Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 109 del 14 agosto 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 46 del 28 luglio 2023

Franco Prest Cava Lavorazione Pietra, con sede legale in Frazione Losego, 25/a 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253. Richiesta autorizzazione cava "Ribe Sotto Losego". Comune di localizzazione: Ponte nelle Alpi (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 28/2023 Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato da Franco Prest Cava Lavorazione Pietra relativo alla autorizzazione alla coltivazione e ricomposizione della cava di calcare denominata "Ribe Sotto Losego", localizzata in Comune di Ponte nelle Alpi (BL), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 11/05/2023;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 16/05/2023;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 31/05/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto;
- sopralluogo ed incontro tecnico istruttorio svoltosi in data 20/06/2023;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 26/07/2023;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 26/07/2023, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Franco Prest Cava Lavorazione Pietra (con sede legale in Frazione Losego, 25/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253) a mezzo PEC in data 09/03/2023 (acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 134933 in data 13/03/2023), a cui è seguito il deposito dell’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa dalla medesima Ditta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e acquisita al protocollo regionale 253127 in data 11/05/2023;

VISTA la nota in data 16/05/2023 - protocollo regionale 265066, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 31/05/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. pareri/osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che al fine dell’espletamento della procedura valutativa, il nuovo gruppo istruttorio, in data 20/06/2023, ha svolto un sopralluogo presso l’area interessata dall’intervento, preceduto da un incontro tecnico, al quale sono state invitate le Amministrazioni e gli Enti interessati, a vario titolo, sull’argomento;

PRESO ATTO della documentazione integrativa volontaria depositata dalla Società proponente (acquista al protocollo regionale 370071 in data 10/07/2023, pubblicata sul sito
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 28/2023);

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357/1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 164/2023 in data 20/07/2023 (acquisita al protocollo regionale 394098 in data 24/07/2023), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

CONSIDERATO che il progetto prevede sostanzialmente la continuazione dell’attività estrattiva in precedenza autorizzata (con scadenza il 31/05/2022) che, a causa della ridotta richiesta del mercato e del periodo pandemico del 2020 e 2021, ha interrotto totalmente la produzione di materiale lapideo pregiato;

CONSIDERATO che l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione è stata presentata in quanto il termine per la conclusione dei lavori di estrazione non è più prorogabile, in applicazione dell’art. 12, comma 3 della L.R. n. 13/2018;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 28/2023) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 26/07/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Belluno; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

vista la documentazione tecnica trasmessa dalla ditta Franco Prest Cava Lavorazione Pietra (con sede legale in Frazione Losego, 25/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253) a mezzo PEC in data 09/03/2023 (acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.I.A. al protocollo 134933 in data 13/03/2023), a cui è seguito il deposito di formale istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa dalla medesima Ditta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) e acquisita al protocollo regionale 253127 in data 11/05/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

valutate le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto che della documentazione integrativa volontaria depositata dalla Società proponente (acquista al protocollo regionale 370071 in data 10/07/2023, pubblicata sul sito
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 28/2023);

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 164/2023 in data 20/07/2023 (acquisita al protocollo regionale 394098 in data 24/07/2023), in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 28/2023);

preso atto che non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

preso atto del progetto di ricomposizione morfologica e ambientale;

preso atto che, rispetto al reticolo idrografico, per le fasi di cantiere e coltivazione non si individuano possibili interferenze in quanto all’interno o in prossimità dell’ambito di interesse non sono presenti elementi appartenenti al reticolo idrografico superficiale.

Le opere in progetto non comportano la produzione di acque di processo o l’immissione di acque nel sistema della rete idrica locale.

Che non sono previsti immissioni o emungimenti di risorse idriche superficiali; 

preso atto che le lavorazioni da eseguire sono di tipo esclusivamente fisico (abbattimento, trasporto, comminuzione) senza alcun utilizzo di sostanze estranee o additivi suscettibili di rischi di interferenza con la qualità delle acque; nelle operazioni è previsto inoltre il rispetto di precise procedure e l’adozione di dispositivi specifici per la prevenzione di incidenti legati all’uso di carburanti, lubrificanti, ecc.

Per quanto riguarda l’attività di escavazione e movimentazione dei materiali e più in generale le operazioni svolte all’interno del sito, nessuna di queste determina interazione diretta o indiretta con l’ambiente idrico sotterraneo;

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

considerato che la passata attività di cava ha profondamente condizionato qualitativamente e quantitativamente la diffusione e l’evoluzione della vegetazione spontanea;

considerato che non risultano presenti elementi vegetazionali degni di nota (filari, siepi arbustive, grandi alberi isolati);

considerato il contesto ambientale, gli esigui volumi da estrarre e le modalità estrattive, non si ritiene possano sussistere impatti significativi e negativi sull’ambiente;

preso atto che, dall’analisi del progetto presentato la Provincia di Belluno (con nota pervenuta agli Uffici regionali a mezzo mail in data 20/07/2023) ritiene che, relativamente agli aspetti di polizia mineraria e della sicurezza in cava, di cui al D.P.R. n. 128/1959, al D.Lgs. n. 624/1996 e al D.Lgs. n. 81/2008, nel rispetto delle indicazioni/considerazioni riportate in sede autorizzativa, non sussistono motivi ostativi al rilascio del parere favorevole al successivo rilascio dell’autorizzazione all’attività di escavazione;

preso atto delle misure di mitigazione e prescrizioni operative indicate dalla Ditta, al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri e ritenuto che le stesse debbano essere integrate prevedendo quanto segue:

