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Bur n. 100 del 28 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 44 del 17 luglio 2023

IMPRESA OLIVOTTO S.r.l. Progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare in località Pascoli in Comune di Longarone. Comune di localizzazione: Longarone (BL). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società IMPRESA OLIVOTTO S.R.L. relativo al progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare in località Pascoli in Comune di Longarone (BL).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera i), denominata “cave e torbiere” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da IMPRESA OLIVOTTO S.r.l. (con sede legale in Ospitale di Cadore, Località Rivalgo, via Nazionale snc – 32010 Ospitale di Cadore (BL), C.F. e P. IVA 00078440252), a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del 06/02/023 acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 71195 in data 07/02/2023 e successiva nota integrativa pervenuta tramite PEC del 03/03/2023 e acquisita al protocollo regionale con nn.127186 e 127224 del 07/03/2023;

VISTA la nota protocollo regionale n. 134514 del 10/03/2023, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

VISTO che in data 22/03/2023 i delegati di IMPRESA OLIVOTTO S.r.l. hanno presentato al Comitato Tecnico Regionale VIA il progetto in parola;

CONSIDERATO che in data 22/03/2023 il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha nominato il gruppo istruttorio incaricato della valutazione del progetto, comunicato con successiva nota prot. n. 174936 del 30/03/2023;

CONSIDERATO che il progetto prevede sostanzialmente la coltivazione e il recupero ambientale di una cava di calcare in località “Pascoli” presso il Comune di Longarone e ha come obiettivo l’estrazione di calcare per l’industria da utilizzarsi per formazione di granulati principalmente impiegati presso appositi impianti di produzione asfalto, per materiale per produzione di cemento, per calcare lucidabile e calcare per costruzioni;

VISTA la nota prot. n. 152279 del 20/03/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A. hanno convocato un sopralluogo presso l’area in cui è prevista la realizzazione del progetto per il giorno 06/04/2023;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. i seguenti pareri, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

  • nota prot. n. 5194/2023 del 05/04/2023 con la quale l’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali acquisita al protocollo regionale n. 189312 del 06/04/2023, comunica di non formulare osservazioni in ordine al progetto in esame;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 21/04/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio dell’ARPAV del 24/04/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTA la nota dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario prot. 10603 del 26/04/2023 assunta al protocollo regionale con prot. n. 222415 del 26/04/2023;

VISTA la nota trasmessa dalla Provincia di Belluno – Settore Acque, Ambiente, Cultura – Servizio VIA con pec del 26/04/2023 prot. n. 11193 del 26/04/2023 acquisita al protocollo regionale con n. 223749 con la quale si richiedono integrazioni e chiarimenti al proponente;

VISTA la nota prot. n. 222689 del 26/04/2023 con la quale la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Servizi Forestali – Sede di Belluno ha trasmesso le proprie osservazioni;

CONSIDERATA che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/05/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria;

CONSIDERATA la nota di richiesta integrazioni ai sensi dell’art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 trasmessa dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA con prot. n. 241814 del 05/05/2023;

CONSIDERATA la nota prot. n. 253178 del 11/05/2023 con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 274476 del 22/05/2023 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA, nella quale viene indicato come nuovo termine per la presentazione della documentazione integrativa il giorno 29/06/2023;

PRESO ATTO delle note di riscontro alla richiesta di integrazione da parte della ditta, assunte agli atti con prot. nn. 342072 – 342188 del 26/06/2023 e successiva nota integrativa n. 345458 del 27/06/2023;

VISTA la nota prot. 301592 del 05/06/2023 con la quale il Comune di Longarone (BL) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica dell’area interessata dal progetto;

VISTO il contributo istruttorio dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario del 04/07/2023 la quale si evidenzia che le integrazioni richieste sono state recepite dal proponente;

VISTO il contributo istruttorio della Direzione Difesa del Suolo e della Costa del 05/07/2023 agli atti degli scriventi uffici;

VISTO il contributo istruttorio dell’ARPAV del 06/07/2023 agli atti degli scriventi uffici;

CONSIDERATA la nota acquisita al protocollo regionale con n. 365300 del 06/07/2023 con la quale il proponente fornisce alcuni chiarimenti sulla documentazione integrativa trasmessa;

