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Bur n. 95 del 18 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 39 del 04 luglio 2023

Alto Trevigiano Servizi S.p.A. Ampliamento ed adeguamento funzionale del depuratore di Sernaglia della Battaglia. Comune di localizzazione: Sernaglia della Battaglia (TV). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A. il progetto presentato da Alto Trevigiano Servizi S.p.A., per la realizzazione di un intervento di ampliamento ed adeguamento funzionale del depuratore di Sernaglia della Battaglia (TV).

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” e in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dellimpatto ambientale (VIA) e per lautorizzazione integrata ambientale (IPPC);

VISTO in particolare l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dallarticolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R. n. 10 del 26 marzo 1999: Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione dimpatto ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d’incidenza di cui all’articolo 5 del DPR n. 357/1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, presentata da Alto Trevigiano Servizi S.p.A. (P.IVA 04163490263), con sede legale in Montebelluna (TV) – Via Schiavonesca Priula n. 6, pervenuta a questa Amministrazione in data 30.12.2022 ed acquisita agli atti con nota prot. n. 606802 del 30.12.2022;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v) “impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti”, dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n. 13144 del 10.01.2023 con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del c. 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, alla comunicazione alle Amministrazioni e agli enti territoriali potenzialmente interessati, di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa VIA della Regione del Veneto, e hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 18.01.2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 72600 del 07.02.2023 è pervenuto il Parere espresso dalla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali che si sostanzia in una richiesta di chiarimenti;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 80474 del 10.02.2023 è pervenuto il Parere espresso dal Comune di Sernaglia della Battaglia che si sostanzia in alcune osservazioni e richieste di integrazioni;

PRESO ATTO che entro i termini di cui al c. 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

DATO ATTO che il progetto è stato sottoposto all’esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 08.03.2023, il quale ha preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ed ha quindi disposto di richiedere al proponente alcune integrazioni;

DATO ATTO che le risultanze del verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 08.03.2023 sono state approvate seduta stante;

VISTO che con nota prot. n. 134607 del 10.03.2023 è stata trasmessa al proponente la richiesta di integrazioni documentali formulata dal Comitato Tecnico Regionale VIA, ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 14.03.2023 ed acquista agli atti con prot. n. 142069 del 14.03.2023, il proponente ha richiesto la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste, ai sensi del dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO che con nota prot. n. 153617 del 20.03.2023, preso atto della richiesta di cui al paragrafo precedente, gli uffici della U.O. VIA hanno concesso la sospensione dei termini per un periodo di 45 giorni per la presentazione delle integrazioni richieste;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 28.04.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 228599 del 28.04.2023, il proponente ha quindi trasmesso le integrazioni richieste;

VISTO che con note pervenute in data 05.05.2023 ed acquisite agli atti con prot. n. 241289 e n. 241737 del 05.05.2023, il proponente ha quindi trasmesso tramite pec i documenti precedentemente condivisi tramite cloud, ai fini del perfezionamento delle integrazioni;

VISTO che con nota prot. n. 242012 del 05.05.2023 è stata trasmessa al proponente la comunicazione di proroga di 20 giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 19, c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 19.05.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 274210 del 22.05.2023, il proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie;

CONSIDERATO che con nota acquisita agli atti con prot. n. 295707 del 31.05.2023 è pervenuto il Parere espresso dalla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

CONSIDERATO che con nota pervenuta in data 09.06.2023 ed acquisita agli atti con prot. n. 311603 del 09.06.2023, il proponente ha trasmesso un chiarimento relativo alle integrazioni già presentate;

VISTO il parere endoprocedimentale in materia di VIncA acquisito agli atti con nota prot. n. 316640 del 12.06.2023;

CONSIDERATO Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 14.06.2023, il quale sulla base delle valutazioni di seguito riportate:

VISTA la normativa vigente in materia, sia statale che regionale ed in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
  • la L.R. n. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;
  • la DGR n. 568/2018 di aggiornamento delle disposizioni procedurali in materia di VIA;
  • la DGR n. 1620/2019 sui criteri e procedure per l’espletamento delle attività di monitoraggio e di controllo relativi ai progetti sottoposti a VIA.

