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Bur n. 95 del 18 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 40 del 04 luglio 2023

Gardaland S.r.l. Installazione Nuovo Impianto Fotovoltaico da 3 Mwp. Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla procedura di V.I.A. dell'intervento presentato dalla Società GARDALAND S.R.L. relativo al progetto di Installazione Nuovo Impianto Fotovoltaico da 3 Mwp - Comune di localizzazione: Castelnuovo del Garda (VR).

Il Direttore

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA” come da ultimo modificato dalla L. n. 108/2021;

VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto a stabilire, tra le altre, la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.lgs 8 novembre 2021 n. 199- Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023 n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023 n. 41 – Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

VISTO la L.R. 17/2022 – Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra;

VISTA la DCR 5/2013- Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra relativa alla parte ancora vigente;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV, punto 2, lettera b), denominata “impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW”;

VISTA l’istanza per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. da GARDALAND SRL (C.F. 05431170967), con sede legale in Via Derna, 4 a Castelnuovo del Garda (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – Unità Organizzativa VIA con nota n. 222007 del 26/04/2023;

CONSIDERATO che il progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 3 MWp da installarsi su pensiline di sostegno posizionate sul sedime del parcheggio del parco tematico “Gardaland”, in località Ronchi del Garda, Comune di Castelnuovo del Garda VR.);

VISTA la nota n. 234173 del 02/05/2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione Veneto;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 17/05/2023 è avvenuta la presentazione da parte del proponente del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii.. Approvazione della nuova “Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.”, nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di valutazione prevista dall’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 al punto b.13);

VISTA la nota prot. n. 7249 del 16.05.2023 del Consorzio di Bonifica Veronese acquisita al protocollo regionale con n. 264389 del 16.05.2023 con la quale esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto;

VISTA la nota prot. n. 509821 del 28.06.2023 di Anas S.p.A. acquisita al protocollo regionale con n. 348294 del 28/06/2023 con la quale si comunica che il progetto in oggetto non coinvolge strade statali in gestione all’Area Gestione Rete;

VISTA la nota prot. n. 346755 del 28/06/2023 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV relazione istruttoria tecnica n. 142/2023 nella quale si dichiara una positiva conclusione della procedura di valutazione d’incidenza;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato V.I.A., il quale, nella seduta del 05/04/2023, sulla base delle valutazioni di seguito riportate: “[…]

VISTA la normativa vigente in materia, in particolare:

  • il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la D.G.R. n. 568/2018;
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
  • D.lgs 8 novembre 2021 n. 199;
  • L.R. n. 17 del 19/07/2022

TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

CONSIDERATO che la richiesta è relativa alla realizzazione di un impianto solare fotovoltaico installato su pensiline di sostegno posizionate sul sedime del parcheggio del parco tematico “Gardaland”, in località Ronchi del Garda, Comune di Castelnuovo del Garda VR;

CONSIDERATO che l’impianto fotovoltaico, di potenza nominale di circa 3 MWp, prevede la connessione alla rete di media tensione attraverso cui favorirà l’autoconsumo energetico cedendo eventuali eccedenze verso la rete elettrica nazionale;

CONSIDERATO che l’area di installazione dei pannelli fotovoltaici viene classificata dal punto di vista urbanistico, P.I. del Comune di Castelnuovo del Garda VR, Zona F Parcheggi;

CONSIDERATO che l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico e parte delle aree interessate dal cavidotto non ricadono in ambiti di cui agli articoli 26 “Rete ecologica regionale” e 27 “Corridoi ecologici” delle Norme Tecniche del PTRC;

CONSIDERATO che l’area di progetto dell’impianto fotovoltaico “Parcheggio Nord” e le aree interessate dal cavidotto di riferimento ricadono parzialmente in ambiti definiti “Itinerario principale di valore storicoambientale” dal PTRC vigente;

CONSIDERATO che l’intero progetto di installazione dei pannelli fotovoltaici ricade in ambito sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20.11.1963 che vincola la zona di Castelnuovo veronese in quanto “Zone coltivate a prato ed arborate con piante di alto fusto e i canneti sorgenti dalle acque costituisce un quadro di singolare bellezza panoramica”;

CONSIDERATO che le aree di progetto dell’impianto fotovoltaico e di cavidotto non è interessata dalla presenza di ambiti tutelati di cui all’art. 142, comma 1 lettere c) del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che l’intervento nel suo complesso non ricade nell’ambito di Piani d’area o Parchi;

CONSIDERATO che l’intervento risulta in linea generale coerente con i contenuti del PTRC della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che ai sensi del D.M. 10/09/2010 allegato 3) Criteri per l’individuazione di aree non idonee e ai sensi della L.R. 17/2022 art. 3 indicatori di presuntiva non idoneità, l’area di installazione dell’impianto fotovoltaico è interessata da:

  • ambito sottoposto a tutela ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 aree di notevole interesse pubblico;
  • aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) - aree a rischio o pericolosità idraulica - Rischio totale R1 – Moderato (PAI Po);

CONSIDERATO in relazione a quanto sopra, trattasi di superficie già quasi completamente impermeabilizzata per il quale il PGRA non considera situazioni di pericolosità da alluvione e rischio alluvione;

CONSIDERATO che in fase di autorizzazione dell’intervento dovrà essere richiesta all’Autorità Competente l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. n. 42/2004;