VISTA la nota protocollo regionale n. 370829 del 10/07/2023 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV trasmette la relazione istruttoria tecnica n. 153/2023, nella quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 12/07/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
     
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
     
  • la D.G.R. n. 568/2018
     
  • la L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava P.R.A.C., approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della Rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

CONSIDERATO che l’area di progetto ricade nell’ambito “Foresta ad alto valore naturalistico” e nel Vincolo idrogeologico – forestale del PTRC e nell’ambito “Territori coperti da foreste e boschi” ed è soggetta a tutela secondo i vincoli forestale L.R.52/78 e idrogeologico R.D. 3267/1923 del PTCP Belluno;

CONSIDERATO che l’area di intervento ricade all’interno dell’area di pericolosità idraulica (PGRA) e zone di pericolosità geologica e da valanga (PAI);

CONSIDERATO che l’area è sottoposta a Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – Zona boscata e soggetta al Vincolo idrogeologico-forestale e che rientra nell’ambito “servizi da standard di livello sovracomunale” del PAT del Comune di Longarone;

CONSIDERATO che sulla base del certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Longarone prot. n. 7022 del 31/05/2023 l’area interessata dal progetto ricade:

  • per quanto riguarda il PRG dell’ex Comune di Castellavazzo ora Comune di Longarone, parte in z.t.o. E – Agricola “Sottozona E2” e parte in z.t.o. F-V “impianti sportivi di base”;
     
  • per quanto riguarda il PATI “Longaronese” nell’ATO 3c e viene classificata parte come “area servizi da standard di interesse comune, di progetto di livello sovracomunale/comunale”, parte come “servizi da standard a parco, gioco e sport, di progetto di livello sovracomunale/comunale”, parte come unità paesaggistica “del bosco di latifoglie” e come parte unità paesaggistica “dei prati di fondovalle”;

RILEVATO che, da quanto sopra, parte dell’area di cava richiesta attualmente ricade in una z.t.o. F, e considerato che costituiscono aree di potenziale attività di cava le sole zone agricole (z.t.o. E), come definite dal vigente strumento urbanistico comunale, l’eventuale rilascio dell’autorizzazione della cava è condizionato dall’adeguamento dell’attuale PRG comunale funzionale all’attribuzione della destinazione a zona agricola dell’intera area interessata dall’intervento estrattivo;

PRESO ATTO che il progetto riguarda la coltivazione e il relativo recupero ambientale di un’area di un vecchio cantiere minerario in località Pascoli in Comune di Longarone appartenente a concessione mineraria di marna per cemento dichiarata cessata nel gennaio 1981, per rinuncia del concessionario, e che l’attività di cava consisterà nell’estrazione di calcari per l’industria;

CONSIDERATO che l’intervento estrattivo proposto interessa solo marginalmente il giacimento minerario a suo tempo riconosciuto, in quanto il progetto di estrazione intercetta in minima parte le 3 distinte bancate di marna, intervallate tra loro da spessori ben maggiori costituiti da strati di calcare. Infatti, localmente i livelli marnosi risultano già asportati e quindi l’intervento proposto non pregiudica la consistenza del giacimento minerario, che interessa un ambito ben più vasto;

PRESO ATTO che la coltivazione in oggetto prevede di utilizzare:

  • Calcare da destinare alla formazione di granulato per la produzione di conglomerati bituminosi: mc 70.000;
     
  • Calcare da destinare al mercato delle cementerie: mc 15.000;
     
  • Calcare lucidabile: mc 28.500;
     
  • Una quota costituita da materiale associato, pari a circa 50.000 mc, verrà utilizzata sul mercato come calcare per costruzioni;

PRESO ATTO che il metodo di coltivazione è a gradoni (aventi alzata indicativa di circa 6 metri) e prevede l’allargamento ed approfondimento dell’attuale piazzale a quota 562m.s.l.m. fino a 558m.s.l.m. nonché la contestuale creazione di un nuovo piazzale di fondo scavo interno a quest’ultimo mediante approfondimento fino alla quota di circa 546m.s.l.m;

PRESO ATTO che i volumi totali di asporto risultano di circa 163.500 mc, i volumi totali di riporto sono di circa 245.000 mc, e mediamente saranno movimentati 27.234 mc l’anno per un periodo di 15 anni;

PRESO ATTO che tutta la volumetria di materiale estratto verrà commercializzata;

