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Bur n. 91 del 11 luglio 2023


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO n. 37 del 29 giugno 2023

FORTOM CHIMICA SRL Ampliamento del perimetro dell'installazione da dedicarsi esclusivamente al deposito di EoW e adeguamento funzionale del layout esistente senza modifiche delle unità impiantistiche di rigenerazione. Comune di localizzazione: Quinto Vicentino (VI). Comune interessato: Bolzano Vicentino (VI). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii., DGR n. 568/2018). Esclusione dalla Procedura di VIA.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento dà atto dell'esclusione dalla Procedura di VIA dell'intervento di ampliamento del perimetro dell'installazione da dedicarsi esclusivamente al deposito di EoW e adeguamento funzionale del layout esistente senza modifiche delle unità impiantistiche di rigenerazione, presentato dalla società Fortom Chimica s.r.l., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla società Fortom Chimica s.r.l. acquisita agli atti con protocollo regionale n. 63129 del 02/02/2023;
- comunicazione di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in data 07/02/2023 protocollo regionale n. 72772;
- richiesta di integrazioni approvata dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 05/04/2023 e formalizzata al proponente con nota del 12/04/2023 prot. n. 197900;
- documentazione integrativa inviata dal proponente in data 29/05/2023 (acquisita con prot. n. 288559);
- proroga del termine per l'adozione del provvedimento di verifica comunicato con nota prot. n. 295687 del 31/05/2023;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico regionale V.I.A. del 28/06/2023, approvato seduta stante.

Il Direttore

VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “Norme in materia ambientale” ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”;

VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale in materia di VIA, ha provveduto, tra l’altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;

VISTA la DGR n. 1620/2019 con la quale la Giunta regionale ha provveduto a definire criteri e procedure per la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali riportate nei provvedimenti di VIA/verifica di assoggettabilità e per l’esecuzione del monitoraggio ambientale relativo ai progetti sottoposti a VIA in ambito regionale;

PRESO ATTO che con DGR n. 1351 del 17/07/2012 sono stati rilasciati giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione integrata ambientale per l’impianto di stoccaggio e recupero rifiuti presentato dalla società FORTOM CHIMICA S.r.l. di Quinto Vicentino (VI).

VISTA l’istanza di verifica di assoggettabilità relativa all’intervento in oggetto, presentata in data 02/02/2023 dalla società Fortom Chimica S.r.l. (P.IVA 01658370240), con sede legale in Via Stradone 1/A, Quinto Vicentino (VI), acquisita dagli uffici della Unità Organizzativa VIA con prot. n. 63129 del 02/02/2023;

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 8 lettera t) dell’Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, per il quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all’art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la nota prot. n 72772 del 07/02/2023 con la quale gli uffici dell’U.O. VIA hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente sul sito web dell’Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto ed hanno contestualmente avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 22/03/2021 è avvenuta la presentazione, da parte del proponente, della documentazione allegata all’istanza in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell’esame dello stesso.

PRESO ATTO che ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 05/04/2023 il progetto è stato discusso e che in tale sede il Comitato, preso atto e condiviso le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione, ha disposto di richiedere al proponente le integrazioni utili al fine della prosecuzione dell’istruttoria e che tali richieste sono state formalizzate al proponente con nota del 12/04/2023 prot. n. 197900;

CONSIDERATA la nota del 13/04/2023 (ricevuta con prot. n. 199865) con la quale la ditta, ai sensi del comma 6 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ha richiesto la sospensione di 45 giorni dei termini per la presentazione della documentazione integrativa e la successiva nota prot. n. 206236 del 17/04/2023 di accoglimento della suddetta richiesta da parte degli Uffici della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso – U.O. VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha inviato la documentazione richiesta in data 29/05/2023 (acquisita con prot. n. 288559);

PRESO ATTO della nota prot. n. 295687 del 31/05/2023 con la quale la Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso ha comunicato la proroga di venti giorni del termine per l’adozione del provvedimento di verifica ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;

VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.”;

CONSIDERATO che il proponente ha presentato le proprie valutazioni di merito all’interno della relazione tecnica allegata all’istanza;

VISTA la nota prot. n. 182454 del 03/04/2023 con cui la competente Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 56/2023 nella quale si conclude che, per l'intervento in oggetto, sia possibile dichiarare "una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza";

ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziati, secondo quanto previsto dai criteri indicati all’Allegato V alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, gli aspetti di seguito riportati.

