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Bur n. 100 del 28 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 43 del 14 luglio 2023

AGSM AIM Power srl. Lotto di n. 2 impianti fotovoltaici a terra denominati "Negretti Nord" e "Negretti Sud" sulla ex cava ed ex discarica "Negretti" nel Comune di Trissino (VI). Comune di localizzazione: Trissino (VI). Comune interessato: Arzignano (VI). Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 152/06 (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e DGR n. 568/18). Esclusione dalla procedura di V.I.A con condizioni ambientali.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. per il progetto presentato dalla società AGSM AIM Power srl., relativo alla installazione di due impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a 8,813 MW, sull'area della ex cava ed ex discarica denominata "Negretti", in Comune di Trissino (VI).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 104/2017, ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16/05/2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2017;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata dalla Società AGSM AIM Power srl, acquisita in data 14.02.2023 con n. 85440, e la documentazione trasmessa in allegato in pari data, successivamente perfezionata con documentazione acquisita il 22.02.2023 con n. 103057, 103064, 103073, 103076, 103079, 103086, 103088, 103092, 103098, 103102, 103128 e 103134;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alle seguenti tipologie progettuali per le quali è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità, di cui all’art. 19 del citato D. Lgs. n. 152/2006: Allegato IV alla Parte II del d. lgs. 152/06 e ss.mm.ii. punto 2 lettera b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;

VISTA la nota prot. n. 114798 del 28.02.2023, con la quale gli Uffici della U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente nel sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 08.03.2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la nota n. 218143 del 21.04.2023, inviata dagli uffici della U.O. VIA alla Provincia di Vicenza:

CONSIDERATO che entro i termini di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. sono pervenute le seguenti osservazioni:

  • Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, note acquisite con n. 128986 del 08.03.2023 e con n. 266921 del 17.05.2023;
  • Comune di Trissino, nota acquisita con n. 172084 del 29.03.2023;
  • Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, nota acquisita con n. 178235 del 31.03.2023;
  • Comune di Trissino, note acquisite con n. 192377 del 07.04.2023 e n. 236972 del 03.05.2023;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 03.05.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione ed ha quindi disposto di richiedere al proponente delle integrazioni;

CONSIDERATO che la richiesta di integrazioni è stata formalizzata al proponente con nota della U.O. V.I.A. del 05.05.2023, n. 241792;

VISTA la nota della società AGSM, acquisita agli atti con prot. n. 247361 del 09.05.2023, con la quale la società proponente del progetto ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni di cui alla nota degli uffici della U.O. V.I.A. del 05.05.2023 prot. n. 241792;

CONSIDERATO che con nota 254311 del 11.05.2023, gli uffici della U.O. V.I.A. hanno accolto la richiesta di sospensione dei termini per la trasmissione delle integrazioni;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa con nota acquisita agli atti in data 15.06.2023 con n. 322361;

VISTA la nota degli uffici della U.O. VIA n. 225747 del 27.04.2023 con cui è stato comunicato al proponente e agli enti interessati, ai sensi dell’art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., che, considerate l’ubicazione e la complessità delle caratteristiche dell’area di intervento, il termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. è stato prorogato di venti (20) giorni;

CONSIDERATO che tutta la documentazione è stata pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

VISTA la nota n. 234167 del 02.05.2023 della U.O. VAS VINCA, Capitale Naturale e NUVV;

VISTI i pareri pervenuti;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., nella seduta del 12.07.2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTO il D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” ed in particolare l’art. 19;

VISTA la L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale;

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e gli elaborati allegati all’istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa;

CONSIDERATI gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio;

VISTI i pareri pervenuti;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione di due impianti fotovoltaici a terra in due aree, denominate “Negretti Nord” e “Negretti Sud”, ricadenti in territorio del Comune di Trissino (VI);

PRESO ATTO che le due aree sono state utilizzate in passato come cave di ghiaia e poi come discariche di materiale inerte, costituito da limi derivanti dalla lavorazione del marmo e altri materiali litoidi naturali;

PRESO ATTO che la discarica denominata “Negretti Nord” è stata chiusa con Determinazione della Provincia di Vicenza n. 128 del 30/11/2004;

PRESO ATTO che con riferimento alla discarica “Negretti Sud”, con Determinazione della Provincia di Vicenza n. 1240 del 23/10/2018:

 è stata determinata la chiusura della discarica, ex cava;

è stato determinato di procedere nella gestione post operativa della discarica secondo le modalità previste nel Piano di gestione Post Operativa e di Sorveglianza e Controllo;

 è stato fissato il termine finale della gestione post operativa in 5 anni dalla data del provvedimento di chiusura della discarica, salvo non venga accertato che la stessa non comporti specifici rischi per la salute e l’ambiente;

CONSIDERATO che la gestione post operativa della discarica Negretti Sud terminerà in data 23.10.2023;

PRESO ATTO che il progetto prevede:

per l’impianto denominato “Negretti Nord” una potenza installata pari a 3,407 MW,

per l’impianto denominato “Negretti Sud” una potenza installata pari a 5,406 MW

che la potenza complessiva degli impianti fotovoltaici sarà pari a 8,813 MW;

PRESO ATTO che i moduli fotovoltaici degli impianti saranno installati su strutture fisse a terra, direttamente infisse nel terreno mediante specifici pali di fondazione;

CONSIDERATO che le aree di ubicazione dei due impianti di progetto sono individuate, dal Piano degli Interventi di Trissino, come aree agricole (Zone E);

VISTO il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

CONSIDERATO che l’art. 6 comma 9bis del D. Lgs. 28/2011, vigente al momento dell’istanza presentata dalla ditta proponente, prevedeva che: Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, per i quali l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti, purché il proponente alleghi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. (…)

CONSIDERATO che le due aree individuate per l’installazione degli impianti “Negretti Nord” e “Negretti Sud” sono interessate da elementi riconducibili a quelli individuati ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, in quanto il PAT del Comune di Trissino individua in queste aree un’“area di connessione naturalistica”, di cui all’articolo 41 – Rete ecologica locale - delle NTA del PAT del Comune di Trissino;

VISTA la L.R. 19.07.2022, n. 17, “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” ed in particolare l’art. 3 “individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti” che al comma 1 prevede che: “ costituiscono indicatore di presuntiva non idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici (…) le aree particolarmente vulnerabili alle trasformazioni territoriali e del paesaggio, già individuate o individuabili in base alle seguenti materie di tutela:;

A. Patrimonio storico-architettonico e del paesaggio (…)

2) zone all'interno di coni visuali in cui l'iconografia e l'immagine storicizzata associano il luogo alla presenza delle emergenze paesaggistiche da salvaguardare, nonché luoghi di notorietà internazionale e di attrattività turistica, anche individuati e disciplinati dal Piano regolatore comunale di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

B. Ambiente (…)

4) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità

VERIFICATO con riferimento ai citati indicatori di presuntiva non idoneità di cui al citato art. 3, che l’area di intervento è interessata da:

un’invariante di natura paesaggistica di cui all’articolo 21 - Invarianti di natura paesaggistica - delle NTA del PAT del Comune di Trissino;

un’area di connessione naturalistica, di cui all’articolo 41 – Rete ecologica locale - delle NTA del PAT del Comune di Trissino;

CONSIDERATO a tal proposito, che il Comune di Trissino nelle note acquisite nell’ambito del procedimento con n. 172084 il 29.03.2023, con n. 236972 del 03.05.2023, ha dichiarato che:

“l’area riveste particolare pregio ambientale e si configura come Invariante di natura paesaggistica (Carta delle Invarianti – art. 21 NTA) che come area di connessione naturalistica (Carta della Trasformabilità – art. 41 NTA)”;

“il contenuto e le direttive di cui all’articolo 21 del PAT del Comune di Trissino includono l’area oggetto di intervento tra le invarianti di natura paesaggistica (tipo 01: “aree di pregio paesaggistico”) che si contraddistinguono per la presenza di elementi con aspetti specifici e identificativi che caratterizzano e distinguono un luogo o un territorio e la cui tutela e salvaguardia risulta indispensabile al mantenimento dei caratteri fondamentali delle stesse”;

“Per tali aree la norma di piano impone che sia conservato l’ assetto agrario tradizionale tutelando il sistema irriguo (canalette di sgrondo, fontanili ecc.), la viabilità minore, le sistemazioni idraulico agrarie (baulature, appezzamenti), il corredo vegetale (siepi, alberate, piantate ecc.) e le coltivazioni di pregio esistenti, per fare in modo che - in prospettiva – si possa puntare ad un sostanziale incremento della fruizione pubblica leggera (a piedi, a cavallo, per osservazioni naturalistiche ecc.) valorizzando il ruolo di connessione tra l’alta valle dell’Agno e il territorio a valle”;