  • i macchinari siano mantenuti in efficienza ed operino con modalità tali da contenere i livelli di polverosità, rumore e vibrazioni;
  • limitazione della velocità dei mezzi sulle strade di cantiere non asfaltate (tipicamente 20 km/h);

considerato che il proponente dichiara di utilizzare per il taglio delle lastre una macchina a sega ad acqua;

considerato che l’attività risulta saltuaria con un periodo previsto di 13/15 giorni lavorativi in un anno e un ciclo tipo (movimentazione, taglio, accumulo e carico) avviene in circa 1 ora per un massimo di 4 cicli nell’arco dello stesso giorno;

valutato che viene dimostrato il rispetto dei limiti assoluti di immissione ed emissione previsti per la classe terza in cui sono situati i due ricettori;

ritenuto che per la verifica del limite di immissione differenziale si debba fare riferimento al tempo di misura e non al tempo di riferimento come riportato dal Proponente e che quindi risulta possibile il superamento del limite di immissione differenziale presso i ricettori individuati;

ritenuto che al fine di prevenire tali superamenti è possibile valutare eventuali interventi di mitigazione della propagazione del rumore, durante le operazioni più rumorose, in particolare verso il ricettore R2;

considerato inoltre che essendo l’attività molto saltuaria si evidenzia la possibilità di considerare le specifiche attività di prelievo come attività temporanee così come previsto alla lettera h del comma 1 dell’art. 6 della Legge quadro sull’inquinamento acustico n. 447/95 e perciò assoggettabili ad autorizzazione in deroga emessa dal Comune, che potrà prevedere eventuali condizioni operative di mitigazione;

considerato quindi che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate abbia verificato come questi risultino di entità contenuta e circoscritti all’ambito di progetto;

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue in merito al progetto di ricomposizione ambientale:

  • per il ripristino ambientale dell’area si ricorda che le terre dovranno rispettare i requisiti ambientali previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n. 46/2019; il terreno vegetale da impiegare nella ricostruzione del suolo dovrà presentare caratteristiche (tipologiche, strutturali e tessituriali) simili a quelle dell’unità cartografica di riferimento della Carta dei Suoli, al maggior dettaglio disponibile, pubblicato sul sito di ARPAV;
  • al fine di garantire i requisiti di qualità ambientale nell’ambito del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008, la ditta dovrà effettuare gli accertamenti sul materiale da utilizzare per la ricomposizione morfologica della cava, necessari a dimostrare la compatibilità degli stessi con le disposizioni attuative dettate al riguardo con DD.G.R. n 761/2010 e n. 1987/2014 e in particolare:
    • conservare, per le terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno della cava, la documentazione contenente l’esito delle analisi sul materiale di scavo, eseguite in conformità alle disposizioni vigenti, che dimostrino il rispetto dei limiti di colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, ovvero dei maggiori valori di fondo;
    • conservare la documentazione relativa al materiale proveniente dall’esterno della cava e tenere aggiornato il registro dei materiali in entrata alla cava, secondo le disposizioni di cui al punto 3), lettera C), dell’allegato A alla a D.G.R. n. 761/2010;

considerato che il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, dovrà prevedere le misure atte a salvaguardare la sicurezza degli operatori durante le fasi di estrazione, all’interno del cantiere estrattivo, soprattutto in funzione delle limitate dimensioni dello stesso, della sua vicinanza con la parete rocciosa sovrastante e del rischio di caduta dall’alto;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’intervento relativo alla coltivazione e ricomposizione morfologica e ambientale della cava denominata “Ribe Sotto Losego” localizzata in Comune di Ponte nelle Alpi (BL), presentato dalla ditta Franco Prest Cava Lavorazione Pietra, con sede legale in Frazione Losego, 25/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 164/2023 in data 20/07/2023 (acquisita al protocollo regionale 394098 in data 24/07/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 28/2023.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 26/07/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 26/07/2023, e di escludere dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per le considerazioni e valutazioni riportate in premessa, l’intervento di coltivazione e ricomposizione morfologica e ambientale della cava denominata “Ribe Sotto Losego”, localizzata in Comune di Ponte nelle Alpi (BL), presentato dalla ditta Franco Prest Cava Lavorazione Pietra, con sede legale in Frazione Losego, 25/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, nel rispetto della seguente condizione ambientale:

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 164/2023 in data 20/07/2023 (acquisita al protocollo regionale 394098 in data 24/07/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 28/2023.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

 

3. di dare atto altresì che in fase di autorizzazione dell’intervento il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Franco Prest Cava Lavorazione Pietra (con sede legale in Frazione Losego, 25/a – 32014 Ponte nelle Alpi (BL), P.IVA 00971820253 – PEC: prest.franco@ticertifica.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Ponte Nelle Alpi (BL), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Generale di ARPAV, alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile Belluno, alla Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Servizi Forestali, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso;

5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro