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Bur n. 113 del 22 agosto 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA n. 83 del 26 aprile 2023

ILSA S.p.A. Autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i. e art. 30 della L. R. n. 3 del 2000 e s.m.i., di un'attività di sperimentazione e ricerca finalizzata al trattamento di rifiuti da concia "wet white" contenenti aldeidi presso lo stabilimento sito in Arzignano, via Quinta Strada n. 28 (VI), autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 con determina della Provincia di Vicenza n. 893/2020 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza l'attività di sperimentazione e ricerca ai sensi dell'art. 211 del d. lgs. n. 152, volta al trattamento di rifiuti provenienti dalla concia "wet white" a base di aldeidi presso l'impianto di gestione rifiuti di ILSA S.p.A sito ad Arzignano, via Quinta Strada n. 28 (VI) autorizzato con determina provinciale n. 893/2020 e ss.mm.ii..

Il Direttore

VISTA la determina della Provincia di Vicenza n. 893 del 27/07/2020 di autorizzazione all’esercizio di un impianto di messa in riserva (R13), raggruppamento (R12) e recupero (R3), di rifiuti speciali non pericolosi, con emissioni in atmosfera e scarichi di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento per lo stabilimento di ILSA S.P.A. (P.IVA 00871990230) via Quinta Strada, 28 in Comune di Arzignano;

VISTA la determina della Provincia di Vicenza n. 1050 del 28/07/2022 di approvazione di modifica sostanziale al suddetto impianto per l’inserimento del rifiuto con CER 040199 costituito da scarti di pelle conciata non al cromo “wet white” alle zeoliti per la produzione di EoW fertilizzanti ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e smi, All.1;

VISTA la nota della ditta prot. n. 549480 del 28/11/2022 con cui è stata presentata l’istanza per l’esercizio di un impianto di sperimentazione e ricerca per il trattamento di rifiuti derivanti da concia “wet white” alle aldeidi;

CONSIDERATO che la competenza alla autorizzazione delle attività di sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi della LR n. 3/2000 risulta in capo alla Regione del Veneto, anche qualora le stesse siano svolte presso impianti di competenza provinciale;

RITENUTO che l’autorizzazione regionale ai sensi dell’art. 211 nel caso in oggetto costituisca integrazione dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia d Vicenza per lo stabilimento di ILSA S.p.a. sito in Arzignano, via Quinta Strada n. 28 (VI), in quanto l’attività di sperimentazione è condotta integralmente nelle relative linee impiantistiche che non necessitano di adeguamenti strutturali;

CONSIDERATO l’avvio del procedimento della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica prot. n. 0594068 del 22/12/2022 con cui contestualmente si è indetta la Conferenza di Servizi e si è convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 17 gennaio 2023;

VISTO il verbale della riunione della Conferenza di Servizi del 17/01/2023, trasmesso con nota prot. reg. n. 0060707 del 01/02/2023;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. reg. n. 113698 del 28/02/2023, trasmessa dalla Ditta a riscontro delle richieste della Conferenza dei Servizi di cui al sopracitato verbale;

VISTA la nota prot. reg. n. 125348 del 06/03/2023 con cui si è indetta la Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 241/1990 e s.m.i., per il giorno 31/03/2023;

PRESO ATTO delle risultanze della Conferenza di Servizi del 31/03/2023, il cui verbale è stato trasmesso ai partecipanti con nota prot. reg. n. 221925 del 26/04/2023, e, in particolare, che la Conferenza di Servizi si è espressa favorevolmente con prescrizioni in ordine al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’impianto di ricerca e sperimentazione;

VISTO il layout impiantistico acquisito con nota prot. reg. n. 221950 del 26/04/2023;

RITENUTO che sulla base della documentazione presentata e delle risultanze della Conferenza di Servizi del 31/03/2023 vi siano i presupposti per rilasciare l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto sperimentale;

CONSIDERATO che il quantitativo di lavorazione pari a 120 Mg/giorno, richiesto dalla Ditta, corrisponde al minimo tecnico compatibile al fine di garantire la rappresentatività del processo in condizioni di normale funzionamento dell’impianto e che l’attività di sperimentazione è condotta in 3 campagne della durata di circa 24 h ciascuna;