“L’area in discussione, oltre a presentare un peculiare pregio paesaggistico, riveste una significativa importanza anche sotto il profilo naturalistico, essendo essa stessa parte integrante, in qualità di corridoio ecologico e di zona di connessione naturalistica (buffer zone), della rete ecologica locale disegnata dal Torrente Agno-Guà”;

“siamo in presenza di una zona agricola tutelata dal PAT sia sotto il profilo paesaggistico che naturalistico”;

“presunzione (di inidoneità) che, in quanto tale, può essere superata all’interno del procedimento autorizzativo qualora l’ente autorizzante si convinca, dandone adeguata motivazione, che l’intervento in concreto proposto non pregiudica gli obiettivi di salvaguardia contenuti nella disciplina comunale”;

CONSIDERATO alla luce della nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con n. 178235 del 31.03.2023, si evidenzia che l’intervento:

non interessa immobili sottoposti a tutela ai sensi della parte II e III del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,

risulta collocato nell’area immediatamente a ridosso della zona archeologica di Tezze di Arzignano, sottoposta a tutela paesaggistico-archeologica ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

RITENUTO che, al fine di evitare e ridurre gli impatti negativi sul patrimonio archeologico il proponente debba rispettare le prescrizioni contenute nella nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, acquisita con n. 178235 del 31.03.2023;

PRESO ATTO della relazione istruttoria n. 88/2023, acquisita agli atti con nota della U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 234167 del 02.05.2023, nella quale si dichiara una positiva conclusione (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) e nella quale si dà atto che è ammessa l’attuazione degli interventi della presente istanza qualora:

A. non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., e dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

B. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

C. i moduli fotovoltaici siano dotati di vetro temprato anti-riflettente ad alta trasmittanza o tecnologia equivalente;

CONSIDERATO che il progetto prevede un sistema di mitigazione perimetrale arbustivo, oggetto di prescrizioni, nell’ambito della valutazione di incidenza dell’intervento, finalizzate ad una corretta qualificazione sotto il profilo strutturale e funzionale degli elementi di connessione ecologica.;

CONSIDERATO che il PAT di Trissino riconosce all’art. 41 delle NTA (Rete ecologica locale), la formazione di siepi arboreo - arbustive nel territorio aperto, nell’ambito degli interventi da promuovere;

PRESO ATTO che la recinzione perimetrale, a intervalli di 50 metri, sarà dotata di un piccolo varco in forma di apertura posizionata sul lato inferiore, funzionale a consentire il passaggio della fauna terrestre di piccola e media taglia;

VISTA la lettera d) dell’art. 7, comma 1, della Legge Regionale 17/22, che prevede che (La Giunta Regionale individua come aree con indicatori di idoneità all’installazione degli impianti fotovoltaici): le aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali la autorità competente abbia attestato l’avvenuto completamento dell’attività di recupero e ripristino ambientale, o cessate, non recuperate ai sensi dell’articolo 21 comma 4 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”, o abbandonate, o in condizioni di degrado ambientale, così come definite dalla Giunta regionale con apposito provvedimento, sulle quali è sempre consentita l’installazione di impianti fotovoltaici a condizione che le suddette aree non abbiano acquisito una ulteriore e preminente valenza ambientale o paesaggistica, riconosciuta dalla pianificazione territoriale e urbanistica, e qualora la realizzazione dell’impianto risulti compatibile con la destinazione finale della medesima zona;

CONSIDERATO pertanto che, in fase di autorizzazione, il Comune di Trissino, tenuto conto dei contenuti e degli obiettivi del proprio strumento urbanistico, stabilirà, se l’area di intervento risulti riconducibile a quelle del citato art. 7 comma 1 lettera d), e se trovi, pertanto, applicazione quanto previsto dall’art. 7 comma 2 della L.R. 17/22;

CONSIDERATO che, in caso contrario, dovrà trovare applicazione quanto previsto dalla L.R. 17/22 all’art. 4 comma 2 lettera a) “Costituiscono altresì parametri per l’insediamento degli impianti fotovoltaici nelle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali:

a) per gli impianti di potenza uguale o superiore ad 1 MW:

 (…)

2) in deroga a quanto previsto dal numero 1, la realizzabilità in forma di impianto con moduli fotovoltaici posizionati a terra di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1, applicando il regime di asservimento come definito all’articolo 2, con l’obbligo che le zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici comunali asservite all’impianto siano almeno pari a 15 volte l’area occupata dall’impianto, entrambe insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini.”