PRESO ATTO che per le azioni di asporto e riporto di volume di cava sono stimati giornalmente 9 mezzi in entrata e 9 mezzi in uscita dal cantiere;

PRESO ATTO che l’esistente viabilità che sarà utilizzata per l’accesso all’area di cava verrà adeguata, per la parte sterrata, mediante posa e successiva compattazione di uno strato di materiale stabilizzato, allo scopo di rendere più agevole il passaggio dei mezzi d’opera e che il progetto non prevede l’asfaltatura della viabilità;

RITENUTO che la viabilità di accesso alla cava in progetto debba costantemente essere mantenuta integra, intervenendo tempestivamente con i ripristini della pavimentazione eventualmente necessari, e pulita in modo che il transito in uscita dei mezzi d’opera, non determini un imbrattamento della strada provinciale SP 251 sulla quale si innestano;

RITENUTO che le attività di estrazione siano costantemente e opportunamente mascherate, anche integrando quanto specificato nel progetto presentato con idonee barriere arboree che utilizzino specie autoctone e un sesto d’impianto che riproduca il bosco circostante, in modo da impedirne la visibilità alle aree contermini ed in particolare da Longarone. La ditta dovrà garantire una costante manutenzione della eventuale barriera arborea e la sostituzione degli individui morti;

PRESO ATTO che le operazioni di recupero ambientale prevedono il riempimento progressivo delle aree escavate mediante riporto di terre e rocce da scavo fino ad arrivare alla quota di 572 m s.l.m.;

RITENUTO che il ripristino ambientale del sito di cava inizi immediatamente ed effettivamente dopo il completamento dell’estrazione del materiale utile del secondo lotto, della durata indicativa di circa 7,5 anni, senza dilazioni, in modo che alle prime fasi di estrazione possano seguire delle immediate fasi di ricomposizione ambientale del sito estrattivo;

CONSIDERATO che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dall’esterno dovrà avvenire ai sensi della normativa vigente (DPR 120/2017);

PRESO ATTO che il recupero vegetazionale viene immediatamente eseguito sulle aree di riporto una volta raggiunta la quota di progetto circa 572 m.s.l.m.;

CONSIDERATO che al termine della coltivazione, completati gli interventi di ricomposizione morfologica, si provvederà all'inerbimento della superficie di cava finalizzato all'ottenimento di una copertura erbacea in grado di limitare l'erosione idrica e che l’inerbimento sarà effettuato utilizzando fieno locale;

CONSIDERATO che la riduzione della superficie boscata interessa una superficie di 8.018 m2 rispetto ai 15.725 m2 di estensione della superfice di cava e che il richiedente intende provvedere al versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo medio del miglioramento colturale di una superficie doppia rispetto agli 8.018 m2 di cui si chiede la riduzione;

CONSIDERATO che per quanto attiene al recupero vegetazionale il proponente ha recepito le indicazioni e osservazioni presentate nella richiesta integrazioni di cui alle note prot. nn. 342072 – 342188 del 26/06/2023 e n. 345458 del 27/06/2023;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica n. 153/2023 della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca dichiara quanto di seguito riportato:

  • prendere atto della dichiarazione della dott.ssa Cristina Cossettini, la quale dichiara che “La descrizione del piano / progetto / intervento riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all’Autorità competente per la sua approvazione. Con ragionevole certezza scientifica si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000”;
     
  • dare atto:

I. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

II. che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

a. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii. e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/06, n. 786/2016, n. 1331/2017 e n. 1709/2017);
b. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
c. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

III. che risultano attesi degli effetti, ritenuti non significativi a seguito del quadro prescrittivo, nei confronti dei seguenti habitat e specie di interesse comunitario per: Coronella austriaca, Hierophis viridiflavus, Lacerta bilineata, Vipera ammodytes, Dryocopus martius, Pernis apivorus, Picus canus, Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus pipistrellus;