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del giorno 28/06/2023:

“TENUTO CONTO dei criteri di cui all’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VALUTATE le caratteristiche del progetto e la sua localizzazione nel più ampio contesto antropico ed ambientale;

PRESO ATTO che, per quanto attiene le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, non risultano pervenute osservazioni;

CONSIDERATO che alle condizioni operative dichiarate nella Valutazione Previsionale di Impatto Acustico presentata dal proponente, l’analisi previsionale è da ritenersi corretta ed esaustiva per quanto concerne la descrizione dell’impatto acustico determinato dalla ditta nell’ambiente circostante;

CONSIDERTO che si ritiene comunque necessario che il proponente effettui una campagna di misure entro 6 mesi dalla messa a regime dell’impianto con le modifiche come da progetto, al fine di confermare le conclusioni della suddetta valutazione previsionale, e che tale verifica venga contemplata all’interno del PMC dell’AIA;

CONSIDERATO che relativamente alle richieste di integrazioni formulate dal Comitato VIA in merito alla gestione delle emissioni di COV il proponente ha risposto che "gli off-gas proveniente dal nuovo impianto di anidrificazione/disidratazione prima di essere convogliati al blow down posto a presidio del camino 2+3 vengono trattati attraverso un letto a carboni attivi integrato nell'unità impiantistica di anidrificazione/disidratazione";

VALUTATO che il proponente relativamente a tale aspetto non abbia fornito sufficienti informazioni circa le modalità di rigenerazione del letto di carboni attivi riportando solamente che dovrà essere rigenerato ogni 70 ore, e che si reputa quindi necessario che i fini del rilascio dell'AIA, il proponente stesso presenti maggiori informazioni in merito alle modalità di rigenerazione del letto di carboni attivi integrato nell'unità impiantistica di anidrificazione/disidratazione, indicando in particolare se tale rigenerazione venga affidata all'esterno o avvenga in loco e, in quest'ultima ipotesi, fornendo i necessari dettagli tecnici circa il processo di rigenerazione attuato;

VALUTATO che in merito alla richiesta di integrazioni relative alla gestione e trattamento delle acque meteoriche il proponente abbia dato un riscontro esaustivo ed abbia risposto alle richieste di chiarimento, garantendo che sarà possibile un campionamento separato delle acque meteoriche rispetto le pluviali e allegando uno schema di principio;

CONSIDERATO che in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale andranno adeguati e definiti i VLE sulla base di quanto previsto dalle BAT Conclusion 2028 di cui la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147, della Commissione del 10 agosto 2018 per il Camino 2+3;

CONSIDERATO che in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale andranno altresì definite le modalità di gestione di code di fondo e di intermedi di lavorazione;

CONSIDERATO che in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale dovranno essere definite con precisione le aree da destinare allo stoccaggio di rifiuti e le nuove aree dedicate al deposito dei materiali che hanno cessato la qualifica

CONSIDERATO che l’intervento è esterno ai siti della Rete Natura 2000;

CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d’incidenza dell’intervento ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso – U.O. Commissioni VAS Vinca ha inviato, con nota prot. n. 182454 del 03/04/2023, la relazione tecnica n. 56/2023 nella quale viene dato atto, per l’istanza in parola, che:

  1. quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
  2. è ammessa l’attuazione degli interventi proposti qualora:
    1. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
    2. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza;
    3. ai sensi dell’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

e viene riconosciuta una conclusione positiva della valutazione di incidenza rispetto alla rete Natura 2000 e un esito favorevole (con prescrizioni) della procedura di valutazione di incidenza per il progetto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Prescrizioni

