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Bur n. 92 del 14 luglio 2023


Materia: Consiglio regionale

Decreto DEL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA n. 3 del 12 luglio 2023

Protocollo d’Intesa stipulato il 21 giugno 2022 tra la Regione del Veneto e il Garante regionale per i diritti della persona per l’attivazione della collaborazione dell’Avvocatura regionale finalizzata al supporto consulenziale legale. Presa d’atto dell’Analisi dell’Avvocatura regionale “Ambito di applicazione dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Il Garante

PREMESSO:

  • che il Garante regionale dei diritti della persona – di seguito anche “Garante” - è una figura prevista all’articolo 63 dello Statuto del Veneto, articolo attuato con legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 con la quale, in ambito regionale, sono state riunite in un’unica figura le funzioni del "difensore civico" del “garante per l’infanzia e l’adolescenza" e del “garante dei diritti delle persone private della libertà personale”;
  • che il Garante, quindi, assomma in sé tre macro-funzioni:
    1. garantire in ambito regionale i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e nei confronti di gestori di servizi pubblici, mediante procedure non giurisdizionali di promozione, di protezione e di mediazione [art. 63, comma 1, lett. a), della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 nonché artt. 1, comma 2, lett. a), 11 e 12 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “difesa civica”);
    2. promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza [artt. 1, comma 2, lett. b), 13 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “tutela minori”);
    3. promuovere, proteggere e facilitare il perseguimento dei diritti delle persone private della libertà personale [artt. 1, comma 2, lett. c), 14 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37] (di seguito brevemente anche “tutela detenuti”);
  • che in data 21 giugno 2022 è stato stipulato il “Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il Garante regionale per i diritti della persona per l’attivazione della collaborazione dell’Avvocatura regionale finalizzata al supporto consulenziale legale. LL.RR. 16 agosto 2001, n. 24 e 24 dicembre 2013, n. 37, di cui alla D.G.R.V. n. 38 del 25 gennaio 2022” (di seguito brevemente anche “Protocollo”);
  • che il Garante, che già secondo l’ordinamento regionale dispone della facoltà di potersi avvalere, in caso di contenzioso avente ad oggetto la sua figura di rilevanza statutaria e le proprie funzioni istituzionali, del patrocinio dell’Avvocatura regionale, ha ritenuto, con la stipula di tale Protocollo, di usufruire dell’ulteriore funzione di natura consultiva riconosciuta all’Avvocatura dalla legge regionale n. 24 del 2001; Protocollo di intesa volto a permettere al Garante di godere della costituzione di un supporto altamente specialistico di cui avvalersi nell’espletamento delle sue funzioni;
  • che l’acquisizione di tale consulenza si è resa opportuna in quanto vi sono, come esplicitato nel Protocollo e nella D.G.R.V. n. 38/2022, varie tematiche giuridiche, in merito alla definizione della natura e dei limiti delle funzioni riconosciute al Garante, che risultano ancora oggi oggetto di discussione tra dottrina e giurisprudenza, tematiche la risoluzione delle quali ha certamente un grande interesse pubblico anche a livello regionale in quanto materie afferenti tutela e difesa dei “diritti della persona”;
  • che, alla luce di plurime doglianze pervenute agli Uffici in relazione agli asseriti ritardi da parte delle Questure nell’esercizio delle proprie funzioni – in particolare modo aventi ad oggetto l’attività di rilascio dei passaporti – è risultato appropriato, al fine di definire i limiti delle funzioni già attribuite dall’ordinamento, richiedere all’Avvocatura regionale un approfondimento in merito all'ambito di applicazione dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Quanto premesso, si rileva che in data 18 marzo 2023, l’Avvocatura regionale ha provveduto a fornire al Garante regionale dei diritti della persona l'esito dell'attività consulenziale richiesta, trasmettendo l’Analisi intitolata “Ambito di applicazione dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, che si allega Sub 1.

Considerata la rilevanza di tale approfondimento, si ritiene pertanto opportuno, innanzitutto, prendere atto, col presente provvedimento, dell’allegata Analisi avente ad oggetto l’individuazione degli ambiti di competenza entro i quali l’articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, permette l’intervento del Difensore Civico delle regioni e delle province autonome [Garante regionale dei diritti della persona] anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, stante la precisa limitazione che stabilisce che ciò può avvenire “limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che opera in settore della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia”.

In tale Analisi, una volta compiuta una disamina dei termini utilizzati nella disposizione normativa e sulla disciplina dettata dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185 in merito al procedimento amministrativo per il rilascio del passaporto, viene concluso che:

  • Dal dato normativo emerge, dunque, che il procedimento di rilascio del passaporto afferisce sia sotto il profilo soggettivo sia sul piano oggettivo ad interessi inerenti alla sicurezza e all’ordine pubblico. A conferma di tale conclusione, la granitica giurisprudenza amministrativa riconosce che i presupposti declinati dalla legge n. 1185/1967 ai fini del rilascio del passaporto, cui, peraltro, corrisponde un’attività vincolata dell’autorità amministrativa procedente, perseguono finalità afferenti alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica [ex multis, TAR Lombardia, Milano, 2 marzo 2022, n. 499]”;
  • i procedimenti di rilascio del passaporto, non solo in considerazione della natura del soggetto preposto [il Questore], ma anche sotto il profilo funzionale e degli interessi sottesi all’esercizio del correlato potere amministrativo, ricadono nella deroga di cui all’art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferendo alla materia sicurezza pubblica”.

Tutto ciò premesso,

decreta

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prendere atto dell’analisi “Ambito di applicazione dell'art. 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127”, che si allega Sub 1;

3. di pubblicare il presente decreto, con esclusione dell’allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto disponendone la visione con pubblicazione integrale sul proprio sito.

Mario Caramel

Allegato (omissis)

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