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 di attuazioni della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/1997.

VISTO il Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto approvato con DCR n. 107 del 05.11.2009.

ESAMINATO lo Studio Preliminare Ambientale, la documentazione progettuale e le integrazioni pervenute agli uffici VIA.

PRESO ATTO che, per quanto attiene il processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute all’amministrazione regionale osservazioni da parte del pubblico interessato.

VISTI i pareri pervenuti in fase istruttoria e precisamente:

  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - prot. n. 72600 del 07.02.2023;
  • Comune di Sernaglia della Battaglia - prot. n. 80474 del 10.02.2023;
  • Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali - prot. n. 295707 del 31.05.2023;
  • Consorzio di Bonifica Piave - prot. n. 317915 del 13.06.2023.

VISTO il parere in materia di valutazione di incidenza ambientale formulato dalla U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV di prot. n. 316640 del 12.06.2023, secondo il quale, sulla base dell’Istruttoria Tecnica n. 132/2023 del 09.06.2023, si riconosce una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per l’ampliamento e l’adeguamento funzionale del depuratore di Sernaglia della Battaglia (TV).

VALUTATA l’analisi degli impatti dell’intervento proposto, sulle componenti analizzate.

CONSIDERATI la relazione istruttoria e gli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal gruppo istruttorio.

CONSIDERATO che il Proponente ha previsto un impianto di illuminazione esterna, prima della realizzazione dellimpianto dovrà presentare ad ARPAV il progetto illuminotecnico e i documenti attestanti la conformità e il rispetto della Legge regionale 17/09 e delle normative in materia, secondo le Linee Guida Arpav reperibili al seguente link:
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-per-i-progettisti.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la fase di cantiere, come previsto dal Proponente, si raccomanda la bagnatura dei materiali e delle piste su cui transitano i mezzi di cantiere.

VALUTATO che, relativamente a quanto richiesto dal Comune in merito al monitoraggio delle acque, per quanto riguarda i parametri chimico-fisici e biologici, le tempistiche e le frequenze di monitoraggio, la proposta è accettabile. Con riferimento invece ai Censimenti ittici e Indice Stato Ecologico delle Comunità Ittiche la Ditta propone lapplicazione dellindice ISECI che non è più utilizzabile ed è stato sostituito dallindice NISECI e pertanto è necessario che venga applicato il metodo NISECI per il monitoraggio della fauna ittica.

CONSIDERATO che nella definizione dei tratti del fiume Soligo da sottoporre a monitoraggio, si segnala la possibilità di considerare come riferimento la DGRV n. 3 del 03/04/2022 (Classificazione delle acque superficiali interne regionali: corsi dacqua e laghi, sessennio 2014 - 2019. Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. n. 152/2006, D.M. 260/2010. DGR-CR n. 130 del 29/11/2021).

CONSIDERATO che la documentazione presentata dal Proponente relativamente alla gestione delle terre e rocce da scavo è esaustiva.

CONSIDERATO che il Proponente ha presentato la relazione Integrazioni documentali alla verifica di assoggettabilità” in cui vengono descritte alcune misure di mitigazione e lAllegato 5 Documentazione previsionale di impatto acustico ambientale che contiene la DPIA aggiornata e che si ritiene che tali documenti rispondano alle richieste di integrazione e le misure di mitigazione previste siano congrue con la tipologia di cantiere.

VALUTATO che il progetto definitivo dovrà prevedere la realizzazione di una fascia di mitigazione ambientale arboreo-arbustiva su tutto il perimetro dellimpianto, di ampiezza pari ad almeno 10 m, coerente con la serie locale della vegetazione.

DATO ATTO che lAutorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali con proprio parere acquisito agli atti con prot. n. 295707 del 31.05.2023, non ha rilevato elementi ostativi alla realizzazione dellintervento, in merito agli aspetti legati alla gestione della risorsa idrica.

