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Bur n. 97 del 25 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO n. 36 del 11 luglio 2023

Ditta Vaccari Antonio Giulio s.p.a.. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di basalto denominata "BOSCO LAURI" e sita in Comune di Montecchia di Crosara (VR). D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., L.R. n. 13/2018 e D.G.R. n. 568/2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, al rinnovo dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera di un impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano nonché all’autorizzazione dell’installazione e dell’esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio.

Il Direttore

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO l’art. 42 “Funzioni della Regione” della L.R. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, ed in particolare il comma 2-bis che individua il direttore di Area competente per materia quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW ed il successivo art. 79 che dispone che il provvedimento di autorizzazione all’installazione e all’esercizio valga anche quale autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

VISTO il Decreto Legislativo n. 115/2008 “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE” e in particolare l’art. 11, commi 7 e 8;

VISTO il D.P.R. 11.02.1998, n. 53 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 1 commi 1.c e 3.c del D.P.R. n. 53/1998, i gruppi elettrogeni d’emergenza non sono soggetti ad autorizzazione all’installazione ed esercizio, bensì a comunicazione di installazione ed esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza e ambientali, a Regione, Agenzia delle Dogane e Gestore dell’energia;

VISTA la Delibera n. 2782 del 29.12.2014 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha individuato una procedura semplificata per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica di emergenza, da effettuarsi con decreto del Dirigente Regionale della Struttura competente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

RICHIAMATO l’art. 268 comma 1 lettera gg-bis) del citato decreto legislativo, che definisce “medio impianto di combustione” un impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti dall’Allegato X alla Parte Quinta …omissis;

VISTO il successivo art. 273-bis del citato decreto legislativo, recante la disciplina autorizzativa dei medi impianti di combustione;

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 268 c. 1 lett. gg-bis), 272 c.5 e 273-bis del citato D.Lgs 152/2006, un gruppo elettrogeno d’emergenza, operante come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento e con una potenza termica nominale superiore a 1 MW, si classifica come medio impianto di combustione e risulta, pertanto, soggetto ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006;

VISTO il comma 15 dell’art. 273-bis del citato D.Lgs 152/2006 relativo ai medi impianti di combustione esistenti che non sono in funzione per più di 500 ore operative all’anno calcolate in media mobile su un periodo di cinque anni;

DATO ATTO che per i sopra citati impianti la norma prevede che l’autorizzazione possa esentarli dall’obbligo di adeguarsi ai valori limite di emissione previsti al comma 5 dell’art. 273-bis del D.Lgs 152/2006 e che, pertanto, in caso di medi impianti di combustione esistenti che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all’allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta, devono essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell’art. 272 comma 1;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 2782 del 29.12.2014 nella quale si indica l’impossibilità a stabilire limiti alle emissioni in atmosfera per gli impianti di produzione di energia elettrica d’emergenza funzionanti meno di 200 ore/anno;

VISTA l’istanza, assunta al protocollo regionale coi n. 585508 del 19.12.2022, con la quale la ditta GEMMO S.p.A. con sede legale in Via dell’Industria n. 2 in Comune di Arcugnano e stabilimento in Via Paccagnella n. 11 in Comune di Venezia, ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell’art. 269, comma 7 del D.Lgs 152/2006, dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di cogenerazione alimentato a metano, avente potenza termica nominale di 4.210 kWt e capacità di generazione di 1450 kWe;

VISTA l’istanza, assunta al protocollo regionale coi n. 585513 del 19.12.2022, con la quale la stessa ditta GEMMO S.p.A., ha chiesto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 269, comma 2 del D.Lgs 152/2006, all’installazione e all’esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio;

VISTO l’art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti nonché il suo rinnovo, e stabilisce lo svolgimento di una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 della L. 07.08.1990, n. 241;

VISTO il D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1400/2017 in materia di valutazione di incidenza ambientale;

VISTA la nota della Regione del Veneto prot. n. 272924 del 19.05.2023 indirizzata a Ditta, Comune di Venezia, ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, con la quale, ritenuto che le citate istanze della Ditta potessero confluire in un unico procedimento essendo riferite allo stesso stabilimento, è stato comunicato l’avvio del relativo procedimento;

CONSIDERATO che nei periodi di eventuale funzionamento l’esercizio dei gruppi elettrogeni implica la variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera dello stabilimento in ragione del diverso combustibile che li alimenta (gasolio) e che pertanto l’implementazione di tali gruppi elettrogeni si configura come modifica sostanziale dello stabilimento, ai sensi dell’art. 268 c. 1 lett. m-bis del D. Lgs 152/06;

VISTO pertanto che con la medesima nota prot. n. 272924 del 19.05.2023 è stata indetta una Conferenza di Servizi, in modalità asincrona, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. reg. n. 330317 del 20.06.2023 con cui l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha trasmesso il proprio parere favorevole, precisando tuttavia che “il titolare della licenza fiscale deve, ai sensi dell’art. 53 c.4 del Testo Unico Accise approvato con D.Lgs. n. 504 del 26.10.1995, presentare istanza di licenza sostitutiva entro 30 giorni dalla data in cui avvengono le modifiche”;

VISTA la relazione istruttoria espletata dagli uffici regionali riportata nell’Allegato A al presente provvedimento, nella quale sono riportati gli estremi e la descrizione dei contenuti delle comunicazioni intercorse tra la ditta istante e gli Enti che hanno partecipato al procedimento;

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni fornite dalla Ditta, i gruppi elettrogeni di emergenza:

  • hanno carattere d’emergenza essendo dedicati esclusivamente alla produzione di energia elettrica di soccorso in caso di distacco dalla rete elettrica nazionale delle utenze servite o per l’effettuazione di prove di funzionamento e manutenzioni;
     
  • saranno eserciti in media per circa 60 ore/anno con l’impegno della Ditta a rispettare un massimo di 200 ore operative annue da calcolare in media mobile su un periodo di cinque anni;

VERIFICATO che, per le motivazioni sopra espresse, possa essere riconosciuto il carattere di emergenza all’utilizzo dei gruppi elettrogeni di emergenza di cui trattasi, ai sensi della DGRV n. 2782 del 29.12.2014;

RITENUTO pertanto, di non applicare limiti di emissione in atmosfera ai gruppi elettrogeni di emergenza di che trattasi;

PRESO ATTO che la Ditta non ha fornito informazioni su qualità e quantità delle emissioni in atmosfera dei gruppi elettrogeni di emergenza oggetto d’autorizzazione;

CONSIDERATO opportuno un eventuale riesame dell’autorizzazione nel caso in cui le ore di effettivo utilizzo dei gruppi elettrogeni di emergenza dovessero avvicinarsi o superare il limite massimo di 200 ore/anno;

VISTA la documentazione per la procedura di Valutazione di Incidenza, predisposta ai sensi dell’allegato A, paragrafo 2.2, punto 4 e punto 23 della DGR n. 1400 del 29 agosto 2017 e allegata all’istanza;

PRESO ATTO che l’impianto in progetto e le relative opere connesse sono esterni alle aree individuate dalla Rete Natura 2000 e che i siti Natura 2000 più vicini all’area sede dell’impianto sono quelli identificati come IT3250010 – “Bosco di Carpenedo” ubicato a circa 1,5 km in direzione est, IT3250021 – “Ex Cave di Martellago”, ubicato a circa 4 km in direzione nord-ovest, IT3250031 – “Laguna superiore di Venezia”, ubicato a circa 6 km in direzione sud-est;

DATO ATTO che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora:

a) l’esercizio dell’impianto non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;

b) ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DATO ATTO che l’Unità Organizzativa qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera con relazione istruttoria tecnica n. 10/2023 del 28/06/2023, agli atti dell’ufficio, ha proposto una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

RICORDATO che le parti del progetto in argomento la cui attuazione è rimandata ad ulteriori atti (non oggetto della succitata valutazione) restano assoggettate a ulteriore e separata valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che la struttura regionale procedente U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera della Direzione Ambiente e Transizione Ecologica, preso atto delle comunicazioni e determinazioni degli Enti coinvolti nel procedimento, ha ritenuto conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta;

TENUTO CONTO della L.R. 54/2012 e del regolamento adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di rinnovare, ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, alla ditta GEMMO S.p.A. (Codice Fiscale n. 03214610242), con sede legale in Via dell’Industria n. 2 in Comune di Arcugnano e stabilimento in Via Paccagnella n. 11 in Comune di Venezia, l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da un impianto di cogenerazione alimentato a metano, avente potenza termica nominale complessiva di 4.210 kWt e capacità di generazione di 1450 kWe, la cui realizzazione ed esercizio sono stati autorizzati con Delibera della Giunta Regionale n. 3024 del 21.10.2008 e s.m.i.; di autorizzare contestualmente, ai sensi del medesimo articolo 269, l’installazione e l’esercizio di 4 gruppi elettrogeni di emergenza alimentati a gasolio. Tale rinnovo e tale autorizzazione avvengono nel rispetto delle prescrizioni individuate nelle conclusioni dell’Allegato A che costituisce parte integrante del presente atto;

2. di riconoscere per l’impianto di cogenerazione l’avvenuto adeguamento ai valori limite di cui all’art. 273-bis, comma 5, del D. Lgs n. 152/06;

3. di fare salve, per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui all’Allegato A, le disposizioni e le condizioni specificate nella deliberazione di Giunta n. D.G.R. n. 3024 del 21.10.2008 e s.m.i.;

4. di riconoscere una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza per l’esercizio dell’impianto di che trattasi (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

5. di ammettere l’attuazione degli interventi previsti nel progetto a condizione che:

  • non siano in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
     
  • ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli eventuali impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta GEMMO S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all’ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, a E-Distribuzione S.p.A., all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio e alla Direzione regionale Ricerca Innovazione ed Energia;

7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

8. di richiamare che, ai sensi dell’art. 269 comma 7 del D.Lgs 152/2006, l’autorizzazione ha una durata di 15 anni a decorrere dalla data del presente provvedimento;

9. di prescrivere che la Ditta dovrà comunicare all’autorità competente, U.O. Qualità dell’Aria e Tutela dell’Atmosfera, secondo quanto previsto ai commi 8 e 11 bis dell’art. 269 del D.Lgs 152/2006, ogni modifica all’impianto e/o variazione del gestore;

10. di prescrivere che il titolare della licenza fiscale presenti istanza di licenza sostitutiva, ai sensi dell’art. 53 c.4 del Testo Unico Accise approvato con D.Lgs. n. 504 del 26.10.1995, entro 30 giorni dalla data in cui avvengono le modifiche.

11. di fare salve le competenze di altri Enti nonché le ulteriori autorizzazioni, permessi, nulla osta o assensi comunque denominati, necessari ai fini dell’installazione ed esercizio dell’impianto e delle opere connesse.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Luca Marchesi

(seguono allegati)

32_AllegatoA_507964.pdf

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