  • riconoscere una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole della procedura di valutazione di incidenza per il progetto di coltivazione e recupero ambientale di una cava di calcare in località Pascoli in comune di Longarone (BL) con le seguenti prescrizioni:
    1. di non coinvolgere habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate (concorrendo al rafforzamento delle condizioni ecotonali). Ai fini della ricomposizione ambientale dell’area di cava, dovrà essere garantito il mantenimento ovvero la ricostituzione del soprassuolo boscato ai piedi delle pareti sub-verticali di mascheramento (derivanti dalla pregressa fase estrattiva) poste a Ovest e a Sud dell’ambito di cava, per una fascia non inferiore a 10 m. Per la predetta ricostituzione andranno utilizzate specie autoctone e coerenti con la locale serie vegetazionale prealpina orientale basifila dolomitica degli ostrieti primitivi e del pino silvestre (Erico-Fraxinion orni). La gestione e manutenzione di tali impianti andrà effettuata fino all’accertamento dell’affermazione dei caratteri diagnostici della tipologia fitocenotica, prevedendo altresì le opportune forme di contrasto alle specie alloctone;
       
    2. di eseguire le lavorazioni di taglio ed esbosco e di scopertura del giacimento, interferenti con le specie di interesse comunitario, preferibilmente al di fuori del periodo riproduttivo (da marzo a luglio compreso). L’eventuale esecuzione delle lavorazioni in tale periodo risulterà ammissibile, in presenza di evidenze sulla riproduzione in corso, nella misura in cui le predette lavorazioni non pregiudichino il completamento della fase riproduttiva. A tal fine, la direzione Lavori andrà affiancata da personale qualificato con esperienza specifica e documentabile in campo biologico, naturalistico, ambientale al fine di verificare e documentare la corretta attuazione degli interventi e delle indicazioni prescrittive, e individuare ed applicare ogni ulteriore misura a tutela degli elementi di interesse conservazionistico eventualmente interessati;
       
    3. di documentare il rispetto delle predette indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica predisposta dalla Direzione Lavori e, qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, di provvedere al monitoraggio degli habitat, delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

e raccomandare:

  1. la trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto di ampliamento in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive con cadenza semestrale;
     
  2. la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

PRESO ATTO che il proponente a seguito della richiesta integrazioni ha precisato che non intende utilizzare materiale esplosivo per le attività di estrazione e pertanto viene esclusa la possibilità di tenerne conto all’interno della valutazione delle emissioni e delle vibrazioni;

VALUTATO che le integrazioni fornite dal proponente relativamente alla valutazione delle emissioni in atmosfera sono da ritenersi esaustive;

PRESO ATTO che in riferimento alle polveri il proponente adotta misure di mitigazione quali la bagnatura delle strade, pulizia dei mezzi e ruote con acqua prelevata da acquedotto;

RITENUTO necessario che il proponente dia seguito alle misure di mitigazione di cui sopra e che le integri con la seguente:

  • preferire l’utilizzo di automezzi per le lavorazioni ed il trasporto dei materiali estratti, con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 4 e STAGE IIIB; qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi, privilegiare l’acquisto di mezzi con i fattori di emissione più bassi e comunque con standard qualitativo minimo di omologazione Euro 5 e STAGE IV;

VALUTATO che in base alle informazioni riportate nella valutazione previsionale di impatto acustico, verosimilmente le emissioni acustiche rispetteranno i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico;

RITENUTO che all’atto della presentazione della domanda per il rilascio dell’autorizzazione, il Proponente dovrà integrare la documentazione di progetto con una relazione geologica di dettaglio, estesa ad una prima fascia di almeno 100 metri dal perimetro dell’area interessata, corredata da tavola planimetrica e congruo numero di sezioni, nelle quali dovranno essere rappresentate le giaciture degli strati in rapporto ai profili di scavo; dovrà essere prodotto un rilievo geomeccanico dell’ammasso roccioso, nonché le verifiche di stabilità dei fronti di scavo, tenuto conto delle caratteristiche meccaniche della roccia rilevate;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

VALUTATE le caratteristiche del progetto di ottimizzazione morfologica e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 153/2023 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 370829 del 10/07/2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 12/07/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12.07.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1

Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 153/2023 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 370829 del 10/07/2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.


 

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4. Di trasmettere il presente provvedimento alla IMPRESA OLIVOTTO S.RL. (C.F. 00078440252), con sede legale in Via Nazionale snc – Loc. Rivalgo, Ospitale di Cadore (BL), - (PEColivottosrl@pecit.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Longarone, alla Provincia di Belluno, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana e le province di Belluno, Padova e Treviso, all’ Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico – U.O. Servizi Forestali - U.O. Genio Civile di Belluno, alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;

5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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