL S.r.l. la presentazione della certificazione UNI EN ISO 14001:2015 per il sito in parola, confermando l’applicazione del comma 9 dell’art. 29-octies del d.lgs. 152/2006;

(39) RITENUTO sulla base di tutto quanto sopra, di rilasciare alla Ditta ECOPOL S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata con valenza di rinnovo, ai sensi dell’articolo 29-octies, del d.lgs. 152/2006, relativa all’impianto esistente per lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi, sito in Via Amendola, 122/124, Rovigo;

decreta

1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di rilasciare alla Ditta ECOPOL S.r.l., con sede legale ed ubicazione dello stabilimento in Via Amendola, 122/124, 45100, Rovigo, l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, relativa all’installazione sita in Via Amendola n.122-124 – Rovigo (foglio n. 12 Mappale 358 sub. 1), per l’attività individuata al punto 5.5 dell’All. VIII alla parte II del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;

3. di riconoscere che la Ditta ECOPOL S.r.l. è gestore dell’impianto ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera r-bis) del d.lgs. 152/2006;

4. di trasmettere, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la certificazione UNI EN ISO 14001;

5. di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 3 lettera b), 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 12 (dodici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, si prescrive inoltre che:

5.1. in caso di mancata trasmissione della certificazione come previsto al punto precedente, di mancato rinnovo e/o di intervenuta revoca della certificazione ISO 14001, la validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale deve intendersi di 10 (dieci) anni a partire dall’emanazione del presente provvedimento;

5.2. il gestore è tenuto a comunicare alla Regione Veneto, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della certificazione ISO 14001, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa;

5.3. il gestore è tenuto altresì a dare immediata comunicazione a Regione, alla Provincia di Rovigo e ad ARPAV di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione, nonché dell’eventuale mancato rinnovo.

6. di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi di quanto stabilito dal comma 11 dell’art. 29-quater del d. lgs. n. 152/2006, le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

6.1. autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;

6.2. autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

6.3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V, Titolo I, del d.lgs. n. 152/2006.


Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

7. di autorizzare presso l’installazione:

7.1. la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante; le operazioni di cui al punto successivo potranno essere eseguite sui rifiuti secondo la tabella di cui all’Allegato A;

7.2. il Lay-Out impiantistico individuato in Allegato B e in Allegato C al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, per la gestione dei rifiuti di cui al punto precedente;

8. di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con riferimento all’Allegato B e C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento:

8.1. stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi [R13/D15];

8.2. accorpamento [R12/D14], senza sconfezionamento dell’imballaggio primario, di rifiuti aventi il medesimo CER, e se pericolosi con medesimo CER e medesime HP, per essere successivamente reindirizzati a impianti terzi di gestione rifiuti; il rifiuto accorpato mantiene il CER di origine e le eventuali HP;

9. di stabilire che, ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la Ditta è autorizzata alla cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione.


Quantitativi autorizzati

10. di autorizzare, presso l’installazione, la gestione dei seguenti quantitativi di rifiuti e la relativa capacità di trattamento:

10.1. capacità massima istantanea autorizzata allo stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi: 980 Mg anche tutti pericolosi, di cui al massimo 270 Mg di rifiuti liquidi, suddivisi come segue:

Area n.

Tipologia rifiuti

Capacità di stoccaggio

1

Rifiuti inorganici liquidi/solidi alcalini

85 Mg

2

Rifiuti inorganici liquidi/solidi acidi

85 Mg

3

Rifiuti organici volatili

290 Mg

4

Rifiuti organici non volatili

145 Mg

5

Rifiuti da metallurgia e da trattamenti meccanici

115 Mg

6

Rifiuti accumulatori

145 Mg

7

Rifiuti contenenti amianto

85 Mg

8

Area stoccaggio pallets usurati e rifiuti da attività di sconfezionamento

30 Mg

 

Totale rifiuti pericolosi e non pericolosi

980 Mg, di cui al massimo 270 Mg di rifiuti liquidi

 

10.2. potenzialità massima di accorpamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi:

Attività/Operazioni

Potenzialità massima

Giornaliera [Mg/giorno]

Annua [Mg/anno]

R12/D14

20

6.240

 

Conferimento di rifiuti

11. di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

11.1. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

11.2. devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all’ARPAV e alla Provincia di Rovigo le eventuali non conformità riscontrate che devono rivestire carattere di eccezionalità;

11.3. dovrà essere tempestivamente comunicata, alla Regione, all’ARPAV, alla Provincia di Rovigo ed alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificandone dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati, qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore, unendo le fotocopie del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

11.4. all’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa;

11.5. deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rifiuti metallici o con frazione metallica, come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo vigente; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia (D.lgs. 101/2020);

11.6. i rifiuti provenienti da utenze domestiche possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del D.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