CONSIDERATO che l’area di intervento non rientra in core zone e buffer zone di beni tutelati dall’UNESCO e MaB – L’uomo e la biosfera;

CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021 art. 20 l’area di progetto non rientra tra le aree considerate idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che ai sensi della L.R. 17/22 art. 7 aree con indicatori di idoneità, l’area di installazione dell’impianto fotovoltaico è interessata da:

  • comma 1, lettera a) aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, ivi incluse quelle dismesse - l’intera area di progetto risulta essere in ambito adibito a “Servizi”, nella fattispecie “Zona F – parcheggi”;
  • comma 1, lettera c) superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi secondo soluzioni progettuali volte ad assicurarne la funzionalità - l’intera area di progetto risulta essere adibita a parcheggio;
  • comma 1, lettera e) le aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto - l’intera area di progetto risulta essere localizzata in un parcheggio e rientra nella perimetrazione “Area di urbanizzazione consolidata” (PATI);

CONSIDERATO che le pensiline di sostegno della copertura a pannelli fotovoltaici sono intese come opere edilizie a sé stanti, ed il progetto proposto risulta ascrivibile al “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che non si evidenziano variazioni alla conformazione della viabilità di competenza regionale, S.R. 249, ubicata a circa 200 mt. di distanza dall’area di progetto, né interventi sulle fasce di rispetto stradale regionale;

PRESO ATTO della riqualificazione dell’intersezione stradale Via Derna-S.R. 249-Via Gasparina mediante la realizzazione di una intersezione a raso, rotatoria, che ha ridotto il rischio di incidentalità per la compresenza di un arco congestionato della S.R. 249 e dei flussi di entrata ed uscita di veicoli dall’area di parcheggio delle strutture ricettive di Via Derna;

CONSIDERATO che in riferimento alla matrice campi elettromagnetici, si conferma la correttezza delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA) calcolate dal proponente per i cavi interrati, le cabine di trasformazione ed i cabinati;

CONSIDERATO che in riferimento alla matrice terre e rocce da scavo si dovrà provvedere prioritariamente al riutilizzo come sottoprodotto di tutto il materiale che risulti idoneo a seguito della caratterizzazione svolta ai sensi del DPR 120/2017, ricordando che la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è disciplinata dal Capo II (artt. 20 e 21) del DPR 120/2017, si suggerisce l’utilizzo del portale ARPAV reperibile al seguente link: http://www2.arpa.veneto.it/terrerocce/.

CONSIDERATO che il progetto, in fase di presentazione della documentazione finalizzata al rilascio del titolo edilizio, rispetto a quello esaminato, dovrà:

  • chiarire se intende realizzare un impianto di illuminazione esterna per l’impianto fotovoltaico. Si sottolinea a tal proposito che, qualora si intenda realizzare l’impianto di illuminazione, è raccomandato l’utilizzo di soli punti luce isolati ove necessario (es. ingresso impianto, cabine di trasformazione). Inoltre, il proponente dovrà presentare il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
    https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti
  • approfondire l’aspetto legato al rumore in fase di esercizio tenendo conto delle potenze sonore, come attestate dai fornitori, delle apparecchiature in uso nelle attività di progetto, valutandole in merito agli eventuali ricettori sensibili presenti e adottare, qualora necessario, le idonee misure di mitigazione.
  • riportare la DPA (Distanza Prima Approssimazione) in planimetria;

CONSIDERATO che l’area di intervento dell’impianto fotovoltaico non ricade all’interno dei siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento e ai sensi della DGR n. 1400/2017, la relazione istruttoria tecnica n. 142/2023 della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca, dichiara che è ammessa l’attuazione degli interventi qualora non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATT n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalle misure di conservazione (DD.G.R. n. 2371/2006, 786/2016, 1331/2017, 1709/2017);

CONSIDERATO inoltre che nella medesima relazione di cui sopra si dichiara per l’installazione del nuovo impianto fotovoltaico da 3 MWp, Comune di Castelnuovo del Garda (VR), una positiva conclusione della procedura di valutazione di incidenza (art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.) a seguito del verificato rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 dell’allegato A alla D.G.R. 1400/2017;

CONSIDERATO che il progetto non prevede la realizzazione di opere di mitigazione a verde in quanto l’area di installazione avviene in area adibita attualmente a parcheggio;

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;
 

ha espresso all’unanimità dei presenti, parere favorevole all’esclusione del progetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto l’intervento non comporta impatti ambientali significativi negativi, in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che le determinazioni del Comitato Tecnico Regionale VIA della seduta del 28/06/2023, sono state approvate, per l’argomento in parola, seduta stante;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 28.06.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
     
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010;
     
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla GARDALAND S.RL. (C.F. 05431170967), con sede legale in Via Derna, 4 a Castelnuovo del Garda (VR), - (PECgardaland@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso al Comune di Castelnuovo del Garda, alla Provincia di Verona, alla Direzione Generale ARPAV, alla Soprintendenza, Archeologia, belle arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana e le province di Verona, Rovigo e Vicenza, all’ Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, all’Enel Distribuzione S.p.A., all’Anas S.p.A., all’Ulss 9 Scaligera, alla Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico –U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Ricerca, Innovazione e Competitività Energetica - U.O. Infrastrutture Energetiche e Autorizzazioni, alla Direzione Pianificazione Territoriale, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso U.O. VAS – VINCA –Capitale Naturale e NUV;
     
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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