VISTO D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ed in particolare l’art. 20 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

PRESO ATTO che l’area di intervento ricade nella fattispecie contemplata all’art. 20 co. 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021 che recita come segue: (Nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo):

c-quater) “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e cter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto”;

VISTA la Legge 21 aprile 2023, n. 41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;

PRESO ATTO che l’area di progetto rientra nella categoria delle aree di cui all’art. 22 bis D. Lgs. n. 199/2021, introdotto con l’art. 47 co. 1 lett. b) del D.L. n. 13/2023 convertito con modificazioni con Legge 41/2023, e che detta disposizione si riferisce alle seguenti aree: “L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, ove previste”;

VISTE le semplificazioni relative alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA introdotte dal D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni con Legge 41/2023, che all’art. 47, al comma 11 bis prevede che “I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:

a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;

b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

(…)

CONSIDERATO che il progetto in esame ricade in un’area classificata idonea ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in un’area di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

CONSIDERATO che alla luce delle normative attualmente vigenti, il progetto in esame è caratterizzato da un valore di potenza inferiore alle soglie fissate per la verifica di assoggettabilità a VIA e VIA;

VALUTATO relativamente all’impatto elettromagnetico, che le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) dichiarate dal proponente, calcolate con riferimento ai cavi interrati e alle cabine di trasformazione, sono corrette e che è stata presentata la dichiarazione di permanenza di persone inferiore alle quattro ore giornaliere;

VALUTATO relativamente all’impatto acustico, che:

nonostante la valutazione dell’impatto acustico effettuata dal proponente si basi esclusivamente su valori di emissione acustica delle future apparecchiature installate, è ragionevole ipotizzare, sulla base dei valori presentati, il rispetto – presso i ricettori abitativi più vicini – del valore limite differenziale di immissione qualora ci fossero le condizioni per l’applicabilità;

pur mancando la valutazione del clima acustico attuale, sulla base de dati presentati, sia ragionevole considerare rispettati i valori limite di immissione, considerato che i livelli di emissione previsti ai ricettori - come contributo degli impianti - sono previsti variare tra 19,5 e 27,0 dB(A);

PRESO ATTO che il proponente ha manifestato l’intenzione di richiedere ai Comuni di Trissino e Arzignano l’autorizzazione in deroga ai limiti acustici di zona per l’attività temporanea del cantiere;

RITENUTO opportuno, alla luce dei valori di emissione misurati presso i ricettori prossimi al cantiere, che il proponente richieda ai Comuni di Trissino e Arzignano l’autorizzazione in deroga per l’attività temporanea del cantiere, anche in riferimento ai Valori limite di immissione differenziale;

RITENUTO necessario che, in condizioni di impianto in esercizio a regime, venga effettuata una campagna di misure al fine di dare conferma delle conclusioni della valutazione previsionale di impatto acustico, per cui si prevede una specifica condizione ambientale;

CONSIDERATO che, con la seconda campagna di indagini sulla stratigrafia della copertura della ex discarica esistente nell’area di intervento, sono stati confermati la caratterizzazione del sito ed i parametri geotecnici utilizzati in fase di calcolo;

PRESO ATTO che, con riferimento al sistema di ancoraggio delle strutture di sostegno dei pannelli, saranno valutate dal proponente in fase di cantiere le effettive esigenze tecniche nei diversi punti di infissione e che verranno di conseguenza realizzate le opere più idonee di ancoraggio al suolo;

VALUTATO che il proponente “ritiene utile eseguire dei test di pull-out prima del montaggio massivo delle strutture stesse” e che la proposta di intervento descritta nella "Relazione illustrativa dei chiarimenti ed integrazioni svolte a fronte della Richiesta della Regione Veneto del 05.05.2023" si ritiene sufficiente;

CONSIDERATO che per quanto riguarda l’utilizzo di sottoprodotti e materiale riciclato EoW (End of Waste), oltre alla Circolare 15 luglio 2005, n. 5205 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del territorio, è stato pubblicato il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (DM n. 152 del 27/09/2022), che aggiorna e supera la Circolare Ministeriale sopracitata e che impone il rispetto della norma UNI 11531-1 come idoneità tecnica di utilizzo per quanto riguarda l’impiego di aggregati recuperati, marcati CE UNI 13242;