11.7. non possono essere accettati rifiuti pericolosi con le seguenti caratteristiche di pericolo come definite dall’Allegato I del D.lgs. n. 152/2006;

  • HP1 “Esplosivo” ovvero rifiuti esplosivi, che possono per reazione chimica sviluppare gas infiammabili, perossidi organici e rifiuti autoreattivi;
  • HP2 “Comburente” ovvero rifiuti capaci di provocare o favorire la combustione di altre materie;
  • HP15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente” ovvero rifiuti con indicazione di pericolo o informazioni che possono dare indicazioni su possibili rischi di incendio, sviluppo di gas e/o esplosione in ambiente confinato, formazione di perossidi e materie con comportamenti similari;


Prescrizioni generali

12. di autorizzare la Ditta alla gestione dell’installazione in conformità alle seguenti prescrizioni:

12.1. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del D.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions 2018 per il trattamento dei rifiuti;

12.2. il registro di carico e scarico dovrà riportare, nello spazio riservato alle annotazioni, l’area ove è effettuato lo stoccaggio dei rifiuti con esplicito riferimento alla planimetria di cui all’Allegato B e nel rispetto di quanto previsto all’Allegato A;

12.3. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto, copia della succitata planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;

12.4. le aree adibite allo stoccaggio e all’accorpamento devono essere chiaramente identificate mediante cartellonistica ben visibile facente riferimento alla planimetria approvata; per cassoni e cisternette la cartellonistica deve indicare i codici dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e le eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, in attuazione alla BAT n. 4 lettera c; le aree adibite allo stoccaggio devono avere un’adeguata pendenza per permettere lo scolo di eventuali spanti o colaticci all’interno del sistema di collettamento alle “vasche spanti” e delimitate in modo che eventuali spanti siano collettati nella vasca spanti assegnata all’area, in attuazione alla BAT n. 2 lettera e e alla BAT n. 4 lettera d;

12.5. le zone di stoccaggio e accorpamento delle varie tipologie di rifiuti devono essere suddivise al fine di stoccare i rifiuti per partite omogenee, evitando la vicinanza di confezioni di rifiuti che in caso di eventi accidentali possono dare origine a reazioni chimiche di qualsiasi tipo; in ogni sezione di stoccaggio deve essere in ogni modo evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;

12.6. lo stoccaggio e l’accorpamento dei rifiuti deve avvenire in modo tale da consentire una facile ispezione, l’accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati. In particolare i rifiuti conferiti in fusti, cisternette e fustini devono essere posti su bancali e detti bancali accatastati in non più di due file sovrapposte;

12.7. lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;

12.8. tutti i rifiuti devono essere adeguatamente confezionati e non possono essere gestiti stoccaggi di rifiuti sfusi; l’operazione di accorpamento di rifiuti di cui al punto 8.2 comprende unicamente operazioni senza lo sconfezionamento dall’imballaggio primario; di conseguenza non consente in alcun modo travasi di rifiuti sfusi; l’operazione dovrà essere effettuata al coperto nella medesima zona di stoccaggio dei rifiuti come da lay-out in Allegato B;

12.9. deve essere tenuto un sistema di registrazione che consenta la tracciabilità dei rifiuti gestiti nell'installazione attraverso tutti gli stadi di trattamento, come previsto dalla BAT n. 2 lettera c;

12.10. sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento né manipolazione, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere; l’area dedicata allo stoccaggio, come indicata in planimetria, deve essere evidenziata con apposita segnaletica di immediata percezione visiva e protetta in modo tale da evitare qualsiasi rischio per gli operatori e per l’ambiente;

12.11. i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;

12.12. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi; in queste aree deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, prontamente disponibili, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi;

12.13. la viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle aree dedicate a differenti funzioni;

12.14. è consentito lo stoccaggio nel piazzale scoperto unicamente di cassoni stagni vuoti per il trasporto di rifiuti, opportunamente coperti al fine di evitare qualsiasi esposizione degli stessi agli agenti meteorici e al dilavamento, e nell’area individuata in planimetria Allegato B e non potrà essere effettuata alcuna lavorazione nel piazzale scoperto;

12.15. i rifiuti costituiti da RAEE (ai sensi del D.lgs. 151/2005), dopo il controllo di cui al punto 11.5, devono essere gestiti conformemente alle previsioni del D.lgs. n. 49/2014 s.m.i.; lo stoccaggio deve avvenire in cassoni e/o aree distinte, evitando ogni commistione con altri rifiuti; i RAEE devono essere ceduti a terzi autorizzati anche in conformità a quanto prescritto dal D.lgs. 49/2014 s.m.i.;

12.16. è fatto divieto di utilizzo dei due serbatoi indicati nel magazzino nelle planimetrie di cui all’Allegato B e all’Allegato C per il contenimento di rifiuti;

