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Bur n. 92 del 14 luglio 2023


Materia: Consiglio regionale

Decreto DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA n. 4 del 12 luglio 2023

Protocollo d’Intesa stipulato il 21 giugno 2022 tra la Regione del Veneto e il Garante regionale per i diritti della persona per l’attivazione della collaborazione dell’Avvocatura regionale finalizzata al supporto consulenziale legale. Fasi “C” e “D” del primo stadio del Piano dei Lavori definito nella riunione del 13 ottobre 2022 e presa d’atto di carenza di rilievi su nuova modulistica adottata.

Il Garante

PREMESSO:

  • che il Garante regionale dei diritti della persona – di seguito anche “Garante” - è una figura prevista all’articolo 63 dello Statuto del Veneto, articolo attuato con legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 con la quale, in ambito regionale, sono state riunite in un’unica figura le funzioni del "difensore civico" del “garante per l’infanzia e l’adolescenza" e del “garante dei diritti delle persone private della libertà personale”;
  • che il Garante, quindi, assomma in sé tre macro-funzioni:
  1. garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, mediante procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione [art. 63, comma 1, lett. a), della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 nonché artt. 1, comma 2, lett. a), 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “difesa civica”);
  2. promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza [artt. 1, comma 2, lett. b), 13 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “tutela minori”);
  3. promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale [artt. 1, comma 2, lett. c), 14 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “tutela detenuti”);
  • che in data 21 giugno 2022 è stato stipulato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il Garante regionale per i diritti della persona per l’attivazione della collaborazione dell’Avvocatura regionale finalizzata al supporto consulenziale legale. LL.RR. 16 agosto 2001, n. 24 e 24 dicembre 2013, n. 37, di cui alla D.G.R.V. n. 38 del 25 gennaio 2022” (di seguito brevemente anche “Protocollo”);
  • che il Garante, che già secondo l’ordinamento regionale dispone della facoltà di potersi avvalere, in caso di contenzioso avente ad oggetto la sua figura di rilevanza statutaria e le proprie funzioni istituzionali, del patrocinio dell’Avvocatura regionale, ha ritenuto, con la stipula di tale Protocollo, di usufruire dell’ulteriore funzione di natura consultiva riconosciuta all’Avvocatura dalla legge regionale n. 24 del 2001; Protocollo di intesa volto a permettere al Garante di godere della costituzione di un supporto altamente specialistico di cui avvalersi nell’espletamento delle sue funzioni;
  • che l’acquisizione di tale consulenza si è resa opportuna in quanto vi sono, come esplicitato nel Protocollo e nella D.G.R.V. n. 38/2022, varie tematiche giuridiche, in merito alla definizione della natura e dei limiti delle funzioni riconosciute al Garante, che risultano ancora oggi oggetto di discussione tra dottrina e giurisprudenza, tematiche la risoluzione delle quali ha certamente un grande interesse pubblico anche a livello regionale in quanto materie afferenti tutela e difesa dei “diritti della persona”;
  • che, secondo quanto stabilito dallo stesso Protocollo, una volta sottoscritto le parti si sono attivate per definire un Piano dei Lavori che, nella prima fase concordata nella riunione del 13 ottobre 2022, si articola come segue:
  1. Analisi della figura del Garante regionale dei diritti della persona in riferimento all’ordinamento della Regione del Veneto e a quello Nazionale nonché a dottrina e pronunce giurisprudenziali.
  2. Analisi di attività ed atti attribuiti alla competenza del Garante dai citati ordinamenti.
  3. Verifica, riferita alle varie fattispecie delle pratiche attualmente istruite dagli Uffici, degli atti adottati dal Garante in relazione alle risultanze delle analisi “A” e “B”.
  4. Adeguamento, a seguito della verifica “C”, degli atti con adeguamento anche della relativa modulistica.
  • che le succitate fasi “A” e “B” sono state ritenute concluse con la presa d’atto dell’Analisi fornita dall’Avvocatura regionale il 9 febbraio 2023 di cui al decreto n. 1 del 22 febbraio 2023 del Garante regionale dei diritti della persona, con il quale è stato altresì indicata la necessità di dare immediato corso all’ulteriore fase della consulenza;
  • che, il 13 marzo 2023, il Garante regionale dei diritti della persona ha quindi comunicato la chiusura delle prime due fasi del Piano dei Lavori sopra richiamato – con contestuale avvio di quelle “C” e “D” – trasmettendo all’Avvocatura regionale il proprio decreto, unitamente a copia della “nuova” modulistica prontamente adottata dagli Uffici a supporto del Garante in ragione del succitato decreto n. 1/2023;
  • che nessun rilievo risulta essere stato evidenziato da parte dell’Avvocatura regionale in relazione alla modulistica utilizzata dagli Uffici del Garante regionale dei diritti della persona riformulata in considerazione del decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona;

Tutto ciò premesso,

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aver trasmesso, in attuazione delle fasi “C” e “D” del Piano dei lavori del 13 ottobre 2022, all’Avvocatura regionale copia della modulistica utilizzata dagli Uffici del Garante regionale dei diritti della persona riformulata in considerazione del decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona;

3. di adottare la modulistica utilizzata dagli Uffici a supporto dell’attività del Garante regionale dei diritti della persona riformulata in considerazione del decreto n. 1/2023 del Garante regionale dei diritti della persona, stante l’assenza di rilievi espressi da parte dell’Avvocatura regionale a seguito di trasmissione del 13 marzo 2023;

4. di prendere atto che gli Uffici a supporto dell’attività del Garante regionale dei diritti della persona si riservano di poter attuare sulla modulistica approvata eventuali modifiche qualora non incidenti aspetti sostanziali o per necessari adeguamenti di legge;

5. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul proprio sito.

Mario Caramel

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