RITENUTO pertanto di poter derogare ai limiti giornalieri ordinariamente previsti per gli impianti di ricerca e sperimentazione ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che lo scopo della sperimentazione consiste nella verifica degli eventuali impatti ambientali derivanti dal recupero dei rifiuti costituiti da pellami di scarto della concia wet white a base di aldeidi, al fine di supportare la valutazione dei relativi requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto per l’uso come fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 75/2010 è una norma per la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti e non una norma che regolamenta la cessazione di qualifica di rifiuto di fertilizzanti ottenuti da rifiuti, sia in quanto in sé mancante della definizione dei criteri da soddisfare per il rispetto della condizione d) di cui al comma 1 dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006, sia in quanto emanato antecedentemente all’entrata in vigore dell’art. 184-ter;

RITENUTO pertanto che, essendo la sperimentazione volta alla verifica degli eventuali impatti sull’ambiente e la salute, i materiali esitanti dalla sperimentazione stessa debbano mantenere la qualifica di rifiuto, in attesa che le informazioni rilevate consentano di definire specifici criteri di cessazione e che, pertanto, l’attività sperimentale sia da codificarsi come operazione R12 ai sensi dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 in quanto propedeutica all’operazione di recupero definitivo;

VISTO il decreto legislativo n. 75/2010 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 27/21 con cui si è modificato l’articolo 4 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, stabilendo che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio degli impianti di ricerca e sperimentazione è esercitata mediante provvedimento del responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela dell’ambiente;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento costituisce integrazione della determina provinciale n. 893/2020 e ss.mm.ii di titolarità della ditta ILSA S.p.A., con sede legale in via Roveggia, 31 in comune di Verona (VR), C.F./P.IVA 00871990230 per l’autorizzazione di un’attività di ricerca e sperimentazione ai sensi dell’art. 211 e art. 213 del D.Lgs. n. 152/2006, per il trattamento di rifiuti dei pellami di scarto provenienti dalla concia “wet white” a base di aldeidi, da svolgere presso lo stabilimento sito in Arzignano, via Quinta Strada n. 28 (VI).

3. Per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, la Ditta è tenuta al rispetto degli impegni assunti con la documentazione di progetto acquisita al prot. reg. n. 549480 del 28/11/2022 come integrata e aggiornata con documentazione acquisita al prot. reg. 113698 del 28/02/2023.

4. Per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, nella conduzione dell’attività di sperimentazione e ricerca presso lo stabilimento sito in Arzignano, via Quinta Strada n. 28 (VI), si applicano le condizioni e le prescrizioni di cui alla determina provinciale n. 893/2020 e ss.mm.ii.

5. La presente autorizzazione ha durata di 2 (due) anni dalla notifica del presente provvedimento, salvo motivate proroghe; l’attività di ricerca e sperimentazione si sviluppa secondo il cronoprogramma riportato nella documentazione acquisita al prot. reg. n. 113698 del 28/02/2023;

6. Per l’avvio dell’attività sperimentale la Ditta dovrà presentare alla Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, ARPAV la seguente documentazione:

a) data di avvio dell’attività sperimentale;

b) documentazione attestante l’estensione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di Vicenza ai sensi della DGR n. 2721/2014 per l’impianto autorizzato con determina n° 893/2020 e ss.mm.ii., al presente decreto mediante apposite appendici;

c) il nominativo del Tecnico Responsabile dell’attività sperimentale.


Scopo della sperimentazione

7. Lo scopo della sperimentazione consiste nella raccolta di dati utili per la verifica degli eventuali impatti derivanti dal recupero dei rifiuti costituiti da pellami di scarto della concia wet white a base di aldeidi, al fine di supportare la valutazione dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 per l’uso come fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75/2010 e ss.mm.ii.

Rifiuti conferibili e operazioni autorizzate

8. Nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione la Ditta è autorizzata a trattare esclusivamente rifiuti di cui al CER 040199 costituiti da pellami di scarto della concia wet white a base di aldeidi.

9. Le operazioni autorizzate nell’ambito dell’attività di ricerca e sperimentazione sono:

a) Stoccaggio di rifiuti [R13] funzionale alle successive operazioni di trattamento e stoccaggio [R13] di rifiuti prodotti dalle operazioni di gestione rifiuti;

b) Trattamento di idrolisi termobarica [R12].

