Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 95 del 18 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 38 del 30 giugno 2023

Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 36015 Schio (VI) P.IVA 00898570247. Cava di argilla per laterizi denominata "Ampliamento Fossanigo Nord". Comune di localizzazione: Isola Vicentina (VI). Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., D.G.R. n. 568/2018). Codice progetto: 20/2023 Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA del progetto presentato dal Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), relativo alla coltivazione e ricomposizione di una nuova cava di argilla per laterizi denominata "Ampliamento Fossanigo Nord", localizzata in Comune di Isola Vicentina (VI), ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza acquisita al protocollo regionale in data 01/03/2023;
- comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto e il contestuale avvio del procedimento, con nota in data 15/03/2023;
- progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 22/03/2023, durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell'approfondimento del progetto; - progetto sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta 28/06/2023;
- determinazioni del Comitato Tecnico regionale VIA del 28/06/2023, approvate seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n. 10 del 26/03/1999: “Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la D.G.R. n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale ha provveduto, tra l’altro, a rivedere la disciplina attuativa delle procedure di cui alla citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

VISTA la D.G.R. n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

ATTESO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all’Allegato IV - punto 8, lettera t), denominata “modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’allegato III)” alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI) P.IVA 00898570247, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 115358 in data 01/03/2023;

VISTA la nota in data 15/03/2023 - protocollo regionale 144614, con la quale gli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. V.I.A., hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati dell’avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto, ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A.;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. del 22/03/2023 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso;

PRESO ATTO che durante l’iter istruttorio non sono pervenuti agli Uffici dell’U.O. V.I.A. osservazioni, di cui al comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del Decreto n. 357 del 1997;

VISTA la D.G.R. n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che con riferimento alla valutazione d’incidenza dell’intervento, il proponente ha presentato la Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza con allegata la Relazione tecnica ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017;

PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria condotta dalla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV n. 139/2023 del 20/06/2023 (protocollo regionale 342656 in data 26/06/2023), in riferimento alla documentazione per la Valutazione d'Incidenza per l'istanza in oggetto;

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti (pubblicata nel sito internet dell’Unità Organizzativa V.I.A. http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via - Progetto n. 20/2023) ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’allegato V alla parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del giorno 28/06/2023, condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:

  • il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.,
     
  • la D.G.R. n. 1400/2017;
     
  • la D.G.R. n. 568/2018 e la L.R. n. 4/2016;
     
  • il P.T.R.C. e il P.T.C.P. della Provincia di Vicenza; 

visti la L.R. n. 13/2018 “Norme per la disciplina dell’attività di cava” e il Piano Regionale delle Attività di Cava (PRAC), approvato con D.C.R. n. 32 del 20/03/2018;

vista l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto specificato, trasmessa da Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI) P.IVA 00898570247, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso - Unità Organizzativa V.IA. al protocollo 115358 in data 01/03/2023;

visto esaminato e valutato lo Studio Preliminare Ambientale e tenuto conto della documentazione progettuale agli atti;

viste le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

considerato che l’area d’intervento risulta esterna ai siti della rete Natura 2000 e che sono stati verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;

considerato che il Proponente ha presentato la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall’Allegato A, par. 2.2, della Delibera di Giunta Regionale del Veneto D.G.R. n. 1400/2017, a cui ha allegato la Relazione tecnica a supporto della dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;

preso atto della Relazione Istruttoria Tecnica agli atti n. 139/2023 del 20/06/2023 (protocollo regionale 342656 in data 26/06/2023), in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 20/2023);

preso atto del progetto di ricomposizione ambientale;

preso atto che il progetto non prevede la presenza di prefabbricati nella zona di cantiere e l’approvvigionamento di carburante sarà eseguito tramite mezzo esterno che rifornirà i mezzi impiegati in loco.

preso atto che non sono previsti scarichi idrici sul suolo;

preso atto che non è previsto immissione o emungimento di risorse idriche superficiali;

considerato che, non sono previsti serbatoi di carburante nella zona di escavazione, né verranno utilizzati, immagazzinati o prodotti altri materiali pericolosi.