DATO ATTO che lAutorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali nel medesimo parere sopra citato, per quanto riguarda gli aspetti di natura idraulica, rappresenta che lespressione del parere potrà essere formulata al termine dellespletamento del procedimento individuato dallarticolo 6 delle Norme di Attuazione del PGRA.

CONSIDERATO che i termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA si considerano perentori come previsto dal comma 11 dellart. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, si ritiene necessario inserire una condizione ambientale secondo la quale il rilascio dellautorizzazione alla realizzazione del progetto possa avvenire solo al termine dellespletamento del procedimento di cui allart. 6 delle NdA del PGRA, con esito positivo.

CONSIDERATO che relativamente alla matrice atmosfera, gli esiti della simulazione modellistica relativa alle emissioni odorigene conseguenti alla realizzazione dellampliamento in oggetto, non evidenziano criticità. Ad ogni modo, in via cautelativa, nel caso di future segnalazioni o criticità manifestate, si rimanda alla relativa condizione ambientale.

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. n. 319205 del 13.06.2023, con cui è pervenuto un ulteriore Parere (favorevole con prescrizioni) espresso dalla Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto, ha evidenziato che, con ragionevole certezza, l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Post operam

Oggetto della condizione

In caso di segnalazioni, il Proponente dovrà eseguire una caratterizzazione olfattometrica di tutte le sorgenti di odore presenti nello stabilimento mediante misura, secondo norma UNI EN 13725:2022 e tenendo conto delle modalità operative contenute nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno (scaricabile al sito: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/strumenti). Nel caso si riscontrassero emissioni di odore significative (secondo l’orientamento operativo di cui sopra) il Proponente dovrà predisporre lo studio modellistico di dispersione degli odori seguendo le indicazioni dell’allegato A.1. Qualora lo studio evidenziasse il non rispetto dei criteri di accettabilità previsti presso uno o più ricettori, la Ditta dovrà mettere in atto misure mitigative aggiuntive da presentare entro 60 giorni dall’accertamento.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

I termini entro cui adottare le soluzioni per il superamento delle criticità (i cui valori di accettabilità sono indicati nel documento di orientamento operativo per la valutazione dell’impatto odorigeno), dovranno essere concordati con la Regione del Veneto.

Soggetto verificatore

Regione del Veneto anche avvalendosi di ARPAV, con oneri a carico del proponente ai sensi degli artt. 7 e 15 della Legge n. 132/2016.

 

2.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam

Oggetto della condizione

Prima dell’approvazione del progetto da parte del Consiglio di Bacino “Veneto Orientale”, dovrà essere acquisto il parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali al termine dell’espletamento del procedimento individuato dall’articolo 6 delle Norme di Attuazione del PGRA.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Prima dell’approvazione del progetto

Soggetto verificatore

Regione del Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso

 

3.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

 

Macrofase

Ante operam - in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 132/2023.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione al progetto dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso


 

CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 14.06.2023, sono state approvate seduta stante;

VISTO il Parere n. 23/2023 reso dalla Conferenza Operativa della Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, acquisito agli atti con nota prot. n. 321890 del 14.06.2023;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 14.06.2023 in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza e successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con le considerazioni e le condizioni ambientali di cui in premessa.
  3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.p.A., con sede legale in Montebelluna – Via Schiavonesca Priula n. 6 – pec: azienda@ats-pec.it, nonché di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso ai seguenti Enti e soggetti: Comune di Sernaglia delle Battaglia; Provincia di Treviso; Direzione Generale ARPAV; Consorzio di Bonifica Piave; Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Βelluno, Padova e Treviso; Consiglio di Bacino Veneto Orientale; Distretto Idrografico Alpi Orientali; Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso; Direzione Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico - U.O. Genio Civile di Treviso; Direzione Ambiente e Transizione Ecologica - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque; Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale naturale e NUVV.
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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