RITENUTO pertanto, che non dovrà essere vincolante l’impiego esclusivo di materiale recuperato conforme alla Circolare 15 luglio 2005 n. 5205, ma che dovranno essere ammessi materiali recuperati anche conformi a Regolamenti comunitari o Decreti Ministeriali attualmente in vigore;

PRESO ATTO che, con la documentazione integrativa il proponente ha presentato la “Planimetria punti indagine terre e rocce da scavo” in risposta alla richiesta degli uffici della U.O. VIA della Regione Veneto, con nota n. 241792 del 05.05.2023;

VALUTATO che, per quanto riguarda l’inquinamento luminoso, le integrazioni presentate dal proponente hanno integralmente recepito le osservazioni di cui alla richiesta di chiarimenti formulata dagli uffici della U.O. VIA della Regione Veneto con nota n. 241792 del 05.05.2023;

PRESO ATTO che il progetto prevede delle misure di mitigazione idraulica che consistono in una rete di scolo perimetrale;

RITENUTO che il proponente debba ottemperare alle prescrizioni del parere di competenza idraulica del Consorzio di Bonifica Alta pianura Veneta, acquisito con nota n. 266921 del 17.05.2023;

VISTI i pareri e le osservazioni pervenuti e considerati gli approfondimenti svolti in sede istruttoria in relazione alla valutazione degli impatti ambientali, eseguita anche sulla base di specifiche previsioni modellistiche.

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha evidenziato che il progetto non genera impatti ambientali significativi negativi, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito riportate:

  1 

 Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

 Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 88/2023 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 234167 del 02.05.2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 Termine per l’avvio della
 verifica di ottemperanza  

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

 Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

  2 

 Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

 Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico post operam da eseguirsi durante l’esercizio dell’impianto nelle condizioni più gravose, presso i ricettori più prossimi.

La valutazione dovrà essere firmata da un tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca e dovrà essere svolta seguendo le linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV.

Il documento dovrà essere trasmesso al Comune di Trissino, al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, alla Regione Veneto e ad ARPAV.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Trissino, al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

 Termine per l’avvio della
 Verifica di Ottemperanza 

Entro sei mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto.

 Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 12.07.2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

decreta

1) Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;

2) Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 12.07.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

  1 

 Macrofase

Ante Operam – in Corso d’Opera - Post Operam

 Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 88/2023 (nota della UO VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV n. 234167 del 02.05.2023 pubblicata sul sito web della U.O. V.I.A. della Regione del Veneto).

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 Termine per l’avvio della
 verifica di ottemperanza 

Entro 60 giorni dal rilascio del Provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

 Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

 

  2

 Macrofase

In fase di esercizio - Post operam

 Oggetto della condizione

Il Proponente dovrà presentare una valutazione di impatto acustico post operam da eseguirsi durante l’esercizio dell’impianto nelle condizioni più gravose, presso i ricettori più prossimi.

La valutazione dovrà essere firmata da un tecnico competente in acustica iscritto all’albo nazionale Enteca e dovrà essere svolta seguendo le linee guida di cui alla DDG Arpav n. 3/2008, pubblicate nel sito web di ARPAV.

Il documento dovrà essere trasmesso al Comune di Trissino, al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza, alla Regione Veneto e ad ARPAV.

Nel caso si rilevassero dei superamenti, il Proponente dovrà predisporre e presentare al Comune di Trissino, al Comune di Arzignano, alla Provincia di Vicenza e alla Regione Veneto un piano di interventi, da presentarsi entro 60 giorni dall’accertamento, per l’immediato rientro nei limiti.

 Termine per l’avvio della
 Verifica di Ottemperanza 

Entro sei mesi dall’entrata in esercizio dell’impianto.

 Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge 132/2016.

 

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;

4) Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta AGSM AIM Power srl. (PEC: power@pec.agsmaim.it ) (C.F. – P.IVA 03444320232), con sede legale a Verona (VR), via Lungadige Galtarossa n. 8 – CAP 37133 - e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Trissino (VI), al Comune di Arzignano (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV, al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Regionale Pianificazione Territoriale; alla Direzione Valutazioni ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS VINCA Capitale Naturale e NUVV, alla Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare.

5) Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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