preso atto che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano essere pervenute osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e/o la valutazione di incidenza;

considerato che la coltivazione della cava risulta coerente con il vincolo paesaggistico determinato dalla presenza del Torrente Timonchio, che si colloca esternamente all’area di cava,

tenuto conto dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

considerato che la cava è inserita nel comparto estrattivo di argilla per laterizi di Isola Vicentina, articolato in insiemi di cave per le quali la D.G.R. n. 568 del 28/04/2017 prevede la coltivazione secondo un programma lavori che limita l’attività ad una sola cava per volta in ciascun insieme nonché limita l’estensione contemporanea degli scavi;

considerato che, dall’analisi degli impatti non si rilevano situazioni che necessitino l’adozione di misure di mitigazione ulteriori rispetto a quelle messe in atto dal proponente;

valutato che l’analisi degli impatti potenziali dell’intervento proposto sulle componenti analizzate evidenzia che gli stessi, risultano di entità contenuta e circoscritti all’ambito d’intervento, tenuto conto delle misure di mitigazione previste dal progetto, e non emergono potenziali impatti significativi e negativi sulle componenti ambientali dall’attuazione dell’intervento in oggetto;

considerato che, il progetto da presentare ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’attività di cava, rispetto a quello esaminato, dovrà prevedere quanto segue:

  • una Valutazione Previsionale di Impatto acustico che dovrà tenere conto anche dell’impatto del traffico indotto, al fine di verificare la compatibilità con il piano di zonizzazione acustica del Comune di Isola Vicentina (VI) e della normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Tale documento dovrà essere redatto secondo i criteri della DDG ARPAV n. 3/2008, consultabili nel sito di ARPAV, e dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
     
  • la presentazione dei risultati della caratterizzazione delle terre superficiali secondo D.G.R. n. 1987/2014;
     
  • il rispetto degli standard qualitativi minimi di omologazione Euro IV e Stage IIIB per i mezzi di scavo e di trasporto; tali livelli qualitativi dovranno essere adeguati con l'evolversi degli standard d'omologazione europei, qualora si rendesse necessaria la sostituzione dei mezzi
     
  • il rispetto delle disposizioni della D.G.R. n. 761/2010 e dei requisiti ambientali del D.Lgs. n. 46/2019 per il terreno vegetale e le terre da scavo che dovessero essere apportate dall’esterno al fine di integrare il terreno superficiale di scopertura accantonato;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III° della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell’intervento relativo alla coltivazione e ricomposizione di una nuova cava di argilla per laterizi denominata “Ampliamento Fossanigo Nord”, localizzata in Comune di Isola Vicentina (VI), presentato dal Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI) - P.IVA 00898570247, in quanto il progetto non comporta impatti significativi negativi sull'ambiente, con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

CONDIZIONI AMBIENTALI

NUMERO CONDIZIONE AMBIENTALE

CONTENUTO

DESCRIZIONE

1

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 139/2023 in data 20/06/2023 (acquisita al protocollo regionale 342656 in data 26/06/2023), pubblicata sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione del Veneto, all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/via-area-progetti - progetto n. 20/2023.
A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita relazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.

Termine per l’avvio della Verifica di Ottemperanza

Entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto - Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso, per la relativa valutazione, un'apposita relazione nella quale dovranno essere definite le modalità e dovrà essere cadenzata l’attuazione delle prescrizioni in questione.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione valutazioni ambientali, supporto giuridico e contenzioso.


CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/06/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
     
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del giorno 28/06/2023, in merito all’intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata all’istanza presentata dal Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI) - P.IVA 00898570247, e di escludere il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III^ della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali riportate in premessa;
     
  3. di dare atto altresì che in fase di presentazione del progetto finalizzato al rilascio dell’autorizzazione dell’intervento, il Proponente è tenuto altresì a provvedere agli adempimenti indicati in premessa al presente decreto;
     
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Consorzio Gestione Argille Scarl (C.G.A. Scarl), con sede legale in Via Veneto, 6 – 36015 Schio (VI) - P.IVA 00898570247 – PEC: consorzioargille@legalmail.it) e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di Isola Vicentina (VI), alla Direzione Difesa del Suolo e della Costa - U.O. Servizio geologico e attività estrattive, alla Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O.VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV, alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, alla Direzione Generale ARPAV;
     
  5. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
     
  6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

Torna indietro