10. Il materiale esitante dalla sperimentazione mantiene la qualifica di rifiuto e può essere depositato in stoccaggio (R13) per un periodo massimo di tre anni in attesa di recupero definitivo anche presso il medesimo stabilimento nell’eventualità venga acquisita l’autorizzazione all’operazione R3 per il rifiuto in oggetto; il cambio di filiera può essere concesso dall’autorità competente su richiesta motivata della Ditta.

11. Al rifiuto in uscita dalla sperimentazione può essere attribuito il medesimo CER del rifiuto in ingresso (040199), fermo restando l’obbligo di garantirne la tracciabilità nel sistema delle registrazioni e l’identificazione fisica in impianto in relazione allo stato di rifiuto esitante dalla sperimentazione.


Quantitativi autorizzati

12. La capacità giornaliera massima di lavorazione nel trattamento di idrolisi termobarica [R12] ai fini dell’attività di ricerca e sperimentazione è pari a 120 Mg/giorno.

13. I quantitativi in stoccaggio del rifiuto in ingresso e in uscita dalla sperimentazione sono ricompresi nei quantitativi in stoccaggio autorizzati con determina provinciale n. 893/2020 e ss.mm.ii.


Layout dell’impianto

14. Durante il periodo in cui presso lo stabilimento vi sia presenza di rifiuti in ingresso/in uscita relativi all’attività di ricerca e sperimentazione, il layout dell’impianto è identificato nell’Allegato 1 “Planimetria dello stabilimento” Rev. 03 del 20.04.2023 acquisita al prot. reg. n. 221950 del 26/04/2023.


Trattamento sperimentale

15. Il processo di idrolisi termobarica si sviluppa in tre campagne della durata massima di 24 h ciascuna; ogni campagna sarà univocamente identificata con un numero di lotto che sarà assegnato sia ai rifiuti processati che al rifiuto risultante dalla sperimentazione.

16. Nell’attività di ricerca e sperimentazione la ditta dovrà rispettare quanto previsto all’Allegato 2 – Protocollo sperimentale acquisita al prot. reg. n. 113698 del 28/02/2023, ferme restando le prescrizioni di cui al presente provvedimento e le specifiche integrazioni indicate al punto successivo.

17. Nel Protocollo di cui al punto precedente devono essere integrati i seguenti aspetti:

17.1. i rifiuti in uscita dalla sperimentazione dovranno essere sottoposti anche a saggio tossicologico acuto Daphnia magna con metodo UNI EN ISO 6341 (§3.1.3 del Protocollo);

17.2. per quanto riguarda le verifiche analitiche, le preparative dei campioni per l’adeguamento delle metodiche analitiche al prodotto idrolizzato devono preventivamente essere condivise con ARPAV, anche al fine della eventuale effettuazione di analisi da parte dell’Agenzia;

17.3. le date previste per l’esecuzione delle campagne di sperimentazione e dei campionamenti sulle matrici devono essere comunicate ad ARPAV con almeno 15 giorni di anticipo.

18. In ogni fase dell’attività è vietata qualsiasi commistione con rifiuti e materiali estranei alla sperimentazione.


Comunicazioni agli Enti e reportistica

19. Al termine della sperimentazione la Ditta è tenuta a predisporre una relazione in merito ai risultati conseguiti, nonché alla funzionalità dell’impianto, alla prestazione ambientale del processo e ai rifiuti esitanti da comunicare a Regione del Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, Azienda ULSS 8 Berica ed ARPAV. La relazione dovrà essere accompagnata dai rapporti di prova di tutte le analisi effettuate, corredate delle informazioni sulle condizioni operative della sperimentazione e riferite anche all’ambito della ordinaria operatività impiantistica qualora la sperimentazione avvenga congiuntamente, secondo le risultanze del verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 221925 del 26/04/2023.

20. Il presente provvedimento conclude il procedimento avviato con nota prot. reg. n. 0594068 del 22/12/2022.

21. L’autorità competente si riserva di revocare la presente autorizzazione, in ogni momento, qualora sussistano possibili situazioni di pericolo per la salute dell’uomo e per l’ambiente;

22. Il presente provvedimento deve essere comunicato a ILSA S.p.A., Provincia di Vicenza, Comune di Arzignano, Azienda ULSS 8 Berica, ARPAV.

23. Si dispone la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

24. L’inosservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta le conseguenze previste dal D.lgs. n. 152/2006 e l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

25. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Paolo Giandon

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