12.17. nei periodi di permanenza di rifiuti nell’installazione, il gestore deve garantire la presenza in installazione di mezzi adeguati per le operazioni di movimentazione dei rifiuti;

12.18. le vasche “spanti” e la vasca “volano”, in quanto serbatoi di raccolta e contenimento di eventuali spanti e colaticci, devono essere periodicamente ispezionate e svuotate e pulite con le frequenze e modalità stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo; l’installazione dei sistemi di misura del livello proposti dal gestore e la prima verifica di tenuta prevista nel Piano di Monitoraggio e Controllo deve essere effettuata entro 3 mesi dalla notifica del presente provvedimento e dei suoi risultati deve essere data comunicazione nel report annuale;

12.19. il collegamento tra le vasche “spanti” e la vasca “volano” deve essere attivato solo in condizioni di emergenza, tali eventi devono essere comunicati con le modalità previste dal punto 20.5;


Gestione delle acque

13. di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, la Ditta allo scarico delle acque reflue dilavanti le superfici scoperte, previo trattamento, attraverso il punto di scarico SF1 indicato nella planimetria di cui all’Allegato C nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

13.1. lo scarico deve rispettare i limiti di cui alla Tab. 1 (Scarico in acque superficiali) Allegato B del PTA approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii.;

13.2. il rispetto dei limiti non deve essere conseguito in alcun modo mediante diluizione;

13.3. l’impianto di trattamento deve essere realizzato conformemente al progetto acquisito agli atti con prot. reg. n. 257328 del 07.06.2022, entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento; al termine dei lavori, il gestore dovrà comunicare preventivamente l’avvio dell’impianto di depurazione nella nuova configurazione, allegando una dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto comunicato;

13.4. il gestore dovrà trasmettere il collaudo funzionale dell’impianto di trattamento delle acque meteoriche alla Regione del Veneto, al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo, ad ARPAV – Dipartimento di Rovigo e ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, entro 3 mesi dalla data di avvio comunicata ai sensi del punto precedente;

13.5. entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento, il gestore dovrà ripristinare l’impermeabilizzazione delle aree pavimentate, la funzionalità delle opere di captazione delle acque meteoriche e di tutto il sistema di convogliamento delle acque; successivamente a tale ripristino, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di convogliamento delle acque, dando evidenza dell’avvenuta manutenzione con apposita reportistica; le acque provenienti dalla pesa dovranno essere convogliate alla rete delle acque meteoriche dei piazzali (recapitate in acque superficiali con punto di scarico SF1);

13.6. lo scarico nel canale consortile potrà avvenire, a seguito dell’attuazione della prescrizione n. 13.3, previa acquisizione del nulla osta idraulico ai sensi dell’art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA o verifica della validità dell’eventuale nulla osta idraulico vigente;

13.7. i pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibili agli altri organi di vigilanza e controllo

13.8. qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico;

13.9. in caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e avviati a idoneo trattamento;

14. di prendere atto che:

14.1. le acque meteoriche dilavanti la copertura dei capannoni vengono direttamente scaricate in canale consortile come indicato nella planimetria di cui all’Allegato C;

14.2. lo scarico delle acque provenienti dai servizi igienici è recapitante sul suolo, previo trattamento in vasca imhoff;

14.3. che l’attività di laboratorio non genera alcun scarico di acque in quanto il laboratorio è un deposito per campioni destinati a laboratori esterni.


Emissioni in atmosfera

15. di prendere atto che:

15.1. la potenzialità del gruppo elettrogeno termica nominale è di 160 kWt;

15.2. vi sono N. 6 punti di ricambi aria ambiente, previo trattamento in filtro depolveratore e colonna a carbone attivo;

16. di prescrivere che:

16.1. ai sensi dell’art. 269, comma 4 del D. lgs. 152/2006, l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi; il gestore dovrà garantire l’attivazione in automatico di almeno uno degli estrattori all’apertura del portone di accesso posteriore;

16.2. I sistemi di captazione e abbattimento afferenti ai ricambi aria ambiente devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; le operazioni di manutenzione parziale e/o totale degli impianti di aspirazione e abbattimento dovranno essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell’impianto (libretto d’uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l’efficienza degli stessi;

16.3. Nel caso in cui vi siano accertamenti di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalle norme UNI EN, per verificare l’entità del disturbo olfattivo sui ricettori individuati. I risultati di tale indagine dovranno essere inviati alla Regione del Veneto, alla Provincia di Rovigo, al Comune di Rovigo ed ARPAV. Qualora dalla succitata indagine dovessero emergere delle criticità il gestore dovrà proporre all'Autorità Competente, entro 60 giorni dall’accertamento, le soluzioni per il superamento delle eventuali problematiche emerse in accordo con la BAT n. 12 della Decisione UE n. 2018/1147.