  1. di garantire che nell’attività di coltivazione e di ripristino ambientale sia evitata qualsiasi modalità che possa comportare (anche temporaneamente) un deterioramento dei caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali degli habitat di interesse comunitario;
  2. di garantire che nell’attuazione del progetto non vari l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità. A tal fine andrà previsto il rafforzamento delle condizioni ecotonali con le parti rurali contermini all’ambito mediante l’integrazione di fasce arboreo-arbustive perimetrali al fosso Pasini e la realizzazione di un complesso arborato, con struttura plurifilare e multiplana e gestione bassa di alcuni esemplari, come da previsioni della tav. 1A. Per le opere a verde si farà ricorso a faccia ricorso a specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone e coerenti con la serie della bassa Pianura Padana orientale neutrobasifila della farnia e del carpino bianco (Asparago tenuifolii-Querco roboris sigmetum);
  3. di adottare per lo scarico nel corpo idrico idonee misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico al fine di garantire il mantenimento delle condizioni strutturali (biotiche e abiotiche) e funzionali dell’habitat 3260 “Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion”;
  4. di impiegare sistemi di illuminazione artificiale in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
  5. di documentare il rispetto delle indicazioni prescrittive mediante specifica reportistica e, qualora non provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, si provveda all’attuazione del monitoraggio delle specie e dei fattori di pressione e minaccia di cui alla presente istanza secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 1400/2017;

Raccomandazioni

  • la trasmissione all’autorità regionale per la valutazione d’incidenza della data di avvio e di conclusione del progetto di ampliamento in argomento, della reportistica sulla verifica delle indicazioni prescrittive con cadenza semestrale e dei dati in formato vettoriale degli elementi trattati ai punti 2.1 e 2.3 della selezione preliminare;
  • la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l’insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d’Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

RICHIAMATE le valutazioni formulate dal gruppo istruttorio esposte nella relazione istruttoria;

ha espresso all’unanimità dei presenti parere favorevole all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dell’intervento di ampliamento del perimetro dell’installazione da dedicarsi esclusivamente al deposito di EoW e adeguamento funzionale del layout esistente senza modifiche delle unità impiantistiche di rigenerazione, presentato dalla società Fortom Chimica s.r.l., in quanto la verifica effettuata in riferimento ai criteri di cui all’Allegato V alla Parte II del medesimo decreto ha evidenziato che con ragionevole certezza l’intervento non può produrre impatti ambientali significativi e negativi, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale di seguito riportata:

1.

CONTENUTO

DESCRIZIONE

Macrofase

Ante operam – in corso d’opera - post operam

Oggetto della condizione

Venga dato riscontro dell’attuazione delle prescrizioni riportate nella relazione istruttoria VINCA n. 56/2023.

A tal fine il proponente dovrà provvedere all’invio di apposita documentazione agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso.

Termine per l’avvio della verifica di ottemperanza

Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione dovrà essere inviata agli uffici della Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, per la relativa valutazione, una prima relazione in cui indicare le modalità di attuazione delle prescrizioni e le tempistiche con cui fornire i relativi riscontri.

Soggetto verificatore

Regione Veneto – Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso


CONSIDERATO che le determinazioni assunte nella citata seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/06/2023, sono state approvate nel corso della medesima seduta;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 28/06/2023 in merito all’intervento di ampliamento del perimetro dell’installazione da dedicarsi esclusivamente al deposito di EoW e adeguamento funzionale del layout esistente senza modifiche delle unità impiantistiche di rigenerazione, presentato dalla società Fortom Chimica s.r.l., così come descritto nella documentazione allegata all’istanza di verifica e nelle successive integrazioni, e di escludere pertanto il progetto in questione dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le motivazioni di cui in premessa, subordinatamente al rispetto della condizione ambientale ivi riportata;
  3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Fortom Chimica s.r.l. (P.IVA 01658370240), con sede legale in Via Stradone 1/A, Quinto Vicentino (VI) (Pec: fortom@pec.fortomchimica.it), e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso ai Comuni di Quinto Vicentino e di Bolzano Vicentino (VI), alla Provincia di Vicenza, alla Direzione Generale di ARPAV e alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologia - U.O. Ciclo dei rifiuti ed economia circolare;
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Cesare Lanna

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