Rumore

17. le emissioni acustiche dovranno rispettare quanto previsto dal Piano di Classificazione Acustica del territorio adottato dal Comune di Rovigo, ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997;

18. il gestore dovrà assicurare la corretta gestione e programmazione degli interventi di manutenzione agli impianti, al fine di garantire i livelli di rumorosità consentiti. In caso di modifica, anche non sostanziale del ciclo produttivo o delle attrezzature significative, dovrà effettuare una nuova valutazione di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995.


PMC/PGO

19. di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO):

19.1. è approvato il PMC rev.1 trasmesso dalla ditta in data 24.06.2023 e acquisito al prot. reg. n. 340622 del 26.06.2023, ove nella Tabella 2.6 – Controllo aree stoccaggio rifiuti e contenitori, per la voce Vasca accumulo e trattamento acque meteoriche nella colonna Parametri di controllo la dicitura corretta è “Attività manutentiva nota 3”;

19.2. il controllo delle emissioni degli inquinanti in tutte le matrici, dei parametri di processo e il monitoraggio dei dati e degli interventi agli impianti, dovranno essere eseguiti con le modalità e le frequenze previste, nonché secondo le metodologie di analisi stabilite nel Piano di Monitoraggio e Controllo, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, come previsto dal comma 6 dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.; la gestione dell’installazione deve avvenire nel rispetto del piano di gestione operativa (PGO) ivi ricompreso;

19.3. ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia di Rovigo e Regione del Veneto ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV e Provincia;

19.4. in occasione dell’effettuazione dei controlli analitici previsti dal PMC sulle matrici acque e rumore la Ditta deve comunicare ad ARPAV, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date di esecuzione delle attività di autocontrollo pianificabili.

19.5. entro il 30 aprile di ogni anno, la reportistica del PMC (report annuale), prevista dall’art 29-decies del D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i., deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Rovigo e Comune di Rovigo; la relazione deve contenere le informazioni sull’andamento del processo, sulla gestione dell’impianto e sul rispetto dei limiti di emissione previsti dal presente provvedimento, i risultati dei monitoraggi ambientali in conformità al PMC approvato. La relazione dovrà essere trasmessa su supporto informatico e i dati previsti dalle tabelle del Piano di Monitoraggio e Controllo (con indicato SI” nella colonna 'Reporting') saranno restituiti sulla base del modello fornito da ARPAV (reperibile sul sito http://ippc.arpa.veneto.it/ [...file foglio di calcolo]);

19.6. le registrazioni dei dati o i referti analitici previsti dal PMC devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo (Provincia ed ARPAV). Sui referti analitici o nei relativi verbali di campionamento devono essere chiaramente indicati: la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data di effettuazione dell’analisi, gli esiti relativi.


Ulteriori prescrizioni

20. di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

20.1. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni, in attuazione della BAT n. 14 lettera g; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

20.2. deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;

20.3. deve essere garantito l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo;

20.4. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;

20.5. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Rovigo e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull’ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;

20.6. l'efficacia del presente provvedimento è vincolata alla trasmissione alla Provincia di Rovigo, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, delle garanzie finanziarie (polizza fidejussoria a favore della Provincia e polizza RCI Inquinamento) ai sensi della DGRV n. 2721/2014 per l’esercizio delle operazioni di gestione rifiuti o idonea appendice di recepimento del nuovo provvedimento di autorizzazione. Qualora la validità della polizza fidejussoria sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa. L’attestazione della stipula della polizza RC inquinamento da parte della Ditta e i successivi rinnovi della stessa, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa, devono essere trasmessi alla Provincia di Rovigo. Il mancato rinnovo delle garanzie finanziarie comportano la sospensione dell’autorizzazione integrata ambientale;

20.7. ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;

20.8. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Rovigo, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;

20.9. in caso di dismissione dell’installazione, oltre a quanto previsto dall’art. 29-sexies comma 9-quinquies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

21. di allegare al presente provvedimento:

  • Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice EER e operazione;
  • Allegato B: Layout installazione e individuazione delle aree per lo stoccaggio e accorpamento dei rifiuti;
  • Allegato C: Layout installazione e indicazioni reti fognarie, scarichi idrici e rete piezometrica;

22. di stabilire che la Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell’installazione;

23. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ECOPOL S.r.l., al Comune di Rovigo, alla Provincia di Rovigo, ad ARPAV – Dipartimento di Rovigo e ARPAV – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici;

24. di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

25. di stabilire che il presente provvedimento sostituisce i precedenti provvedimenti rilasciati in materia di AIA per l’installazione in oggetto ovvero Decreto del Direttore del Dipartimento regionale Ambiente n. 33 del 04.05.2016;

26. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

27. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

(seguono allegati)

132_Allegato_A_DDR_132_29-06-2023_509768.pdf
132_Allegato_B_DDR_132_29-06-2023_509768.pdf
132_Allegato_C_DDR_132_29-06-2023_509768.pdf

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